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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5425/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa . Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 con l'Avv. Elisa Chiaro (c.f. ) del Foro di Monza C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Elisa Chiaro (c.f. ) del Foro di Monza C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 17.04.1988 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Milano (MI), Atto n. 241, registro 3, parte 2, serie
A - anno 1988, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Milano (MI), Via Viterbo n. 23, di proprietà esclusiva del IG. Pt_2
, resta assegnata al medesimo, con il mobilio che l'arreda, alla IG.ra
[...] Parte_1 sarà consentito asportare dall'appartamento i beni personali ancora presenti all'interno;
[...]
2) La IG.ra continuerà a risiedere nell'appartamento di Milano (MI), Via Parte_1
Antonio Mosca n. 5/4, di cui ha acquisito la proprietà per successione;
3) L'autovettura Kia mod. Picanto tg GS629BS, immatricolata in data 27.11.2023 n. A081004SO23, di cui la IG.ra ha acquisito la proprietà per successione, resterà in uso alla Parte_1 medesima;
4) L'autovettura Citroen mod. C4 Picasso tg FB138CX, immatricolata in data 14.10.2015 n.
A122804MI15, di proprietà esclusiva della IG.ra , resterà in uso al IG. Parte_1
, come di fatto già avviene;
Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di provvedere ciascuno da sé al proprio mantenimento, dichiarano inoltre che entrambe le figlie maggiorenni sono economicamente indipendenti;
6) I coniugi dichiarano di aver già, prima d'ora, definito ogni loro altra pendenza e di non avere altro da regolamentare. Conseguentemente, i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente, ad altro titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Antonio Mosca n. 5/4, e IG. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._3
Cerignola (FG) il 16.09.1959, e residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 17.04.1988, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Milano (MI), Atto n. 241, registro 3, parte 2, serie A - anno 1988; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa . Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 con l'Avv. Elisa Chiaro (c.f. ) del Foro di Monza C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Elisa Chiaro (c.f. ) del Foro di Monza C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 17.04.1988 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Milano (MI), Atto n. 241, registro 3, parte 2, serie
A - anno 1988, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Milano (MI), Via Viterbo n. 23, di proprietà esclusiva del IG. Pt_2
, resta assegnata al medesimo, con il mobilio che l'arreda, alla IG.ra
[...] Parte_1 sarà consentito asportare dall'appartamento i beni personali ancora presenti all'interno;
[...]
2) La IG.ra continuerà a risiedere nell'appartamento di Milano (MI), Via Parte_1
Antonio Mosca n. 5/4, di cui ha acquisito la proprietà per successione;
3) L'autovettura Kia mod. Picanto tg GS629BS, immatricolata in data 27.11.2023 n. A081004SO23, di cui la IG.ra ha acquisito la proprietà per successione, resterà in uso alla Parte_1 medesima;
4) L'autovettura Citroen mod. C4 Picasso tg FB138CX, immatricolata in data 14.10.2015 n.
A122804MI15, di proprietà esclusiva della IG.ra , resterà in uso al IG. Parte_1
, come di fatto già avviene;
Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di provvedere ciascuno da sé al proprio mantenimento, dichiarano inoltre che entrambe le figlie maggiorenni sono economicamente indipendenti;
6) I coniugi dichiarano di aver già, prima d'ora, definito ogni loro altra pendenza e di non avere altro da regolamentare. Conseguentemente, i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente, ad altro titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Antonio Mosca n. 5/4, e IG. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._3
Cerignola (FG) il 16.09.1959, e residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 17.04.1988, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Milano (MI), Atto n. 241, registro 3, parte 2, serie A - anno 1988; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG