Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 293 / 2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 11/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] - CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Terranova Carmelo ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta in viale Regione Siciliana, 6/Pal.
- ricorrente contro
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, e difeso dagli Avv.ti Russo Carmelo e Dolce Stefano ed elettivamente domiciliato via Val
d'Aosta 14/D Caltanissetta presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 e che la domanda era stata respinta.
Ha quindi agito in giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione previdenziale richiesta.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Entro il predetto termine l'odierna ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era giunto Parte_1
il CTU. In particolare, ha rilevato che le patologie di cui è affetta sono state sottovalutate.
Sulla scorta delle considerazioni medico-legali meglio specificate nell'atto introduttivo la ricorrente ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica o, in subordine il richiamo del CTU precedentemente nominato.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_2 che ha resistito alla pretesa avversaria, contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11.06.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta la G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
* * *
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sull'inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico da cui risulta affetta la ricorrente.
Ed invero, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ora, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato nel corso del presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Pregresso TIA (2017) senza reliquati neurologici in pz con vasculopatia cerebrale. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico complicata da insufficienza renale cronica III stadio. Polimialgia reumatica. Osteoartrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale in pz a cui è stata concessa carrozzella per disabili (27/11/2024). Incontinenza urinaria. Malattia di Parkinson.”
L'ausiliario del giudice ha così concluso: “Alla luce di quanto sopra argomentato riteniamo che all'epoca della visita da parte della commissione medica e all'epoca della CTU in ATP non CP_2
si hanno elementi di certezza, ne di ragionevole probabilità, che la periziata avesse i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ne per lo stato di Handicap grave e che l'ostentato stato soporoso nonché l'ostentata impossibilità ad alzarsi non era sostenuto da condizioni patologiche. In relazione ad un certo aggravamento intervenuto durante la fase giudiziaria che trova riscontro nella concessine di una carrozzella per disabili riteniamo che oggi la periziata possa essere giudicata soggetto ultra65enne con difficoltà gravi 100% e impossibilitata ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e quindi con i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. La stessa è oggi da giudicare portatore di
Handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/92. Per quanto riguarda la decorrenza questa è da indicare dall'epoca della concessione della carrozzella per disabili e quindi dal
Novembre del 2024”.
Quanto alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92, il
CTU ha ritenuto che il riconoscimento dei benefici possano farsi decorrere dal novembre 2024.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché sorrette da adeguata e convincente motivazione e, pertanto, va dichiarato che è Parte_1
soggetto bisognevole di accompagnamento e portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92, da novembre 2024.
Sotto altro profilo occorre soffermarsi sulla domanda della ricorrente con la quale è stata chiesta la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_2
Questo Decidente si uniforma alla sentenza della Suprema Corte Cass. N. 9755/2019, pertanto non appare possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua erogazione. CP_2
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse per entrambi le fasi del giudizio in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario a decorrere da epoca successiva sia al deposito dell'ATP che della presente fase di opposizione.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
La G.O.P., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - accerta e dichiara che a decorrere da novembre 2024, si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/92;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
Caltanissetta, 11 giugno 2025
La G.O.P.
Sabina Giunta