Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 231
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 giugno 1986
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986