Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 231
Articolo 1Articolo 3
- Legge 15 maggio 1986, n. 231
Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 231
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5 giugno 1986
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