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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II° grado n. 1383/2025 R.G., vertente:
TRA
(c.f. e p.i. , con sede legale in Venezia Parte_1 P.IVA_1
Dorsoduro 3278, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cassese, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 7, reclamante
E
Liquidazione giudiziale di “ (c.f. e p.i. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore, dott. , CP_1
E
(c.f. , rappresentata e difesa in primo grado Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Aldo Campesan, reclamati non costituiti avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 119/2025, pubblicata il 7.7.2025, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_1 causa discussa e riservata in decisione all'udienza del 2.10.2025 in relazione alle seguenti conclusioni della parte reclamante costituita:
1 “(omissis) chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia, contariis reiectis: in totale riforma della sentenza impugnata, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 119/2025 del 7.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 37, 40 C.C.I.I. presentato il 28.3.2025 al Tribunale di
Venezia, (ex dipendente e creditrice della società “ Controparte_2 Parte_1
in forza di quanto previsto in suo favore dal decreto ingiuntivo n. 297/2023
[...]
Ing., n. 1039/2023 R.G., emesso dalla Sezione Lavoro dello stesso Tribunale di
Venezia in data 5.6.2023 per la somma di € 6.492,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché spese di causa liquidate in €
567,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a. come per legge e successive spese occorrende), chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della predetta società debitrice, “ , Parte_1 ovvero, in subordine, quella della liquidazione controllata, allegando a tal fine che:
i) “la ricorrente ha prestato la propria opera alle dipendenze della società
[...] dal 5.3.2019 al 20.9.2021, con contratto a tempo indeterminato in Parte_1 qualità di operaia per lo svolgimento della mansione di barista, inquadrata al 5° livello del CCNL di settore, come risulta dagli allegati cedolini paga;
ii) all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, la lavoratrice rimaneva a credito della 13^ma mensilità 2020 e delle mensilità di dicembre 2020, di luglio 2021 e di settembre 2021, comprensiva quest'ultima delle spettanze di fine rapporto e del TFR maturato;
iii) in particolare, il credito della lavoratrice, che trova prova scritta negli allegati cedolini paga, ammontava a complessivi € 6.492,89 al lordo fiscale e netto previdenziale, di cui € 3.277,80 al lordo fiscale a titolo di TFR, come analiticamente riepilogato nel conteggio redatto dall'ufficio vertenze Cisl di Venezia;
iv) in data 24.5.2022 l'ufficio Vertenze Cisl di Venezia inviava a mezzo pec una diffida di pagamento, la quale non sortiva esito alcuno;
v) per il recupero del proprio credito, la ricorrente depositava, innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ricorso ex art. 633 c.p.c. a fronte del quale veniva emesso, in data 05.06.2023, decreto ingiuntivo n. 297/2023 Ing., n. 1039/2023 R.G., avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1
C.F. e a favore della parte ricorrente, della somma di € 6.492,89, oltre P.IVA_1
2 interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. nonché le spese di causa liquidate in € 567,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario del
15%, iva e cpa come per legge e successive spese occorrende;
vi) il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato a mezzo pec unitamente all'atto di precetto per complessivi € 8.771,86 in data 16.6.2023; vii) dato il mancato pagamento dell'importo precettato, l'istante dava avvio alla procedura di esecuzione presso terzi avanti al Tribunale di Venezia, nei confronti di
C.F. e di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, C.F. fino alla concorrenza del credito di cui €
[...] P.IVA_3
8.771,86, oltre a spese e diritti successivi occorrendi e interessi fino al saldo, nonché spese di procedura, ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c., e fino all'estinzione del credito;
viii) a fronte di dichiarazione parzialmente positiva resa da Banca della Marca
Credito Cooperativo – Società Cooperativa, per € 662,34 il pignoramento veniva iscritto a ruolo sub n. 1875/2023 R.G.; ix) con ordinanza del 16.1.2024 il G.E. assegnava in pagamento, salvo esazione, a
la somma di € 662,34 dichiarata dovuta dal terzo Controparte_2 [...] alla esecutata e ciò con Controparte_5 Parte_1 imputazione alle spese di procedura liquidate nella misura della predetta somma;
x) in data 11.2.2025 veniva notificato nuovo precetto in rinnovazione per complessivi € 10.089,82, anch'esso rimasto privo di esito;
xi) l'istante rimane pertanto tutt'oggi a credito della somma di € 10.089,82. 12) La società intimata ha rilevanti debiti, anche con altro personale ex dipendente, che si chiede vengano accertati con ulteriori indagini;
xii) le circostanze in fatto finora esposte, in uno ai titoli esecutivi ad oggi esistenti contro la società convenuta, depongono per la sostanziale situazione di insolvenza della debitrice. È necessario che il Tribunale adito dichiari la liquidazione giudiziale
(disciplinata agli artt. 121 e ss. del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) dell'intimata, in modo da evitare atti di dispersione delle garanzie patrimoniali che nuocerebbero alle ragioni del creditore;
xiii) in subordine, qualora il giudice adito giudichi all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come previsto dall'art 121 CCII, ovvero degli altri requisiti richiesti dalla legge, si chiede che il Tribunale adito dichiari la liquidazione controllata del debitore ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
xiv) l'odierna istanza di liquidazione giudiziale si rende necessaria anche per assicurare al lavoratore l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS (obbligato in
3 solido con il datore di lavoro insolvente) ed il conseguente pagamento delle competenze di fine rapporto maturate”.
2. Nel procedimento così incardinato si costituiva la società “ Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo a tal fine l'insussistenza delle
[...] condizioni per potersi dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, così come pure la liquidazione controllata, assumendo di essere un'impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, co. 1, lettera d), CCII, come tale sottratta alla procedura della liquidazione giudiziale, e in ogni caso di non trovarsi in stato di insolvenza, né in essere, né prospettica, avendo anzi conseguito utili in tutti e tre gli ultimi esercizi.
3. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di “ ritenendo che la stessa non avesse Parte_1 adeguatamente provato il “non superamento” dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lettera d), CCII per poter essere qualificata “impresa minore”, non avendo depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, e che sussistesse altresì il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, non avendo la resistente provveduto a pagare il credito azionato dalla sua ex dipendente neppure a seguito dell'attivazione della procedura esecutiva individuale, e sussistendo altresì altre pendenze relative a debiti tributari e previdenziali [cfr. sentenza, pag. 2, 3:
“(omissis) considerato che incombe sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato dalla liquidazione giudiziale;
rilevato, peraltro, che la valutazione dei requisiti dimensionali per l'esenzione da liquidazione giudiziale, o meglio per la qualificazione del soggetto interessato come impresa minore, non può prescindere dai dati afferenti l'anno in corso al tempo della presentazione della domanda ex art. 37 C.C.I. di accesso a quella procedura, non potendo la formula legislativa di cui all'art. 2, lettera d), C.C.I. essere intesa nel senso che a contare in proposito siano esclusivamente i tre esercizi che risultino già chiusi al tempo della presentazione dell'istanza di liquidazione;
rilevato che, nel caso di specie, la suddetta prova non risulta essere stata fornita dal debitore, che non ha depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo al 2024, né ha dimostrato di aver deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2364 comma 2 c.c.; ritenuto, pertanto, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, conseguentemente, che - in assenza del bilancio approvato e depositato relativo al 2024 - neppure possa ritenersi provato che gli utili di impresa valgano ad escludere la situazione di insolvenza dedotta dalla
4 ricorrente; rilevato che l'istante vanta un credito da lavoro dipendente portato da decreto ingiuntivo non contestato e successivo precetto per euro 10.089,82;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla natura del credito vantato dalla ricorrente, dall'esito dell'esecuzione tentata da quest'ultima, dall'esistenza di debiti tributari (euro 25.754,50 – cfr. informativa Agenzia delle
Entrate) ed, altresì, previdenziali (euro 20211,65 – cfr. informativa INPS); rilevato che ricorre, infine, il requisito specificamente previsto dall'art. 49 comma 5 CCII che, diversamente da quanto inteso dalla resistente, attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria, e non al solo credito vantato dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (p. iva , con sede legale in Venezia Parte_1 P.IVA_1
(VE)”].
4. La resistente “ ha proposto tempestivamente reclamo, Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza in relazione a entrambi i profili ritenuti rilevanti, evidenziando nello specifico:
a) che non è previsto da alcuna disposizione di legge che la società richiesta sia tenuta a depositare i bilanci di esercizio del triennio antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale quale unico mezzo per poter provare di non esservi assoggettabile in ragione dei propri limiti dimensionali, che devono ritenersi, invece, altrimenti dimostrabili, come nella specie erano stati dimostrati producendo i bilanci 2021, 2022, 2023 e la situazione economico patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio 2024;
b) che neppure poteva fondatamente ritenersi che la società si trovasse in stato di insolvenza, non essendo stata dedotta, né quindi ritenuta, a proprio carico, la sussistenza di alcuno degli “indici spia” di una tale condizione economica pregiudicata, né in essere, né in una dimensione prospettica, risultando, anzi, il conseguimento di utili in tutti e tre gli esercizi per i quali era già stato depositato il bilancio di esercizio,
e quindi chiedendo la revoca della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
5 5. Nel presente giudizio di reclamo, quantunque ritualmente ben notificati, non si sono costituiti, né la Curatela, né la creditrice istante, che vanno quindi dichiarati contumaci.
6. All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 il difensore-procuratore della ricorrente si è riportato a quanto dedotto nel reclamo, insistendo per il suo accoglimento.
7. All'esito della discussione la Corte ha riservato la causa in decisione e ha quindi deciso il reclamo nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
8. Il reclamo è fondato.
Il Tribunale di Venezia ha errato nel ritenere che la società debitrice non avesse dimostrato di essere un'impresa minore per non aver fornito la prova della presenza dei requisiti di legge previsti per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Agli atti del procedimento di primo grado risultavano invero presenti i bilanci depositati al R.I. relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, oltre alla situazione economico-patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio 2024, documento quest'ultimo da ritenersi adeguatamente illustrativo delle risultanze maturate in tale esercizio, relativamente al quale, comunque, i termini per il deposito del bilancio non erano ancora scaduti, né al momento del deposito della memoria di costituzione (che la resistente depositava nel fascicolo telematico il 19.5.2025), né a quello dell'unica udienza tenutasi avanti al giudice delegato (il 21.5.2025), all'esito della quale il giudice si riservava, riferendone in seguito al Collegio senza ulteriori interlocuzioni con le parti (ricorrente e resistente).
Il Tribunale, quindi, disponeva di un quadro allegatorio e probatorio sufficiente per poter verificare se la difesa della società resistente (di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale in ragione dei propri limiti dimensionali) fosse o meno fondata,
e nello specifico accertare se si trattasse o meno di un'impresa minore, non potendo denegare la verifica per il solo fatto dell'omessa produzione dell'ultimo bilancio.
Costituisce, d'altra parte, insegnamento costante della S.C. che l'accertamento della soggezione al fallimento (e ora alla liquidazione giudiziale) non è strettamente vincolato al deposito dei bilanci, potendo (e quindi dovendo) il giudice basare la valutazione anche su altri dati e documenti, specialmente se i bilanci manchino, siano ritenuti inattendibili, o vengano contestati (ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
30541 del 26.11.2018, Rv. 651880 - 01). In altri termini, tale omissione non preclude al debitore la possibilità di dimostrare l'insussistenza dei requisiti soggettivi per
6 l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale attraverso la produzione delle situazioni patrimoniali degli esercizi che possano attestare l'assenza dei presupposti dimensionali relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'indebitamento.
Va in ogni caso rilevato come il bilancio dell'esercizio 2024 (prodotto in questo secondo grado sia stato depositato al Registro delle Imprese nelle more – e segnatamente il 9.7.2025 dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea tenutasi il 16.6.2025, e quindi comunque entro il termine di cui all'art. 198, comma 2, CCII
(e cioè entro 30 giorni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale) – e risulti esattamente corrispondente alla richiamata situazione economico-patrimoniale dell'esercizio 2024 che era stata allegata alla riferita memoria di costituzione della resistente in primo grado.
Ebbene, da nessuno dei richiamati atti (e cioè dai bilanci 2022, 2023, 2024) risulta il superamento degli indici caratteristici di riferimento previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, che, si ricorda, qualifica impresa minore, sottratta alla liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”, né diversamente risulta da altri atti e documenti ritualmente acquisiti e disponibili per la decisione. Nello specifico:
- l'attivo patrimoniale risultava di € 124.794 nel 2022 (€ 130.534 nel 2021), di €
105.647 nel 2023 e di € 86.637 nel 2024;
- i ricavi lordi risultavano di € 96.655 nel 2022 (€ 60.915 nel 2021), di € 91.133 nel 2023 e di € 20.194 nel 2024;
- i debiti, infine, risultavano di € 81.467 nel 2022 (€ 103.471 nel 2021), di €
47.946 nel 2023 e di € 66.646 nel 2024.
L'evidenza del mancato superamento dei limiti dimensionali necessari per l'assoggettabilità dell'impresa alla procedura della liquidazione giudiziale assorbe la disamina della diversa questione dello stato di insolvenza, ritenuta in essere dal
Tribunale e per contro contestata dalla resistente-reclamante in ragione dell'insussistenza nella specie dei marcatori caratteristici di tale situazione di
7 irreversibile pregiudizio economico patrimoniale dell'impresa e, per contro, del conseguimento di utili negli esercizi precedenti.
9. In conclusione, non risultando il superamento dei limiti dimensionali, la liquidazione giudiziale della società “ , dichiarata aperta con Parte_1 la sentenza qui impugnata, va revocata.
10. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione, considerato che la ricorrente, ex dipendente della società, non essendo stata mai saldata dalla società datrice di lavoro del credito spettantele per compensi e t.f.r. riconosciutole in via giudiziale, è stata nella sostanza “costretta” ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice al fine di poter attivare l'intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo quanto previsto dalla
Circolare Inps n. 70 del 26.7.2023, che prevede distinti requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare, verifica che va fatta in concreto, sicché il requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali dev'essere dimostrato dal lavoratore mediante l'esibizione del decreto di reiezione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII), oppure, per le cooperative non soggette a fallimento o liquidazione giudiziale, del decreto che respinge il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 195 della legge fallimentare e art. 297 del CCII). E che questa fosse l'esigenza della ricorrente appare evidente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, confermato all'udienza avanti al
G.D., nel quale il difensore di questa ebbe a precisare: “L'avv. Palladini si riporta al ricorso, contesta integralmente il contenuto della memoria difensiva avversaria e insiste per l'accoglimento delle istanze come formulate in ricorso. Evidenzia che lo stato di insolvenza della società resistente si evince dal mancato adempimento della società nonostante le procedure monitoria ed esecutiva già espletate. Precisa altresì che la necessità dell'istanza deriva dal fatto che si tratta di credito da lavoro dipendente per cui il passaggio per la procedura serve al fine di accedere al Fondo di
Garanzia”. Con l'ulteriore considerazione che neppure in questa sede la società ha minimamente giustificato per quale ragione non abbia provveduto a saldare il credito
(peraltro non particolarmente rilevante e comunque portato da titolo giudiziale irrevocabile) della propria ex dipendente.
11. Riguardo alle spese della Procedura, va rilevato che l'art. 147 del d.P.R. n.
115/2002 nel testo attualmente vigente dispone che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il
8 compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
Per quanto detto, nel caso di specie non è ravvisabile la colpa della creditrice, la cui iniziativa è esclusivamente dipesa, come si è detto, dall'omesso, ingiustificato, adempimento della società debitrice e dalle necessità per il lavoratore di seguire le procedure dettate dall'Inps per poter accedere alle prestazioni erogate dal Fondo
Garanzia.
Le spese della Procedura e il compenso del curatore vanno quindi posti a carico della società reclamante, “ , la quale oltretutto, avendo partecipato Parte_1 al procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ed essendo quindi stata certamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento, va ulteriormente sottolineato poteva fermarne lo sviluppo, evitando che il Tribunale si pronunciasse sul merito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvedendo ad adempiere al proprio obbligo di pagamento del credito azionato dalla ricorrente, non essendovi altri creditori istanti.
E' appena il caso di aggiungere come tale soluzione non sia in contrasto con la statuizione sulle spese del giudizio, giacché l'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.
Neppure costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di accertamento del soggetto al quale è imputabile l'apertura della procedura il fatto che l'art. 147 d.P.R.
115/2002 faccia riferimento al solo imprenditore persona fisica.
Al riguardo si impone infatti un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va invero osservato che (come già evidenziato in altre pronunce di merito) la predetta norma, se applicata alla lettera, e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato nel caso in cui le società fossero responsabili per la loro dichiarazione di fallimento. Né tale interpretazione appare in insanabile contrasto con il testo della norma che, se fa espressamente riferimento al solo
9 imprenditore persona fisica, non contiene alcuna espressione che possa indurre a precluderne l'applicazione anche alle società.
Si tratta, quindi, solo di operare un'interpretazione estensiva della predetta norma con un'operazione ermeneutica in larga parte analoga a quella già compiuta dalla
S.C. con riguardo all'art. 147, comma 5, L.F.; ed infatti, anche tale norma prevede che, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, qualora risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, è possibile dichiarare il fallimento di quest'ultima; tuttavia la S.C. ha ritenuto, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una società (cfr. Cass. 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 7903/2020), si accerti che quest'ultima, unitamente ad altre società o persone fisiche, partecipi ad una società di persone alla quale sia possibile ricondurre l'impresa. Se dunque il tenore letterale della norma (che pure fa espressamente riferimento solo all'imprenditore individuale) non ha impedito di ritenere applicabile l'art. 147, comma 5, L.F. – che certamente comporta conseguenze di ben altra rilevanza – anche alle società, non vi è motivo per escludere un'analoga interpretazione estensiva anche dell'art. 147 d.P.R.
115/2002, soprattutto ove si tenga presente che qualsiasi altra soluzione si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.
12. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, CCII [“
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto
a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo
124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria
e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione”]
10 va disposto che la società provveda con frequenza mensile agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in liquidazione, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 C.C.I.I. n.
1383/2025 R.G., respinta e comunque disattesa ogni diversa, contraria, istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti appellate, Liquidazione giudiziale di “
[...]
e ; Parte_1 Controparte_2
2. accoglie il reclamo proposto da “ e, per l'effetto, revoca Parte_1 la relativa liquidazione giudiziale dichiarata aperta dal Tribunale di Venezia con l'impugnata sentenza n. 119/2025 del 7.7.2025;
3. compensa integralmente le spese di lite tra la società reclamante e le parti reclamate;
4. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla società debitrice “ ; Parte_1
5. dispone che “La provveda con frequenza mensile agli Parte_1 obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passerà in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
6. dispone la notifica della presente sentenza a cura della cancelleria e in via telematica alle parti;
7. dispone che la presente sentenza sia pubblicata e iscritta al Registro delle
Imprese a norma del combinato disposto degli artt. 51, co. 12, 45 CCII.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II° grado n. 1383/2025 R.G., vertente:
TRA
(c.f. e p.i. , con sede legale in Venezia Parte_1 P.IVA_1
Dorsoduro 3278, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cassese, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 7, reclamante
E
Liquidazione giudiziale di “ (c.f. e p.i. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore, dott. , CP_1
E
(c.f. , rappresentata e difesa in primo grado Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Aldo Campesan, reclamati non costituiti avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 119/2025, pubblicata il 7.7.2025, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_1 causa discussa e riservata in decisione all'udienza del 2.10.2025 in relazione alle seguenti conclusioni della parte reclamante costituita:
1 “(omissis) chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia, contariis reiectis: in totale riforma della sentenza impugnata, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 119/2025 del 7.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 37, 40 C.C.I.I. presentato il 28.3.2025 al Tribunale di
Venezia, (ex dipendente e creditrice della società “ Controparte_2 Parte_1
in forza di quanto previsto in suo favore dal decreto ingiuntivo n. 297/2023
[...]
Ing., n. 1039/2023 R.G., emesso dalla Sezione Lavoro dello stesso Tribunale di
Venezia in data 5.6.2023 per la somma di € 6.492,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché spese di causa liquidate in €
567,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a. come per legge e successive spese occorrende), chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della predetta società debitrice, “ , Parte_1 ovvero, in subordine, quella della liquidazione controllata, allegando a tal fine che:
i) “la ricorrente ha prestato la propria opera alle dipendenze della società
[...] dal 5.3.2019 al 20.9.2021, con contratto a tempo indeterminato in Parte_1 qualità di operaia per lo svolgimento della mansione di barista, inquadrata al 5° livello del CCNL di settore, come risulta dagli allegati cedolini paga;
ii) all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, la lavoratrice rimaneva a credito della 13^ma mensilità 2020 e delle mensilità di dicembre 2020, di luglio 2021 e di settembre 2021, comprensiva quest'ultima delle spettanze di fine rapporto e del TFR maturato;
iii) in particolare, il credito della lavoratrice, che trova prova scritta negli allegati cedolini paga, ammontava a complessivi € 6.492,89 al lordo fiscale e netto previdenziale, di cui € 3.277,80 al lordo fiscale a titolo di TFR, come analiticamente riepilogato nel conteggio redatto dall'ufficio vertenze Cisl di Venezia;
iv) in data 24.5.2022 l'ufficio Vertenze Cisl di Venezia inviava a mezzo pec una diffida di pagamento, la quale non sortiva esito alcuno;
v) per il recupero del proprio credito, la ricorrente depositava, innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ricorso ex art. 633 c.p.c. a fronte del quale veniva emesso, in data 05.06.2023, decreto ingiuntivo n. 297/2023 Ing., n. 1039/2023 R.G., avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1
C.F. e a favore della parte ricorrente, della somma di € 6.492,89, oltre P.IVA_1
2 interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. nonché le spese di causa liquidate in € 567,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario del
15%, iva e cpa come per legge e successive spese occorrende;
vi) il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato a mezzo pec unitamente all'atto di precetto per complessivi € 8.771,86 in data 16.6.2023; vii) dato il mancato pagamento dell'importo precettato, l'istante dava avvio alla procedura di esecuzione presso terzi avanti al Tribunale di Venezia, nei confronti di
C.F. e di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, C.F. fino alla concorrenza del credito di cui €
[...] P.IVA_3
8.771,86, oltre a spese e diritti successivi occorrendi e interessi fino al saldo, nonché spese di procedura, ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c., e fino all'estinzione del credito;
viii) a fronte di dichiarazione parzialmente positiva resa da Banca della Marca
Credito Cooperativo – Società Cooperativa, per € 662,34 il pignoramento veniva iscritto a ruolo sub n. 1875/2023 R.G.; ix) con ordinanza del 16.1.2024 il G.E. assegnava in pagamento, salvo esazione, a
la somma di € 662,34 dichiarata dovuta dal terzo Controparte_2 [...] alla esecutata e ciò con Controparte_5 Parte_1 imputazione alle spese di procedura liquidate nella misura della predetta somma;
x) in data 11.2.2025 veniva notificato nuovo precetto in rinnovazione per complessivi € 10.089,82, anch'esso rimasto privo di esito;
xi) l'istante rimane pertanto tutt'oggi a credito della somma di € 10.089,82. 12) La società intimata ha rilevanti debiti, anche con altro personale ex dipendente, che si chiede vengano accertati con ulteriori indagini;
xii) le circostanze in fatto finora esposte, in uno ai titoli esecutivi ad oggi esistenti contro la società convenuta, depongono per la sostanziale situazione di insolvenza della debitrice. È necessario che il Tribunale adito dichiari la liquidazione giudiziale
(disciplinata agli artt. 121 e ss. del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) dell'intimata, in modo da evitare atti di dispersione delle garanzie patrimoniali che nuocerebbero alle ragioni del creditore;
xiii) in subordine, qualora il giudice adito giudichi all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come previsto dall'art 121 CCII, ovvero degli altri requisiti richiesti dalla legge, si chiede che il Tribunale adito dichiari la liquidazione controllata del debitore ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
xiv) l'odierna istanza di liquidazione giudiziale si rende necessaria anche per assicurare al lavoratore l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS (obbligato in
3 solido con il datore di lavoro insolvente) ed il conseguente pagamento delle competenze di fine rapporto maturate”.
2. Nel procedimento così incardinato si costituiva la società “ Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo a tal fine l'insussistenza delle
[...] condizioni per potersi dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, così come pure la liquidazione controllata, assumendo di essere un'impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, co. 1, lettera d), CCII, come tale sottratta alla procedura della liquidazione giudiziale, e in ogni caso di non trovarsi in stato di insolvenza, né in essere, né prospettica, avendo anzi conseguito utili in tutti e tre gli ultimi esercizi.
3. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di “ ritenendo che la stessa non avesse Parte_1 adeguatamente provato il “non superamento” dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lettera d), CCII per poter essere qualificata “impresa minore”, non avendo depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, e che sussistesse altresì il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, non avendo la resistente provveduto a pagare il credito azionato dalla sua ex dipendente neppure a seguito dell'attivazione della procedura esecutiva individuale, e sussistendo altresì altre pendenze relative a debiti tributari e previdenziali [cfr. sentenza, pag. 2, 3:
“(omissis) considerato che incombe sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato dalla liquidazione giudiziale;
rilevato, peraltro, che la valutazione dei requisiti dimensionali per l'esenzione da liquidazione giudiziale, o meglio per la qualificazione del soggetto interessato come impresa minore, non può prescindere dai dati afferenti l'anno in corso al tempo della presentazione della domanda ex art. 37 C.C.I. di accesso a quella procedura, non potendo la formula legislativa di cui all'art. 2, lettera d), C.C.I. essere intesa nel senso che a contare in proposito siano esclusivamente i tre esercizi che risultino già chiusi al tempo della presentazione dell'istanza di liquidazione;
rilevato che, nel caso di specie, la suddetta prova non risulta essere stata fornita dal debitore, che non ha depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo al 2024, né ha dimostrato di aver deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2364 comma 2 c.c.; ritenuto, pertanto, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, conseguentemente, che - in assenza del bilancio approvato e depositato relativo al 2024 - neppure possa ritenersi provato che gli utili di impresa valgano ad escludere la situazione di insolvenza dedotta dalla
4 ricorrente; rilevato che l'istante vanta un credito da lavoro dipendente portato da decreto ingiuntivo non contestato e successivo precetto per euro 10.089,82;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla natura del credito vantato dalla ricorrente, dall'esito dell'esecuzione tentata da quest'ultima, dall'esistenza di debiti tributari (euro 25.754,50 – cfr. informativa Agenzia delle
Entrate) ed, altresì, previdenziali (euro 20211,65 – cfr. informativa INPS); rilevato che ricorre, infine, il requisito specificamente previsto dall'art. 49 comma 5 CCII che, diversamente da quanto inteso dalla resistente, attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria, e non al solo credito vantato dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (p. iva , con sede legale in Venezia Parte_1 P.IVA_1
(VE)”].
4. La resistente “ ha proposto tempestivamente reclamo, Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza in relazione a entrambi i profili ritenuti rilevanti, evidenziando nello specifico:
a) che non è previsto da alcuna disposizione di legge che la società richiesta sia tenuta a depositare i bilanci di esercizio del triennio antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale quale unico mezzo per poter provare di non esservi assoggettabile in ragione dei propri limiti dimensionali, che devono ritenersi, invece, altrimenti dimostrabili, come nella specie erano stati dimostrati producendo i bilanci 2021, 2022, 2023 e la situazione economico patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio 2024;
b) che neppure poteva fondatamente ritenersi che la società si trovasse in stato di insolvenza, non essendo stata dedotta, né quindi ritenuta, a proprio carico, la sussistenza di alcuno degli “indici spia” di una tale condizione economica pregiudicata, né in essere, né in una dimensione prospettica, risultando, anzi, il conseguimento di utili in tutti e tre gli esercizi per i quali era già stato depositato il bilancio di esercizio,
e quindi chiedendo la revoca della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
5 5. Nel presente giudizio di reclamo, quantunque ritualmente ben notificati, non si sono costituiti, né la Curatela, né la creditrice istante, che vanno quindi dichiarati contumaci.
6. All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 il difensore-procuratore della ricorrente si è riportato a quanto dedotto nel reclamo, insistendo per il suo accoglimento.
7. All'esito della discussione la Corte ha riservato la causa in decisione e ha quindi deciso il reclamo nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
8. Il reclamo è fondato.
Il Tribunale di Venezia ha errato nel ritenere che la società debitrice non avesse dimostrato di essere un'impresa minore per non aver fornito la prova della presenza dei requisiti di legge previsti per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Agli atti del procedimento di primo grado risultavano invero presenti i bilanci depositati al R.I. relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, oltre alla situazione economico-patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio 2024, documento quest'ultimo da ritenersi adeguatamente illustrativo delle risultanze maturate in tale esercizio, relativamente al quale, comunque, i termini per il deposito del bilancio non erano ancora scaduti, né al momento del deposito della memoria di costituzione (che la resistente depositava nel fascicolo telematico il 19.5.2025), né a quello dell'unica udienza tenutasi avanti al giudice delegato (il 21.5.2025), all'esito della quale il giudice si riservava, riferendone in seguito al Collegio senza ulteriori interlocuzioni con le parti (ricorrente e resistente).
Il Tribunale, quindi, disponeva di un quadro allegatorio e probatorio sufficiente per poter verificare se la difesa della società resistente (di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale in ragione dei propri limiti dimensionali) fosse o meno fondata,
e nello specifico accertare se si trattasse o meno di un'impresa minore, non potendo denegare la verifica per il solo fatto dell'omessa produzione dell'ultimo bilancio.
Costituisce, d'altra parte, insegnamento costante della S.C. che l'accertamento della soggezione al fallimento (e ora alla liquidazione giudiziale) non è strettamente vincolato al deposito dei bilanci, potendo (e quindi dovendo) il giudice basare la valutazione anche su altri dati e documenti, specialmente se i bilanci manchino, siano ritenuti inattendibili, o vengano contestati (ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
30541 del 26.11.2018, Rv. 651880 - 01). In altri termini, tale omissione non preclude al debitore la possibilità di dimostrare l'insussistenza dei requisiti soggettivi per
6 l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale attraverso la produzione delle situazioni patrimoniali degli esercizi che possano attestare l'assenza dei presupposti dimensionali relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'indebitamento.
Va in ogni caso rilevato come il bilancio dell'esercizio 2024 (prodotto in questo secondo grado sia stato depositato al Registro delle Imprese nelle more – e segnatamente il 9.7.2025 dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea tenutasi il 16.6.2025, e quindi comunque entro il termine di cui all'art. 198, comma 2, CCII
(e cioè entro 30 giorni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale) – e risulti esattamente corrispondente alla richiamata situazione economico-patrimoniale dell'esercizio 2024 che era stata allegata alla riferita memoria di costituzione della resistente in primo grado.
Ebbene, da nessuno dei richiamati atti (e cioè dai bilanci 2022, 2023, 2024) risulta il superamento degli indici caratteristici di riferimento previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, che, si ricorda, qualifica impresa minore, sottratta alla liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”, né diversamente risulta da altri atti e documenti ritualmente acquisiti e disponibili per la decisione. Nello specifico:
- l'attivo patrimoniale risultava di € 124.794 nel 2022 (€ 130.534 nel 2021), di €
105.647 nel 2023 e di € 86.637 nel 2024;
- i ricavi lordi risultavano di € 96.655 nel 2022 (€ 60.915 nel 2021), di € 91.133 nel 2023 e di € 20.194 nel 2024;
- i debiti, infine, risultavano di € 81.467 nel 2022 (€ 103.471 nel 2021), di €
47.946 nel 2023 e di € 66.646 nel 2024.
L'evidenza del mancato superamento dei limiti dimensionali necessari per l'assoggettabilità dell'impresa alla procedura della liquidazione giudiziale assorbe la disamina della diversa questione dello stato di insolvenza, ritenuta in essere dal
Tribunale e per contro contestata dalla resistente-reclamante in ragione dell'insussistenza nella specie dei marcatori caratteristici di tale situazione di
7 irreversibile pregiudizio economico patrimoniale dell'impresa e, per contro, del conseguimento di utili negli esercizi precedenti.
9. In conclusione, non risultando il superamento dei limiti dimensionali, la liquidazione giudiziale della società “ , dichiarata aperta con Parte_1 la sentenza qui impugnata, va revocata.
10. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione, considerato che la ricorrente, ex dipendente della società, non essendo stata mai saldata dalla società datrice di lavoro del credito spettantele per compensi e t.f.r. riconosciutole in via giudiziale, è stata nella sostanza “costretta” ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice al fine di poter attivare l'intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo quanto previsto dalla
Circolare Inps n. 70 del 26.7.2023, che prevede distinti requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare, verifica che va fatta in concreto, sicché il requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali dev'essere dimostrato dal lavoratore mediante l'esibizione del decreto di reiezione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII), oppure, per le cooperative non soggette a fallimento o liquidazione giudiziale, del decreto che respinge il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 195 della legge fallimentare e art. 297 del CCII). E che questa fosse l'esigenza della ricorrente appare evidente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, confermato all'udienza avanti al
G.D., nel quale il difensore di questa ebbe a precisare: “L'avv. Palladini si riporta al ricorso, contesta integralmente il contenuto della memoria difensiva avversaria e insiste per l'accoglimento delle istanze come formulate in ricorso. Evidenzia che lo stato di insolvenza della società resistente si evince dal mancato adempimento della società nonostante le procedure monitoria ed esecutiva già espletate. Precisa altresì che la necessità dell'istanza deriva dal fatto che si tratta di credito da lavoro dipendente per cui il passaggio per la procedura serve al fine di accedere al Fondo di
Garanzia”. Con l'ulteriore considerazione che neppure in questa sede la società ha minimamente giustificato per quale ragione non abbia provveduto a saldare il credito
(peraltro non particolarmente rilevante e comunque portato da titolo giudiziale irrevocabile) della propria ex dipendente.
11. Riguardo alle spese della Procedura, va rilevato che l'art. 147 del d.P.R. n.
115/2002 nel testo attualmente vigente dispone che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il
8 compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
Per quanto detto, nel caso di specie non è ravvisabile la colpa della creditrice, la cui iniziativa è esclusivamente dipesa, come si è detto, dall'omesso, ingiustificato, adempimento della società debitrice e dalle necessità per il lavoratore di seguire le procedure dettate dall'Inps per poter accedere alle prestazioni erogate dal Fondo
Garanzia.
Le spese della Procedura e il compenso del curatore vanno quindi posti a carico della società reclamante, “ , la quale oltretutto, avendo partecipato Parte_1 al procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ed essendo quindi stata certamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento, va ulteriormente sottolineato poteva fermarne lo sviluppo, evitando che il Tribunale si pronunciasse sul merito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvedendo ad adempiere al proprio obbligo di pagamento del credito azionato dalla ricorrente, non essendovi altri creditori istanti.
E' appena il caso di aggiungere come tale soluzione non sia in contrasto con la statuizione sulle spese del giudizio, giacché l'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.
Neppure costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di accertamento del soggetto al quale è imputabile l'apertura della procedura il fatto che l'art. 147 d.P.R.
115/2002 faccia riferimento al solo imprenditore persona fisica.
Al riguardo si impone infatti un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va invero osservato che (come già evidenziato in altre pronunce di merito) la predetta norma, se applicata alla lettera, e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato nel caso in cui le società fossero responsabili per la loro dichiarazione di fallimento. Né tale interpretazione appare in insanabile contrasto con il testo della norma che, se fa espressamente riferimento al solo
9 imprenditore persona fisica, non contiene alcuna espressione che possa indurre a precluderne l'applicazione anche alle società.
Si tratta, quindi, solo di operare un'interpretazione estensiva della predetta norma con un'operazione ermeneutica in larga parte analoga a quella già compiuta dalla
S.C. con riguardo all'art. 147, comma 5, L.F.; ed infatti, anche tale norma prevede che, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, qualora risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, è possibile dichiarare il fallimento di quest'ultima; tuttavia la S.C. ha ritenuto, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una società (cfr. Cass. 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 7903/2020), si accerti che quest'ultima, unitamente ad altre società o persone fisiche, partecipi ad una società di persone alla quale sia possibile ricondurre l'impresa. Se dunque il tenore letterale della norma (che pure fa espressamente riferimento solo all'imprenditore individuale) non ha impedito di ritenere applicabile l'art. 147, comma 5, L.F. – che certamente comporta conseguenze di ben altra rilevanza – anche alle società, non vi è motivo per escludere un'analoga interpretazione estensiva anche dell'art. 147 d.P.R.
115/2002, soprattutto ove si tenga presente che qualsiasi altra soluzione si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.
12. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, CCII [“
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto
a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo
124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria
e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione”]
10 va disposto che la società provveda con frequenza mensile agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in liquidazione, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 C.C.I.I. n.
1383/2025 R.G., respinta e comunque disattesa ogni diversa, contraria, istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti appellate, Liquidazione giudiziale di “
[...]
e ; Parte_1 Controparte_2
2. accoglie il reclamo proposto da “ e, per l'effetto, revoca Parte_1 la relativa liquidazione giudiziale dichiarata aperta dal Tribunale di Venezia con l'impugnata sentenza n. 119/2025 del 7.7.2025;
3. compensa integralmente le spese di lite tra la società reclamante e le parti reclamate;
4. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla società debitrice “ ; Parte_1
5. dispone che “La provveda con frequenza mensile agli Parte_1 obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passerà in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
6. dispone la notifica della presente sentenza a cura della cancelleria e in via telematica alle parti;
7. dispone che la presente sentenza sia pubblicata e iscritta al Registro delle
Imprese a norma del combinato disposto degli artt. 51, co. 12, 45 CCII.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
11