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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai SInori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 24/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, e vertente
TRA
Dr. rappresentato e difeso, congiunta- Parte_1 mente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gaetano Mimola e Federico Frasti del
Foro di Pescara, con studio in Pescara, Via Napoli n. 23, con domicilio digita- le alle pec e Email_1
giusta procura alle liti allegata all'atto di ci- Email_2 tazione in appello;
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giansante del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Cincinnato n. 37, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pi- Controparte_2 scione del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescara, Via Notturno n. 20, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazio- ne del 18.02.2017;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, vagliata la denunciata ipotesi di nullità della sentenza di primo grado impugnata, riformare la stessa nei punti oggetto del presente gravame e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte articolate e rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio e ribadite in comparsa conclusionale in primo gra- do, come di seguito emendate per adattarle al presente giudizio di appello e così:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda di manleva per i motivi esposti al punto n. 1 della parte motiva della comparsa di costituzione in primo grado e riportati nel presente atto al primo motivo di appello;
2. nel merito: rigettare, in quanto infondata e non provata, per tutti i motivi di cui al presente atto, la richiesta della
[...] di essere manlevata dal Dr. Controparte_1 Controparte_3
da ogni conseguenza negativa del giudizio incardinato dalla SI.ra
[...] [...]
R.G. n. 734/2017 del Tribunale di Pescara e di condanna del- Parte_2 lo stesso a rimborsare alla tutte le somme che la stessa fosse te- CP_1 nuta a versare alla SI.ra o a chi per essa;
3. in via subor- Controparte_2 dinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le richieste della , Controparte_1 ripartire la condanna pro-quota tra i soggetti ritenuti responsabili, ciascuno in proporzione alla propria accertata percentuale di responsabilità, con esclusio- ne di qualsiasi vincolo di solidarietà;
4. condannare la Controparte_4
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite in-
[...]
2 staurata, da liquidarsi in via equitativa;
5. con vittoria delle spese e competen- ze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Si chiede di- sporsi la rinnovazione e l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente appello”.
L'appellata/appellante incidentale così conclude: Controparte_1
“1) – accogliere l'appello incidentale e rigettare la domanda risarcitoria pro- posta dalla SI.ra dichiarando ed accertando che nel caso Controparte_2 di specie non è ravvisabile alcuna responsabilità iatrogena, riformando sul punto la sentenza di primo grado e condannando la SI.ra Controparte_2 alla restituzione della somma di € 74.484,35 oltre interessi come per legge;
2)
– dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare il gravame propo- sto dal Dott. contro la;
3) - Parte_1 Controparte_1 con rivalsa di spese e competenze del giudizio”.
L'appellata così conclude: “1) in via preliminare, si chiede l'estromissione della appellata dal presente giudizio, e/o la separazione Controparte_5 della causa promossa con l'appello principale da quella dell'appello incidenta- le, per i motivi indicati al punto 1) della parte in diritto, e il rigetto dell'appello proposto, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, I c.,
c.p.c., al pagamento di una somma equativamente determinata, unitamente all'applicazione dell'art. 96, III c., c.p.c.; 2) in subordine, respingere l'appello proposto dal Dott. e l'appello incidentale proposto Pt_1 Parte_1 dalla , confermando la sentenza impugnata siccome Controparte_1 corretta per i motivi esposti al punto 2) della parte in diritto;
3) in ogni caso con condanna delle controparti alla refusione delle spese e competenze del giudizio come per legge e applicazione dell'art. 4, comma I bis, del d.m. n.
55/2014”.
3 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
798/2023 del 01.06.2023, pubblicata il 05.06.2023, non notificata, emessa all'esito del giudizio n. 734/2017 R.G., avente ad oggetto “responsabilità da attività medica”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara, decidendo sulla do- manda risarcitoria avanzata da nei confronti della Controparte_2 [...]
, nonché sulla domanda di manleva da quest'ultima Controparte_1 avanzata nei confronti di , ha così disposto: “condan- Parte_1 na la in persona Controparte_6 del Presidente del C.d.A. dott.ssa Concetta Petruzzi a pagare a CP_2
, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di €
[...]
63.602,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 13-7-2010 e rivalu- tata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulla comples- siva somma calcolata a tale ultima data fino al soddisfo;
- condanna
[...]
a tenere indenne la Parte_1 Controparte_6
in persona del Presidente del C.d.A. dott.ssa
[...] Persona_1
da quanto questa tenuta a pagare a in forza del
[...] Controparte_2 capo che precede;
- condanna la Controparte_6
in persona del Presidente del C.d.A. dott.ssa
[...] Persona_2
[..
a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 14.228,50, di cui € 798,50 per esborsi ed € 13.430,00 per com- pensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - condanna
[...]
a rifondere alla Parte_1 Controparte_6
in persona del Presidente del C.d.A. dott.ssa
[...] Persona_2
[..
le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.216,00, di cui €
4 786,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico della
[...]
in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_6 dott.ssa Concetta Petruzzi e di , per la metà ciascuno, Parte_1 le spese di c.t.u. già liquidate”.
1.1 Inizialmente, con atto di citazione notificato il Controparte_2
27.02.2017, aveva citato in giudizio la sola , al fine Controparte_1 di sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 632.496,50. A sostegno delle proprie richieste deduceva di essersi sotto- posta ad intervento chirurgico di tiroidectomia in data 13.07.2010, dal quale erano derivati esiti di disfonia, disfagia e dispnea, tanto da essere costretta a sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico correttivo in data 31.10.2012 presso il P.O. di Chieti. Assumeva, quindi, di aver subito, durante il primo in- tervento, la “lesione bilaterale dei nervi ricorrenti, conseguente ad una errata manovra chirurgica, con paralisi in adduzione della CVV e disfagia, disfonia e dispnea da grave ostruzione”, dalla quale erano derivati postumi permanenti
(fisici e psichici) valutati dal proprio consulente medico-legale nel 50% di IP.
Ritenendo sussistere la responsabilità della struttura sanitaria, che avrebbe agito con imperizia, negligenza e imprudenza, la agiva dunque nei CP_2 confronti della instando per il risarcimento della somma anzi- CP_1 detta (comprensiva di personalizzazione massima), oltre al danno alla capacità lavorativa specifica, richiesta nella misura del 20/25%.
1.2 Nel giudizio iscritto al n. 734/2017 RG si costituiva, in data 06.06.2017, la
, la quale contestava gli assunti attorei in punto an e Controparte_1 quantum debeatur, rilevando in particolare che i danni ex adverso lamentati rappresentavano conseguenze possibili, rientranti nelle complicanze non pre- vedibili e non emendabili, opportunamente indicate nel consenso informato sottoscritto dalla paziente. Insisteva, quindi, per il rigetto delle avverse prete- se, formulando infine richiesta di manleva nei confronti del chirurgo che ebbe
5 ad effettuare l'intervento, dr. . A tal fine, spiegava au- Parte_1 tonoma azione nei confronti di quest'ultimo, notificando in data 07.06.2017 specifico atto di citazione ed instaurando il giudizio 2698/2017 RG, del quale chiedeva disporsi la riunione a quello rubricato al n. 734/2017 RG.
1.3 Si costituiva nel secondo giudizio (2698/2017 RG) il dr. il Parte_1 quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa domanda di manleva per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 269 c.p.c., nonché
l'improcedibilità della stessa, qualora definibile come domanda “di rivalsa”, anche ai sensi dell'art. 13 L. 24/2017, poiché il giudizio n. 734/2017 RG non risultava ancora concluso;
nel merito, contestava la fondatezza della richiesta avanzata dalla e deduceva, in ogni caso, la propria estraneità ri- CP_1 spetto ai fatti di causa, atteso che la lesione totale o parziale dei nervi ricorren- ti a seguito di intervento chirurgico di tiroidectomia rientra tra le possibili conseguenze del tipo di intervento espletato, come indicato nel consenso in- formato sottoscritto dalla paziente;
rilevava, poi, l'assenza di copertura assicu- rativa per il personale sanitario dipendente da parte della , in vio- CP_1 lazione dell'art. 25 CCNL, opponendosi quindi alla richiesta di riunione dei giudizi ed insistendo per il rigetto di ogni domanda, con condanna della strut- tura sanitaria anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, ove fossero state ritenute fondate anche solo parzialmente le richieste attoree, perché fosse ri- partita la condanna pro quota tra i soggetti responsabili, ciascuno in propor- zione alla propria accertata percentuale di responsabilità, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà.
1.4 Disposta la riunione dei due giudizi e rigettata – sulla scorta del fatto che la riunione di più cause originariamente separate non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi - l'istanza del affinché ne Parte_1 fosse disposta la separazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'espletamento di prove testimoniali e di CTU medico-legale e, all'esito, il
Tribunale decideva come sopra.
6 1.5 In sintesi il primo Giudice, al netto dei copiosi rimandi giurisprudenziali citati in sentenza, ha fondato la propria decisione sulle seguenti motivazioni:
- precisato che i fatti in contestazione risalgono ad epoca antecedente sia l'entrata in vigore della Legge Balduzzi, sia quella della Legge Gelli, ha in- quadrato il caso di specie nello schema normativo della responsabilità contrat- tuale sulla base della teoria del contatto sociale;
- ha ritenuto inapplicabile al caso di specie le norme di cui agli artt. 9 e 13 L.
24/17 invocate dal in tema di rivalsa nei confronti Parte_1 dell'esercente la professione sanitaria e di obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie, ed ha altresì ritenuto tardiva ed inammissibile, perché formulata solo con la memoria ex art. 183, VI° c., n. 2 c.p.c., la pretesa risar- citoria formulata ex art. 2043 c.c. dal nei confronti della Parte_1 [...]
, per non aver potuto beneficiare della copertura assicurativa obbliga- CP_1 toria ai sensi del CCNL lavoro;
- precisato che il singolo sanitario risponde in via solidale con la struttura sa- nitaria di appartenenza, ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, della colpa medica, valorizzando sul punto quanto accertato in sede di CTU medi- co-legale, la quale, dopo aver ripercorso l'iter clinico e all'esito della visita della perizianda e dell'esecuzione di esame fibrolaringoscopico, ha in sostan- za ritenuto che la lesione iatrogena del nervo laringeo ricorrente della Pt_3 none era stato provocato dall'intervento chirurgico che, sebbene non di spe- ciale difficoltà, era stato eseguito in maniera inadeguata e non diligente, preci- sando ulteriormente che, pur rientrando detta lesione tra le possibili compli- canze della chirurgia del collo e del mediastino (evidenziate pure nel modulo di consenso controfirmato dalla paziente), il chirurgo non aveva posto in esse- re tutte le prudenziali cautele necessarie ad evitarla;
ravvisato, quindi, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, la CTU ha quantificato i postumi di in- validità permanente nella misura del 18%, oltre a ITT di giorni 10, ITP al
7 50% di giorni 30 e ITP al 25% di giorni 30, con esclusione del danno alla ca- pacità lavorativa specifica;
- richiamate, poi, le risposte dei CTU alle osservazioni delle parti, nonché i principi relativi alla responsabilità del medico in caso di complicanze, ha pun- tualizzato che il medico non aveva fornito alcuna prova atta a superare la pre- sunzione di colpa a suo carico, né aveva indicato in cartella clinica elementi tali da far ritenere che, nel caso di specie, si erano verificate circostanze im- previste e non altrimenti evitabili;
- ha escluso, sempre sulla scorta di quanto evidenziato in sede di CTU, la sus- sistenza di un danno risarcibile dalla mancanza di un'adeguata informazione della paziente, in quanto a quest'ultima erano state fornite espressamente ed esaustivamente tutte le informazioni inerenti l'intervento chirurgico e le pos- sibili conseguenze;
- ravvisata in tal modo la responsabilità del medico esecutore dell'intervento chirurgico, dottor , riteneva sussistere altresì la conte- Parte_1 stuale responsabilità della , sussistendo collegamen- Controparte_1 to tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e, alla luce dei principi in materia di corresponsabilità solidale e di graduazione delle colpe, ravvisava il peso della colpa e dell'efficienza causale nella determinazione del danno esclusivamente in capo al medico, fermo restando che l'attrice avrebbe ottenuto dalla la CP_1 soddisfazione del credito risarcitorio, riconoscendo il diritto di quest'ultima a rivalersi verso il condebitore solidale;
- in punto quantum debeatur, ha liquidato il danno alla salute in base all'importo tabellare integrale, comprensivo sia della componente dinamico- relazionale che di quella morale, avendo l'attrice patito non solo l'insorgere delle patologie accertate, ma anche sofferenze interiori suscettibili di autono- ma valutazione, quantificando il danno nella complessiva somma di €
63.602,50, oltre interessi e rivalutazione;
8 - ha, infine, escluso il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, an- che in mancanza di specifica prova da parte dell'attrice circa la effettiva dimi- nuzione della capacità di guadagno nonché di un ridimensionamento peggio- rativo dei suoi introiti, liquidando da ultimo le spese di lite secondo il princi- pio di soccombenza.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello Controparte_3
, il quale ne ha chiesto la riforma totale (con rigetto di tutte le altre do-
[...] mande avanzate sia dalla che dalla previa rinnova- CP_1 CP_2 zione della CTU, censurandola – sulla scorta di argomentazioni in gran parte già proposte nel primo grado di giudizio – per tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza, di cui eccepisce la nullità, nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto della di ri- CP_1 valersi verso il condebitore solidale.
A suo parere, il Tribunale avrebbe respinto senza alcuna motivazione la sua richiesta di dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e, altrettanto immotivatamente, avrebbe ricono- sciuto a il diritto di rivalersi nei confronti del medico. Deduce a CP_1 tal riguardo che, sin dal principio, erano state stigmatizzate le preclusioni e le decadenze in cui era incorsa la , la quale, sebbene avesse omesso CP_1 di formulare specifica e tempestiva richiesta di chiamata del terzo in causa e si fosse costituita tardivamente nel giudizio intentato dalla aveva poi CP_2 tentato di aggirare dette decadenze intentando il separato giudizio nei con- fronti del medico. Detto procedimento andava però ritenuto inammissibile ed altresì improcedibile per difetto dell'interesse ad agire, mancando ancora il presupposto della sua condanna ed avendo peraltro la Casa di Cura chiesto di accertare unicamente il proprio diritto ad essere manlevata dal CP_7
[...
ma non anche la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei danni di causa, e senza che si fosse verificata alcuna estensione automatica della
9 domanda attorea nei suoi confronti, non avendo la mai avanzato CP_2 alcuna richiesta in tal senso.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabili al caso di specie le norme di cui agli artt. 9 e 13 L.
24/17, all'art. 25 del CCNL Lavoro per il personale medico dipendente da ca- se di cura 2002-2005 e all'art. 3 L. 189/2012.
Sul punto, precisato di non aver mai avanzato alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di , l'appellante ritiene che dette disposizioni vadano CP_1 applicate ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge, quale quello che ci occupa, richiamando a supporto la pronuncia n. 16039/2016 della Su- prema Corte, secondo la quale la disciplina sopravvenuta può applicarsi a fat- ti, status e situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, “quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal colle- gamento con il fatto che li ha generati”; il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto applicare al caso di specie la Legge Gelli, poiché l'azione giudiziaria intentata dalla era stata promossa allorché la citata normativa era in vigo- CP_1 re e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione di rivalsa per mancanza dei relativi presupposti. Aggiunge che, in ogni caso, una volta acclarata l'inadempienza di , che all'epoca dei fatti non be- CP_1 neficiava di copertura assicurativa obbligatoria a garanzia del personale medi- co, e che egli non aveva agito né con dolo né con colpa grave, avrebbe dovu- to fare corretta applicazione del richiamato art. 25 del CCNL lavoro, dichia- rando l'insussistenza in capo alla struttura sanitaria del diritto di agire in rival- sa nei suoi confronti.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazio- ne, perplessità dell'iter logico seguito dal giudice per travisamento e/o omessa e/o errata valutazione della CTU, che non dimostra il nesso di causalità tra la
10 condotta del chirurgo odierno appellante e i danni denunciati dall'attrice in primo grado.
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui, condividen- do le conclusioni cui era giunto il CTU, ha ravvisato la colpa e l'efficienza causale nella determinazione del danno in capo a lui. A suo parere, l'elaborato peritale sarebbe tuttavia inidoneo a comprovare la responsabilità del chirurgo, mancando di adeguata considerazione scientifica e fornendo unicamente un giudizio presuntivo, mentre, applicando l'art. 3 L. 189/2012 – secondo il qua- le la responsabilità risarcitoria del medico è ravvisabile solo allorché il com- portamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c. – la re- sponsabilità del professionista andava esclusa, non ricorrendo alcuno degli elementi costitutivi del fatto illecito;
contesta, quindi, le risultanze della con- sulenza tecnica, della quale eccepisce l'omessa indicazione delle modalità con cui si sarebbero concretizzate le lesioni lamentate, la carenza di rigore scienti- fico/medico-legale, l'omesso accertamento del nesso eziologico e di eventuali profili di errore e di colpa imputabili al sanitario convenuto, basandosi la stes- sa su mere congetture e presunzioni. Aggiunge, poi, che la e la CP_1 non avevano, analogamente, fornito idonea prova né del nesso di CP_2 causalità tra la condotta del medico odierno appellante e gli eventi lesivi de- dotti, né in ordine ai profili di responsabilità ascritti al chirurgo, né tantomeno riguardo ai danni invocati ed al quantum debeatur;
pertanto, rimarcando anco- ra una volta la correttezza dell'intervento svolto, insiste anche in questa sede per la richiesta di chiarimenti all'Ausiliario del giudice e per l'integrazione della CTU.
Sulla scorta di dette motivazioni, l'appellante ha dunque concluso come in epigrafe.
2.4 Si è costituita in giudizio la , che, contestata la Controparte_1 fondatezza dei primi due motivi di appello, di cui chiede il rigetto, ha propo- sto a sua volta appello incidentale in relazione alla ravvisata responsabilità
11 medica del dr. ; ha aderito in tal senso alla richiesta di riforma Parte_1 della sentenza di primo grado da questi proposta sulla scorta delle argomenta- zioni illustrate nel terzo motivo del gravame principale, valorizzando in parti- colare la ravvisata impossibilità, da parte del CTU, di accertare le modalità delle lesioni, atteso il notevole lasso di tempo trascorso ed evidenziando, infi- ne, di aver provveduto a versare, in data 16.06.2023, la somma di € 74.484,35 in favore dell'originaria attrice, della quale chiede la restituzione in caso di accoglimento del gravame.
2.4 Si è parimenti costituita nel giudizio di appello conte- Controparte_2 stando la richiesta riforma della sentenza in punto di responsabilità ed insi- stendo per il rigetto sia del terzo motivo di appello principale che del gravame incidentale;
ha quindi chiesto l'integrale conferma del provvedimento impu- gnato, previa sua estromissione dal giudizio di appello e/o la separazione della causa promossa con l'appello principale da quella dell'appello incidentale, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
3. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
25.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
4. Ritiene la Corte che entrambi gli appelli siano privi di fondamento, per le ragioni che seguono.
5. Il primo motivo dell'appello principale è inidoneo a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
Nell'ordinamento non è rinvenibile, difatti, alcuna norma o ragione che impe- disca il recupero dell'azione nei confronti del terzo chiamato con la proposi- zione di un giudizio autonomo, volto a sentir riconoscere il diritto di essere manlevato dalle conseguenze della eventuale soccombenza nei confronti dell'attore originario.
12 E' vero che la Suprema Corte ha statuito che “Le decadenze processuali veri- ficatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (Cass. 567/2015); tut- tavia, detto principio è applicabile unicamente in presenza di giudizi identici, mentre, laddove vi siano giudizi connessi oggettivamente e nei quali vengano dedotti rapporti differenti e una diversa causa petendi (come quello che ci oc- cupa), trova applicazione il diverso principio (statuito in fattispecie analoga a quella per cui è causa) secondo il quale “nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudi- zio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indica- to quale esclusivo responsabile, la domanda di quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni matu- rate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della causa petendi” (Cass. 9390/2023).
La ragione di una simile statuizione si rinviene nel fatto che, in simili casi, si è in presenza di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo, che non determi-
13 na alcuna automatica estensione della domanda risarcitoria anche al terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) dal convenuto.
Sul punto, la Suprema Corte ha in più di un'occasione chiarito che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impro- pria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta le- gittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente esten- sione automatica della domanda al terzo, che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte Cass. Sez.
3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del
29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018). L'estensione au- tomatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora re- centemente, Corte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
Viceversa, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed an- zi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto di- verso da quello dedotto dall'attore come “causa petendi”, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azio- ne condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazio- ne. In tal caso è, infatti, rimessa in via esclusiva all'attore la scelta – ove con- sentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa – di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Senten- za n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016); in particolare, relativamente alla ipotesi in cui il convenuto chiami un terzo in
14 giudizio indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta vale- re dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, sol- tanto di essere manlevato delle conseguenze della eventuale soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il ter- zo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltati- vo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza
n. 23308 del 08/11/2007): si è quindi affermato che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chie- dere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica esten- sione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal ter- zo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto ri- spetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga ritual- mente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova au- tonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalle fasi processuali (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30601 del
27/11/2018; conf. Cass. 11103/2020); relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento dan- ni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabi- lità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produ- zione dell'”eventus damni”, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità
e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al
15 medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore – e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire an- che verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcito- rie, non mutando l'oggetto del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
31066 del 28/11/2019).
5.1 Ciò premesso, va quindi rilevato che, nel caso di specie, mentre l'originaria attrice aveva chiesto di accertarsi “la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ”, senza estendere – come Controparte_1 sottolineato dallo stesso appellante principale – le proprie domande nei con- fronti del terzo chiamato dr. (cfr. conclusioni precisate in vista Parte_1 dell'udienza del 4.6.2021 mediante note di trattazione scritta del 26.05.2021), la (sulla premessa che “Appare, infatti, non revocabile in dubbio CP_1 che se da un lato la debba rispondere dell'errore medico del suo CP_1 dipendente nei confronti dei pazienti ricoverati presso la propria clinica, dall'altro lato abbia il pieno diritto di agire in regresso al fine di essere manle- vata e tenuta indenne da ogni conseguenza negativa da parte del chirurgo che ebbe ad effettuare l'intervento – in ipotesi ritenuto dannoso nei confronti del paziente – trattandosi di responsabilità scaturente direttamente dall'attività del proprio dipendente e dunque anche in relazione al contratto di lavoro subordi- nato…”) aveva chiesto “nella denegata ipotesi di accertamento dell'errore medico, accertare e dichiarare il diritto della di es- Controparte_1 sere manlevata dal Dr. da ogni conseguenza negativa Parte_1 del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla CP_1 tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare alla SI.ra
[...] [...]
o a chi per essa” (cfr. atto di citazione della del CP_2 CP_1
05.06.2017).
Dal tenore delle domande emerge dunque che la chiamante ha fatto valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attrice quale
16 causa petendi, sicché, pur dovendosi riconoscere che la era or- CP_1 mai decaduta dalla facoltà di chiamare in causa il medico nel giudizio n.
734/2017 RG per essersi costituita tardivamente (l'udienza indicata in citazio- ne dalla Pagannone era per il giorno 12.06.2017, poi differita ex art. 186 bis co. 4 al 16.06.2017 ed il deposito della comparsa di costituzione della CP_1 risale al 06.06.2017), non per questo le era preclusa la possibilità di pro-
[...] cedere ad un giudizio autonomo e distinto, anche in considerazione delle se- guenti circostanze:
- l'entrata in giudizio del terzo "non è, però, di per sé un pregiudizio... è solo espressione del potere di azione del convenuto, che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell'ambito del processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto ad irritua- lità del suo esercizio nell'ambito di quel rapporto" (Cass. 07/05/2013, n.
10579);
- al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, qualora sia stata richiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giu- dice può legittimamente rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in quanto "ciò non lede il diritto del convenuto nei confronti del chiamato, esercitabile in un suc- cessivo ed autonomo giudizio trattandosi di litisconsorzio solo facoltativo ed eventuale" (Cass., Sez. Un., 4309/2010);
- nel caso di specie, il terzo chiamato ha avuto la possibilità di svolgere pie- namente le proprie difese, non incorrendo peraltro in alcuna preclusione, atte- so che la riunione ex art. 274 c.p.c. è stata disposta immediatamente, allorché
i due giudizi si trovavano pressoché nella medesima fase processuale.
Quanto precede dimostra dunque che non vi era alcuna ragione per ritenere inammissibile o improcedibile la domanda di manleva avanzata da CP_4
nei confronti dell'odierno appellante, mentre deve riconoscersi che il
[...]
17 Tribunale, attenendosi allo schema concettuale sopra evidenziato, ha dappri- ma correttamente disposto la riunione ex art. 274 c.p.c. dei due giudizi e, infi- ne, ravvisato il diritto della di rivalersi nei confronti del CP_1 [...]
, motivando ampiamente – al contrario di quanto sostenuto Pt_1 dall'appellante – le proprie statuizioni.
5.2 A tal riguardo, la sentenza impugnata non può ritenersi nulla per mancan- za di motivazione.
Ed invero, il primo giudice ha illustrato nel proprio provvedimento del
09.11.2017 le ragioni che lo hanno indotto a rigettare l'istanza con cui il Mer- la chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza con cui erano stati Pt_1 concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. (sulla scorta del fatto che la riunione di procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. non fa venir meno la loro autonomia), ed ha così chiarito il motivo che giustificava la contestuale tratta- zione della domanda risarcitoria con quella di manleva.
Analogamente, ha motivato l'accoglimento dell'azione di manleva nei riguar- di dell'odierno appellante richiamando, anche con dovizia di rimandi giuri- sprudenziali, i principi di cui all'art. 1228 c.c., di corresponsabilità solidale e di graduazione delle colpe, ravvisando quindi il diritto della a CP_1 rivalersi verso il condebitore solidale.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Va ricordato sul punto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni contenute nella L. 24/2017, al pari di quelle di cui alla L.
189/2012, non hanno portata retroattiva e, in assenza di specifica norma tran- sitoria, non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore. Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 preleggi, regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore, ad eccezione, tuttavia, di quelle norme che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono da ritenersi di immediata applicazione anche ai fatti pregressi, in quanto la dispo-
18 sizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fatti- specie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche pre- costituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge diretta- mente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il cri- terio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. sul punto Cass. 31868/2024).
Più nello specifico, è stato chiarito, che si configura, come indice contrario al- la retroattività, “la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incide- re, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al "diritto vivente": ciò che esclude la le- gittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanita- rio in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017” (Cass. 28994/2019), atteso che “al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affi- damento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo
Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al pote- re giudiziario" (Corte Cost. n. 69/2014, n. 308/2013, n. 257/2011, n. 74/2008).
19 6.1 Per quanto sopra, non trovando applicazione né la Legge Balduzzi, né la
Legge Gelli, deve ritenersi, da un lato, che l'azione di rivalsa azionata da
[...]
nei confronti dell'appellante è del tutto legittima e ammissibile;
CP_8 dall'altro che, al momento dei fatti di causa (2010), non esisteva alcun obbli- go normativo per la di provvedere alla copertura assicurativa, CP_1 non potendo riconoscersi a tal fine carattere cogente al CCNL invocato dal
, come noto privo di valore normativo. Parte_1
7. Vanno da ultimo delibati il terzo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla volti a censurare la ravvisata respon- CP_1 sabilità del medico per mancata sussistenza del nesso eziologico tra condotta e danno e per il fatto che le lesioni del nervo laringeo ricorrente rientrano tra le possibili complicanze della chirurgia del collo e del mediastino.
Dette censure sono infondate, oltre che reiterative di eccezioni già svolte in primo grado e fondate essenzialmente sulle osservazioni dei consulenti di par- te, già tenute ben presenti dal collegio peritale, che le aveva motivatamente smentite in sede di deposito dell'elaborato definitivo.
7.1 Sul punto, prima di passare al merito della questione, occorre premettere che il Tribunale ha qualificato correttamente la domanda della in- CP_2 quadrandola nell'alveo della responsabilità contrattuale “da contatto sociale”.
Tale qualificazione deve necessariamente essere ribadita anche in questa sede, poiché conforme alla granitica giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia.
Appare utile rammentare, allora, che in ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. 24/2017 (come quella per cui è causa, per quanto innanzi precisato), la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente al- leghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico
(eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipen- denza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma og-
20 getto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la respon- sabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimen- to delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispon- dendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affida- mento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il me- dico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della vio- lazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953; Cass.
31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in tali fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il dan- neggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'ille- cito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrat- tuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015,
n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabi- lità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore- attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno la-
21 mentato (Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass.
20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordi- naria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr.
Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808 e, più recentemente,
Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/03/2024, n. 5922).
Nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, il giudice tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, at- tendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiara- tive, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali al- legati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
7.2 Orbene, alla luce dei principi sopra riportati, appare certamente dirimente quanto accertato in sede di CTU, le cui conclusioni vanno in questa sede nuo- vamente condivise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Dall'elaborato peritale emerge:
- la presenza del danno (lesione iatrogena del nervo laringeo ricorrente), con- fermato dall'esecuzione dell'esame fibrolaringoscopico in data 10.12.2019;
- (in assonanza con quanto affermato dallo stesso , che ammet- Parte_1 te la comparsa di una disfonia già nella seconda giornata post-operatoria) che
“Dalla relativa Cartella Clinica, a proposito della scheda anestesiologica, ri- sulta segnalata comparsa di tirage poco dopo l'estubazione, trattata con tera- pia steroidea quindi a proposito del diario clinico, alla data del 14.7 è segna- lata reiterazione della terapia steroidea per "... lieve disfonia";
22 - che – all'esito dell'anamnesi, dell'esame della documentazione medica e delle operazioni peritali – “Risultano in tal senso ampiamente soddisfatti i cri- teri alla base del nesso di causa ad effetto riconoscendosi una topografia di- retta, una cronologia altrettanto soddisfatta sulla base dall'annotazione ri- portata in cartella, per la quale la disfonia comparve già il giorno successivo all'intervento e, non ultimo, l'assenza di altre cause note: l'ausiliario ORL ha specificato la dinamica per la quale ascrive la lesione iatrogena a sezione delle radici nervose, alla loro lacerazione, compressione o anche al loro semplice schiacciamento o stiramento”;
- che il dr. , otorinolaringoiatra componente del collegio peritale, Per_3 nella propria perizia allegata all'elaborato collegiale, chiarisce che “In ogni caso, qualunque sia la modalità con cui è stata prodotta, una lesione del ner- vo laringeo inferiore determinerà un deficit della motilità dei muscoli da esso innervati, cioè di tutti i muscoli intrinseci laringei, ad eccezione del muscolo cricotiroideo. Le conseguenze di tale deficit sono variabili da caso a caso, in quanto a livello laringeo verrà meno il bilanciamento tra muscoli ancora in- nervati e muscoli denervati, sia in stato di riposo sia durante la fonazione e la respirazione”;
- che “essendo necessario in corso di tiroidectomia un isolamento estrema- mente prudente dei ricorrenti, possiamo ipotizzare che nel caso di specie il chirurgo non fu sufficientemente "attento" causando la lesione iatrogena at- traverso uno dei meccanismi descritti dall'ausiliario ORL: ne deriva che una maggiore attenzione nell'isolamento delle radici nervose avrebbe viceversa evitato il loro danneggiamento e quindi tutte le sequele invalidanti seconda- rie, che sono perciò direttamente ed esclusivamente ascrivibili all'errore stes- so”;
- in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP della Casa di Cura, che “la Parte sua affermazione in base alla quale il collega non identificò con certezza le modalità delle lesioni nervose non è secondario a dubbi in merito alla loro
23 genesi, certamente iatrogena, ma soltanto relativa al tipo di insulto patito dalle radici nervose, come specificato a pag. 3 dell'elaborato peritale a firma del TO . La stringente causalità che connette la paralisi nervo- Per_3 sa con l'intervento di tiroidectomia si evince infine dalla semplice lettura del- la Cartella Clinica relativa alla degenza della Pagannone presso la
[...]
, laddove già in fase di estubazione furono evidenti i segni Controparte_1 dell'interessamento nervoso, vanamente trattati con terapia steroidea, come già riportato nella prima parte del presente elaborato”;
7.3 Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la CTU motiva adeguatamen- te la sussistenza del nesso causale tra condotta del sanitario e danno riscontra- to, chiarendo che, a prescindere dalla modalità con cui viene prodotta la lesio- ne del nervo laringeo inferiore, essa determina comunque ed in ogni caso un deficit della motilità dei muscoli;
applicando, quindi, la regola della prepon- deranza dell'evidenza causale (“più probabile che non”) sopra richiamata, de- ve concludersi – in accordo con quanto accertato dai CTU – che i postumi in- validanti lamentati dalla siano causalmente derivanti CP_2 dall'intervento effettuato in data 13.07.2010 presso la Controparte_4
, poiché non eseguito con la diligenza imposta dal caso di specie.
[...]
7.4 A conclusioni diverse, d'altronde, non potrebbero condurre le argomenta- zioni avanzate in questa sede da entrambi gli appellanti, peraltro già confutate in sede di CTU e certamente inidonee a dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile alla Casa di Cura o al medico, secondo la ripartizione dell'onere probatorio sopra ricor- dato.
7.5 In particolare, quanto al fatto che le lesioni del nervo laringeo ricorrente rientrino tra le possibili complicanze della chirurgia del collo e del mediasti- no, va rimarcato che la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel giudizio di re- sponsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanita- rio, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta con-
24 forme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia di- peso da una complicanza;
quindi, affinché vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o, quantomeno, ine- vitabile (Cass. 13328/2015), con la precisazione che nelle prestazioni routina- rie, l'errore sanitario fa presumere ancora di più l'ipotesi di negligenza o im- perizia del sanitario, atteso che, in simili operazioni, l'esperienza è tale da do- ver scongiurare il realizzarsi di eventi negativi (Cass. 24074/2017).
Nel caso di specie, la CTU ha messo in evidenza che la complicanza, pur rien- trando tra gli esiti possibili dell'operazione (come riconosciuto pure dal medi- co e dalla struttura sanitaria), era tuttavia evitabile in considerazione della semplicità dell'intervento in parola (“è presente nella cartella clinica modulo di consenso controfirmato dalla SI.ra nel quale è prevista quale CP_2 complicanza la lesione temporanea o definitiva dei nervi laringei: tale previ- sione non esime tuttavia il chirurgo dal porre in essere tutte le prudenziali norme necessarie ad evitare la lesione iatrogena, oltretutto trattandosi nel caso di specie di intervento di tiroidectomia certamente non complicato, an- che sulla base della modeste dimensioni della ghiandola quale risultano se- gnalate nell'esame istologico sul reperto operatorio, solo di poco eccedenti il peso di una ghiandola normale. In tal senso, […], non si ravvisa nell'atto chi- rurgico sub judice alcuna condizione di speciale difficoltà mentre invece le nozioni per valutare al meglio un'opzione terapeutica come la scelta della tecnica chirurgica eseguita in elezione, la sua corretta esecuzione tenendo conto delle più elementari norme di prudenza o perizia, sono tutti elementi che devono assolutamente appartenere al comune e basilare patrimonio co- noscitivo del chirurgo di minima esperienza e preparazione. Si tratta della perizia, prudenza e diligenza minime che competono a qualunque chirurgo generale che si cimenti nell'esecuzione di un intervento ordinario e ultraspe- rimentato come quello per cui è causa: dunque, poiché tale atto non implica- va in alcun modo la soluzione di particolari problematiche tecniche, l'esito
25 così marcatamente sfavorevole deve far presumere l'inadeguatezza o la non diligente esecuzione della prestazione professionale”).
A fronte di tali asserzioni, nulla è stato dedotto né dalla né dal CP_1 sanitario, che si sono limitati ad asserire di aver operato con diligenza, null'altro aggiungendo.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va ritenuta esente da errori e, in di- fetto di ulteriori censure da parte della danneggiata, la stessa merita di essere integralmente confermata.
9. Tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, con fase istruttoria al minimo, il che comporta la condanna solidale dei due appellanti a rifonderle all'appellata CP_2
(non risultano in proposito i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 comma
1 bis della tariffa forense, stante l'assenza di collegamenti ipertestuali), non- ché la parziale (nella misura della metà) compensazione delle stesse tra le due parti appellanti, con condanna del a rifonderle alla nella Pt_1 CP_1 misura della restante metà .
10. L'infondatezza del gravame principale e di quello incidentale ed il conse- guente rigetto degli stessi comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 798/2023 del Tribunale di Pesca- ra, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa nella misura della metà le spese del grado tra l'appellante principale e la , che liquida per l'intero in € 12.154;00, ol- CP_1
26 tre rimborso spese generali ed accessori di legge e condanna il primo a rifonderle alla seconda nella misura della restante metà;
4) Condanna e la , in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., a rifondere, in solido tra loro, a Controparte_2 le spese di lite, che liquida in €12.154,00, oltre rimborso spese genera- li ed accessori di legge;
5) Dichiara che sia che la Parte_1 Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., sono tenuti al pagamento di un ulteriore
[...] importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già do- vuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 9/07/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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