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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 534 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato in Terni, Via Parte_1 C.F._1
Roma n.114 presso lo studio dell' Avv. Luca Passoni del Foro di Terni (nato a [...] il
17.09.1974 - C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di delega posta in C.F._2 calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni alla P.E.C.: Email_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. - COE n. 2163) in persona del Procuratore del Controparte_1 P.IVA_1
Concorso Giudiziale dei Creditori Dott. nominato con decreto del Commissario Persona_1 della Legge del 10 marzo 2016, corrente in Via Citerella n. 7, 47890 San Marino (RSM), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino C.F.
- pec ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso lo studio dell'Avv. Federica Fiorelli del Foro di Terni - C.F. - sito C.F._4 in Terni (TR) via Luigi Casale n. 4, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: e al numero di Fax 0549 977370 Email_2
(C.F. ) – CONTUMACE CP_2 Parte_2 C.F._5
PARTE OPPOSTA
- 1 -
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 30/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1° ottobre 2024, come richiesto dalle parti stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la e rassegnando – Parte_1 CP_1 Controparte_3 per i motivi adotti nel proprio atto introduttivo – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Terni designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le motivazioni evidenziate in fatto ed in diritto,
- Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del sig. della sentenza n. Parte_1
981/2017 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 28.11.2017;
- Accertare e dichiarare, per l'effetto, nullo e inefficace l'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. emesso nei confronti del sig. e notificato in data 12.07.2018; Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze relative all'attività svolta dal sottoscritto procuratore sia nella fase cautelare sia in quella di merito.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la rassegnando – per i motivi CP_1 ivi dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Concorso tra Parte_1
Creditori in persona del Procuratore del Concorso Dott. CP_4 CP_1 Per_1
poiché infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto respingere l'opposizione
[...] all'esecuzione proposta dal terzo, con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre
IVA e CPA come per legge”.
La convenuta pur ritualmente citata, non si costituiva per cui deve essere Pt_2 dichiarata contumace.
Il giudizio veniva più volte rinviato su istanza delle parti per la definizione bonaria della controversia;
con ordinanza del 12/12/2023, il giudizio veniva anche sospeso ex art. 296 c.p.c. su istanza congiunta delle parti.
Fallite le trattative fra le parti, il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi.
- 2 - A seguito dell'udienza del 16 luglio 2024, con ordinanza del 30/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1° ottobre 2024, come richiesto dalle parti stesse.
2. Il presente giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione ex art. 619 c.p.c. instaurata dal per resistere alla procedura di rilascio dell'immobile da questi occupato Pt_1
– sito in Terni, Strada della Civitella n. 167, cat. Fabbricati del Comune di Terni, fg. 87, part. n.
1544, sub. nn. 3 e 15 – avviata ex art. 605 e ss. c.p.c. dalla sulla base di un titolo CP_1 esecutivo ottenuto contro che deteneva detto immobile in forza di un Controparte_3 contratto di comodato d'uso stipulato con il legale rappresentante pro tempore della
[...]
CP_1 Controparte_5
In particolare, la suddetta procedura di rilascio veniva avviata sulla base della sentenza n. 981/2017 adottata da questo Tribunale in data 28/11/2017 con la quale veniva ordinato alla l'immediato rilascio del suddetto immobile;
nel corso della successiva procedura Pt_2 esecutiva, l'ufficiale giudiziario riscontrava che l'immobile in questione era tuttavia occupato da terzi (“tale famiglia ). Pt_1
Accertato che presso l'immobile da rilasciare aveva stabilito la propria residenza l'odierno opponente, la notificava a quest'ultimo avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. CP_1 che veniva ritualmente opposto avanti al giudice dell'esecuzione che, con ordinanza 30 dicembre 2018, sospendeva la procedura esecutiva (RGE n. 643/2018) rilevando che “…Il titolo così formatosi nei confronti di non può evidentemente essere Controparte_3 azionato nei confronti dell'opponente che allega un diverso titolo di legittimazione Contr direttamente proveniente dall'Amministratore della - come d'altra parte risultava quello in favore di depositato nel relativo procedimento. Ogni altra valutazione dovrà Pt_2 necessariamente essere oggetto dell'esame del merito…”.
Infatti, al fine di resistere alla procedura esecutiva, il ha allegato di aver Pt_1 sottoscritto con l'amministratore pro tempore della un diverso contratto di comodato CP_1
d'uso, avente durata dalla data del 2/7/2008 al 2/7/2010 e che prevedeva un canone mensile
– pari ad euro 500,00 mensili – da scalare dal prezzo di acquisto dell'immobile stesso
(peraltro, mai versati, cfr. doc. 3).
Invero, il depositava anche un contratto preliminare di vendita dell'immobile in Pt_1 questione, sottoscritto con il in data 6/7/2010 in cui, fra l'altro, si dava atto CP_5 dell'avvenuto pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ma
- 3 - non veniva indicato alcun termine per la stipula del contratto definitivo, infatti mai avvenuta
(cfr. doc. 9).
Ciò posto, in via preliminare, deve osservarsi che sul tema in questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato i seguenti e condivisibili principi.
“- la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo
o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (cfr., tra le altre, Cass. n. 15083/00, n .
16566/02, n . 3183/03, n . 9024/05, n. 3087/07, n. 20053/13), ed è incompatibile con
l'immissione in possesso dell'esecutante;
- tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perchè si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (cfr. Cass. n. 2869/97, n.
603/98, Cass. n. 13664/03, n. 2279/05);
- qualora, invece, si trovi nella detenzione del bene in base ad un titolo dipendente da quello della parte già condannata, dispone soltanto del rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia stata il frutto di una collusione delle due parti ai suoi danni (cfr. oltre a Cass. n. 15083/00 cit., tra le varie Cass. n. 9964/06, n. 3087/07, n.
12895/12, n. 20053/13, n. 14640/14).
- In particolare, quest'ultimo principio è stato specificato affermandosi che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta in ogni caso in cui il terzo si assuma titolare di un diritto autonomo opponibile alla procedura, quale è il diritto di proprietà del bene da rilasciare che si assuma acquisito per usucapione (così Cass. ord. n. 10609/09), poichè sostanzialmente
l'opposizione all'esecuzione si pone come rimedio alternativo all'azione di rivendicazione, qualora il soggetto che rivendichi la proprietà del bene oggetto dell'esecuzione per rilascio si trovi nel possesso d i questo bene e , per tale ragione, sia destinatario dell'azione esecutiva diretta (cfr. Cass. n. 517/11).
- Va allora ribadito che, in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione;
- 4 - pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l' immobile in virtù di un titolo autonomo
e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 2, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.
- Costituisce titolo autonomo il diritto di proprietà del terzo qualora l'esecuzione per rilascio si fondi su una sentenza che abbia sancito l'obbligo di restituzione del bene a seguito dell'annullamento o risoluzione o cessazione di un rapporto contrattuale cui il terzo, che si qualifica proprietario del bene, sia rimasto del tutto estraneo. Si intende con ciò fare riferimento all'eventualità che il terzo, dal quale si pretende il rilascio del bene, non assuma che il suo diritto di proprietà su quest'ultimo sia derivato da uno dei soggetti di quel rapporto contrattuale. La rivendicazione della proprietà acquisita per usucapione è paradigmatica d i tale situazione, essendo l'acquisto a titolo originario, quindi per definizione - contrariamente a quanto si sostiene col terzo motivo del ricorso - mai derivato da alcun dante causa.
- In conclusione, va affermato che qualora con sentenza passata in giudicato sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto in forza di un rapporto contrattuale, specificamente di un contratto d i comodato, i l titolo costituito dalla sentenza
d i condanna alla restituzione può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante l'immobile da rilasciare. Quest'ultimo è ammesso a far valere le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di possedere immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato d a detta sentenza, specificamente per averne acquistato la proprietà per usucapione…” (cfr. Cass. n. 2885/2015, cfr. anche, di recente,
Cass. n. 30111/2024, cfr. anche Cass. n. 20053/2013 secondo cui “Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell'immobile”).
- 5 - Nel caso di specie, l'odierno opponente sostiene di vantare un titolo che, sull'immobile oggetto di causa, costituisce un suo diritto personale di godimento autonomo (cioè, non dipendente dalla posizione di una delle parti del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio), opponibile alla società opposta/proprietaria, che lo legittimerebbe tuttora alla detenzione dello stesso.
Tale titolo, secondo tale prospettazione, sarebbe costituito dal suddetto contratto di comodato d'uso stipulato con un soggetto a tanto legittimato (amministratore pro tempore della . CP_1
Ciò posto, qualificata la presente opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., occorre quindi valutare se il suddetto contratto di comodato sia ancora valido ed efficace e se esso sia effettivamente opponibile alla CP_1
Dalla lettura del contratto di comodato in atti risulta che lo stesso aveva una durata di
24 mesi dalla data del 2/7/2008 (cfr. art. 3 del contratto da cui si evince la durata del comodato “…dal giorno 02/07/2008 fino al giorno della stipula dell'atto notarile che avverrà entro e non oltre 24 mesi…”) e, quindi, già dal 2/7/2010, il era obbligato a Pt_1 restituire l'immobile alla proprietaria dello stesso. CP_1
Né la durata del suddetto contratto di comodato poteva ritenersi estesa (sine die) per effetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra il l'amministratore Pt_1 della DHS srl – - attesa l'assenza di un chiaro ed esplicito Controparte_5 collegamento negoziale tra i suddetti negozi, l'assenza di un nuovo termine per la stipula del contratto definitivo, nonché attesa l'assenza di alcuna previsione che legittimasse un anticipato possesso dell'immobile in questione da parte del promittente acquirente (e ciò a prescindere delle dichiarazioni rese dal che ha peraltro disconosciuto la propria CP_5 sottoscrizione apposta sia nel suddetto contratto preliminare sia nella ricevuta di pagamento della caparra confirmatoria).
Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere che il suddetto contratto di comodato non avesse un termine di durata, l'obbligo di restituzione discende direttamente dalla notifica dell'avviso di rilascio all'odierno opponente, perfezionatasi in data 12/7/2018 come ammesso dallo stesso el proprio atto introduttivo (cfr., comunque, doc. 1, fasc. opponente). Pt_1
Deve quindi ritenersi accertato che il non è titolare di alcun diritto personale di Pt_1 godimento autonomo (cioè, non dipendente dalla posizione di una delle parti del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio), opponibile alla società
- 6 - opposta/proprietaria, che lo legittimerebbe tuttora alla detenzione dello stesso, in quanto il contratto di comodato è scaduto dal 2/7/2010 ed il contratto preliminare di vendita non prevedeva alcun anticipato possesso.
Alla luce di quanto evidenziato, assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti (i.e. non opponibilità delle scritture al fallimento , l'opposizione del deve essere CP_1 Pt_1 respinta.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (valore della causa indeterminabile, scaglione da Euro 26.000,01 a Euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
C.F. - COE n. 2163 - che liquida in euro 7.616,00 per CP_1 P.IVA_1 compenso, oltre il 15% del compenso per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 10 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 534 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato in Terni, Via Parte_1 C.F._1
Roma n.114 presso lo studio dell' Avv. Luca Passoni del Foro di Terni (nato a [...] il
17.09.1974 - C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di delega posta in C.F._2 calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni alla P.E.C.: Email_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. - COE n. 2163) in persona del Procuratore del Controparte_1 P.IVA_1
Concorso Giudiziale dei Creditori Dott. nominato con decreto del Commissario Persona_1 della Legge del 10 marzo 2016, corrente in Via Citerella n. 7, 47890 San Marino (RSM), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino C.F.
- pec ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso lo studio dell'Avv. Federica Fiorelli del Foro di Terni - C.F. - sito C.F._4 in Terni (TR) via Luigi Casale n. 4, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: e al numero di Fax 0549 977370 Email_2
(C.F. ) – CONTUMACE CP_2 Parte_2 C.F._5
PARTE OPPOSTA
- 1 -
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 30/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1° ottobre 2024, come richiesto dalle parti stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la e rassegnando – Parte_1 CP_1 Controparte_3 per i motivi adotti nel proprio atto introduttivo – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Terni designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le motivazioni evidenziate in fatto ed in diritto,
- Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del sig. della sentenza n. Parte_1
981/2017 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 28.11.2017;
- Accertare e dichiarare, per l'effetto, nullo e inefficace l'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. emesso nei confronti del sig. e notificato in data 12.07.2018; Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze relative all'attività svolta dal sottoscritto procuratore sia nella fase cautelare sia in quella di merito.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la rassegnando – per i motivi CP_1 ivi dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Concorso tra Parte_1
Creditori in persona del Procuratore del Concorso Dott. CP_4 CP_1 Per_1
poiché infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto respingere l'opposizione
[...] all'esecuzione proposta dal terzo, con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre
IVA e CPA come per legge”.
La convenuta pur ritualmente citata, non si costituiva per cui deve essere Pt_2 dichiarata contumace.
Il giudizio veniva più volte rinviato su istanza delle parti per la definizione bonaria della controversia;
con ordinanza del 12/12/2023, il giudizio veniva anche sospeso ex art. 296 c.p.c. su istanza congiunta delle parti.
Fallite le trattative fra le parti, il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi.
- 2 - A seguito dell'udienza del 16 luglio 2024, con ordinanza del 30/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1° ottobre 2024, come richiesto dalle parti stesse.
2. Il presente giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione ex art. 619 c.p.c. instaurata dal per resistere alla procedura di rilascio dell'immobile da questi occupato Pt_1
– sito in Terni, Strada della Civitella n. 167, cat. Fabbricati del Comune di Terni, fg. 87, part. n.
1544, sub. nn. 3 e 15 – avviata ex art. 605 e ss. c.p.c. dalla sulla base di un titolo CP_1 esecutivo ottenuto contro che deteneva detto immobile in forza di un Controparte_3 contratto di comodato d'uso stipulato con il legale rappresentante pro tempore della
[...]
CP_1 Controparte_5
In particolare, la suddetta procedura di rilascio veniva avviata sulla base della sentenza n. 981/2017 adottata da questo Tribunale in data 28/11/2017 con la quale veniva ordinato alla l'immediato rilascio del suddetto immobile;
nel corso della successiva procedura Pt_2 esecutiva, l'ufficiale giudiziario riscontrava che l'immobile in questione era tuttavia occupato da terzi (“tale famiglia ). Pt_1
Accertato che presso l'immobile da rilasciare aveva stabilito la propria residenza l'odierno opponente, la notificava a quest'ultimo avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. CP_1 che veniva ritualmente opposto avanti al giudice dell'esecuzione che, con ordinanza 30 dicembre 2018, sospendeva la procedura esecutiva (RGE n. 643/2018) rilevando che “…Il titolo così formatosi nei confronti di non può evidentemente essere Controparte_3 azionato nei confronti dell'opponente che allega un diverso titolo di legittimazione Contr direttamente proveniente dall'Amministratore della - come d'altra parte risultava quello in favore di depositato nel relativo procedimento. Ogni altra valutazione dovrà Pt_2 necessariamente essere oggetto dell'esame del merito…”.
Infatti, al fine di resistere alla procedura esecutiva, il ha allegato di aver Pt_1 sottoscritto con l'amministratore pro tempore della un diverso contratto di comodato CP_1
d'uso, avente durata dalla data del 2/7/2008 al 2/7/2010 e che prevedeva un canone mensile
– pari ad euro 500,00 mensili – da scalare dal prezzo di acquisto dell'immobile stesso
(peraltro, mai versati, cfr. doc. 3).
Invero, il depositava anche un contratto preliminare di vendita dell'immobile in Pt_1 questione, sottoscritto con il in data 6/7/2010 in cui, fra l'altro, si dava atto CP_5 dell'avvenuto pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ma
- 3 - non veniva indicato alcun termine per la stipula del contratto definitivo, infatti mai avvenuta
(cfr. doc. 9).
Ciò posto, in via preliminare, deve osservarsi che sul tema in questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato i seguenti e condivisibili principi.
“- la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo
o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (cfr., tra le altre, Cass. n. 15083/00, n .
16566/02, n . 3183/03, n . 9024/05, n. 3087/07, n. 20053/13), ed è incompatibile con
l'immissione in possesso dell'esecutante;
- tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perchè si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (cfr. Cass. n. 2869/97, n.
603/98, Cass. n. 13664/03, n. 2279/05);
- qualora, invece, si trovi nella detenzione del bene in base ad un titolo dipendente da quello della parte già condannata, dispone soltanto del rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia stata il frutto di una collusione delle due parti ai suoi danni (cfr. oltre a Cass. n. 15083/00 cit., tra le varie Cass. n. 9964/06, n. 3087/07, n.
12895/12, n. 20053/13, n. 14640/14).
- In particolare, quest'ultimo principio è stato specificato affermandosi che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta in ogni caso in cui il terzo si assuma titolare di un diritto autonomo opponibile alla procedura, quale è il diritto di proprietà del bene da rilasciare che si assuma acquisito per usucapione (così Cass. ord. n. 10609/09), poichè sostanzialmente
l'opposizione all'esecuzione si pone come rimedio alternativo all'azione di rivendicazione, qualora il soggetto che rivendichi la proprietà del bene oggetto dell'esecuzione per rilascio si trovi nel possesso d i questo bene e , per tale ragione, sia destinatario dell'azione esecutiva diretta (cfr. Cass. n. 517/11).
- Va allora ribadito che, in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione;
- 4 - pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l' immobile in virtù di un titolo autonomo
e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 2, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.
- Costituisce titolo autonomo il diritto di proprietà del terzo qualora l'esecuzione per rilascio si fondi su una sentenza che abbia sancito l'obbligo di restituzione del bene a seguito dell'annullamento o risoluzione o cessazione di un rapporto contrattuale cui il terzo, che si qualifica proprietario del bene, sia rimasto del tutto estraneo. Si intende con ciò fare riferimento all'eventualità che il terzo, dal quale si pretende il rilascio del bene, non assuma che il suo diritto di proprietà su quest'ultimo sia derivato da uno dei soggetti di quel rapporto contrattuale. La rivendicazione della proprietà acquisita per usucapione è paradigmatica d i tale situazione, essendo l'acquisto a titolo originario, quindi per definizione - contrariamente a quanto si sostiene col terzo motivo del ricorso - mai derivato da alcun dante causa.
- In conclusione, va affermato che qualora con sentenza passata in giudicato sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto in forza di un rapporto contrattuale, specificamente di un contratto d i comodato, i l titolo costituito dalla sentenza
d i condanna alla restituzione può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante l'immobile da rilasciare. Quest'ultimo è ammesso a far valere le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di possedere immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato d a detta sentenza, specificamente per averne acquistato la proprietà per usucapione…” (cfr. Cass. n. 2885/2015, cfr. anche, di recente,
Cass. n. 30111/2024, cfr. anche Cass. n. 20053/2013 secondo cui “Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell'immobile”).
- 5 - Nel caso di specie, l'odierno opponente sostiene di vantare un titolo che, sull'immobile oggetto di causa, costituisce un suo diritto personale di godimento autonomo (cioè, non dipendente dalla posizione di una delle parti del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio), opponibile alla società opposta/proprietaria, che lo legittimerebbe tuttora alla detenzione dello stesso.
Tale titolo, secondo tale prospettazione, sarebbe costituito dal suddetto contratto di comodato d'uso stipulato con un soggetto a tanto legittimato (amministratore pro tempore della . CP_1
Ciò posto, qualificata la presente opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., occorre quindi valutare se il suddetto contratto di comodato sia ancora valido ed efficace e se esso sia effettivamente opponibile alla CP_1
Dalla lettura del contratto di comodato in atti risulta che lo stesso aveva una durata di
24 mesi dalla data del 2/7/2008 (cfr. art. 3 del contratto da cui si evince la durata del comodato “…dal giorno 02/07/2008 fino al giorno della stipula dell'atto notarile che avverrà entro e non oltre 24 mesi…”) e, quindi, già dal 2/7/2010, il era obbligato a Pt_1 restituire l'immobile alla proprietaria dello stesso. CP_1
Né la durata del suddetto contratto di comodato poteva ritenersi estesa (sine die) per effetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra il l'amministratore Pt_1 della DHS srl – - attesa l'assenza di un chiaro ed esplicito Controparte_5 collegamento negoziale tra i suddetti negozi, l'assenza di un nuovo termine per la stipula del contratto definitivo, nonché attesa l'assenza di alcuna previsione che legittimasse un anticipato possesso dell'immobile in questione da parte del promittente acquirente (e ciò a prescindere delle dichiarazioni rese dal che ha peraltro disconosciuto la propria CP_5 sottoscrizione apposta sia nel suddetto contratto preliminare sia nella ricevuta di pagamento della caparra confirmatoria).
Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere che il suddetto contratto di comodato non avesse un termine di durata, l'obbligo di restituzione discende direttamente dalla notifica dell'avviso di rilascio all'odierno opponente, perfezionatasi in data 12/7/2018 come ammesso dallo stesso el proprio atto introduttivo (cfr., comunque, doc. 1, fasc. opponente). Pt_1
Deve quindi ritenersi accertato che il non è titolare di alcun diritto personale di Pt_1 godimento autonomo (cioè, non dipendente dalla posizione di una delle parti del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio), opponibile alla società
- 6 - opposta/proprietaria, che lo legittimerebbe tuttora alla detenzione dello stesso, in quanto il contratto di comodato è scaduto dal 2/7/2010 ed il contratto preliminare di vendita non prevedeva alcun anticipato possesso.
Alla luce di quanto evidenziato, assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti (i.e. non opponibilità delle scritture al fallimento , l'opposizione del deve essere CP_1 Pt_1 respinta.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (valore della causa indeterminabile, scaglione da Euro 26.000,01 a Euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
C.F. - COE n. 2163 - che liquida in euro 7.616,00 per CP_1 P.IVA_1 compenso, oltre il 15% del compenso per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 10 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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