Sentenza 4 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/10/2022, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 01532/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e GA Umberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto GA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 700/2021 pubblicata in data 20.07.2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti ricorrenti l’avv.to A. Lagna in sostituzione dell'avv.to U. Maraggia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza n. 700/2021, pubblicata in data 20.07.2021, con la quale la Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26278/2020, sull’appello proposto con ricorso del 14.12.2012 da -OMISSIS- nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, nonché della A.S.L. LE/2, in persona del Direttore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 14.06.2012, così provvedeva:
“1 ) Accoglie l’appello nei confronti del Ministero della Salute e, per l’effetto: dichiara il
diritto di -OMISSIS- ad ottenere la rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi
della legge n. 210/1992 in base al tasso annuale di inflazione programmata anche nella parte
relativa all’indennità integrativa speciale;
condanna il Ministero convenuto all’adeguamento in base agli indici ISTAT dell’indennizzo
complessivamente considerato ed al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze
indennitarie tra il dovuto in base a quanto disposto sub a) e quanto effettivamente già
liquidato dal 1.1.1996, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei dati differenziali;
2) rigetta l’appello nei confronti della Asl;
3) condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del -OMISSIS- delle spese di
giudizio, liquidate in € 3.134,00 per il primo grado, in euro 3.308,00 per l’appello, in €
2.606,00 per il giudizio di Cassazione, in euro 3.308,00 per il presente giudizio di
riassunzione, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Umberto
GA e GI GA .”
Osserva, altresì il Tribunale che, con il ricorso di ottemperanza in esame ricorrenti precisano, altresì, che a fronte della perdurante inerzia del Ministero nel dare esecuzione alla predetta sentenza, “ con nota trasmessa a mezzo pec del 13.12.2021 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, gli avv.ti Umberto GA e GI GA sollecitavano l’amministrazione a provvedere in tal senso, comunicando sia le coordinate bancarie del sig. -OMISSIS- su cui bonificare le somme al medesimo spettanti a titolo di sorte capitale ed interessi legali, sia le coordinate bancarie del conto corrente intestato all’avv. Umberto GA, su cui versare l’importo di € 15.186,99 ( pari all’importo netto dovuto a titolo di compensi legali, come da avviso di specifica allegato alla sentenza notificata al Ministero in data 17.08.2021), da corrispondere, per accordo tra i difensori costituiti, solo in favore di quest’ultimo ”.
Il 14.06.2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Salute.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato nei limiti e termini di seguito indicati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza della Corte d’Appello - Sezione Lavoro di Lecce n. n. 700/2021 di cui in epigrafe, passata in giudicato, non essendo stato proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ricorso per Cassazione né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., come risulta dall’attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Lecce del 20.05.2022.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte l’1.06.2022), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso (avvenuto il 10.06.2022) ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, la predetta sentenza n.700/2021 emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro, (nella causa iscritta al n. 105/2021), munita di formula esecutiva apposta in data 22.07.2021, è stata notificata in via telematica al Ministero della Salute, a mezzo del servizio postale presso la sede del Ministero, sita in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 23.08.2021; infine, la sentenza medesima in forma esecutiva rilasciata nell’interesse degli avv.ti Umberto e GI GA, munita di formula esecutiva apposta in data 22.07.2021, in copia conforme è stata notificata al Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., a mezzo del servizio postale presso la sede del Ministero, sita in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 17.08.2021.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
III. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere parzialmente accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 700/2021 di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle somme di denaro indicate nella predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 700/2021, con le modalità di pagamento rappresentate nella p.e.c. del 13.12.2021 inviata dagli stessi all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, contenente l’accordo intercorso tra gli Avvocati Umberto e GI GA.
III.I. Precisa il Tribunale che non può, però, essere riconosciuta la somma indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza in esame, relativa alle spese e competenze dell’atto di precetto, trattandosi di procedura alternativa e del tutto estranea al presente giudizio.
IV. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale-rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 700/2021 di cui in epigrafe, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Umberto GA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO