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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Donatella Aru Presidente
dott.ssa Grazia Bagella Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 189 del Ruolo Generale dell'anno 2021 tra:
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e delle soppresse USL e CP_1
delle soppresse ASL ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Selargius presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difese dall'avv. M. Barbara Perasso in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione per successione di del 17.11.2023; CP_1
appellante
contro
( ), elettivamente domiciliata in Oristano presso lo CP_2 C.F._1
studio dell'avv. Gabriella Greco che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in primo grado;
appellata
la causa è stata decisa sulle seguenti
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conclusioni
nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello “accertare e dichiarare che
alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla sig.ra sia CP_2
riconducibile e ascrivibile all' per i Parte_1
motivi di cui al presente atto d'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice così
assolvendo l' in persona del Parte_2
rappresentante legale, odierna appellante, da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese
dei due gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede la rinnovazione della CTU al fine di
rideterminare la percentuale di invalidità permanente e temporanea attribuibile alla sig.ra
”; CP_2
nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza,
Cont eccezione e deduzione disattesa rigettare l'appello proposto dall perché infondato in
fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 115/2021. Con
vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Fatti di causa
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Oristano, nell'anno 2017, CP_2
l'LO , per ottenerne la condanna, nella sua Controparte_3
qualità di custode ex art. 2051 c.c. e comunque per violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 2.5.2016, mentre si trovava presso la struttura sanitaria aziendale di Marrubiu,
quantificati in complessivi euro 33.988,60 o in quell'altra somma maggiore o minore che fosse stata accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro fino al saldo.
In particolare, l'attrice espose: - che, nel giorno e nel luogo indicati, dopo avere accompagnato, unitamente al marito e alla figlia, il nipote a effettuare una visita medica presso la suddetta struttura sanitaria, mentre si accingeva ad abbandonare l'edificio,
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intorno alle ore 11:30, scivolò sui gradini di marmo dell'uscita, resi viscidi dalle precipitazioni che interessavano la zona, a causa della mancanza di appositi dispositivi tecnici anti-scivolo (quali ad esempio bande adesive zigrinate) o di cartellonistica indicante il pericolo, cadendo rovinosamente a terra;
- che fu soccorsa dal personale medico presente e trasportata d'urgenza presso il pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Oristano,
dove, vista la gravità delle lesioni, fu subito ricoverata e sottoposta, in data 9.5.2016, a intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi di frattura peroneale con l'inserimento
di placca lct e viti e di frattura dell'apice del malleolo mediale con due fili di k” e poi dimessa munita di valva gessata e prescrizione di divieto di carico a sinistra per 60 giorni e deambulazione con doppio appoggio;
- che in conseguenza delle lesioni subite i danni si sarebbero potuti determinare in una invalidità temporanea totale per gg. 30, una invalidità
temporanea al 75% per gg. 30 e al 50% per gg. 60 e al 25% per gg. 30, oltre al danno biologico permanente del 10%, che avrebbe dovuto essere personalizzato con un incremento del 20%.
Si costituì in giudizio la convenuta, negando che potesse esserle ascritta alcuna responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attrice, in quanto la responsabilità nella causazione del sinistro era da ascriversi, per esclusiva colpa, all'attrice medesima, la quale avrebbe dovuto porre maggiore attenzione nello scendere i gradini posti all'ingresso della struttura sanitaria, anche a causa delle precipitazioni atmosferiche verificatesi, così da
Contr evitare o quantomeno rendere meno dannoso l'impatto. L contestò anche la quantificazione del danno in quanto eccessiva e non rispondente alle prospettate modalità
del sinistro.
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u. medico – legale, con sentenza n. 115/2021 del 16.3.2021, ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., accolse la domanda risarcitoria
Contr e condannò l' al pagamento in favore della della complessiva somma di euro CP_2
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61.894,92, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo e oltre alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello l' sulla base CP_3
di due motivi.
Si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione ed invocarne CP_2
l'integrale rigetto.
Con comparsa in data 17.11.2023 si è costituita in giudizio la Gestione Liquidatoria,
Contr succeduta in forza di legge regionale alla soppressa – CP_1
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e senza ulteriore istruzione, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver rilevato come l'evento occorso alla fosse da addebitare esclusivamente al suo CP_2
comportamento, disattento e negligente nel scendere le scale, caratterizzate da una scarsa altezza dei graditi e dalla presenza ai lati di un muretto con infissa una ringhiera, ove essa si sarebbe potuta poggiare per affrontare con più sicurezza la discesa in considerazione dello stato bagnato della pavimentazione a causa delle precipitazioni atmosferiche. Inoltre,
l'appellante ha evidenziato come la si sarebbe potuta far aiutare nella discesa dal CP_2
coniuge e dagli altri parenti che erano con lei, tanto più che la situazione di potenziale pericolo provocata dalla pioggia e lo stato dei luoghi dovevano ritenersi da essa conosciuti per aver percorso i gradini in salita al momento dell'ingresso nell'ambulatorio.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che non è stato oggetto di censura alcuna l'accertamento del fatto compiuto dal Tribunale di Oristano sulla base delle risultanze istruttorie tanto documentali
(le fotografie dello stato dei luoghi) quanto testimoniali. Deve, pertanto, ritenersi accertato
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– e ciò costituisce appunto il presupposto in fatto anche della presente decisione – che il giorno 02.05.2016, intorno alle 11:30, sia scivolata sui gradini di marmo CP_4
posti all'ingresso della struttura sanitaria sita in Marrubiu, via Grazia Deledda n. 5, resi viscidi dalle precipitazioni che avevano, nella notte antecedente e nella mattinata stessa dell'occorso, interessato la zona, i quali al momento del sinistro erano privi di corrimano laterali e di fasce antiscivolo, come confermato concordemente da tutti i testimoni sentiti nel corso del giudizio, nonché che sulle scale vi fosse del fogliame staccatosi dai rami degli alberi nei pressi dell'edificio, come affermato dal teste utente dell'ambulatorio Tes_1
presente al momento del sinistro.
In tale contesto, come anche già ritenuto dal Tribunale di Oristano, sussiste pienamente la responsabilità del soggetto custode, nella specie l'ente sanitario, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
in quanto la caduta della è stata provocata dalla obiettiva situazione di pericolosità CP_2
delle scale, costituenti peraltro l'unica via di accesso al pubblico dell'ambulatorio, le quali avevano le seguenti caratteristiche: - erano in marmo, materiale notoriamente liscio e che produce scarso attrito e che diventa altrettanto notoriamente scivoloso in caso venga bagnato (nella specie per la pioggia); - non erano dotate di appositi corrimano laterali alle quali ci si potesse ordinariamente sostenere (del tutto priva di pregio è l'argomentazione dell'appellante secondo cui la si sarebbe dovuta tenere al muretto laterale CP_2
costeggiante le scale in quanto, come ben si evince dalle foto in atti, lo stesso non assolve e non può assolvere le funzioni del corrimano mancante giacché esso, di altezza peraltro variabile ed irregolare rispetto al piano di calpestio, costituisce semplicemente la base in muratura di una alta recinzione con ringhiere metalliche); - non erano dotate di apposite strisce o altre inserzioni antiscivolo, necessarie proprio in considerazione del materiale utilizzato per la pavimentazione (il marmo appunto) e della sua collocazione in ambiente esterno ed aperto alle intemperie (del tutto priva di pregio è anche l'argomentazione dell'appellante secondo la quale la si sarebbe dovuta far aiutare nella discesa dalle CP_2
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persone che erano con lei, giacché è sufficiente obiettare come un tale comportamento avrebbe anche potuto causare addirittura la caduta di più persone proprio per la condizione di obiettiva scivolosità delle scale).
Né l'appellante ha mai allegato nel giudizio di primo grado e tanto meno provato, come invece sarebbe stato suo specifico onere secondo la già citata disposizione codicistica, che la avesse adottato nel scendere le scale un comportamento non consono allo stato CP_2
dei luoghi (ad esempio che stesse scendendo le scale bagnate di corsa o con disattenzione perché intenta a conversare guardando altrove o fosse intenta nell'uso del telefono cellulare etc.), sicché, come già ben evidenziato dal giudice di primo grado, essa “non è caduta
perché non ha fatto attenzione a dove ha messo i piedi, ma perché è scivolata sulla
superficie dei gradini che era costretta a percorrere per poter andare via dalla struttura
ospedaliera di Marrubiu, la cui custodia è pacificamente riconducibile alla odierna
convenuta” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Non è emerso, pertanto, alcun comportamento imprudente del danneggiato idoneo ad escludere il nesso causale tra cosa ed evento, così sostanziandosi il 'caso fortuito', unico elemento escludente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa.
Ciò, peraltro, è conforme al costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha affermato in una caso analogo al presente che: “la responsabilità del custode, di cui all'art.
2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza
d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante
la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi
alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo
dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma,
nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento,
il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e
normalmente ne caratterizzano la fruizione” (cfr. Cass. civ. n. 7125/2013, la quale ha
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annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che il soggetto danneggiato
- sebbene avesse fornito prova tanto dell'evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala di per sé scivolosa, in ragione della sua conformazione curvilinea e dei suoi gradini in pietra lucida - avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici, essendo la scala pacificamente non assistita da corrimano e priva di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini, laddove l'assenza di detti presidi era appunto da considerarsi un ulteriore elemento già caratterizzante lo stato dei luoghi).
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno biologico conseguente al sinistro e il danno da invalidità
temporanea conformemente a quanto risultante dalla c.t.u. espletata in primo grado, che aveva riconosciuto ingiustificatamente valori e periodi superiori rispetto a quanto risultante dalla stessa consulenza prodotta dalla (quanto al danno biologico era stata CP_2
riconosciuta una percentuale del 17% contro il 10% ipotizzato dall'attrice stessa e più
giorni di invalidità temporanea totale e parziale rispetto a quanto indicato nella consulenza dell'attrice) e che era giunta alla determinazione del danno senza adeguatamente motivare sui criteri per giungere a tale determinazione e sulla base di mere considerazioni soggettive e sulla base di asseriti disturbi ricadenti sulle altre articolazioni dell'arto inferiore e della colonna riferiti esclusivamente dall'attrice stessa. Né il CTU aveva “quantificato il deficit
residuo dell'articolazione in termini di limitazione funzionale, indispensabile per la
valutazione dei postumi permanenti”.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che non sono contestati in questa sede gli esiti del sinistro occorso all'odierna appellata, costituiti dalla “frattura spiroide pluriframmentaria e scomposta
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della diafisi peroneale, la frattura del malleolo tibiale e la frattura parcellare posteriore
del malleolo tibiale, con esiti cicatriziali, anatomici ed algodisdisfunzionali di frattura
caviglia sinistra con gravi alterazioni articolari della tibiotarsica omolaterale”, né che essa abbia dovuto subire il ricovero ospedaliero, utilizzare l'apparecchio gessato, subire un intervento chirurgico ortopedico, assumere farmaci, eseguire visite e cicli di fisioterapia.
Non è inoltre contestato l'utilizzo da parte del Tribunale di Oristano delle c.d. tabelle di
Milano per procedere alla quantificazione del danno, né è contestato il criterio utilizzato per determinare quanto dovuto al momento della decisione con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La censura, pertanto, si sostanzia in una non condivisione delle quantificazioni operate dal
CTU e richiamate dal Tribunale.
Sotto tale profilo, tuttavia, il motivo si appalesa del tutto generico ed apodittico in quanto:
da un lato si limita a ribadire quanto già era stato sostenuto dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado e dall'altro lato non prende specifica posizione e non confuta quanto affermato dall'Ausiliario nella risposta alle osservazioni formulate all'esito della comunicazione della bozza di perizia alle parti. Si legge, infatti, nella perizia in atti (pagg
8 e 9), proprio in risposta alle medesime contestazioni trasfuse nel motivo di appello che:
“ Nello specifico, durante la visita sulla Periziata, l'esame obiettivo ha rilevato una severa
alterazione anatomica della caviglia che – con grande probabilità clinica, va a
ripercuotersi pesantemente sull'integrità condrale e legamentosa dell'articolazione Tibio-
Tarsica e da qui alla Sotto-Astragalica con derivato disassamento dell'intera biodinamica
del piede omolaterale e strutture correlate.
Già oggi è infatti presente un atteggiamento in pronazione e valgizzazione del retro piede
(in contrapposizione al contro laterale) con ripercussioni apprezzabili sia in fase statica
che nella basilare cinematica deambulatoria.
I suddetti difetti coassiali, le correlate instabilità e mancate congruità articolari non
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potranno che determinare ripercussioni sia sulle articolazioni terminali che prossimali
dell'arto inferiore dx e – verosimilmente, della colonna, rendendosi dunque responsabili
di una condizione di precoce artrosi post-traumatica.
Tutto quanto sopraddetto costituisce il nucleo responsabile del dolore cronico localizzato
al complesso piede/caviglia sinistro di . Detta algia sub-continua è CP_2
responsabile di una deambulazione claudicante e di un inestetismo che va ad aggiungersi
al deficit articolare pari a ¾ dell'articolazione tibio-tarsica e ad ½ dell'articolazione
sotto-astragaliga.
Detta limitazione articolare concorrente (tibio-tarsica + sottoastrgaliga) del piede sinistro
giustificherebbe – da sola un danno biologico pari al 10% (dieci percento).
Questo deficit articolare non è però l'unica voce di danno derivata alla a seguito CP_2
del trauma occorsole il 02.05.2016.
Infatti, oltre la limitazione funzionale della caviglia (che, ricordiamo, da sola avrebbe un
danno biologico pari al 10%), devono prendersi in considerazione:
a) sintomtologia dolorosa cronica che aggrava il deficit di deambulazione
b) gli esiti cicatriziali post-operatri
c) l'inestetismo derivante, in un soggetto di genere femminile, dalla tumefazione cronica
dell'estremità dell'arto inferiore sinistro e dall'atteggiamento viziato del complesso
piede/caviglia di sinistra
Quindi, in considerazione della entità dei postumi rilevati, si ritiene che sia derivata a
una menomazione complessiva (danno anatomico + deficit articolare + CP_2
danno estetico) dell'integrità psicofisica quantificabile, in termini di danno biologico, con
una percentuale di invalidità permanente pari al 17 % (DICIASSETTE%) del totale”.
A fronte di tali specifiche, analitiche e congruamente motivate risposte del CTU ai rilievi formulati dall'amministrazione sanitaria, correttamente il Tribunale ne ha condiviso gli esiti e il motivo di appello prescinde del tutto da quanto specificamente argomentato in
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risposta dall'Ausiliario, sicché il motivo è del tutto privo di pregio.
Nessun pregio ha, infine, nemmeno il rilievo, peraltro non supportato da argomentazione alcuna, per cui la consulenza d'ufficio avrebbe liquidato il danno biologico e quello da invalidità temporanea in misura maggiore di quanto ritenuto dallo stesso consulente di parte attrice: la domanda giudiziale era espressamente articolata in forma indeterminata,
nel senso che era volta a richiedere la liquidazione del danno subito nella somma proposta in citazione (quella elaborata in base alla c.t.p.), ovvero nell'altra somma maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta all'esito dell'istruttoria (cfr. conclusioni in citazione),
sicché una liquidazione del danno in misura maggiore da quanto ipotizzato dall'attore stesso inizialmente (peraltro, come risulta anche da quanto riportato nella sentenza impugnata, le conclusioni sono appunto state opportunamente modificate all'esito dell'istruttoria) non integra alcuna violazione di legge, né sostanziale, né processuale, non venendo in rilievo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, cause di valore da euro 52.000 fino a euro 260.000,00 e parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto dalla Controparte_5 [...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
e delle soppresse USL e delle soppresse ASL avverso la sentenza del Tribunale CP_6
di Oristano n. 115/2021 del 16.3.2021;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di che CP_2
si liquidano in complessivi euro 7.440,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Donatella Aru
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