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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 229/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 229/2024 R.G. promossa
d a
A1 (C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante dott. con il patrocinio dell'avv. ARANEO Parte_2
Assicurazione sulla vita e dell'avv. SPALLA MICHELE;
Pt_3
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO FRANCESCO;
pagina 1 di 4 contro
(C.F. Controparte_2
, con sede in Irlanda, in persona del legale rappresentante, il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ATTERITANO ANDREA e dell'avv. LOLLI SILVIA;
contro
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._2
sede in Zumikon, con il patrocinio dell'avv. SANTI PIERO;
APPELLATI
a cui era riunito l'appello iscritto al N. 247/2024 R.G. promosso
da
(C.F. Controparte_2
, con sede in Irlanda, in persona del legale rappresentante, il C.F._3
patrocinio dell'avv. ATTERITANO ANDREA e dell'avv. LOLLI SILVIA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO FRANCESCO;
contro
(C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del CP_4 P.IVA_1
legale rappresentante dott. con il patrocinio dell'avv. ARANEO Parte_2
MARIO e dell'avv. SPALLA MICHELE;
contro
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._2
pagina 2 di 4 sede in Zumikon, con il patrocinio dell'avv. SANTI PIERO;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza n. 2435/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 13.11.2023.
FATTO E DIRITTO
e CP_4 Controparte_2
proponevano due distinti atti di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 2435/2023 del 13.11.2023 con cui erano stati condannati a versare in solido, unitamente a la somma di Parte_4
€ 33.095,85 oltre interessi a titolo risarcitorio (polizze di assicurazione sulla vita unit linked collegata ad una linea di investimento del Fondo
personale denominata La Signature Bond Plus), in favore della investitrice con condanna alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Riuniti i due gravami ex art. 335 c.p.c., questo istruttore disponeva diversi rinvii in pendenza di trattative, ma in data 30.04.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo in quanto già CP_5 CP_4
era stata posta in liquidazione giudiziale dal giusta Controparte_6
sentenza n. 38/25.
Nessuna parte riassumeva il processo nel termine di tre mesi ex art. 305
c.p.c. dalla declaratoria di interruzione con la conseguenza che il processo deve essere dichiarato estinto in via officiosa, a spese compensate.
pagina 3 di 4 Si deve provvedere con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione del processo;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 09/09/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 229/2024 R.G. promossa
d a
A1 (C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante dott. con il patrocinio dell'avv. ARANEO Parte_2
Assicurazione sulla vita e dell'avv. SPALLA MICHELE;
Pt_3
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO FRANCESCO;
pagina 1 di 4 contro
(C.F. Controparte_2
, con sede in Irlanda, in persona del legale rappresentante, il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ATTERITANO ANDREA e dell'avv. LOLLI SILVIA;
contro
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._2
sede in Zumikon, con il patrocinio dell'avv. SANTI PIERO;
APPELLATI
a cui era riunito l'appello iscritto al N. 247/2024 R.G. promosso
da
(C.F. Controparte_2
, con sede in Irlanda, in persona del legale rappresentante, il C.F._3
patrocinio dell'avv. ATTERITANO ANDREA e dell'avv. LOLLI SILVIA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO FRANCESCO;
contro
(C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del CP_4 P.IVA_1
legale rappresentante dott. con il patrocinio dell'avv. ARANEO Parte_2
MARIO e dell'avv. SPALLA MICHELE;
contro
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._2
pagina 2 di 4 sede in Zumikon, con il patrocinio dell'avv. SANTI PIERO;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza n. 2435/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 13.11.2023.
FATTO E DIRITTO
e CP_4 Controparte_2
proponevano due distinti atti di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 2435/2023 del 13.11.2023 con cui erano stati condannati a versare in solido, unitamente a la somma di Parte_4
€ 33.095,85 oltre interessi a titolo risarcitorio (polizze di assicurazione sulla vita unit linked collegata ad una linea di investimento del Fondo
personale denominata La Signature Bond Plus), in favore della investitrice con condanna alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Riuniti i due gravami ex art. 335 c.p.c., questo istruttore disponeva diversi rinvii in pendenza di trattative, ma in data 30.04.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo in quanto già CP_5 CP_4
era stata posta in liquidazione giudiziale dal giusta Controparte_6
sentenza n. 38/25.
Nessuna parte riassumeva il processo nel termine di tre mesi ex art. 305
c.p.c. dalla declaratoria di interruzione con la conseguenza che il processo deve essere dichiarato estinto in via officiosa, a spese compensate.
pagina 3 di 4 Si deve provvedere con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione del processo;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 09/09/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4