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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 879/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 879/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19
marzo 2025
OGGETTO: d a
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1
CODICE: Agazzi e dell'avv. Gloria Vello, quest'ultima procuratore domiciliatario
140035 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Ermanno Controparte_1
Baldassarre e dell'avv. Pietro Fassi, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 5 aprile 2022,
n. 840/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“L'appellante, riportandosi al contenuto del proprio atto di citazione,
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato in comparsa di
risposta, in quanto infondato ed illegittimo, insiste per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate con atto di citazione e di seguito ritrascritte:
in principalità
-condannarsi in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a titolo di provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto, spettanti
per gli ordini conclusi per affari proposti o conclusi dopo lo scioglimento del
rapporto, al pagamento di euro 22.800,00 (oltre Iva e accessori di legge), o
a quella somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia e/o accertata in
corso di causa, anche all'esito dell'esibizione documentale richiesta in via
istruttoria, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
-accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recesso per giusta causa, e per
l'effetto condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a pagare a in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.:
a titolo di indennità supplettiva di clientela: euro 84.532,36
a titolo d'indennità meritocratica euro 4.078,24 oltre iva e accessori di legge
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
a titolo di indennità di mancato preavviso euro 112.622,92
E dunque, complessivamente, al pagamento di euro: 201.233,52(oltre
2 accessori di legge, Iva, interessi e rivalutazione) o a quella somma minore o
maggiore che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria
si chiede l'ammissione delle prove dedotte con memorie ex art. 183 IV
comma, n. 2 e 3 per parte attrice, nel procedimento di primo grado ovvero:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cpc, in considerazione del combinato
disposto degli art. 1749 c.c. e 7 AEC, a in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., l'esibizione e produzione:
a) dell'estratto conto provvigionale relativo agli ordini conclusi dopo lo
scioglimento del contratto la cui proposta è pervenuta all'agente in data
precedente; con riserva di partitamente effettuare i conteggi relativi e di
chiedere consulenza tecnico contabile giuslavoristica in caso di
contestazione avversaria.
b) del mastrino cliente e del libro fatture per gli anni 2018 – 2019 di CP_1
[...
con particolare riferimento alla documentazione fiscale riferibile al
cliente sedente in Settimo Torinese (TO), via Cav. Controparte_2
Virginio Tedeschi, 4, C.F.: P.IVA_1
Ammettersi prova per testi sui capitoli da 6 a 11 dedotti con memoria n. 2:
6. Vero che ho personalmente redatto e compilato il calcolo del FIRR e
dell'indennità supplettiva di clientela, e ne confermo le risultanze, per come
tradotte nel doc. 16 che mi viene rammostrato.
7. Vero che nell'anno 2017 la aveva accumulato debiti Controparte_1
nei confronti della tanto da rendere necessaria la rateazione del Pt_1
pagamento dell'imposta Iva
3 per i testi e d.ssa presso Studio Airoldi Testimone_1 Testimone_2
Dott.ssa Via Roma, 100 - 24048 OL (Bg) Tes_2
8. Vero che a partire da gennaio 2016 e sino al dicembre 2017, il signor
Le dichiarava ripetutamente che il signor Parte_2 Parte_1
“guadagnava troppo”;
9. Vero che il signor le confidò che era intenzionato a Parte_2
risolvere il rapporto di agenzia con senza riconoscerle le indennità Pt_1
di cessazione del rapporto
per il teste , in forze presso la sino a Testimone_3 Controparte_1
dicembre 2017.
10. Vero che l'azienda , da Lei rappresentata, negli anni 2016, Parte_3
2017 e 2018, ha acquistato salumi ed altri prodotti della resistente, per
l'importo di circa euro 10.000,00 annui.
11. Vero che lei, unitamente al signor ha visitato, nel giugno Parte_1
2018, alcuni esercizi commerciali, in Veneto, ognuno proponendo i prodotti
rappresentati.
per il teste , da VA (VB) E sui capitoli da 1 a tre Testimone_4
della memoria n. 3 ex art. 186 VI comma:
1) Vero che ho elaborato e redatto le distinte sub doc 28, che mi si
rammostrano, sulla base deidati di fatturato provenienti da Controparte_1
[...
2) Vero che dal 2013 al 2018 ho seguito la contabilità sia di Parte_1
sia di
[...] Controparte_1
per i testi e d.ssa presso Studio Airoldi Testimone_1 Testimone_2
4 Dott.ssa Via Roma, 100 - 24048 OL (Bg) Tes_2
3) Vero che dal 2011 al 2018 ho acquistato dal signor solo Parte_1
pancette coppate del salumificio Controparte_1
Per il legale rappresentante della di ON (BG). Parte_4
In riforma dell'appellata sentenza (che condannava la Controparte_1
al riconoscimento della metà delle spese legali computate sul valore della
domanda accolta) con rifusione di spese per entrambi i gradi di giudizio, da
computarsi sul valore di causa.
Confermarsi, nel resto la sentenza n. 840/2022 del 5/04/2022 emessa dal
Tribunale di Bergamo”.
Dell'appellata
“In via principale:
-Respingersi le domande tutte sia nel merito che in via subordinata di parte
attrice appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermarsi la sentenza n.840/2022-3793-2019 RG pubblicata in data
05.04.2022 del Tribunale di Bergamo;
-Respingersi la domanda di pagamento della somma di € 22.800,00 le
ragioni esposte in premessa, in particolare in quanto l'obbligazione è già
stata estinta in data 04.07.2022 con condanna di parte appellante ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi d'ufficio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso, si
chiede esser ammessi alle seguenti istanze istruttorie già articolate nel
5 giudizio di primo grado e non ammesse tutti da intendersi preceduti dalla
formula di rito “vero che”:
1. Vero che il sig. vendeva in costanza di contratto di agenzia Parte_1
con alla “Fondazione Peppina” i prosciutti cotti della Controparte_1
azienda Pertus? Testi: Testimone_5 Parte_1
2. Vero che il sig. in constanza di contratto di agenzia con Parte_1
e comunque nel corso del 2018 proponeva al sig. Controparte_1 Tes_5
di vendere i prosciutti cotti della ditta Pertus? Testi:
[...] Testimone_5
VA Pt_1
3. Vero che il sig. in costanza di contratto di agenzia con Parte_1
ed anche nel corso del 2018 vendeva salumi per le ditte Controparte_1
e Testi: , Per_1 Parte_5 Testimone_5 Parte_1
4. Vero che nel mese di giugno 2018 il sig. contattava la Testimone_6
per poter esser visitato da agente onde procedere Controparte_1
all'acquisto di prodotti della Teste: Controparte_1 Testimone_6
, Testimone_7 Parte_1
5. Vero chela sig.ra , ricevuta la richiesta di appuntamento Testimone_7
del sig. nel giugno 2018, contattava il sig. chiedendo Tes_6 Parte_1
fissarsi appuntamento in Milano con il sig. Teste: , Tes_6 Testimone_7
VA Pt_1
6. Vero che durante l'incontro in Milano del 25.06.2018 il sig. Parte_1
proponeva al sig. cotti della ditta Pertus, Parte_6 Pt_3
6 della ditta Cirla, prosciutti crudi della ditta CH ID? Teste: Tes_6
VA
[...] Pt_1
7. Vero che durante l'incontro a Milano fra il sig. ed il sig. Testimone_6
in qualità di agente della del 25.06.2018 Parte_1 Controparte_1
il sig. evedenziava al sig. come le ditte Pertus, e Parte_1 Tes_6 Pt_3
CH ID fossero “sue amiche”? Teste: VA Testimone_6 Pt_1
8. Vero che durante l'incontro a Milano fra il sig. ed il sig. Testimone_6
in qualità di agente della del 25.06.2018 Parte_1 Controparte_1
il sig. definiva alcuni prodotti come “non adatti ad Parte_1 CP_1
una bottega gourmet” e pertanto consigliava l'acquisto di e Parte_3
e prosciutti crudi di CH ID? Teste: Parte_7 Testimone_6
VA Pt_1
9. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con lo Parte_1
affermava relativamente ai prosciutti crudi della mandante “ è Tes_6
inutile che ti propongo quelli che commercializziamo devi andare alla fonte
per avere primoil prodotto secondo il prezzo”, proponendo poi i prosciutti
crudi di CH ID? Teste: e Testimone_6 Parte_1
10. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con Parte_1
lo affermava che i prosciutti cotti nazionali di “non fanno Tes_6 CP_1
la differenza” estraendo poi dalla propria valigia il catalogo della ditta
Pertus mostrandolo al sig. ed affermando “senza togliere niente al Tes_6
nostro però la vedi la differenza..: (si faccia ascoltare il minuto 21.40 della
registrazione prodotta sub doc.6)” Teste: e Testimone_6 Parte_1
7 11. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con Parte_1
lo in Milano gli proponeva di incontrare il titolare della ditta Pertus Tes_6
per approvigionarsi dei prosciutti cotti? Teste: e Testimone_6 Pt_1
[...]
12. Vero che in data 14 giugno 2018 il sig. si recava dal titolare CP_3
della Val Gardena Srl S.u. con il titolare della ditta a bordo Parte_3
di auto BMW serie 4 targata FF148 MG ed in tal contesto il sig. Pt_1
promuoveva la vendita di ? Teste: , Parte_3 Parte_1 [...]
, , Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_4
13. Vero che i salumi maneggiati dal sig. , portati all'interno Parte_1
dell'auto modello BMW serie 4 targata FF148 MG, mostrati all'interno ed
all'esterno del Sile /TV) e Parte_8
ripresi dall'investigatore privato in data 14 giugno 2018 Testimone_9
sono della ditta come da foto che si rammostrano al doc.n.7 Pt_3 Pt_3
pagg. da 12 a 17? Teste: , , Parte_1 Testimone_9 Tes_4
[...] Testimone_11
14. Vero che in data 12.06.2018 il sig. in qualità di Agente di Parte_1
si recava presso la ditta Etruria Soc. Coop con sede in Controparte_1
Monteriggioni (SI) e proponeva al sig. compratore per Parte_9
il reparto salumi e formaggi della predetta società della ditta Cirla Pt_3
e Prosciutti della ditta Pertus? Teste: , Testimone_12 [...]
, , Parte_9 Parte_1 Testimone_9
15. Vero che il sig. in qualità di Agente della Parte_1 CP_1 Pt_10
[...
[...] in costanza di contratto di agenzia vendeva al supermercato LE
[...]
Market, affiliato Dpiù di Terno D'SO (Bg), prosciutti DI CH ID
estranei alla mandante Testi: , CP_1 Testimone_5 Parte_1
Testimone_9
16. Vero che in data 14. 06.2018 il sig. si accompagnava per Parte_1
l'intera giornata lavorativa al sig. titolare della ditta Testimone_4
concorrente alla , recandosi in punti vendita Parte_11
alimentari della Lombardia, Veneto come da report dell'investigatore
privato prodotto sub.doc.7 che si rammostra? Teste: , Testimone_9
, Parte_1 Testimone_4
17. Vero che in data 14.06.2018 il sig. durante la visita ai Parte_1
supermercati di Lombardia e Veneto in compagnia del sig. Tes_4
portava con sé campioni della ditta Cirla tra cui la bresaola,
[...]
prodotto in assortimento della ditta come da foto allegate Controparte_1
al doc. 7 che si rammostra? Teste: , Testimone_9 Testimone_4
18. Vero che in data 14.06.2018 il sig. si recava presso la ditta Parte_1
Salumificio Franciacorta concorrente con come da foto Controparte_1
che si rammostrano prodotte sub.doc.7? Teste: , Testimone_9 Pt_1
,
[...] Testimone_4
19. Vero che in data 14.06.2018 il sig. si recava presso il punto Parte_1
vendita “Conad” di Trescore Balneario in compagnia del sig. Tes_4
titolare della ditta come da foto che si
[...] Parte_3
rammostrano sub.doc.7? Teste: , , Testimone_9 Parte_1 Tes_4
9 Tes_4
20. Vero che il sig. ex agente della che si Testimone_13 Controparte_1
è visto risolto il rapporto contrattuale da parte della preponente per giusta
prestava servizio nel reparto commerciale del Salumificio Franciacorta ?
Teste: , , , Giudici Mino Testimone_9 Parte_1 Testimone_14
21. Vero che il sig. in vigenza di contratto di agenzia con la Parte_1
frequentava settimanalmente il sig. del Controparte_1 Testimone_13
Salumificio di Franciacorta srl, rivelando strategie commerciali, dettagli
prodotti, clienti ed andamento della Teste: TI Controparte_1
Stefano, Giudici Mino
22. Vero che il sig. durante l'incontro presso la Parte_1 CP_1
del 9 luglio 2018 riferiva di vendere ? Testi:
[...] Parte_3 Tes_9
,
[...] Testimone_11 Parte_1
23. Vero che il sig. in costanza di contratto di agenzia con Parte_1
ed in particolare in data 14/06/2018 proponeva alla sig.ra Controparte_1
con esercizio commerciale in Spinone al lago alla via A. Parte_12
Diaz prosciutti cotti della ditta Pertus? Teste: , Parte_12 Tes_15
,
[...] Testimone_16 Parte_1
24. Vero che nel giugno 2018 il sig. ordinava di consentire Parte_2
l'accesso del sig. alle celle frigorifere avendo rilevato Parte_1
ammanchi di merce asseritamente legati ad asportazioni di salumi da parte
del sig. come da doc.n.11 che si rammostra? Teste: Parte_1 Tes_17
, VA
[...] Testimone_11 Tes_18 Pt_1
10 25. Vero che fra il 8 giugno 2018 e il 25 giungo 2018 il sig si Parte_1
recava nelle celle frigorifere e prelevava salumi bergamaschi e salami di tipo
strolghino? Teste: , Aldo Caricari, Baroni VA Testimone_17
26. Vero che in data 21.06.2018 il sig riferiva al sig. Parte_1 [...]
di preparare campionatura per poterla portare alla società Tes_18
chiedendo di riferire compiutamente al sig. così Pt_13 Parte_2
che anche il predetto potesse parteciparvi? Teste: Tes_18 Pt_1
VA
27. Vero che nel giugno 2018 il sig. in qualità di agente Persona_2
della in compagnia del sig. entrava nel Controparte_1 Tes_10
Carrefour Express di Bergamo ed in tal contesto il banconiere del reparto
salumi chiedeva al per quale azienda fosse li a promuovere Persona_2
fra le diverse da lui rappresentate? Teste: Tes_10 Parte_1
28. Vero che tra il 2015 ed il 2018 il sig. durante il periodo Parte_1
natalizio omaggiava i clienti della ed i propri amici di Controparte_1
tranci di prosciutto cotto della ditta Pertus? Teste: TI , Pt_2 Pt_1
Tes_1
, Giudici
[...]
29. Vero che nel maggio 2018 il sig. chiedeva al sig. Parte_1 Tes_10
di recarsi a vendere presso i Carrefour franchising come indicato dal
direttore commerciale Teste. Parte_2 Tes_10 Tes_5
30. Vero che il sig. in costanza di
[...] Parte_1 Parte_1
contratto di agenzia promuoveva incontri presso la fra i Controparte_1
grossisti ed il dott. amministratore unico e direttore Parte_2
11 commerciale dell'azienda, lodandone le capacità professionali? Teste:
VA Tes_20 Testimone_5 Pt_1
31. Vero che tra il Giugno 2017 e il Giugno 2018 il sig. in in Parte_1
costanza di contratto di agenzia con la promuoveva e Parte_14
proponeva di acquistare al di ON (Bg) Parte_15
bresaole e arrosti della ditta Cirla? Teste: Testimone_21 Tes_5
VA
[...] Pt_1
32. Vero che nel 2016, 2017, 2018, 2019 il cliente viene Controparte_2
gestito integralmente quale cliente direzionale da parte del dott.
[...]
Testi: , Parte_2 Tes_10 Tes_20 Tes_22 [...]
Tes_11
Si indicano in qualità di testi come richiesti nei vari capitoli, anche a prova
contraria sui capitoli di controparte eventualmente dedotti ed ammessi: …)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo che aveva svolto l'attività di agente in suo
[...] Parte_1
favore dal 1991 e che nel 2011 il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con essa società mediante la stipulazione di un contratto di mandato in data 10 marzo 2011.
Lamentava che dal 2016 la convenuta aveva iniziato a ritardare i pagamenti delle provvigioni, interrompendoli definitivamente nel marzo 2018,
recedendo poi dal contratto per violazione dell'obbligo di esclusiva da parte
12 dell'agente. Pertanto, contestava la legittimità del recesso, ritendo generica l'accusa avanzata, avuto anche riguardo al plurimandato per prodotti non in concorrenza con quelli della controparte;
chiedeva il pagamento delle indennità previste dall'AEC industria 2002, o della indennità di mancato preavviso e di fine rapporto nel caso in cui le prime non fossero applicabili,
oltre che la provvigione sugli affari conclusi dalla convenuta dopo lo scioglimento del contratto con la società per € Controparte_2
22.800,00 grazie alla propria precedente attività.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna di al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
201.233,52 (oltre accessori, iva, interessi e rivalutazione) o, qualora non fosse ritenuto applicabile l'AEC del 20 marzo 2002, di € 302.514,80.
1.1. Costituendosi in giudizio, contestava le domande Controparte_1
avverse, richiamando l'art. 3 del contratto di agenzia: “l'agente non può
vendere per altre ditte concorrenti materiali eguali a quelli commerciati
dalla mandante;
relativamente a prodotti non in concorrenza con quelli del
mandante, è riconosciuto all'agente eventuale plurimandato. Non si pone
altresì a carico dell'agente alcun vincolo di subordinazione o dipendenza”.
Deduceva l'infedeltà aziendale, la concorrenza sleale con sviamento di clientela, la vendita di prodotti concorrenti, il furto di materiale da parte dell'agente e rappresentava di aver svolto un'indagine interna dalla quale era emerso che erano stati offerti a clienti abituali e potenziali prodotti analoghi ai propri, ma di ditte terze. Esponeva che l'agente aveva ammesso gli
13 addebiti, seppur precisando che non si trattasse di prodotti non in concorrenza.
Contestava, altresì, i conteggi delle provvigioni e la debenza delle somme richieste, precisando che il contratto con la era stato Controparte_2
stipulato il 17 luglio 2018, dopo lo scioglimento del rapporto.
2. Con sentenza n. 1346/2022 pubblicata in data 5 aprile 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_16
della somma di € 22.800,00, oltre IVA ed Parte_1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2.1. In particolare, ha evidenziato che in data 9 luglio Controparte_1
2018, ha comunicato il recesso immediato per giusta causa (doc. 9) dal contratto di agenzia, precisando di aver appreso della violazione dell'obbligo di esclusiva per aver proposto e commercializzato, sia ai propri clienti che a quelli potenziali, prodotti “concorrenti”, nonostante il contratto prevedesse il patto di non concorrenza, determinando così il venir meno del vincolo fiduciario ed impendendo la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Richiamati i principi di diritto in tema di recesso per giusta causa, ex art. 2119
co. 1 c.c., ha ritenuto che l'addebito mosso sia stato confermato dall'istruttoria svolta.
Ha rilevato che la teste ha dichiarato che il le aveva Parte_12 Pt_1
proposto continuativamente prosciutto cotto e bresaola della Pertus,
dicendole che “quella al banco della era nera”; che il teste CP_1 Tes_6
ha ricordato che l'agente gli aveva proposto prosciutti cotti della Pertus,
14 mostrandogli anche il catalogo, e prosciutti crudi della ditta Parte_3
CH ID;
che il teste produttore delle Testimone_4 Parte_3
, ha affermato di essersi recato con il dal titolare della Val
[...] Pt_1
Gardena s.r.l., precisando che “io proponevo i miei prodotti ed il Pt_1
quelli della alcuni compratori li conoscevo io ed erano miei clienti CP_1
da anni, altri il me li presentava e viceversa. Non si creava Pt_1
concorrenza perché erano due prodotti diversi a livello qualitativo e di
prezzo”, e riferendo di essersi recati assieme presso la ditta concorrente
Salumificio Franciacorta, contatto del per proporle tacchini e Tes_4
bresaole ; che la frequentazione tra è risultata dalla relazione Pt_3
investigativa prodotta (doc. 7) e confermata da all'udienza Testimone_9
del 31 marzo 2021.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto provato l'inadempimento dell'agente per aver violato il patto di non concorrenza, avendo proposto a clienti della o clienti potenziali prodotti della stessa categoria merceologica, CP_1
comportamento che ha ritenuto connotato da gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, legittimando, così, il recesso per giusta causa della preponente. Ha ritenuto che le risultanze istruttorie abbiano consentito di accertare il carattere abituale e sistematico della condotta tenuta dall'agente, che ha svolto la propria attività insieme ad un concorrente della preponente, creando un sistema di scambio reciproco dei clienti, al punto che tale condotta è divenuta nota a terzi ed è stata oggetto di discussione nell'ambiente lavorativo.
15 Il Tribunale ha ritenuto non fondato l'assunto per cui i prodotti proposti non potevano considerarsi in concorrenza con quelli della preponente in quanto le proposte sono avvenute nei confronti di una porzione di mercato già servita dalla o di suoi clienti potenziali e la comparazione deve Controparte_4
avvenire tra categorie merceologiche e non tra fasce di prezzo all'interno della medesima categoria.
Inoltre, ha ritenuto che la previsione nel contratto di agenzia della “vendita
per altre ditte concorrenti”, non legittima la violazione dell'obbligo assunto,
come sostenuto dall'attrice, poiché l'oggetto del contratto di agenzia era “la
promozione di vendita della gamma dei prodotti della società
[...]
(art. 1 doc.1), e la società attrice non ha mai direttamente CP_1
“venduto” nemmeno i salumi della preponente.
Infine, ha ritenuto che non si ponga questione circa l'attendibilità dei testi escussi i quali, con dichiarazioni precise e inequivocabili, hanno fornito un quadro concorde sia circa la condotta dell'agente sia circa l'identificazione dei marchi proposti ai clienti della mandante.
Accertata la legittimità del recesso per giusta causa, il Tribunale ha escluso il diritto dell'attrice di percepire le pretese indennità.
Ha, invece, accolto la pretesa attorea relativa alla provvigione di € 22.800,00
spettante per la conclusione dell'accordo di fornitura di prodotti Bortolotti
alla in quanto avvenuta grazie all'attività svolta Controparte_2
dalla società attrice e documentalmente provata.
Per converso, ha respinto la maggiore richiesta di pagamento di € 24.362,50
16 esposta in memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., avendo l'attrice concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
[...]
3. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame.
4. All'udienza del 19 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le articolate argomentazioni di cui il gravame si compone, a volte reiterate ovvero frammentate, per chiarezza espositiva vengono riportate in base al contenuto ed all'ordine logico.
2. Anzitutto l'appellante deduce la mancata prova del proprio inadempimento e lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del grave e precedente inadempimento delle obbligazioni contrattuali posto in essere dalla
[...]
la quale avrebbe dapprima ritardato, nel 2016, e poi, interrotto, CP_1
nel 2018, i pagamenti dovuti, cumulando un debito di € 53.000,00.
Espone di aver prodotto con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. il doc. 25, rimasto incontestato, in cui sono raccolte svariate mail di sollecito intercorse con la controparte, e che sarebbe dato pacifico che nel marzo 2017
la mandante dovesse ancora versare le provvigioni del novembre 2016, che nel luglio 2017 non risultassero pagate le mensilità da aprile 2017 in poi, che
17 nel dicembre 2017 non risultassero saldate le fatture da agosto 2017 in avanti e il decreto ingiuntivo nn. 765/2018 del 17- 20 novembre 2018 è divenuto definitivo e la controparte ha provveduto al pagamento come da precetto e la causa è stata abbandonata a spese compensate e non conlusa.
Sostiene che tali mail, compresa quella datata 5 luglio 2018 della richiesta di un incontro per la proposta di un piano di rientro dimostrerebbero sia l'esistenza del debito della mandante sia l'incapacità di tenere fede agli impegni di pagamento assunti.
Evidenzia che essa società avrebbe avuto il diritto di recedere per giusta causa dal rapporto e che sarebbe stato corretto operare un bilanciamento, nel giudizio inerente l'accertamento della “giusta causa”, tra gli inadempimenti certi e non contestati della mandante e quelli propri, alla luce del fatto che il recesso per giusta causa è un rimedio legittimo, ma da ritenersi quale
“extrema ratio”.
Sostiene, quindi, che il recesso della preponente sarebbe stato determinato da un motivo illecito, ossia paralizzare il proprio recesso, evitare il pagamento del debito accumulato, magari ponendolo in compensazione con l'indennità
sostitutiva di preavviso, e sarebbe anche immotivato ed inefficace, perché
manifestazione di volontà unilaterale contrastante con il principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
2. L'appellante censura, poi, la sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove.
2.1. Riguardo alla deposizione della teste la quale ha Parte_12
dichiarato di conoscere il dal 2018/2019, che questi le avrebbe Pt_1
18 proposto i prodotti Pertus fino a quando “capì che non li avremmo comprati
e non ce lo propose più” e che i prodotti di terzi le sarebbero stati proposti all'inizio dell'attività di l'appellante evidenzia che ha Pt_1 Parte_1
collaborato con dal 1991 fino al 18 luglio 2018 e se la Controparte_1
proposta cui ha fatto riferimento la teste fosse ascrivibile all'inizio della sua attività, la condotta avrebbe dovuto essere cessata ben prima del 2013, anno in cui è stato formalizzato il contratto di mandato con essa società e convenuto il patto di non concorrenza.
Quindi, avendo la riferito che quest'ultimo avrebbe cessato di Parte_12
proporre altri prodotti dopo aver capito che non era interessata, il capitolo relativo all'episodio del 14 giugno 2018 non sarebbe stato confermato, ma smentito.
2.2. Riguardo alla deposizione del teste il Tribunale non avrebbe Tes_6
considerato l'insussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra i prodotti e quelli provenienti da altre aziende attesa la differenza che è stata CP_1
evidenziata al teste, in base a quanto da questi riferito.
2.3. L'appellante denuncia incongruenze che caratterizzerebbero le testimonianze di e oltre che la loro inattendibilità: Parte_12 Tes_6
secondo il Tribunale, i testi avrebbero fornito un quadro concorde circa l'identificazione dei marchi, tuttavia, dalla lettura dei verbali di causa e della documentazione prodotta emergerebbero delle vistose contraddizioni.
2.4. Evidenzia, inoltre, che l'investigatore , sentito quale teste, ha Tes_9
ammesso di non aver visto il recarsi in data 14 giugno 2018 al Pt_1
salumificio Val Gardena e di avere solo dedotto dall'immagine a pagina 16
19 del doc. 7, che i salumi maneggiati dall'agente in quell'occasione fossero a marca;
l'immagine, peraltro, sarebbe di scarsa qualità e tra i soggetti Pt_3
ritratti non vi sarebbe il inoltre il teste non avrebbe riconosciuto le Pt_1
etichette dalle fotografie, ma la provenienza dei prodotti gli sarebbe stata suggerita dal come risulta dalla relazione;
dall'ingresso del CP_1 Pt_1
in alcuni esercizi commerciali riferito dal teste non potrebbe ricavarsi che vi sia stata vendita di prodotti in concorrenza;
il teste ha riferito di non ricordare circa la visita a Etruria soc. coop.; circostanza irrilevante sarebbe quella confermata dal teste per cui il avrebbe trascorso la giornata lavorativa Pt_1
del 14 giugno 2018 con Testimone_4
Secondo l'appellante il teste, peraltro, non sarebbe attendibile, avendo cercato di favorire il proprio committente, arrivando a contraddire quanto attestato nella sua relazione.
2.5. Inattendibile ed non veritiera sarebbe la deposizione del teste Tes_5
agente che ha sostituito essa società e che avrebbe tutto l'interesse a denigrare essa società; evidenzia l'appellante che si tratta dell' “agente provocatore”
delle telefonate registrate e che ha reso deposizione contraddittoria e de
relato.
2.6. Circa la deposizione del teste lamenta che il Giudice non Tes_4
avrebbe considerato che questi era storico cliente di Controparte_1
acquisito grazie al e quanto da questi riferito circa il fatto che i propri Pt_1
prodotti non erano in concorrenza e vi era un rapporto di collaborazione per cui ciascuno presentava i propri clienti, con conseguimento del miglior risultato per le parti rappresentate.
20 2.7. Parte appellante, infine, ribadisce che nonostante l'escussione testi, non vi sarebbe prova né dell'inadempimento agli obblighi contrattuali né che i prodotti citati da fossero in concorrenza con i propri. Controparte_1
3. L'appellante contesta il valore probatorio delle registrazioni sub doc. 4 e 5
tra e perché riguarderebbero una Testimone_5 Pt_17 Tes_16
conversazione avvenuta tra soggetti diversi dalle parti in causa e sarebbero pertanto inammissibili (vedi Cass. n. 5259/2017) e, in ogni caso, sarebbero del tutto inconferenti e con contenuto denigratorio;
anche il colloquio di cui al doc. 5 non dimostrerebbe la vendita di prodotti in concorrenza.
Quanto, invece, alla registrazione doc. 6 asseritamente avvenuta tra Tes_6
e deduce che essa non ha data certa e che ne è stato tempestivamente Pt_1
contestato il contenuto che sembrerebbe essere stato manipolato.
Emergerebbe, inoltre, una discrasia temporale, in quanto si farebbe riferimento ad un fatto futuro, e lamenta che il Giudice nulla abbia argomentato sull'eccezione mossa, nonostante la prova offerta fosse certa ed incontestata. Contesta il contenuto delle registrazioni e delle dichiarazioni in esse riportate.
Inoltre, contesta i “casi” menzionati da controparte nella comparsa di costituzione e gli elementi in essa evidenziati tra cui una propria insussistente confessione, o l'addebito di una condotta fraudolenta circa il “furto di
materiale aziendale” senza prova alcuna.
4. L'appellante deduce, inoltre, la mancanza di prova della promozione della vendita di prodotti concorrenti con quelli di rappresentando Controparte_1
che essa, da contratto, è plurimandataria per “prodotti non in concorrenza
21 con quelli della mandante e materiali difformi a quelli da quest'ultima
commercializzati”.
Non prevedendo il patto di non concorrenza di cui all'art. 3 del mandato di agenzia del 10 marzo 2011 né un limite geografico né una specificazione dell'oggetto, esso non amplierebbe il portato dell'art. 1743 c.c. e in ogni caso,
spetterebbe alla preponente dimostrare la violazione del patto di non concorrenza, allegando il contenuto del patto e provando le condotte violative tenute.
Deduce che ,in specie, avrebbe solamente dedotto Controparte_1
circostanze generiche e non inerenti alle specifiche prescrizioni del patto,
oltre che infondate e pretestuose ed indimostrate.
Inoltre, evidenzia che non vi è stata produzione dei listini dei prodotti commercializzati, riconducibili al vincolo di non concorrenza, né l'elenco dei clienti assegnati.
Critica la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto violato il patto di non concorrenza, senza considerate che essa era agente plurimandatario e che la concorrenza sleale è una condotta tipizzata, ma la cui valutazione non può
prescindere del rapporto di concorrenzialità tra i prodotti in concreto;
deduce che l' “analogia” tra prodotti sarebbe stata fatta oggetto di una presunzione da parte del Giudice, in assenza di elementi posto che la preponente non ha indicato i propri prodotti né fornito le caratteristiche utili al fine di valutare l'uguaglianza o il rapporto di concorrenzialità.
Inoltre, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato il concetto di concorrenzialità; sostiene che “prodotti d'eccellenza”
22 e di “primo prezzo” non sarebbero sostituibili perché appartenenti a diverse categorie merceologiche (alimentari da discount quelli della mandante e da
gourmet gli altri), né utilizzabili alternativamente, considerata anche la tipologia di acquirenti.
Lamenta che il Giudice non avrebbe valorizzato la testimonianza di Tes_4
commerciante delle , il quale ha dichiarato “Io
[...] Parte_3
proponevo i miei prodotti e quelli della Non si creava Pt_1 CP_1
concorrenza perché erano due prodotti diversi a livello qualitativo e di
prezzo” e che “alcuni compratori li conoscevo io ed erano miei clienti da
anni, altri Baroni me li presentava e viceversa”.
5. L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste e contesta che il Tribunale abbia ritenuto i capitoli da 1)
a 5) relativi a circostanze non tempestivamente contestate dalla convenuta, i capitoli da 6) a 10) irrilevanti ed il capitolo 11) generico. Evidenzia che le circostanze formulate nei predetti capitoli avrebbero potuto chiarire alcuni aspetti, come l'ambito dei rapporti tra “ alias Parte_3 Tes_4
” e atteso il danno da perdita di fatturato da
[...] Controparte_1
quest'ultima lamentato dopo la risoluzione del contratto.
Contesta, poi il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dell'estratto conto provvigionale relativo agli ordini conclusi dopo lo scioglimento del contratto, del mastrino cliente e del libro fatture per gli anni 2018 e 2019 di con particolare riferimento alla cliente Controparte_1 [...]
Controparte_2
6. L'appello è infondato.
23 7. La pretesa dell'appellante di “bilanciamento” tra il proprio accertato inadempimento in ordine al patto di non concorrenza e il pregresso inadempimento di controparte nel pagamento di quanto ad essa era dovuto nel corso del rapporto non ha conseguenze di rilievo sull'accertamento della giusta causa di recesso della preponente.
7.1. Va ricordato che nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione
"anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto;
in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.
7.2. Appare documentato il reiterato ritardo della preponente nel pagamento
24 delle fatture nel corso del rapporto;
lo stesso appellante deduce che a luglio
2018 le fatture insolute erano solo quelle dalla 10 alla 13/2018, relative alle provvigioni maturate da aprile a giugno 2018, tutte anch'esse spontaneamente pagate, ancorché in ritardo, salvo la n. 13/2018 oggetto di decreto ingiuntivo, la cui emissione è stata richiesta nell'ottobre 2018
allorquando vi era già stata la comunicazione del recesso del 9 luglio 2018,
immediatamente esecutivo e di precetto;
è pacifico, peraltro, che anche l'importo ingiunto sia stato pagato e la causa di opposizione a precetto sia stata definita con un accordo a spese compensate.
È evidente che l'attività di concorrenza sleale posta in essere dall'appellante,
confortata da numerose testimonianze, concreta una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
È altrettanto evidente che i ritardi nel pagamento delle provvigioni, ancorché
reiterati nel corso del rapporto e in parte sussistenti al momento della comunicazione di recesso non sono idonei a sminuire la valutazione che il
Tribunale ha compiuto circa la sussistenza della giusta causa di recesso.
L'agente ha nel corso del rapporto sollecitato i pagamenti, li ha accettati anche se ritardati e comunque non li ha posti a giustificazione della sospensione della propria prestazione né ha ritenuto che essi integrassero giusta causa di recesso, così dimostrando tolleranza o quanto meno la volontà
di non volervi attribuire rilevanza tale da incidere sull'equilibrio contrattuale e da determinare il venir meno del vincolo fiduciario;
tali ritardi solo in causa sono stati contrapposti quale condizione ostativa al riconoscimento della legittimità del recesso della preponente.
25 7.3. È, dunque, evidente che la violazione dei doveri di esclusiva, di fedeltà
e correttezza contrattuale di cui l'agente si è reso responsabile nei termini accertati dal Tribunale non possono trovare giustificazione né essere ridimensionati alla luce del mancato pagamento tempestivo delle provvigioni, non essendovi correlazione causale tra l'una e l'altra condotta.
Va, infatti, ricordato che per la valutazione della gravità della condotta nell'ambito del contratto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità
e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
8. La Corte ritiene non condivisibili le contestazioni che l'appellante muove in ordine alle deposizioni testimoniali dal cui contenuto il Tribunale ha tratto la prova della reiterata proposta e commercializzazione di prodotti del medesimo genere merceologico di quello oggetto del contratto di agenzia.
8.1. Il Tribunale ha messo in rilievo come le <
contestualizzazione temporale della condotta del > non inficino Pt_1
l'attendibilità della teste tale valutazione è condivisibile in Parte_12
quanto, in effetti, nel rispondere al capitolo di prova la teste pur non ricordando la risalenza dell'episodio al 14 giugno 2018 e facendo riferimento all'inizio dell'attività del ricondotta al periodo “mi pare 2018/2019”, Pt_1
(il che si giustifica anche con il lasso di tempo trascorso tra i fatti di causa e la deposizione) ha confermato il tentativo messo in atto dal i proporle Pt_1
i salumi Pertus, svilendo il prodotto della preponente (“mi diceva che la
bresaola al banco della era nera ma non era vero”). CP_1
26 8.2. Riguardo alla deposizione del teste l'appellante deduce che i Tes_6
prodotti proposti non sarebbero “in rapporto di concorrenzialità” con quelli della preponente.
A parte la considerazione per cui l'incarico conferito all'agente è quello della
“promozione delle vendite della gamma dei prodotti della società “Salumi
Bertolotti S.R.L.” e quelli proposti sono prodotti della medesima tipologia, e cioè salumi, dalla deposizione in esame emerge che il ha utilizzato Pt_1
comunque con il potenziale cliente il riferimento ai prodotti della preponente non già per promuoverli, ma per rilevarne la inidoneità commerciale rispetto alle esigenze del cliente stesso in confronto all'altro prodotto (il teste ha riferito del consiglio del di acquistare salumi adatti ad una bottega Pt_1
gourmet e gli ha sottoposto il catalogo della Pertus, mettendone in rilievo
“la differenza”, dopo avere comunicato la inutilità di proporgli i prodotti commercializzati, e gli ha suggerito di avere attenzione più al prodotto che al prezzo). Vi sono stati, quindi, sia lo svilimento del prodotto della preponente sia lo svolgimento di attività promozionale concorrenziale (il primo funzionale alla seconda) nei confronti di un cliente che personalmente aveva organizzato l'incontro contattando il e che manifesta comprensivo CP_1
stupore per il fatto che “il rappresentante” da questi inviato gli abbia, invece,
proposto prodotti altrui.
Ancora una volta il prodotto della viene utilizzato quale termine CP_1
(negativo) di paragone per promuovere prodotti concorrenti. Il teste Tes_6
ha riferito nella deposizione dell'incontro avuto con il in termini Pt_1
coerenti e del tutto sufficienti a ricostruire quanto accaduto;
l'appellante,
27 peraltro, non contesta l'episodio in sé, ma deduce che gli sia stata “tesa una
trappola” in quanto l'incontro è stato registrato e consegnato alla preponente.
In realtà, dal contenuto della deposizione non emerge che sia stato lo Tes_6
a “provocare” il tentativo del di proporgli prodotti altrui e l'avvenuta Pt_1
registrazione dell'incontro non mina l'attendibilità del teste.
Inoltre, l'appellante evidenzia una asserita discrasia temporale in realtà
insussistente; i capitoli di prova confermati dal teste datano l'incontro il 25
giugno 2018 e l'incarico conferito all'investigatore privato è dell'11 maggio
2018 e si è svolto dal 4 giugno al 29 giugno 2018. Non vi è stata, quindi,
alcuna “attesa” da parte della preponente che possa essere configurata quale tolleranza, posto che, acquisita la prova della condotta dell'agente, il recesso
è stato comunicato il 9 luglio 2018.
8.3. Non appaiono dirimenti le considerazioni critiche rivolte dall'appellante alla deposizione del teste , l'investigatore privato che ha redatto la Tes_9
relazione con allegate foto che documentano l'affiancamento non occasionale del a la circostanza per cui il Pt_1 Testimone_4 Pt_1
si è recato presso clienti della con cui è CP_1 Testimone_4
riferibile un'azienda di produzione di bresaole (che anche la CP_1
produce), è stata, del resto, confermata da quest'ultimo che ha riferito di essersi recato con il anche presso clienti della oltre che Pt_1 CP_1
presso propri clienti, e che ciascuno proponeva il proprio prodotto;
ha,
inoltre, confermato le foto a pagg. 16 e 17 della relazione investigativa.
Vi è, dunque, prova che l'agente abbia messo in contatto in modo non occasionale la clientela della preponente con un produttore concorrente (tale
28 è il quale produttore di bresaola pur se, quale grossista di salumi Tes_4
anche cliente della;
non vi sono elementi per ritenere che tale CP_1
“collaborazione” e scambio di clienti, fosse nota alla preponente e che essa l'avrebbe accettata.
Quanto alla (inammissibile) valutazione operata dal teste circa il Tes_4
fatto che “non si creava concorrenza perché erano due prodotti diversi a
livello qualitativo e di prezzo”, essa trova smentita nelle considerazioni che di seguito saranno esposte.
8.4. Le deposizioni cui si è fatto riferimento, già valorizzate nella sentenza impugnata, sono sufficienti per ritenere provata la condotta denunciata, senza necessità di esaminare le ulteriori deposizioni, contestate dall'appellante ma cui il Tribunale non ha fatto riferimento.
8.5. Anche la questione della utilizzabilità delle registrazioni audio è
inconferente, in quanto il Tribunale non le ha utilizzate quali elementi di prova.
9. Il Collegio ritiene che anche la doglianza relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie non possa trovare accoglimento.
9.1. Quanto ai capitoli di prova orale, la deduzione per cui i capitoli non ammessi dal tribunale avrebbero consentito di accertare le circostanze relative ai rapporti delle parti è formulata in modo vago e generico;
non vi è
alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione né rispetto alla statuizione del Tribunale di mancata contestazione ad opera della controparte, di irrilevanza e genericità
dei capitoli non ammessi.
29 10.2. Inammissibile è l'istanza di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., ribadita con riferimento alla documentazione contabile della cliente alla quale l'appellante non Controparte_2
ha più interesse atteso l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda relativa alla provvigione inerente tale cliente, non oggetto di appello incidentale e sulla quale si è, quindi, formato il giudicato (interno) di cui ha preso atto l'appellante in comparsa conclusionale che, perciò vi ha rinunciato.
10. Ritiene, infine, la Corte che i prodotti “non in concorrenza con quelli del
mandante” (cfr. art. 3 del contratto di agenzia “patto di non concorrenza”) e la mancanza d'identità del “ramo di affari di più imprese in concorrenza tra
loro” (art. 1743 c.c.) vadano intesi nel senso che non è richiesta l'identità
assoluta dei prodotti commercializzati;
infatti, è sufficiente per integrare la violazione del patto e del diritto di esclusiva l'essersi l'agente rivolto ad una clientela anche solo potenzialmente comune. Tanto è dimostrato nel caso di specie: l'incarico conferito all'agente ha riguardato l'intera gamma dei prodotti della preponente (salumi) e l'asserita differenza di qualità o di tipologia dei prodotti altrui proposti non incide sulla fetta di mercato a cui essi sono destinati.
Le argomentazioni dell'appellante, tendenti sostanzialmente a ridurre l'ambito di operatività dell'art. 1743 cod.civ. , trascurano la "ratio" del divieto ivi previsto e che consiste nella finalità di impedire all'agente di favorire l'insorgenza o lo sviluppo di un'attività concorrenziale a danno del preponente, e dunque di scongiurare il pregiudizio che potrebbe derivare a
30 quest'ultimo da un comportamento dell'agente idoneo ad incidere sull'orientamento di alcuni suoi clienti onde indirizzarli mediante un'opera di adeguata promozione verso i prodotti similari di imprese concorrenti.
Al riguardo non è richiesto che il comportamento dell'agente si inscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa né che abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente ed un'impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente, ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c., un'attività dell'agente idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente verso imprese concorrenti con possibile alterazione a favore di queste ultime, in una stessa zona ed in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti.
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'agente ha svolto l'attività
denunciata nei confronti di clienti o di potenziali clienti della CP_1
tentandone di orientare gli acquisti verso altri prodotti.
L'essere l'agente plurimandatario non giustifica la violazione del regime di esclusiva che è elemento naturale del contratto di agenzia;
nel regime ordinario dell'esclusiva, non derogato, ma, anzi, confermato dal contenuto del patto contrattuale, l'agente non può svolgere attività in concorrenza anche ove non sia stato previsto l'obbligo di svolgere attività per un solo preponente
(c.d. agente monomandatario).
11. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata,
con assorbimento di ogni altra questione proposta.
31 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione: da € 52.001 ad € 260.000), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
13. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 840/2022 pubblicata in data 05 aprile
2022;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
32 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
33
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 879/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 879/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19
marzo 2025
OGGETTO: d a
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1
CODICE: Agazzi e dell'avv. Gloria Vello, quest'ultima procuratore domiciliatario
140035 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Ermanno Controparte_1
Baldassarre e dell'avv. Pietro Fassi, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 5 aprile 2022,
n. 840/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“L'appellante, riportandosi al contenuto del proprio atto di citazione,
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato in comparsa di
risposta, in quanto infondato ed illegittimo, insiste per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate con atto di citazione e di seguito ritrascritte:
in principalità
-condannarsi in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a titolo di provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto, spettanti
per gli ordini conclusi per affari proposti o conclusi dopo lo scioglimento del
rapporto, al pagamento di euro 22.800,00 (oltre Iva e accessori di legge), o
a quella somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia e/o accertata in
corso di causa, anche all'esito dell'esibizione documentale richiesta in via
istruttoria, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
-accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recesso per giusta causa, e per
l'effetto condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a pagare a in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.:
a titolo di indennità supplettiva di clientela: euro 84.532,36
a titolo d'indennità meritocratica euro 4.078,24 oltre iva e accessori di legge
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
a titolo di indennità di mancato preavviso euro 112.622,92
E dunque, complessivamente, al pagamento di euro: 201.233,52(oltre
2 accessori di legge, Iva, interessi e rivalutazione) o a quella somma minore o
maggiore che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria
si chiede l'ammissione delle prove dedotte con memorie ex art. 183 IV
comma, n. 2 e 3 per parte attrice, nel procedimento di primo grado ovvero:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cpc, in considerazione del combinato
disposto degli art. 1749 c.c. e 7 AEC, a in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., l'esibizione e produzione:
a) dell'estratto conto provvigionale relativo agli ordini conclusi dopo lo
scioglimento del contratto la cui proposta è pervenuta all'agente in data
precedente; con riserva di partitamente effettuare i conteggi relativi e di
chiedere consulenza tecnico contabile giuslavoristica in caso di
contestazione avversaria.
b) del mastrino cliente e del libro fatture per gli anni 2018 – 2019 di CP_1
[...
con particolare riferimento alla documentazione fiscale riferibile al
cliente sedente in Settimo Torinese (TO), via Cav. Controparte_2
Virginio Tedeschi, 4, C.F.: P.IVA_1
Ammettersi prova per testi sui capitoli da 6 a 11 dedotti con memoria n. 2:
6. Vero che ho personalmente redatto e compilato il calcolo del FIRR e
dell'indennità supplettiva di clientela, e ne confermo le risultanze, per come
tradotte nel doc. 16 che mi viene rammostrato.
7. Vero che nell'anno 2017 la aveva accumulato debiti Controparte_1
nei confronti della tanto da rendere necessaria la rateazione del Pt_1
pagamento dell'imposta Iva
3 per i testi e d.ssa presso Studio Airoldi Testimone_1 Testimone_2
Dott.ssa Via Roma, 100 - 24048 OL (Bg) Tes_2
8. Vero che a partire da gennaio 2016 e sino al dicembre 2017, il signor
Le dichiarava ripetutamente che il signor Parte_2 Parte_1
“guadagnava troppo”;
9. Vero che il signor le confidò che era intenzionato a Parte_2
risolvere il rapporto di agenzia con senza riconoscerle le indennità Pt_1
di cessazione del rapporto
per il teste , in forze presso la sino a Testimone_3 Controparte_1
dicembre 2017.
10. Vero che l'azienda , da Lei rappresentata, negli anni 2016, Parte_3
2017 e 2018, ha acquistato salumi ed altri prodotti della resistente, per
l'importo di circa euro 10.000,00 annui.
11. Vero che lei, unitamente al signor ha visitato, nel giugno Parte_1
2018, alcuni esercizi commerciali, in Veneto, ognuno proponendo i prodotti
rappresentati.
per il teste , da VA (VB) E sui capitoli da 1 a tre Testimone_4
della memoria n. 3 ex art. 186 VI comma:
1) Vero che ho elaborato e redatto le distinte sub doc 28, che mi si
rammostrano, sulla base deidati di fatturato provenienti da Controparte_1
[...
2) Vero che dal 2013 al 2018 ho seguito la contabilità sia di Parte_1
sia di
[...] Controparte_1
per i testi e d.ssa presso Studio Airoldi Testimone_1 Testimone_2
4 Dott.ssa Via Roma, 100 - 24048 OL (Bg) Tes_2
3) Vero che dal 2011 al 2018 ho acquistato dal signor solo Parte_1
pancette coppate del salumificio Controparte_1
Per il legale rappresentante della di ON (BG). Parte_4
In riforma dell'appellata sentenza (che condannava la Controparte_1
al riconoscimento della metà delle spese legali computate sul valore della
domanda accolta) con rifusione di spese per entrambi i gradi di giudizio, da
computarsi sul valore di causa.
Confermarsi, nel resto la sentenza n. 840/2022 del 5/04/2022 emessa dal
Tribunale di Bergamo”.
Dell'appellata
“In via principale:
-Respingersi le domande tutte sia nel merito che in via subordinata di parte
attrice appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermarsi la sentenza n.840/2022-3793-2019 RG pubblicata in data
05.04.2022 del Tribunale di Bergamo;
-Respingersi la domanda di pagamento della somma di € 22.800,00 le
ragioni esposte in premessa, in particolare in quanto l'obbligazione è già
stata estinta in data 04.07.2022 con condanna di parte appellante ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi d'ufficio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso, si
chiede esser ammessi alle seguenti istanze istruttorie già articolate nel
5 giudizio di primo grado e non ammesse tutti da intendersi preceduti dalla
formula di rito “vero che”:
1. Vero che il sig. vendeva in costanza di contratto di agenzia Parte_1
con alla “Fondazione Peppina” i prosciutti cotti della Controparte_1
azienda Pertus? Testi: Testimone_5 Parte_1
2. Vero che il sig. in constanza di contratto di agenzia con Parte_1
e comunque nel corso del 2018 proponeva al sig. Controparte_1 Tes_5
di vendere i prosciutti cotti della ditta Pertus? Testi:
[...] Testimone_5
VA Pt_1
3. Vero che il sig. in costanza di contratto di agenzia con Parte_1
ed anche nel corso del 2018 vendeva salumi per le ditte Controparte_1
e Testi: , Per_1 Parte_5 Testimone_5 Parte_1
4. Vero che nel mese di giugno 2018 il sig. contattava la Testimone_6
per poter esser visitato da agente onde procedere Controparte_1
all'acquisto di prodotti della Teste: Controparte_1 Testimone_6
, Testimone_7 Parte_1
5. Vero chela sig.ra , ricevuta la richiesta di appuntamento Testimone_7
del sig. nel giugno 2018, contattava il sig. chiedendo Tes_6 Parte_1
fissarsi appuntamento in Milano con il sig. Teste: , Tes_6 Testimone_7
VA Pt_1
6. Vero che durante l'incontro in Milano del 25.06.2018 il sig. Parte_1
proponeva al sig. cotti della ditta Pertus, Parte_6 Pt_3
6 della ditta Cirla, prosciutti crudi della ditta CH ID? Teste: Tes_6
VA
[...] Pt_1
7. Vero che durante l'incontro a Milano fra il sig. ed il sig. Testimone_6
in qualità di agente della del 25.06.2018 Parte_1 Controparte_1
il sig. evedenziava al sig. come le ditte Pertus, e Parte_1 Tes_6 Pt_3
CH ID fossero “sue amiche”? Teste: VA Testimone_6 Pt_1
8. Vero che durante l'incontro a Milano fra il sig. ed il sig. Testimone_6
in qualità di agente della del 25.06.2018 Parte_1 Controparte_1
il sig. definiva alcuni prodotti come “non adatti ad Parte_1 CP_1
una bottega gourmet” e pertanto consigliava l'acquisto di e Parte_3
e prosciutti crudi di CH ID? Teste: Parte_7 Testimone_6
VA Pt_1
9. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con lo Parte_1
affermava relativamente ai prosciutti crudi della mandante “ è Tes_6
inutile che ti propongo quelli che commercializziamo devi andare alla fonte
per avere primoil prodotto secondo il prezzo”, proponendo poi i prosciutti
crudi di CH ID? Teste: e Testimone_6 Parte_1
10. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con Parte_1
lo affermava che i prosciutti cotti nazionali di “non fanno Tes_6 CP_1
la differenza” estraendo poi dalla propria valigia il catalogo della ditta
Pertus mostrandolo al sig. ed affermando “senza togliere niente al Tes_6
nostro però la vedi la differenza..: (si faccia ascoltare il minuto 21.40 della
registrazione prodotta sub doc.6)” Teste: e Testimone_6 Parte_1
7 11. Vero che il sig. in data 25.06.2018 durante l'incontro con Parte_1
lo in Milano gli proponeva di incontrare il titolare della ditta Pertus Tes_6
per approvigionarsi dei prosciutti cotti? Teste: e Testimone_6 Pt_1
[...]
12. Vero che in data 14 giugno 2018 il sig. si recava dal titolare CP_3
della Val Gardena Srl S.u. con il titolare della ditta a bordo Parte_3
di auto BMW serie 4 targata FF148 MG ed in tal contesto il sig. Pt_1
promuoveva la vendita di ? Teste: , Parte_3 Parte_1 [...]
, , Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_4
13. Vero che i salumi maneggiati dal sig. , portati all'interno Parte_1
dell'auto modello BMW serie 4 targata FF148 MG, mostrati all'interno ed
all'esterno del Sile /TV) e Parte_8
ripresi dall'investigatore privato in data 14 giugno 2018 Testimone_9
sono della ditta come da foto che si rammostrano al doc.n.7 Pt_3 Pt_3
pagg. da 12 a 17? Teste: , , Parte_1 Testimone_9 Tes_4
[...] Testimone_11
14. Vero che in data 12.06.2018 il sig. in qualità di Agente di Parte_1
si recava presso la ditta Etruria Soc. Coop con sede in Controparte_1
Monteriggioni (SI) e proponeva al sig. compratore per Parte_9
il reparto salumi e formaggi della predetta società della ditta Cirla Pt_3
e Prosciutti della ditta Pertus? Teste: , Testimone_12 [...]
, , Parte_9 Parte_1 Testimone_9
15. Vero che il sig. in qualità di Agente della Parte_1 CP_1 Pt_10
[...
[...] in costanza di contratto di agenzia vendeva al supermercato LE
[...]
Market, affiliato Dpiù di Terno D'SO (Bg), prosciutti DI CH ID
estranei alla mandante Testi: , CP_1 Testimone_5 Parte_1
Testimone_9
16. Vero che in data 14. 06.2018 il sig. si accompagnava per Parte_1
l'intera giornata lavorativa al sig. titolare della ditta Testimone_4
concorrente alla , recandosi in punti vendita Parte_11
alimentari della Lombardia, Veneto come da report dell'investigatore
privato prodotto sub.doc.7 che si rammostra? Teste: , Testimone_9
, Parte_1 Testimone_4
17. Vero che in data 14.06.2018 il sig. durante la visita ai Parte_1
supermercati di Lombardia e Veneto in compagnia del sig. Tes_4
portava con sé campioni della ditta Cirla tra cui la bresaola,
[...]
prodotto in assortimento della ditta come da foto allegate Controparte_1
al doc. 7 che si rammostra? Teste: , Testimone_9 Testimone_4
18. Vero che in data 14.06.2018 il sig. si recava presso la ditta Parte_1
Salumificio Franciacorta concorrente con come da foto Controparte_1
che si rammostrano prodotte sub.doc.7? Teste: , Testimone_9 Pt_1
,
[...] Testimone_4
19. Vero che in data 14.06.2018 il sig. si recava presso il punto Parte_1
vendita “Conad” di Trescore Balneario in compagnia del sig. Tes_4
titolare della ditta come da foto che si
[...] Parte_3
rammostrano sub.doc.7? Teste: , , Testimone_9 Parte_1 Tes_4
9 Tes_4
20. Vero che il sig. ex agente della che si Testimone_13 Controparte_1
è visto risolto il rapporto contrattuale da parte della preponente per giusta
prestava servizio nel reparto commerciale del Salumificio Franciacorta ?
Teste: , , , Giudici Mino Testimone_9 Parte_1 Testimone_14
21. Vero che il sig. in vigenza di contratto di agenzia con la Parte_1
frequentava settimanalmente il sig. del Controparte_1 Testimone_13
Salumificio di Franciacorta srl, rivelando strategie commerciali, dettagli
prodotti, clienti ed andamento della Teste: TI Controparte_1
Stefano, Giudici Mino
22. Vero che il sig. durante l'incontro presso la Parte_1 CP_1
del 9 luglio 2018 riferiva di vendere ? Testi:
[...] Parte_3 Tes_9
,
[...] Testimone_11 Parte_1
23. Vero che il sig. in costanza di contratto di agenzia con Parte_1
ed in particolare in data 14/06/2018 proponeva alla sig.ra Controparte_1
con esercizio commerciale in Spinone al lago alla via A. Parte_12
Diaz prosciutti cotti della ditta Pertus? Teste: , Parte_12 Tes_15
,
[...] Testimone_16 Parte_1
24. Vero che nel giugno 2018 il sig. ordinava di consentire Parte_2
l'accesso del sig. alle celle frigorifere avendo rilevato Parte_1
ammanchi di merce asseritamente legati ad asportazioni di salumi da parte
del sig. come da doc.n.11 che si rammostra? Teste: Parte_1 Tes_17
, VA
[...] Testimone_11 Tes_18 Pt_1
10 25. Vero che fra il 8 giugno 2018 e il 25 giungo 2018 il sig si Parte_1
recava nelle celle frigorifere e prelevava salumi bergamaschi e salami di tipo
strolghino? Teste: , Aldo Caricari, Baroni VA Testimone_17
26. Vero che in data 21.06.2018 il sig riferiva al sig. Parte_1 [...]
di preparare campionatura per poterla portare alla società Tes_18
chiedendo di riferire compiutamente al sig. così Pt_13 Parte_2
che anche il predetto potesse parteciparvi? Teste: Tes_18 Pt_1
VA
27. Vero che nel giugno 2018 il sig. in qualità di agente Persona_2
della in compagnia del sig. entrava nel Controparte_1 Tes_10
Carrefour Express di Bergamo ed in tal contesto il banconiere del reparto
salumi chiedeva al per quale azienda fosse li a promuovere Persona_2
fra le diverse da lui rappresentate? Teste: Tes_10 Parte_1
28. Vero che tra il 2015 ed il 2018 il sig. durante il periodo Parte_1
natalizio omaggiava i clienti della ed i propri amici di Controparte_1
tranci di prosciutto cotto della ditta Pertus? Teste: TI , Pt_2 Pt_1
Tes_1
, Giudici
[...]
29. Vero che nel maggio 2018 il sig. chiedeva al sig. Parte_1 Tes_10
di recarsi a vendere presso i Carrefour franchising come indicato dal
direttore commerciale Teste. Parte_2 Tes_10 Tes_5
30. Vero che il sig. in costanza di
[...] Parte_1 Parte_1
contratto di agenzia promuoveva incontri presso la fra i Controparte_1
grossisti ed il dott. amministratore unico e direttore Parte_2
11 commerciale dell'azienda, lodandone le capacità professionali? Teste:
VA Tes_20 Testimone_5 Pt_1
31. Vero che tra il Giugno 2017 e il Giugno 2018 il sig. in in Parte_1
costanza di contratto di agenzia con la promuoveva e Parte_14
proponeva di acquistare al di ON (Bg) Parte_15
bresaole e arrosti della ditta Cirla? Teste: Testimone_21 Tes_5
VA
[...] Pt_1
32. Vero che nel 2016, 2017, 2018, 2019 il cliente viene Controparte_2
gestito integralmente quale cliente direzionale da parte del dott.
[...]
Testi: , Parte_2 Tes_10 Tes_20 Tes_22 [...]
Tes_11
Si indicano in qualità di testi come richiesti nei vari capitoli, anche a prova
contraria sui capitoli di controparte eventualmente dedotti ed ammessi: …)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo che aveva svolto l'attività di agente in suo
[...] Parte_1
favore dal 1991 e che nel 2011 il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con essa società mediante la stipulazione di un contratto di mandato in data 10 marzo 2011.
Lamentava che dal 2016 la convenuta aveva iniziato a ritardare i pagamenti delle provvigioni, interrompendoli definitivamente nel marzo 2018,
recedendo poi dal contratto per violazione dell'obbligo di esclusiva da parte
12 dell'agente. Pertanto, contestava la legittimità del recesso, ritendo generica l'accusa avanzata, avuto anche riguardo al plurimandato per prodotti non in concorrenza con quelli della controparte;
chiedeva il pagamento delle indennità previste dall'AEC industria 2002, o della indennità di mancato preavviso e di fine rapporto nel caso in cui le prime non fossero applicabili,
oltre che la provvigione sugli affari conclusi dalla convenuta dopo lo scioglimento del contratto con la società per € Controparte_2
22.800,00 grazie alla propria precedente attività.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna di al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
201.233,52 (oltre accessori, iva, interessi e rivalutazione) o, qualora non fosse ritenuto applicabile l'AEC del 20 marzo 2002, di € 302.514,80.
1.1. Costituendosi in giudizio, contestava le domande Controparte_1
avverse, richiamando l'art. 3 del contratto di agenzia: “l'agente non può
vendere per altre ditte concorrenti materiali eguali a quelli commerciati
dalla mandante;
relativamente a prodotti non in concorrenza con quelli del
mandante, è riconosciuto all'agente eventuale plurimandato. Non si pone
altresì a carico dell'agente alcun vincolo di subordinazione o dipendenza”.
Deduceva l'infedeltà aziendale, la concorrenza sleale con sviamento di clientela, la vendita di prodotti concorrenti, il furto di materiale da parte dell'agente e rappresentava di aver svolto un'indagine interna dalla quale era emerso che erano stati offerti a clienti abituali e potenziali prodotti analoghi ai propri, ma di ditte terze. Esponeva che l'agente aveva ammesso gli
13 addebiti, seppur precisando che non si trattasse di prodotti non in concorrenza.
Contestava, altresì, i conteggi delle provvigioni e la debenza delle somme richieste, precisando che il contratto con la era stato Controparte_2
stipulato il 17 luglio 2018, dopo lo scioglimento del rapporto.
2. Con sentenza n. 1346/2022 pubblicata in data 5 aprile 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_16
della somma di € 22.800,00, oltre IVA ed Parte_1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2.1. In particolare, ha evidenziato che in data 9 luglio Controparte_1
2018, ha comunicato il recesso immediato per giusta causa (doc. 9) dal contratto di agenzia, precisando di aver appreso della violazione dell'obbligo di esclusiva per aver proposto e commercializzato, sia ai propri clienti che a quelli potenziali, prodotti “concorrenti”, nonostante il contratto prevedesse il patto di non concorrenza, determinando così il venir meno del vincolo fiduciario ed impendendo la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Richiamati i principi di diritto in tema di recesso per giusta causa, ex art. 2119
co. 1 c.c., ha ritenuto che l'addebito mosso sia stato confermato dall'istruttoria svolta.
Ha rilevato che la teste ha dichiarato che il le aveva Parte_12 Pt_1
proposto continuativamente prosciutto cotto e bresaola della Pertus,
dicendole che “quella al banco della era nera”; che il teste CP_1 Tes_6
ha ricordato che l'agente gli aveva proposto prosciutti cotti della Pertus,
14 mostrandogli anche il catalogo, e prosciutti crudi della ditta Parte_3
CH ID;
che il teste produttore delle Testimone_4 Parte_3
, ha affermato di essersi recato con il dal titolare della Val
[...] Pt_1
Gardena s.r.l., precisando che “io proponevo i miei prodotti ed il Pt_1
quelli della alcuni compratori li conoscevo io ed erano miei clienti CP_1
da anni, altri il me li presentava e viceversa. Non si creava Pt_1
concorrenza perché erano due prodotti diversi a livello qualitativo e di
prezzo”, e riferendo di essersi recati assieme presso la ditta concorrente
Salumificio Franciacorta, contatto del per proporle tacchini e Tes_4
bresaole ; che la frequentazione tra è risultata dalla relazione Pt_3
investigativa prodotta (doc. 7) e confermata da all'udienza Testimone_9
del 31 marzo 2021.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto provato l'inadempimento dell'agente per aver violato il patto di non concorrenza, avendo proposto a clienti della o clienti potenziali prodotti della stessa categoria merceologica, CP_1
comportamento che ha ritenuto connotato da gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, legittimando, così, il recesso per giusta causa della preponente. Ha ritenuto che le risultanze istruttorie abbiano consentito di accertare il carattere abituale e sistematico della condotta tenuta dall'agente, che ha svolto la propria attività insieme ad un concorrente della preponente, creando un sistema di scambio reciproco dei clienti, al punto che tale condotta è divenuta nota a terzi ed è stata oggetto di discussione nell'ambiente lavorativo.
15 Il Tribunale ha ritenuto non fondato l'assunto per cui i prodotti proposti non potevano considerarsi in concorrenza con quelli della preponente in quanto le proposte sono avvenute nei confronti di una porzione di mercato già servita dalla o di suoi clienti potenziali e la comparazione deve Controparte_4
avvenire tra categorie merceologiche e non tra fasce di prezzo all'interno della medesima categoria.
Inoltre, ha ritenuto che la previsione nel contratto di agenzia della “vendita
per altre ditte concorrenti”, non legittima la violazione dell'obbligo assunto,
come sostenuto dall'attrice, poiché l'oggetto del contratto di agenzia era “la
promozione di vendita della gamma dei prodotti della società
[...]
(art. 1 doc.1), e la società attrice non ha mai direttamente CP_1
“venduto” nemmeno i salumi della preponente.
Infine, ha ritenuto che non si ponga questione circa l'attendibilità dei testi escussi i quali, con dichiarazioni precise e inequivocabili, hanno fornito un quadro concorde sia circa la condotta dell'agente sia circa l'identificazione dei marchi proposti ai clienti della mandante.
Accertata la legittimità del recesso per giusta causa, il Tribunale ha escluso il diritto dell'attrice di percepire le pretese indennità.
Ha, invece, accolto la pretesa attorea relativa alla provvigione di € 22.800,00
spettante per la conclusione dell'accordo di fornitura di prodotti Bortolotti
alla in quanto avvenuta grazie all'attività svolta Controparte_2
dalla società attrice e documentalmente provata.
Per converso, ha respinto la maggiore richiesta di pagamento di € 24.362,50
16 esposta in memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., avendo l'attrice concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
[...]
3. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame.
4. All'udienza del 19 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le articolate argomentazioni di cui il gravame si compone, a volte reiterate ovvero frammentate, per chiarezza espositiva vengono riportate in base al contenuto ed all'ordine logico.
2. Anzitutto l'appellante deduce la mancata prova del proprio inadempimento e lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del grave e precedente inadempimento delle obbligazioni contrattuali posto in essere dalla
[...]
la quale avrebbe dapprima ritardato, nel 2016, e poi, interrotto, CP_1
nel 2018, i pagamenti dovuti, cumulando un debito di € 53.000,00.
Espone di aver prodotto con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. il doc. 25, rimasto incontestato, in cui sono raccolte svariate mail di sollecito intercorse con la controparte, e che sarebbe dato pacifico che nel marzo 2017
la mandante dovesse ancora versare le provvigioni del novembre 2016, che nel luglio 2017 non risultassero pagate le mensilità da aprile 2017 in poi, che
17 nel dicembre 2017 non risultassero saldate le fatture da agosto 2017 in avanti e il decreto ingiuntivo nn. 765/2018 del 17- 20 novembre 2018 è divenuto definitivo e la controparte ha provveduto al pagamento come da precetto e la causa è stata abbandonata a spese compensate e non conlusa.
Sostiene che tali mail, compresa quella datata 5 luglio 2018 della richiesta di un incontro per la proposta di un piano di rientro dimostrerebbero sia l'esistenza del debito della mandante sia l'incapacità di tenere fede agli impegni di pagamento assunti.
Evidenzia che essa società avrebbe avuto il diritto di recedere per giusta causa dal rapporto e che sarebbe stato corretto operare un bilanciamento, nel giudizio inerente l'accertamento della “giusta causa”, tra gli inadempimenti certi e non contestati della mandante e quelli propri, alla luce del fatto che il recesso per giusta causa è un rimedio legittimo, ma da ritenersi quale
“extrema ratio”.
Sostiene, quindi, che il recesso della preponente sarebbe stato determinato da un motivo illecito, ossia paralizzare il proprio recesso, evitare il pagamento del debito accumulato, magari ponendolo in compensazione con l'indennità
sostitutiva di preavviso, e sarebbe anche immotivato ed inefficace, perché
manifestazione di volontà unilaterale contrastante con il principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
2. L'appellante censura, poi, la sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove.
2.1. Riguardo alla deposizione della teste la quale ha Parte_12
dichiarato di conoscere il dal 2018/2019, che questi le avrebbe Pt_1
18 proposto i prodotti Pertus fino a quando “capì che non li avremmo comprati
e non ce lo propose più” e che i prodotti di terzi le sarebbero stati proposti all'inizio dell'attività di l'appellante evidenzia che ha Pt_1 Parte_1
collaborato con dal 1991 fino al 18 luglio 2018 e se la Controparte_1
proposta cui ha fatto riferimento la teste fosse ascrivibile all'inizio della sua attività, la condotta avrebbe dovuto essere cessata ben prima del 2013, anno in cui è stato formalizzato il contratto di mandato con essa società e convenuto il patto di non concorrenza.
Quindi, avendo la riferito che quest'ultimo avrebbe cessato di Parte_12
proporre altri prodotti dopo aver capito che non era interessata, il capitolo relativo all'episodio del 14 giugno 2018 non sarebbe stato confermato, ma smentito.
2.2. Riguardo alla deposizione del teste il Tribunale non avrebbe Tes_6
considerato l'insussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra i prodotti e quelli provenienti da altre aziende attesa la differenza che è stata CP_1
evidenziata al teste, in base a quanto da questi riferito.
2.3. L'appellante denuncia incongruenze che caratterizzerebbero le testimonianze di e oltre che la loro inattendibilità: Parte_12 Tes_6
secondo il Tribunale, i testi avrebbero fornito un quadro concorde circa l'identificazione dei marchi, tuttavia, dalla lettura dei verbali di causa e della documentazione prodotta emergerebbero delle vistose contraddizioni.
2.4. Evidenzia, inoltre, che l'investigatore , sentito quale teste, ha Tes_9
ammesso di non aver visto il recarsi in data 14 giugno 2018 al Pt_1
salumificio Val Gardena e di avere solo dedotto dall'immagine a pagina 16
19 del doc. 7, che i salumi maneggiati dall'agente in quell'occasione fossero a marca;
l'immagine, peraltro, sarebbe di scarsa qualità e tra i soggetti Pt_3
ritratti non vi sarebbe il inoltre il teste non avrebbe riconosciuto le Pt_1
etichette dalle fotografie, ma la provenienza dei prodotti gli sarebbe stata suggerita dal come risulta dalla relazione;
dall'ingresso del CP_1 Pt_1
in alcuni esercizi commerciali riferito dal teste non potrebbe ricavarsi che vi sia stata vendita di prodotti in concorrenza;
il teste ha riferito di non ricordare circa la visita a Etruria soc. coop.; circostanza irrilevante sarebbe quella confermata dal teste per cui il avrebbe trascorso la giornata lavorativa Pt_1
del 14 giugno 2018 con Testimone_4
Secondo l'appellante il teste, peraltro, non sarebbe attendibile, avendo cercato di favorire il proprio committente, arrivando a contraddire quanto attestato nella sua relazione.
2.5. Inattendibile ed non veritiera sarebbe la deposizione del teste Tes_5
agente che ha sostituito essa società e che avrebbe tutto l'interesse a denigrare essa società; evidenzia l'appellante che si tratta dell' “agente provocatore”
delle telefonate registrate e che ha reso deposizione contraddittoria e de
relato.
2.6. Circa la deposizione del teste lamenta che il Giudice non Tes_4
avrebbe considerato che questi era storico cliente di Controparte_1
acquisito grazie al e quanto da questi riferito circa il fatto che i propri Pt_1
prodotti non erano in concorrenza e vi era un rapporto di collaborazione per cui ciascuno presentava i propri clienti, con conseguimento del miglior risultato per le parti rappresentate.
20 2.7. Parte appellante, infine, ribadisce che nonostante l'escussione testi, non vi sarebbe prova né dell'inadempimento agli obblighi contrattuali né che i prodotti citati da fossero in concorrenza con i propri. Controparte_1
3. L'appellante contesta il valore probatorio delle registrazioni sub doc. 4 e 5
tra e perché riguarderebbero una Testimone_5 Pt_17 Tes_16
conversazione avvenuta tra soggetti diversi dalle parti in causa e sarebbero pertanto inammissibili (vedi Cass. n. 5259/2017) e, in ogni caso, sarebbero del tutto inconferenti e con contenuto denigratorio;
anche il colloquio di cui al doc. 5 non dimostrerebbe la vendita di prodotti in concorrenza.
Quanto, invece, alla registrazione doc. 6 asseritamente avvenuta tra Tes_6
e deduce che essa non ha data certa e che ne è stato tempestivamente Pt_1
contestato il contenuto che sembrerebbe essere stato manipolato.
Emergerebbe, inoltre, una discrasia temporale, in quanto si farebbe riferimento ad un fatto futuro, e lamenta che il Giudice nulla abbia argomentato sull'eccezione mossa, nonostante la prova offerta fosse certa ed incontestata. Contesta il contenuto delle registrazioni e delle dichiarazioni in esse riportate.
Inoltre, contesta i “casi” menzionati da controparte nella comparsa di costituzione e gli elementi in essa evidenziati tra cui una propria insussistente confessione, o l'addebito di una condotta fraudolenta circa il “furto di
materiale aziendale” senza prova alcuna.
4. L'appellante deduce, inoltre, la mancanza di prova della promozione della vendita di prodotti concorrenti con quelli di rappresentando Controparte_1
che essa, da contratto, è plurimandataria per “prodotti non in concorrenza
21 con quelli della mandante e materiali difformi a quelli da quest'ultima
commercializzati”.
Non prevedendo il patto di non concorrenza di cui all'art. 3 del mandato di agenzia del 10 marzo 2011 né un limite geografico né una specificazione dell'oggetto, esso non amplierebbe il portato dell'art. 1743 c.c. e in ogni caso,
spetterebbe alla preponente dimostrare la violazione del patto di non concorrenza, allegando il contenuto del patto e provando le condotte violative tenute.
Deduce che ,in specie, avrebbe solamente dedotto Controparte_1
circostanze generiche e non inerenti alle specifiche prescrizioni del patto,
oltre che infondate e pretestuose ed indimostrate.
Inoltre, evidenzia che non vi è stata produzione dei listini dei prodotti commercializzati, riconducibili al vincolo di non concorrenza, né l'elenco dei clienti assegnati.
Critica la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto violato il patto di non concorrenza, senza considerate che essa era agente plurimandatario e che la concorrenza sleale è una condotta tipizzata, ma la cui valutazione non può
prescindere del rapporto di concorrenzialità tra i prodotti in concreto;
deduce che l' “analogia” tra prodotti sarebbe stata fatta oggetto di una presunzione da parte del Giudice, in assenza di elementi posto che la preponente non ha indicato i propri prodotti né fornito le caratteristiche utili al fine di valutare l'uguaglianza o il rapporto di concorrenzialità.
Inoltre, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato il concetto di concorrenzialità; sostiene che “prodotti d'eccellenza”
22 e di “primo prezzo” non sarebbero sostituibili perché appartenenti a diverse categorie merceologiche (alimentari da discount quelli della mandante e da
gourmet gli altri), né utilizzabili alternativamente, considerata anche la tipologia di acquirenti.
Lamenta che il Giudice non avrebbe valorizzato la testimonianza di Tes_4
commerciante delle , il quale ha dichiarato “Io
[...] Parte_3
proponevo i miei prodotti e quelli della Non si creava Pt_1 CP_1
concorrenza perché erano due prodotti diversi a livello qualitativo e di
prezzo” e che “alcuni compratori li conoscevo io ed erano miei clienti da
anni, altri Baroni me li presentava e viceversa”.
5. L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste e contesta che il Tribunale abbia ritenuto i capitoli da 1)
a 5) relativi a circostanze non tempestivamente contestate dalla convenuta, i capitoli da 6) a 10) irrilevanti ed il capitolo 11) generico. Evidenzia che le circostanze formulate nei predetti capitoli avrebbero potuto chiarire alcuni aspetti, come l'ambito dei rapporti tra “ alias Parte_3 Tes_4
” e atteso il danno da perdita di fatturato da
[...] Controparte_1
quest'ultima lamentato dopo la risoluzione del contratto.
Contesta, poi il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dell'estratto conto provvigionale relativo agli ordini conclusi dopo lo scioglimento del contratto, del mastrino cliente e del libro fatture per gli anni 2018 e 2019 di con particolare riferimento alla cliente Controparte_1 [...]
Controparte_2
6. L'appello è infondato.
23 7. La pretesa dell'appellante di “bilanciamento” tra il proprio accertato inadempimento in ordine al patto di non concorrenza e il pregresso inadempimento di controparte nel pagamento di quanto ad essa era dovuto nel corso del rapporto non ha conseguenze di rilievo sull'accertamento della giusta causa di recesso della preponente.
7.1. Va ricordato che nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione
"anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto;
in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.
7.2. Appare documentato il reiterato ritardo della preponente nel pagamento
24 delle fatture nel corso del rapporto;
lo stesso appellante deduce che a luglio
2018 le fatture insolute erano solo quelle dalla 10 alla 13/2018, relative alle provvigioni maturate da aprile a giugno 2018, tutte anch'esse spontaneamente pagate, ancorché in ritardo, salvo la n. 13/2018 oggetto di decreto ingiuntivo, la cui emissione è stata richiesta nell'ottobre 2018
allorquando vi era già stata la comunicazione del recesso del 9 luglio 2018,
immediatamente esecutivo e di precetto;
è pacifico, peraltro, che anche l'importo ingiunto sia stato pagato e la causa di opposizione a precetto sia stata definita con un accordo a spese compensate.
È evidente che l'attività di concorrenza sleale posta in essere dall'appellante,
confortata da numerose testimonianze, concreta una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
È altrettanto evidente che i ritardi nel pagamento delle provvigioni, ancorché
reiterati nel corso del rapporto e in parte sussistenti al momento della comunicazione di recesso non sono idonei a sminuire la valutazione che il
Tribunale ha compiuto circa la sussistenza della giusta causa di recesso.
L'agente ha nel corso del rapporto sollecitato i pagamenti, li ha accettati anche se ritardati e comunque non li ha posti a giustificazione della sospensione della propria prestazione né ha ritenuto che essi integrassero giusta causa di recesso, così dimostrando tolleranza o quanto meno la volontà
di non volervi attribuire rilevanza tale da incidere sull'equilibrio contrattuale e da determinare il venir meno del vincolo fiduciario;
tali ritardi solo in causa sono stati contrapposti quale condizione ostativa al riconoscimento della legittimità del recesso della preponente.
25 7.3. È, dunque, evidente che la violazione dei doveri di esclusiva, di fedeltà
e correttezza contrattuale di cui l'agente si è reso responsabile nei termini accertati dal Tribunale non possono trovare giustificazione né essere ridimensionati alla luce del mancato pagamento tempestivo delle provvigioni, non essendovi correlazione causale tra l'una e l'altra condotta.
Va, infatti, ricordato che per la valutazione della gravità della condotta nell'ambito del contratto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità
e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
8. La Corte ritiene non condivisibili le contestazioni che l'appellante muove in ordine alle deposizioni testimoniali dal cui contenuto il Tribunale ha tratto la prova della reiterata proposta e commercializzazione di prodotti del medesimo genere merceologico di quello oggetto del contratto di agenzia.
8.1. Il Tribunale ha messo in rilievo come le <
contestualizzazione temporale della condotta del > non inficino Pt_1
l'attendibilità della teste tale valutazione è condivisibile in Parte_12
quanto, in effetti, nel rispondere al capitolo di prova la teste pur non ricordando la risalenza dell'episodio al 14 giugno 2018 e facendo riferimento all'inizio dell'attività del ricondotta al periodo “mi pare 2018/2019”, Pt_1
(il che si giustifica anche con il lasso di tempo trascorso tra i fatti di causa e la deposizione) ha confermato il tentativo messo in atto dal i proporle Pt_1
i salumi Pertus, svilendo il prodotto della preponente (“mi diceva che la
bresaola al banco della era nera ma non era vero”). CP_1
26 8.2. Riguardo alla deposizione del teste l'appellante deduce che i Tes_6
prodotti proposti non sarebbero “in rapporto di concorrenzialità” con quelli della preponente.
A parte la considerazione per cui l'incarico conferito all'agente è quello della
“promozione delle vendite della gamma dei prodotti della società “Salumi
Bertolotti S.R.L.” e quelli proposti sono prodotti della medesima tipologia, e cioè salumi, dalla deposizione in esame emerge che il ha utilizzato Pt_1
comunque con il potenziale cliente il riferimento ai prodotti della preponente non già per promuoverli, ma per rilevarne la inidoneità commerciale rispetto alle esigenze del cliente stesso in confronto all'altro prodotto (il teste ha riferito del consiglio del di acquistare salumi adatti ad una bottega Pt_1
gourmet e gli ha sottoposto il catalogo della Pertus, mettendone in rilievo
“la differenza”, dopo avere comunicato la inutilità di proporgli i prodotti commercializzati, e gli ha suggerito di avere attenzione più al prodotto che al prezzo). Vi sono stati, quindi, sia lo svilimento del prodotto della preponente sia lo svolgimento di attività promozionale concorrenziale (il primo funzionale alla seconda) nei confronti di un cliente che personalmente aveva organizzato l'incontro contattando il e che manifesta comprensivo CP_1
stupore per il fatto che “il rappresentante” da questi inviato gli abbia, invece,
proposto prodotti altrui.
Ancora una volta il prodotto della viene utilizzato quale termine CP_1
(negativo) di paragone per promuovere prodotti concorrenti. Il teste Tes_6
ha riferito nella deposizione dell'incontro avuto con il in termini Pt_1
coerenti e del tutto sufficienti a ricostruire quanto accaduto;
l'appellante,
27 peraltro, non contesta l'episodio in sé, ma deduce che gli sia stata “tesa una
trappola” in quanto l'incontro è stato registrato e consegnato alla preponente.
In realtà, dal contenuto della deposizione non emerge che sia stato lo Tes_6
a “provocare” il tentativo del di proporgli prodotti altrui e l'avvenuta Pt_1
registrazione dell'incontro non mina l'attendibilità del teste.
Inoltre, l'appellante evidenzia una asserita discrasia temporale in realtà
insussistente; i capitoli di prova confermati dal teste datano l'incontro il 25
giugno 2018 e l'incarico conferito all'investigatore privato è dell'11 maggio
2018 e si è svolto dal 4 giugno al 29 giugno 2018. Non vi è stata, quindi,
alcuna “attesa” da parte della preponente che possa essere configurata quale tolleranza, posto che, acquisita la prova della condotta dell'agente, il recesso
è stato comunicato il 9 luglio 2018.
8.3. Non appaiono dirimenti le considerazioni critiche rivolte dall'appellante alla deposizione del teste , l'investigatore privato che ha redatto la Tes_9
relazione con allegate foto che documentano l'affiancamento non occasionale del a la circostanza per cui il Pt_1 Testimone_4 Pt_1
si è recato presso clienti della con cui è CP_1 Testimone_4
riferibile un'azienda di produzione di bresaole (che anche la CP_1
produce), è stata, del resto, confermata da quest'ultimo che ha riferito di essersi recato con il anche presso clienti della oltre che Pt_1 CP_1
presso propri clienti, e che ciascuno proponeva il proprio prodotto;
ha,
inoltre, confermato le foto a pagg. 16 e 17 della relazione investigativa.
Vi è, dunque, prova che l'agente abbia messo in contatto in modo non occasionale la clientela della preponente con un produttore concorrente (tale
28 è il quale produttore di bresaola pur se, quale grossista di salumi Tes_4
anche cliente della;
non vi sono elementi per ritenere che tale CP_1
“collaborazione” e scambio di clienti, fosse nota alla preponente e che essa l'avrebbe accettata.
Quanto alla (inammissibile) valutazione operata dal teste circa il Tes_4
fatto che “non si creava concorrenza perché erano due prodotti diversi a
livello qualitativo e di prezzo”, essa trova smentita nelle considerazioni che di seguito saranno esposte.
8.4. Le deposizioni cui si è fatto riferimento, già valorizzate nella sentenza impugnata, sono sufficienti per ritenere provata la condotta denunciata, senza necessità di esaminare le ulteriori deposizioni, contestate dall'appellante ma cui il Tribunale non ha fatto riferimento.
8.5. Anche la questione della utilizzabilità delle registrazioni audio è
inconferente, in quanto il Tribunale non le ha utilizzate quali elementi di prova.
9. Il Collegio ritiene che anche la doglianza relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie non possa trovare accoglimento.
9.1. Quanto ai capitoli di prova orale, la deduzione per cui i capitoli non ammessi dal tribunale avrebbero consentito di accertare le circostanze relative ai rapporti delle parti è formulata in modo vago e generico;
non vi è
alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione né rispetto alla statuizione del Tribunale di mancata contestazione ad opera della controparte, di irrilevanza e genericità
dei capitoli non ammessi.
29 10.2. Inammissibile è l'istanza di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., ribadita con riferimento alla documentazione contabile della cliente alla quale l'appellante non Controparte_2
ha più interesse atteso l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda relativa alla provvigione inerente tale cliente, non oggetto di appello incidentale e sulla quale si è, quindi, formato il giudicato (interno) di cui ha preso atto l'appellante in comparsa conclusionale che, perciò vi ha rinunciato.
10. Ritiene, infine, la Corte che i prodotti “non in concorrenza con quelli del
mandante” (cfr. art. 3 del contratto di agenzia “patto di non concorrenza”) e la mancanza d'identità del “ramo di affari di più imprese in concorrenza tra
loro” (art. 1743 c.c.) vadano intesi nel senso che non è richiesta l'identità
assoluta dei prodotti commercializzati;
infatti, è sufficiente per integrare la violazione del patto e del diritto di esclusiva l'essersi l'agente rivolto ad una clientela anche solo potenzialmente comune. Tanto è dimostrato nel caso di specie: l'incarico conferito all'agente ha riguardato l'intera gamma dei prodotti della preponente (salumi) e l'asserita differenza di qualità o di tipologia dei prodotti altrui proposti non incide sulla fetta di mercato a cui essi sono destinati.
Le argomentazioni dell'appellante, tendenti sostanzialmente a ridurre l'ambito di operatività dell'art. 1743 cod.civ. , trascurano la "ratio" del divieto ivi previsto e che consiste nella finalità di impedire all'agente di favorire l'insorgenza o lo sviluppo di un'attività concorrenziale a danno del preponente, e dunque di scongiurare il pregiudizio che potrebbe derivare a
30 quest'ultimo da un comportamento dell'agente idoneo ad incidere sull'orientamento di alcuni suoi clienti onde indirizzarli mediante un'opera di adeguata promozione verso i prodotti similari di imprese concorrenti.
Al riguardo non è richiesto che il comportamento dell'agente si inscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa né che abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente ed un'impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente, ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c., un'attività dell'agente idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente verso imprese concorrenti con possibile alterazione a favore di queste ultime, in una stessa zona ed in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti.
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'agente ha svolto l'attività
denunciata nei confronti di clienti o di potenziali clienti della CP_1
tentandone di orientare gli acquisti verso altri prodotti.
L'essere l'agente plurimandatario non giustifica la violazione del regime di esclusiva che è elemento naturale del contratto di agenzia;
nel regime ordinario dell'esclusiva, non derogato, ma, anzi, confermato dal contenuto del patto contrattuale, l'agente non può svolgere attività in concorrenza anche ove non sia stato previsto l'obbligo di svolgere attività per un solo preponente
(c.d. agente monomandatario).
11. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata,
con assorbimento di ogni altra questione proposta.
31 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione: da € 52.001 ad € 260.000), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
13. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 840/2022 pubblicata in data 05 aprile
2022;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
32 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
33