Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
La giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali "successive modificazioni in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell'improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un'escursione organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/11/2024, n. 29664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29664 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
per l’organizzazione del tour, Il TE si era avvalso, in loco, della collaborazione della AM;
il giorno 8.9.2013, mentre i signori AL e LL si trovavano, con altri turisti, a percorrere un tratto di strada lungo la località Skeleton Coast, per raggiungere il campo Doro Nawas, il veicolo 4x4, condotto dalla guida Camaioni, in conseguenza dello scoppio improvviso dello pneumatico posteriore sinistro, era uscito di strada, inclinandosi sul lato sinistro, per poi tornare in posizione di marcia con repentino arresto;
a causa del sinistro, alcuni dei turisti trasportati a bordo del veicolo avevano subito lesioni;
in particolare, ER AL, sbalzata dal finestrino all’esterno del veicolo, aveva riportato una ferita lacero-contusa al capo, un politrauma con frattura al IV dito meno sinistra e la dislocazione manubrio sternale, con frattura D11, con conseguente accertata inabilità temporanea di giorni 120 e postumi stabilizzati permanenti in misura dell’11/12%. 3. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità della società organizzatrice del viaggio, Il TE, per il sinistro e i conseguenti danni occorsi agli attori in primo grado, escludendo di poter ravvisare, all’esito dell’istruttoria compiuta, un’ipotesi di caso fortuito, come invocato da Il TE, dovendosi, al contrario, ritenere provata la responsabilità del vettore e, dunque, del tour operator che aveva venduto il pacchetto turistico ai danneggiati. 4 di 13 4. Il TE ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la riforma, con il conseguente rigetto di tutte le domande risarcitorie avanzate dai danneggiati, insistendo, in subordine, perché, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la AM venisse condannata a tenere indenne Il TE dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza. Le parti appellate si sono regolarmente costituite;
AM ha insistito per il difetto di giurisdizione del giudice italiano e gli appellati AL e LL per il rigetto dell’appello. 5. Con la sentenza impugnata del 10.2.2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia svolta da Il TE blu s.r.l. nei confronti di AM WI AF LT;
per l’effetto ha dichiarato quest’ultima obbligata a tenere indenne il TE Blu s.r.l. da tutte le conseguenze pregiudizievoli di cui alla sentenza impugnata e ha condannato AM WI AF LT a rimborsare a Il TE Blu tutte le somme che quest’ultima era stata condannata a corrispondere in favore di ER AL e AN LL a titolo di risarcimento danni e spese conseguenti il sinistro. La Corte territoriale ha quindi posto le spese del grado a carico di Il TE e in favore dei signori AL e LL e ha posto a carico di AM le spese de Il TE e quelle che essa doveva rifondere agli attori appellati. 6. La Corte di appello ha osservato, in punto giurisdizione sulla domanda di manleva proposta da Il TE nei confronti della società organizzatrice namibiana, per la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice italiano in forza del disposto dell’art. 3 della legge 218/95, come richiamato dall’art.6 del Regolamento Bruxelles 1- bis, che: 5 di 13 a) la disciplina contenuta nella convenzione di Bruxelles del 1968 è integrata dai regolamenti comunitari che ne hanno, di fatto, ripreso i contenuti, integrandoli e completandoli;
b) l’art. 6 n. 2 del Reg. 44/2001 (Bruxelles 1-bis) prevede che esista la giurisdizione italiana laddove il soggetto straniero sia convenuto, a titolo di garanzia, in un giudizio già radicato in Italia;
c) nel caso concreto, non sussistendo una convenzione internazionale con lo Stato namibiano, i criteri attributivi della giurisdizione devono essere valutati ai sensi del disposto dell’art. 3 della legge 218/95 e, segnatamente, dalla seconda parte dell’articolo, dove è stabilito che sussiste la giurisdizione italiana non solo nel caso in cui il soggetto convenuto ha la residenza o rappresentanza in Italia ma anche in base ai criteri indicati nella convenzione di Bruxelles del 1968, come integrati dai successivi regolamenti;
d) qualora non si tratti di alcuna delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
sicurezza sociale;
arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2°, 3° e 4° del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione;
e) all’affermazione dell’esistenza della giurisdizione italiana, consegue l’accoglimento della domanda di manleva sollevata da Il TE, domanda avverso la quale la chiamata in garanzia non ha svolto alcuna eccezione oppositiva, limitandosi a opporre l’insussistenza della giurisdizione italiana come dichiarata dal Tribunale;
6 di 13 f) in base al disposto dell’art. 43 del Codice del Turismo, la società AM, quale vettore del quale Il TE si era avvalso per fornire ai clienti i servizi connessi al tour venduto, doveva essere dichiarata tenuta a tenere indenne Il TE da tutte le conseguenze dannose conseguenti alla pronuncia di condanna, accertata la responsabilità del vettore medesimo nella causazione del sinistro. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AM, proponendo tre motivi. Ha resistito con controricorso Il TE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. I signori ER AL e AN LL non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo con l’affermazione della giurisdizione del giudice nazionale, con rimessione della causa alla Terza Sezione civile per la decisione del secondo motivo (rectius: del secondo e del terzo). Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione ex art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c. e impugna la sentenza n. 435/2021 nella parte in cui ha affermato la giurisdizione italiana sulla base di una errata interpretazione dell’art. 3 della L. 218/1995 (punto 8 – pagg. 14-15) perché in contrasto con la normativa comunitaria oggi vigente e con i principi applicabili alla fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. 9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.353 c.p.c. e impugna la sentenza n. 435/2021 nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice italiano ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, omettendo tuttavia di pronunciare 7 di 13 sentenza di rinvio delle parti al primo giudice e così violando il principio del doppio grado di giudizio. 10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla mancata e/o erronea individuazione della legge sostanziale applicabile ai sensi degli articoli 57 della legge 218/1995 e dell’art. 4 della convenzione di Roma del 19.6.1980. La ricorrente impugna la sentenza n. 435/2021 nella parte in cui il Giudice di appello, nel dichiarare la giurisdizione italiana e nel decidere direttamente la causa nel merito, ha omesso di verificare quale fosse la legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale tra AM ed il TE e ha erroneamente affermato il diritto alla manleva in favore dell’appellante sulla base della legge italiana, specificamente dell’art. 43 del Codice del Turismo (punto 8 pag. 15 della sentenza), dichiarando la responsabilità di AM sempre sulla base della legge italiana, omettendo quindi di applicare l’art. 57 della Legge 218/1995. Detta disposizione, infatti, nello stabilire i criteri di collegamento applicabili alle parti di diversi ordinamenti che hanno contratto obbligazioni contrattuali richiama – in mancanza di scelta ad hoc o di diverse convenzioni internazionali - i criteri della Convenzione di Roma del 19.6.1980 che, a sua volta, all’art. 4, stabilisce l’applicabilità della legge del paese in cui è situata la sede principale della attività economica della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica. Pertanto, essendo la prestazione caratteristica quella avente ad oggetto i servizi turistici e stante il carattere universale della predetta Convenzione (ex art. 2), il Giudice di appello avrebbe errato nel non individuare la corretta legge sostanziale applicabile che è la legge del paese dove AM ha la sede, da cui svolge l’attività economica di prestazione dei servizi, ossia la legge namibiana, e non la legge italiana. 8 di 13 11. Il primo motivo, concernente la giurisdizione italiana, appare infondato. 11.1. Giova, anzitutto, rammentare che la Corte di Cassazione quando decide una questione di giurisdizione «statuisce» su di essa ex art. 382, comma primo, c.p.c., individuando - alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione, soprattutto, della causa petendi e, dunque, in base ai fatti allegati dall'attore (tra le altre: Sez. Un., n. 2360 del 9.2.2015; Sez.Un., n. 13702 del 29.4.2022) - il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunciato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione nel caso concreto della legge processuale, anche attraverso il diretto esame degli atti di causa (tra le molte: Sez.U., n. 20349 del 31.7.2018; Sez.U., n. 19571 del 10.7.2023). 11.2. L’articolo 3 della legge n.218 del 31.5.1995 in tema di «ambito della giurisdizione», dopo aver affermato, al comma 1, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, al comma 2 riconosce inoltre la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.9.1968, resi esecutivi con la legge 21.6.1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. L’art.6, comma 1, n.2, della predetta Convenzione (contenuto appunto nella Sezione 2 del Titolo II) prevede che il convenuto domiciliato o residente all’estero di cui all'articolo precedente possa 9 di 13 inoltre essere citato «qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo». 11.3. L'art. 3, secondo comma, della legge 31.5.1995 n. 218, reca la disciplina della giurisdizione, stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 anche allorché il convenuto (come nel caso di AM) non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando non si tratti, come in questo caso, di una delle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
sicurezza sociale;
arbitrato). Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale, l'applicabilità del Regolamento UE n. 1215/2012 (e, segnatamente, dell'anzidetto art. 8.2), in luogo della disciplina della Convenzione di Bruxelles (e, nella specie, dell'art. 6.2) corrisponde all’orientamento più recente di questa Corte, secondo il quale, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi del citato art. 3, comma 2, allorché il convenuto, per l'appunto, non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Sez.U., 32362 del 13.12.2018; Sez.U., n. 18299 del 25.6.2021; Sez.U., n. 19571 del 10.7.2023 e da ultimo Sez.U., n.9971 del 12.4.2024). 10 di 13 Tale indirizzo, infatti, ha valorizzato sia la portata dinamica dell'art. 68 del Reg. CE n. 44/2001, prima, e dell'art. 68 del Reg. UE n. 1215/2012, poi, con i quali si è specificato che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che «ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento»), sia le caratteristiche materiali della norma di rinvio di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, per darsi, quindi, «attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi» (così la citata Sez.U., 18299/2021). 11.4. Come ricordato dal Procuratore Generale, il più recente indirizzo rispetta sia la lettera dell'art. 3 della legge n. 218/1995, sia l'intenzione del legislatore e la ratio normativa. Il testo della legge si riferisce a «successive modificazioni in vigore per l'Italia» della Convenzione di Bruxelles, come sono evidentemente i Regolamenti, CE n. 44/2001 e UE n. 1215/2012. D’altro canto, il legislatore del 1995 ha operato una chiara scelta nel senso di estendere l'applicabilità della Convenzione di Bruxelles, allora unico testo vigente nel regolare la giurisdizione in materia civile e commerciale fra gli Stati aderenti, così operando una «nazionalizzazione» del trattato internazionale, per esigenze di uniformità di disciplina e di rafforzamento della semplicità e della certezza normativa. Sarebbe quindi contrario alla voluntas legis e alla ratio sottesa ritenere che la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con uno strumento di diritto dell'Unione europea, espressione di una più forte armonizzazione del diritto internazionale privato europeo, comporti il venir meno dell'uniformità normativa perseguita dal legislatore italiano della riforma di diritto internazionale privato del 1995. 11 di 13 11.5. In particolare, il Regolamento 22.12.2000 n. 44, 2001/44/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, all’art.6 n.2, esattamente come la Convenzione di Bruxelles, prevedeva che la persona di cui all'articolo precedente potesse inoltre essere convenuta qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale. Analogamente dispone ora il vigente art.8, n.2, del Regolamento 12.12.2012 n. 1215, secondo il quale una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale. 11.6. La più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite, superando il più risalente orientamento restrittivo (Sez.U., 15.3.2007, n. 5978; Sez.U., 7.8.2001, n. 10891), ritiene inoltre che ai fini della applicazione dell'articolo 6, comma 1, n. 2, del Regolamento Ce 44/2001 (identico all'articolo 6.2. della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968) sia irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria e che l'indagine, pertanto, debba essere circoscritta al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa (Sez.U., 12.3.2009, n. 5965; Sez.U., 2.4.2009, n. 7991; Sez.U., 28.5.2012, n. 8404; Sez. U., 10.1.2019, n. 485 e da ultimo Sez. U., 8.1.2024 n.613). Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (CGUE, sentenza 15 maggio 1990, in C-365/88, Hagen, par. 10-12, 18-21, 23; CGUE, sentenza 26 maggio 2005, in C-77/04, GIE, par. 25-36; CGUE, Sovag, citata, par. 26, 32-47; 12 di 13 CGUE, sentenza 10 marzo 2022, in C-498/20, ZK, par. 44-48) che ritiene che la chiamata in garanzia sia istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto (art. 2 Convenzione di Bruxelles;
art. 2 Reg. CE n. 44/2001; art. 4 Reg. UE n. 1215/2012) si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice al fine di evitare contrasti di giudicati e di individuare un foro caratterizzato proprio in base a un collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia (12° Considerando Reg. CE n. 44/2001 e 16° Considerando Reg. UE n. 1215/2012). 11.7. Nella specie, la domanda proposta da Il TE contro AM è volta a far valere la pretesa della società italiana di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio risarcitorio intentato, nei suoi confronti, dai due turisti - ai quali, come tour operator, aveva venduto un pacchetto turistico - e rimasti danneggiati in occasione del servizio di trasporto fatto eseguire da AM in forza di un contratto a tal fine intercorso con la stessa Il TE. Sicché, la società Il TE ha azionato in giudizio nei confronti di AM una pretesa fondata su un rapporto c.d. di garanzia che - più genericamente - ricorre in tutti quei casi in cui, per legge o per contratto, un soggetto (c.d. garantito) chieda di essere tenuto indenne da altro soggetto (il garante) in ordine alle perdite patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda contro di lui proposta da un altro soggetto ancora (Sez.U., n. 24707 del 4.2.2015). Viceversa, è stato chiarito che l'art. 8, n. 2, Reg. Ue n. 1215 del 2012, cui rinvia l'art. 3, comma 2, prima parte, della legge n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l'azione di 13 di 13 garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell'ambito dello stesso giudizio già pendente relativo al rapporto principale, come è accaduto invece nella presente controversia (Sez. Un, 8.1.2024, n. 613, che implicitamente, ma inequivocabilmente, ribadisce il principio della giurisdizione italiana allorché la domanda di garanzia sia fatta valere nell’ambito dello stesso giudizio). 12. Il primo motivo deve pertanto essere rigettato con l’affermazione della giurisdizione italiana. 13. L’esame dei restanti motivi, sopra illustrati, non rientranti nella competenza delle Sezioni Unite, può essere rimessa alla Terza Sezione, competente tabellarmente, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Rimette l’esame dei restanti motivi di ricorso alla Terza Sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite