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Decreto 13 febbraio 2025
Decreto 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 185/ 2025 RGVG
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
_____________________________________
Il Giudice Tutelare, dott. Antonella Tedesco,
letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di SALA CONSILINA del 3.3.2025 comunicata all'indirizzo tramite pec (e non tramite messo comunale o Email_1
Polizia Urbana) in data 3.3.2025 con la quale veniva disposta la proroga per ulteriori giorni sette del trattamento sanitario obbligatorio disposto nei confronti di NATO A Persona_1
POLLA IL 22/07/1986 E RESIDENTE IN VIA SAN ROCCO SNC SALA CONSILINA (S A);
vista la richiesta, richiamata nell'ordinanza sindacale, del 3.3.205 del Dott. Dirigente Persona_2
Psichiatria presso SPDC Vallo della Lucania, la quale rappresentava la necessità che il TSO venisse protratto per ulteriori sette (7) giorni;
letto l'art. 35, quarto comma, della legge n.833/1978;
rilevato che ai sensi di detta norma il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco;
rilevato che tale termine è previsto anche in caso di proroga posto che la norma prevede che nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unita sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso;
rilevato che l'ordinanza del sindaco è stata comunicata in data 3.3.2025, ma il sub- procedimento è stato iscritto e, quindi, è risultato in visione al Giudice Tutelare solo in data odierna con conseguente superamento del limite delle 48 ore previste dalla legge per la convalida
P.Q.M.
Non autorizza la proroga. Dispone, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 833/1978 che del presente decreto venga data comunicazione a cura della Cancelleria, al Sindaco del Comune . Parte_1
Lagonegro, 07/03/2025
Il giudice Tutelare,
Dott. Antonella Tedesco
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
_____________________________________
Il Giudice Tutelare, dott. Antonella Tedesco,
letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di SALA CONSILINA del 3.3.2025 comunicata all'indirizzo tramite pec (e non tramite messo comunale o Email_1
Polizia Urbana) in data 3.3.2025 con la quale veniva disposta la proroga per ulteriori giorni sette del trattamento sanitario obbligatorio disposto nei confronti di NATO A Persona_1
POLLA IL 22/07/1986 E RESIDENTE IN VIA SAN ROCCO SNC SALA CONSILINA (S A);
vista la richiesta, richiamata nell'ordinanza sindacale, del 3.3.205 del Dott. Dirigente Persona_2
Psichiatria presso SPDC Vallo della Lucania, la quale rappresentava la necessità che il TSO venisse protratto per ulteriori sette (7) giorni;
letto l'art. 35, quarto comma, della legge n.833/1978;
rilevato che ai sensi di detta norma il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco;
rilevato che tale termine è previsto anche in caso di proroga posto che la norma prevede che nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unita sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso;
rilevato che l'ordinanza del sindaco è stata comunicata in data 3.3.2025, ma il sub- procedimento è stato iscritto e, quindi, è risultato in visione al Giudice Tutelare solo in data odierna con conseguente superamento del limite delle 48 ore previste dalla legge per la convalida
P.Q.M.
Non autorizza la proroga. Dispone, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 833/1978 che del presente decreto venga data comunicazione a cura della Cancelleria, al Sindaco del Comune . Parte_1
Lagonegro, 07/03/2025
Il giudice Tutelare,
Dott. Antonella Tedesco