TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5919/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VELOTTI DOMENICO SAVIO;
per parte convenuta l'avv. Barbara Giuliano per delega dell'avv. FAMIGLIETTI GENNARO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Il giudice, al termine della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5919/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Padre Parte_1 C.F._1
Cosimo Maria Luciano n. 15 presso lo studio dell'avv. Velotti Domenico Savio, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTRICE
E
c.f.: con sede in via Marocchesa n. 14, Controparte_1 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Napoli (NA), alla via
Chiatamone n. 63 presso lo studio dell'avv. Famiglietti Gennaro, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla CP_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagina 2 di 7 risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro occorsogli, in data
23.03.2022 ,alle ore 16.30, allorquando, mentre stava attraversando la strada in Napoli alla via
Napoli in Piscinola, sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo rimasto non identificato che procedeva a forte velocità in direzione Piazza Tafuri.
A fondamento della domanda l'attrice ha altresì dedotto di aver riportato, per effetto dell'urto, la “frattura femore destro”, come diagnosticato dal pronto soccorso del CTO di Napoli, dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità, ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. 209/2005, nonché del disposto del comma 3 del richiamato art. 148 atteso che l'attrice pur essendo stata invitata a sottoporsi a visita medica non ha mai dato riscontro al predetto invito e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo ignoto e, comunque, per la genericità dell'esposizione dei fatti, per cui ha concluso chiedendo dichiarare l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste di parte attrice ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico-legale sulla persona dell'attrice.
In ordine alla qualificazione della domanda l'attrice ha esperto l'azione diretta di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti Controparte_1
come impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...]
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stata investita da un veicolo non identificato.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Controparte_1
13.10.2022 ed ha introdotto il giudizio decorsi i sessanta giorni dalla messa in mora ai
[...] sensi della richiamata disposizione, con atto di citazione notificato in data 18.02.2023.
pagina 3 di 7 Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata degli oneri di contenuto di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla contiene tutti gli elementi Controparte_1 necessari affinché questa potesse formulare la congrua offerta e non risulta essere stata inviata all'attrice alcun invito a sottoporsi a visita medica da parte di un perito dell'impresa convenuta.
Venendo al merito l'intervento del Fondo di Garanzia, non incide sulle regole probatorie vigenti in caso di circolazione stradale.
In punto di diritto giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del
Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <
Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del pagina 4 di 7 Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892).
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Ebbene, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita, da un veicolo non identificato, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le pagina 5 di 7 circostanze del sinistro né rispetto alla posizione del veicolo al momento dell'impatto né rispetto al punto dove è stata impattata al fine di accertare il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e l'urto.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso in mancanza dell'intervento di alcuna autorità è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità Testimone_1 dello stesso, in mancanza di ulteriori riscontri certi, dato che dalle risultanze dell'Archivio
Integrato Antifrode relative al nominativo del predetto teste, depositate dall'impresa convenuta, risulta che questi abbia testimoniato e/o è stato attore o convenuto, in ben 25 sinistri.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, l'omessa presentazione di una denuncia-querela (che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute), tenuto anche conto del fatto che l'attrice fosse a conoscenza del nominativo di una persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, compiutamente indicato come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite del primo grado di giudizio, in favore di quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto pagina 6 di 7 conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi
(riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attrice le somme eventualmente versate in fase di acconto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.157,75 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VELOTTI DOMENICO SAVIO;
per parte convenuta l'avv. Barbara Giuliano per delega dell'avv. FAMIGLIETTI GENNARO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Il giudice, al termine della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5919/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Padre Parte_1 C.F._1
Cosimo Maria Luciano n. 15 presso lo studio dell'avv. Velotti Domenico Savio, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTRICE
E
c.f.: con sede in via Marocchesa n. 14, Controparte_1 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Napoli (NA), alla via
Chiatamone n. 63 presso lo studio dell'avv. Famiglietti Gennaro, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla CP_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagina 2 di 7 risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro occorsogli, in data
23.03.2022 ,alle ore 16.30, allorquando, mentre stava attraversando la strada in Napoli alla via
Napoli in Piscinola, sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo rimasto non identificato che procedeva a forte velocità in direzione Piazza Tafuri.
A fondamento della domanda l'attrice ha altresì dedotto di aver riportato, per effetto dell'urto, la “frattura femore destro”, come diagnosticato dal pronto soccorso del CTO di Napoli, dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità, ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. 209/2005, nonché del disposto del comma 3 del richiamato art. 148 atteso che l'attrice pur essendo stata invitata a sottoporsi a visita medica non ha mai dato riscontro al predetto invito e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo ignoto e, comunque, per la genericità dell'esposizione dei fatti, per cui ha concluso chiedendo dichiarare l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste di parte attrice ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico-legale sulla persona dell'attrice.
In ordine alla qualificazione della domanda l'attrice ha esperto l'azione diretta di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti Controparte_1
come impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...]
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stata investita da un veicolo non identificato.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Controparte_1
13.10.2022 ed ha introdotto il giudizio decorsi i sessanta giorni dalla messa in mora ai
[...] sensi della richiamata disposizione, con atto di citazione notificato in data 18.02.2023.
pagina 3 di 7 Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata degli oneri di contenuto di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla contiene tutti gli elementi Controparte_1 necessari affinché questa potesse formulare la congrua offerta e non risulta essere stata inviata all'attrice alcun invito a sottoporsi a visita medica da parte di un perito dell'impresa convenuta.
Venendo al merito l'intervento del Fondo di Garanzia, non incide sulle regole probatorie vigenti in caso di circolazione stradale.
In punto di diritto giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del
Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <
Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del pagina 4 di 7 Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892).
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Ebbene, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita, da un veicolo non identificato, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le pagina 5 di 7 circostanze del sinistro né rispetto alla posizione del veicolo al momento dell'impatto né rispetto al punto dove è stata impattata al fine di accertare il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e l'urto.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso in mancanza dell'intervento di alcuna autorità è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità Testimone_1 dello stesso, in mancanza di ulteriori riscontri certi, dato che dalle risultanze dell'Archivio
Integrato Antifrode relative al nominativo del predetto teste, depositate dall'impresa convenuta, risulta che questi abbia testimoniato e/o è stato attore o convenuto, in ben 25 sinistri.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, l'omessa presentazione di una denuncia-querela (che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute), tenuto anche conto del fatto che l'attrice fosse a conoscenza del nominativo di una persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, compiutamente indicato come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite del primo grado di giudizio, in favore di quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto pagina 6 di 7 conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi
(riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attrice le somme eventualmente versate in fase di acconto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.157,75 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7