Articolo 21 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 ottobre 1962
Art. 21.
La pensione di vecchiaia o di invalidita' e' fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed e' riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962