Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 11117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11117 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11479 del 2024, proposto dall’Avvocato Giulia Crescini, rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Stefanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego all'istanza di riesame ex art. 5 co. 7 d.lgs 33/2013 contro il diniego parziale del Ministero dell'Interno a fornire i dati richiesti con istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 2 d.lgs 33/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.L'avvocato ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, adottato con nota del 23 settembre 2024 dalla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo - Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno, in uno al rigetto del riesame assunto dal Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza in data 7 ottobre 2024, atti adottati sulla domanda di accesso civico “generalizzato” ex articolo 5 d. lgs 33/2013, presentata dall’esponente in data 7 agosto 2024 (e reiterata il 16 settembre successivo).
Per mezzo della ridetta istanza di accesso, l’esponente ha chiesto l’ostensione di una serie di dati e informazioni relativi ai cittadini stranieri di nazionalità tunisina, sbarcati sulle coste italiane nel periodo tra il 1° marzo e il 29 maggio 2024, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso le strutture previste dall'articolo 10 ter del d. lgs. 286/98.
In particolare, la deducente ha chiesto agli uffici di trasmettere le informazioni e/o copia telematica dei documenti amministrativi emessi relativamente a:
- A) numero dei cittadini tunisini sbarcati verso le coste italiane nel citato periodo dal 1° marzo al 29 maggio 2024, con indicazione del luogo di arrivo, oltre che con indicazione del genere e della presenza di minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari;
- B) numero di manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale registrate da cittadini tunisini, con specifica indicazione del genere, verso strutture aventi funzioni di cui all'articolo 10 ter del d. lgs. 286/98 nel medesimo periodo temporale.
L'istante ha giustificato la domanda ostensiva assumendo di essere membro della menzionata “Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione”, ente impegnato nello studio e nella gestione delle politiche di accesso alle procedure di asilo da parte dei cittadini stranieri in arrivo in Italia, come dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo, e ha motivato l'anelata ostensione sulla base dell’articolo 5, comma 2, del cd. “decreto FOIA”, atteso che la conoscenza dei dati richiesti sarebbe funzionale rispetto alla (normativamente prevista) finalità di “ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche …”.
La ricorrente ha stigmatizzato il diniego parziale frapposto dall’amministrazione, confermato in sede riesame dal responsabile della corruzione, che avrebbe trasmesso le sole informazioni di cui al punto A) della citata domanda di accesso (per altro, con oscurazione dell'indicazione del luogo di sbarco degli stranieri) e, per converso, negato la trasmissione delle ulteriori informazioni richieste (numero di manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale registrate da cittadini tunisini, con specifica indicazione del genere, verso strutture aventi funzioni di cui all'articolo 10 ter del d. lgs. 286/98 nel medesimo periodo dal 1° marzo al 29 maggio 2024).
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego parziale, in ragione di vizi di violazione di legge e eccesso di potere sub specie di deficit motivazionale, concludendo per l'annullamento del rigetto e l'accertamento del proprio diritto all'ostensione integrale dei dati richiesti.
Si sono costituiti in resistenza la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno, depositando documentazione, tra cui la relazione redatta dalla competente direzione.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
2. Il ricorso deve essere respinto, dovendosi confermare la correttezza delle determinazioni amministrative gravate.
3. In primis, deve osservarsi che, per quanto risulta dagli atti, i dati oggetto di ostensione ineriscono a informazioni non registrate dall'amministrazione intimata, posto che la mera manifestazione di volontà dello straniero di richiedere protezione viene formalizzata mediante la presentazione di un apposito modello agli organi di Pubblica Sicurezza e solo in un secondo momento confluisce nell'applicativo destinato.
Ne consegue che il dato, in sé, non è nella originaria disponibilità dell’amministrazione, posto che può essere trasmesso da quest’ultima solo per mezzo di una ulteriore attività di rielaborazione, che è come noto inibita agli uffici ai fini dell’accesso.
Il ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui tende ad imporre all'amministrazione uno sforzo di produzione di documenti e informazioni, che gli uffici non sono tenuti a detenere e che implicano una attività di incrocio e rielaborazione di dati, il quale, anche laddove avvenga telematicamente, comporta comunque una attività supplementare rispetto alla mera trasmissione di un dato già detenuto.
Per mezzo dello strumento del cd. “accesso civico generalizzato” è solo possibile, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, accedere a documenti o dati che siano già presenti nella immediata disponibilità dell’ufficio intimato; evenienza che non ricorre nel caso di specie.
4. Si aggiunga che la richiesta ostensiva disvela una cifra di inammissibilità anche a causa dell’uso distorto dello strumento, che viene azionato in difetto dei presupposti di legge e in modo del tutto incoerente con le finalità della normativa di riferimento.
Si rileva come le finalità generali poste dall'articolo 5 del d. lgs. 33/2013, comma 2 (“ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”) proprio in ragione della genericità che le contraddistinguono, devono essere prudentemente interpretate e calibrate a seconda della situazione concreta che viene di volta in volta in rilievo, pena lo snaturamento dell'istituto e l'utilizzo abusivo dello stesso.
Nel caso di specie, l'amministrazione ha praticato il cd. “test dell'interesse pubblico” (vaglio delle ridette finalità generali) in uno al cd. “test del pregiudizio” (controllo della sussistenza di interessi contrapposti preminenti che possano essere pregiudicati dall’ostensione), comparando la palesata finalità sottesa all'istanza ostensiva con le condizioni ostative previste dall’art. 5 bis del medesimo decreto legislativo.
Gli uffici, con giudizio logico non sostituibile da un diverso opinamento del TAR, hanno considerato ostative (alla disclosure integrale dei dati) le condizioni previste dall'articolo 5 bis, comma 1, lett. a) e f) del d. lgs.33/2013, ritenendo che la rielaborazione e l'ostensione dei dati di cui al secondo punto della richiesta di accesso avrebbero potuto interferire negativamente sulla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali valori preminenti immanenti al sistema di gestione degli immigrati, nonchè sulla conduzione di potenziali indagini circa ipotesi di reato, statisticamente associati all'ingresso clandestino e non autorizzato sul territorio nazionale.
Si tratta di limiti che la stessa normativa speciale pone quali interessi contrapposti e preminenti sul principio di trasparenza, in esito al ridetto cd. “test del pregiudizio”; segnatamente quando, come nel caso di specie, la prospettata finalità generale della chiesta ostensione sia strumentale, a ben vedere, rispetto ad una (pur lecita e meritoria) attività particolaristica (anche dai riflessi economici) del soggetto richiedente.
Tali appaiono a ben vedere le finalità dell'associazione di cui l'istante è membro, atteso che la conoscenza delle informazioni richieste è sì utile per lo studio del fenomeno migratorio, ma è anche finalizzata a potere poi prestare assistenza legale ai cittadini sbarcati sulle coste italiane, per mezzo del team di consulenti e avvocati specializzati all’uopo predisposto.
Interesse questo evidentemente recessivo rispetto all'esigenza di non rendere pubblici tutti quei dati, anche sensibili, che debbano essere utilizzati dalle amministrazioni per controllare il fenomeno migratorio.
La prospettata finalità generale sottesa alla domanda di accesso generalizzato è stata apprezzata dell'amministrazione, che infatti non ha frapposto un diniego assoluto, ma ha messo a disposizione della richiedente i soli dati utili allo studio statistico degli sbarchi, denegando, per converso, quelle informazioni che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non era opportuno ostendere.
Del resto, un intendimento eccessivamente estensivo dell'istituto de quo, affatto alieno alla contestuale valorizzazione degli altri interessi pubblici coinvolti, può condurre a forme di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione, anche mediante la presentazione di istanze “massive”, integranti un tipico caso di abuso del diritto, eccedente rispetto alle finalità sottese al sistema normativa del “FOIA”.
5. In conclusione, il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia prudentemente contemperato gli interessi contrapposti, adottando il diniego parziale gravato all'esito di una valutazione del tutto logica ed immune da profili di irragionevolezza.
Nessun vizio di violazione di legge o di eccesso di potere è pertanto rinvenibile né nel diniego parziale frapposto dagli uffici, né nel rigetto del riesame assunto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge suggeriscono di compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO