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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12740/2023 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
della Libertà, 171, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, largo Nicolò San Severino n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Pellegrini dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Fabio Bifulco, ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazzetta Laura Terracina n. 1;
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Borgini, Alvise Controparte_4
Gastone Bragadin, Emilio Carderà e Pasquale Parisi e domiciliata presso il primo procuratore, in Milano, via Correggio n. 43
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA, EX
ART. 127 TER CPC, DEL 26.11.2024 - DEL SEGUENTE DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento nn. 29620130047161078000 e 29620140024446017000 portati dall'intimazione di pagamento n. 296 2023 9017996622/000 di complessivi €
4.518,19 emessa dall' –, notificata il Controparte_1
06.07.2023; in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale condanna
[...]
a corrispondere a Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 3.649,20, oltre Parte_2
interessi e sanzioni come per legge;
condanna a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 900,00 CP_5
per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore, Avv. Salvatore Pellegrini, antistatario.
Compensa le spese tra il ricorrente e la Controparte_3
e tra quest'ultima ed
[...] CP_5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023, il Dott. ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 20239017996622/000 notificata addì 6.07.2023 ad istanza di assumendone la illegittimità poiché CP_5
non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, invero soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, L. 335 dell' 8 agosto 1995).
Nelle note conclusive ha contestato la nullità della costituzione in giudizio di poiché nulla la procura alle liti che mancherebbe della Controparte_1
sottoscrizione del procuratore di CP_5 Ha altresì contestato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 139 cpc, raccomandata spedita da soggetto non abilitato.
Ha insistito per la intervenuta prescrizione a nulla rilevando l'adesione alla definizione agevolata che non implica il riconoscimento di debito.
Si sono costituite le parti convenute che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione ed in particolare la ha contrastato quando dedotto e richiesto Controparte_6
dal ricorrente rappresentando il difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti successivi alla richiesta di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, ha avanzato domanda riconvenzionale "trasversale" nei confronti di con richiesta di risarcimento CP_5
dei danni derivanti qualora il credito da essa vantato fosse prescritto, eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché promosso oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 Dlgs 46/99 nonché l'insussistenza della pretesa prescrizione per essere i crediti de quibus indicati della richiesta di definizione agevolata avanzata ai sensi della L. 197/2022, seppure non oggetto di rottamazione per la mancata adesione della alla definizione agevolata. CP_3
ha preliminarmente allegato la corretta notifica Controparte_1
delle cartelle di pagamento prodromiche, ha eccepito l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica del preavviso di fermo del 10.12.2014 nonché la richiesta di rottamazione con l'indicazione dei crediti previdenziali oggetto di giudizio e l'interruzione della prescrizione per effetto della legislazione al tempo del Covid 19.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositata, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999. Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez.
VI n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento asserendo la loro mancata/irregolare notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, di alcun pregio è l'eccezione avanzata dal ricorrente nelle note conclusive relativamente alla nullità della costituzione di CP_5
Ed invero la procura alle liti, conferita dal procuratore speciale dell' CP_1
, Dott. è sottoscritta lateralmente con firma digitale cui
[...] Controparte_7
fa seguito la firma digitale dell'avvocato incaricato. La sottoscrizione digitale del mandante con l'autenticazione sempre con firma digitale del procuratore incaricato rende valido ed efficace il mandato.
In ordine alla prescrizione del credito contributivo deve però accogliersi quanto eccepito dal ricorrente.
Si tratta infatti di contributi relativi agli anni andanti dal 2008 al 2013 iscritti a ruolo e per i quali sono state notificate le cartelle nn. 29620130047161078 il
14.09.2013 e 29620140024446017 il 9.10.2014.
Le notifiche delle cartelle sono regolarmente eseguite.
Ed infatti risulta dalle cartoline di ricevimento prodotte da che entrambe le CP_5
cartelle sono state consegnate dal messo incaricato dall'agente riscossore al portiere dello stabile, attesa l'assenza del destinatario, cui ha fatto seguito - ai sensi dell'art. 139 cpc - la raccomandata informativa.
Non può accogliersi la contestazione avanzata dal ricorrente in ordine alla mancata prova della ricezione della suddetta raccomandata né in ordine all'invalidità della procedura atteso che la raccomandata de qua sarebbe stata spedita da un operatore postale.
Ai sensi dell'art. 139 comma IV cpc "se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notifica, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La norma dunque non stabilisce che debba darsi prova della ricezione della raccomandata ma solo dell'invio della stessa.
Infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. civ. Sez. III,
Ordinanza del 7/06/2018, n. 14722) diversa è la ratio che ispira l'invio della raccomandata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e quella a fondamento della raccomandata informativa ex art. 139 comma 4° c.p.c. e tale differenza «trova ragione nell'evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione – nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un
"quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento».
Ne consegue, dunque, che non essendo necessario l'avviso di ricevimento, la raccomandata informativa può tranquillamente essere inviata da operatore postale privato (anche senza licenza) non rendendosi necessario conferire certezza legale alla data di consegna, presente solo nell'avviso di ricevimento.
Ciò posto tuttavia deve darsi atto dell'intervenuta prescrizione del credito che, si ricorda, soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, atteso che l'ultimo atto interruttivo è rappresentato dal preavviso di fermo notificato il 10.12.2014, atto idoneo ad interrompere la prescrizione atteso il suo contenuto informativo della pretesa.
A nulla infatti vale la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale atteso che il quinquennio era già compiuto prima che intervenisse il
Covid 19. I crediti si sono prescritti il 10.12.2019 e la prima norma che ha sospeso i termini è il D.L. 18/2020.
Parimenti irrilevante è l'inserimento del credito nella richiesta di definizione agevolata trattandosi di credito già prescritto e non avendo il debitore spontaneamente adempiuto al pagamento.
Ammissibile è invece la domanda riconvenzionale svolta dalla Cassa di previdenza nei confronti di CP_5
Ed invero come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ord. n. 9441/2022)
"il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2,
c.p.c..".
La stessa Corte: "deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio."
Ciò posto, risultano in atti sia l'iscrizione alla Cassa previdenziale che l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi testimoniata dal prospetto del contribuente per cartella. Come invero rilevato dalla locale Corte d'Appello, "L'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge….comporta la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche
l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua salvaguardia, mentre la nella sua CP_3
unica veste di Ente impositore, non risulta in alcun modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del
Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n. 21/1986 espressamente rimanda. Ai sensi della citata norma, difatti, “La può provvedere alla CP_3
riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”. Con la sentenza n.
27218/2018 la Corte di legittimità ha affermato che <<l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette
(art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato
è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato>>. Ne deriva che l'Agente della Riscossione è tenuto, per impegno contrattuale, a svolgere, secondo l'ordinaria diligenza del mandatario, tutte le azioni necessarie ad assicurare all'Ente creditore il recupero dei propri crediti e, ove ciò non avvenga, egli risulterà inadempiente a causa di una propria inerzia e sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, salvo prova …. che la prescrizione -maturata dopo la notifica della cartella per carenza di idonei atti interruttivi - sia maturata per un comportamento a lui non imputabile".
La misura del danno risarcibile deve essere ritenuto pari alle somme iscritte a ruolo e non riscosse che ammontano ad € 3.449,20 (€ 2.338,06 1^ cartella ed €
1.311,14 2^ cartella) oltre interessi e sanzioni e con esclusione delle spese, dei compensi per la riscossione e dei diritti di notifica.
Per quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
L'agente della riscossione, responsabile della mancata tempestiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, è tenuto a risarcire, in virtù della domanda riconvenzionale avanzata, la del danno subito pari ai Controparte_6
contributi non riscossi (€ 3.649,20) oltre interessi e sanzioni come per legge.
Essendo l'Agente della riscossione responsabile della prescrizione, le spese di lite devono rimanere a carico di quest'ultimo e si liquidano al minimo della tariffa in favore del ricorrente secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese tra parte ricorrente e la Cassa previdenziale e tra quest'ultima e l'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 26.11.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12740/2023 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
della Libertà, 171, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, largo Nicolò San Severino n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Pellegrini dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Fabio Bifulco, ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazzetta Laura Terracina n. 1;
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Borgini, Alvise Controparte_4
Gastone Bragadin, Emilio Carderà e Pasquale Parisi e domiciliata presso il primo procuratore, in Milano, via Correggio n. 43
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA, EX
ART. 127 TER CPC, DEL 26.11.2024 - DEL SEGUENTE DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento nn. 29620130047161078000 e 29620140024446017000 portati dall'intimazione di pagamento n. 296 2023 9017996622/000 di complessivi €
4.518,19 emessa dall' –, notificata il Controparte_1
06.07.2023; in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale condanna
[...]
a corrispondere a Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 3.649,20, oltre Parte_2
interessi e sanzioni come per legge;
condanna a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 900,00 CP_5
per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore, Avv. Salvatore Pellegrini, antistatario.
Compensa le spese tra il ricorrente e la Controparte_3
e tra quest'ultima ed
[...] CP_5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023, il Dott. ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 20239017996622/000 notificata addì 6.07.2023 ad istanza di assumendone la illegittimità poiché CP_5
non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, invero soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, L. 335 dell' 8 agosto 1995).
Nelle note conclusive ha contestato la nullità della costituzione in giudizio di poiché nulla la procura alle liti che mancherebbe della Controparte_1
sottoscrizione del procuratore di CP_5 Ha altresì contestato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 139 cpc, raccomandata spedita da soggetto non abilitato.
Ha insistito per la intervenuta prescrizione a nulla rilevando l'adesione alla definizione agevolata che non implica il riconoscimento di debito.
Si sono costituite le parti convenute che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione ed in particolare la ha contrastato quando dedotto e richiesto Controparte_6
dal ricorrente rappresentando il difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti successivi alla richiesta di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, ha avanzato domanda riconvenzionale "trasversale" nei confronti di con richiesta di risarcimento CP_5
dei danni derivanti qualora il credito da essa vantato fosse prescritto, eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché promosso oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 Dlgs 46/99 nonché l'insussistenza della pretesa prescrizione per essere i crediti de quibus indicati della richiesta di definizione agevolata avanzata ai sensi della L. 197/2022, seppure non oggetto di rottamazione per la mancata adesione della alla definizione agevolata. CP_3
ha preliminarmente allegato la corretta notifica Controparte_1
delle cartelle di pagamento prodromiche, ha eccepito l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica del preavviso di fermo del 10.12.2014 nonché la richiesta di rottamazione con l'indicazione dei crediti previdenziali oggetto di giudizio e l'interruzione della prescrizione per effetto della legislazione al tempo del Covid 19.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositata, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999. Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez.
VI n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento asserendo la loro mancata/irregolare notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, di alcun pregio è l'eccezione avanzata dal ricorrente nelle note conclusive relativamente alla nullità della costituzione di CP_5
Ed invero la procura alle liti, conferita dal procuratore speciale dell' CP_1
, Dott. è sottoscritta lateralmente con firma digitale cui
[...] Controparte_7
fa seguito la firma digitale dell'avvocato incaricato. La sottoscrizione digitale del mandante con l'autenticazione sempre con firma digitale del procuratore incaricato rende valido ed efficace il mandato.
In ordine alla prescrizione del credito contributivo deve però accogliersi quanto eccepito dal ricorrente.
Si tratta infatti di contributi relativi agli anni andanti dal 2008 al 2013 iscritti a ruolo e per i quali sono state notificate le cartelle nn. 29620130047161078 il
14.09.2013 e 29620140024446017 il 9.10.2014.
Le notifiche delle cartelle sono regolarmente eseguite.
Ed infatti risulta dalle cartoline di ricevimento prodotte da che entrambe le CP_5
cartelle sono state consegnate dal messo incaricato dall'agente riscossore al portiere dello stabile, attesa l'assenza del destinatario, cui ha fatto seguito - ai sensi dell'art. 139 cpc - la raccomandata informativa.
Non può accogliersi la contestazione avanzata dal ricorrente in ordine alla mancata prova della ricezione della suddetta raccomandata né in ordine all'invalidità della procedura atteso che la raccomandata de qua sarebbe stata spedita da un operatore postale.
Ai sensi dell'art. 139 comma IV cpc "se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notifica, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La norma dunque non stabilisce che debba darsi prova della ricezione della raccomandata ma solo dell'invio della stessa.
Infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. civ. Sez. III,
Ordinanza del 7/06/2018, n. 14722) diversa è la ratio che ispira l'invio della raccomandata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e quella a fondamento della raccomandata informativa ex art. 139 comma 4° c.p.c. e tale differenza «trova ragione nell'evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione – nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un
"quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento».
Ne consegue, dunque, che non essendo necessario l'avviso di ricevimento, la raccomandata informativa può tranquillamente essere inviata da operatore postale privato (anche senza licenza) non rendendosi necessario conferire certezza legale alla data di consegna, presente solo nell'avviso di ricevimento.
Ciò posto tuttavia deve darsi atto dell'intervenuta prescrizione del credito che, si ricorda, soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, atteso che l'ultimo atto interruttivo è rappresentato dal preavviso di fermo notificato il 10.12.2014, atto idoneo ad interrompere la prescrizione atteso il suo contenuto informativo della pretesa.
A nulla infatti vale la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale atteso che il quinquennio era già compiuto prima che intervenisse il
Covid 19. I crediti si sono prescritti il 10.12.2019 e la prima norma che ha sospeso i termini è il D.L. 18/2020.
Parimenti irrilevante è l'inserimento del credito nella richiesta di definizione agevolata trattandosi di credito già prescritto e non avendo il debitore spontaneamente adempiuto al pagamento.
Ammissibile è invece la domanda riconvenzionale svolta dalla Cassa di previdenza nei confronti di CP_5
Ed invero come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ord. n. 9441/2022)
"il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2,
c.p.c..".
La stessa Corte: "deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio."
Ciò posto, risultano in atti sia l'iscrizione alla Cassa previdenziale che l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi testimoniata dal prospetto del contribuente per cartella. Come invero rilevato dalla locale Corte d'Appello, "L'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge….comporta la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche
l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua salvaguardia, mentre la nella sua CP_3
unica veste di Ente impositore, non risulta in alcun modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del
Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n. 21/1986 espressamente rimanda. Ai sensi della citata norma, difatti, “La può provvedere alla CP_3
riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”. Con la sentenza n.
27218/2018 la Corte di legittimità ha affermato che <<l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette
(art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato
è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato>>. Ne deriva che l'Agente della Riscossione è tenuto, per impegno contrattuale, a svolgere, secondo l'ordinaria diligenza del mandatario, tutte le azioni necessarie ad assicurare all'Ente creditore il recupero dei propri crediti e, ove ciò non avvenga, egli risulterà inadempiente a causa di una propria inerzia e sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, salvo prova …. che la prescrizione -maturata dopo la notifica della cartella per carenza di idonei atti interruttivi - sia maturata per un comportamento a lui non imputabile".
La misura del danno risarcibile deve essere ritenuto pari alle somme iscritte a ruolo e non riscosse che ammontano ad € 3.449,20 (€ 2.338,06 1^ cartella ed €
1.311,14 2^ cartella) oltre interessi e sanzioni e con esclusione delle spese, dei compensi per la riscossione e dei diritti di notifica.
Per quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
L'agente della riscossione, responsabile della mancata tempestiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, è tenuto a risarcire, in virtù della domanda riconvenzionale avanzata, la del danno subito pari ai Controparte_6
contributi non riscossi (€ 3.649,20) oltre interessi e sanzioni come per legge.
Essendo l'Agente della riscossione responsabile della prescrizione, le spese di lite devono rimanere a carico di quest'ultimo e si liquidano al minimo della tariffa in favore del ricorrente secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese tra parte ricorrente e la Cassa previdenziale e tra quest'ultima e l'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 26.11.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente