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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 73 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in proprio e nella sua Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante pro tempore di Parte_2
(P.IVA );
[...] P.IVA_1 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Fracasso e Flavia CodiceFiscale_2
Santoro;
Parte_4
[...]
E
[...]
C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario D'Oria
e Vittorio D'Oria;
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 07.02.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte difensive depositate telematicamente sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.03.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione del 26.4.2018, , in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante pro-tempore di e Parte_2 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la lamentando
[...] Controparte_2
l'illegittimità di taluni addebiti sul conto corrente intestato alla società vente n. 1093567, Parte_2
per interessi ultralegali e spese non correttamente pattuiti, con un conseguente indebito di €. 14.498,44 come da perizia contabile a firma del dott. e del quale chiedevano la ripetizione, nonché la Per_1
conseguente nullità del mutuo ipotecario stipulato per ricoprire dette passività, e inefficacia delle relative garanzie;
infine, chiedevano, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali collegati all'illegittima esposizione debitoria, quantificati in complessivi €. 10.000,00. Il tutto con vittoria di spese
e compensi di lite.
Si costituiva la contestando in toto tutto quanto l'ex adverso dedotto ed eccepito, Controparte_1
impugnando e contestando ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e conclusione degli attori, formulando eccezione di prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e con vittoria di spese e competenze di causa. Instauratosi il contraddittorio tra le parti e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa c.t.u. contabile con il dott. Alessandro Accoto, e successiva integrazione.
Dopo il deposito della consulenza e dell'integrazione, all'udienza del 5.11.2020 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
10.12.2020, da svolgersi in modalità a trattazione scritta, con termine alle parti per note conclusive di trattazione scritta e repliche.
All'odierna udienza svolta in modalità a trattazione scritta, con discussione ex art.281 sexies c.p.c. mediante il rinvio alle note e repliche di trattazione scritta, il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti”.
Con sentenza n. 2915 del 2020, pubblicata in data 10.12.2020, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore di e di Parte_2 Parte_2 Parte_3
spese interamente compensate comprese quelle della c.t.u. e
[...]
dell'integrazione.
Con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, in proprio e Parte_1
nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di Parte_2 Parte_2
e , hanno interposto appello avverso la citata
[...] Parte_3
sentenza, notificata il 23.12.2020 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma e/o annullamento della stessa, “1) in via principale, con riferimento ai rapporti dedotti in premessa accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419, comma 2,
c.c., della clausola determinativa degli interessi, quale complessivamente risultante dalle convenzioni delle singole componenti, nonché la nullità ed inefficacia specifica di queste ultime, per tutto quanto in premessa;
2) accertare e dichiarare, all'esito di espletanda indagine contabile sui contratti oggetto del presente giudizio, la consistenza, per tutto il tempo del rapporto per cui è causa, dell'entità dell'obbligazione principale di capitale, sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale, nonché di quella accessoria di interessi nel suo complesso, per interessi ultralegali, interessi su giorni-valuta, commissione sul massimo scoperto e spese, capitalizzata su base trimestrale, e, ove determinabile, la difformità tra tasso effettivamente applicato e tasso pattuito, anch'essa sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale;
3) Gradatamente, accertare e dichiarare, per l'effetto, all'esito di espletanda indagine contabile,
l'impossibilità di determinare, anche al termine dei rapporti di apertura di credito utilizzati su c/c oggetto del presente giudizio, la separata quantificazione dei cc.dd. interessi, valute, commissione sul massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale;
4) accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse contenuta nel contratto di conto corrente con apertura di credito oggetto del presente giudizio ex art. 1418 e 1419, comma 2, c.c., per superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 da parte del Tasso Effettivo Globale previsto in contratto, con dichiarazione di usurarietà ex artt. 644 c.p.,
1815, comma 2, c.c., 1,2 e 4 L. n. 108/1996, nonché L. n. 24/2001, per tutto quanto sopra;
5) per
l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza di interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. rispetto al contratto di conto corrente con apertura di credito oggetto del presente giudizio e conseguentemente condannare la società e/o chi di ragione alla restituzione, in favore della sig.ra nella sua qualità, delle Parte_1
somme indebitamente corrisposte a tale titolo, pari a €. 14.498,44 o in via gradata €.14.378,17 comunque oltre interessi o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere determinata in corso di causa;
6) in via gradata accertare e dichiarare la discrasia tra tasso effettivo dichiarato e pattuito in contratto e tasso effettivamente applicato, rispetto al contratto di conto corrente con apertura di credito oggetto del presente giudizio come da perizia allegata, disponendo l'applicazione del tasso bot sostitutivo ex art. 117 tub senza alcun tipo di capitalizzazione, e conseguentemente condannare la società bpp e/o chi di ragione alla restituzione, in favore della sig.ra nella sua qualità delle somme indebitamente Parte_1
corrisposte comunque oltre interessi;
7) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità del mutuo ipotecario contratto per il consolidamento di debiti parzialmente inesistenti, inefficacia dell'ipoteca e delle garanzie prestate dai sigg.ri e per tutto quanto in premessa;
8) accertare e Pt_3 Parte_1
dichiarare la responsabilità risarcitoria di nei confronti della sig.ra Controparte_1 Parte_1
nelle sue qualità e del sig. per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per tutto quanto in Pt_3
premessa, e per l'effetto condannare la detta società e/o chi di ragione al pagamento in loro favore della somma prudentemente stimata in €.11.000,00 come in premessa, o in quella diversa maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare anche in via equitativa;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. atto di appello).
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 14.04.2021, si è costituita per az., la quale Controparte_1
ha richiesto di rigettare l'appello in quanto infondato. Ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo di condannare gli appellanti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. All'udienza del 01.03.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Nullità originaria ex artt. 1418 e 1419, comma
2, c.c., delle clausole determinative degli interessi ultralegali, complessivamente e singolarmente considerate, nonché per accertata violazione del limite di usura ex art. L. n. 108/1996 del tasso effettivo globale
(TEG). Violazione ed erronea rappresentazione delle circostanze di fatto e dei presupposti di diritto rilevanti ai fini della decisione. Immotivata ed illogica mancata ammissione di taluni quesiti proposti da parte attrice e comunque immotivata ed illogica adesione alle conclusioni della perizia contabile espletata dal C.T.U., parzialmente erronea, incongrua, inattendibile e non condivisibile. Violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. Omessa e/o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe aderito, senza adeguata motivazione, alle conclusioni della C.T.U., ritenendole “scevre da qualsiasi vizio formale e procedurale, che si appalesano complete e soddisfacenti (…)”. Essi sostengono che, essendo state formulate dal consulente due ipotesi alternative di calcolo del T.E.G., il Tribunale avrebbe dovuto indicare le ragioni della preferenza per una di esse, mentre la motivazione risulterebbe invece insufficiente, illogica e sostanzialmente inesistente. Ancora con il medesimo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato le “puntuali osservazioni critiche di parte attrice e del suo consulente dott. del tutto ignorate già Per_1
dal consulente d'ufficio e successivamente dal Magistrato”, riguardanti: l'acritico utilizzo dei numeri debitori indicati negli scalari emessi dalla Banca;
l'uso ingiustificato del parametro della
“scopertura media del rapporto di conto corrente”, estraneo alla matematica finanziaria;
l'inutilizzabilità delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di soglie antiusura;
l'errata valutazione dell'anatocismo e della reciprocità della capitalizzazione;
la illegittimità delle c.d. valute fittizie e l'utilizzazione della data di operazione in luogo della data valuta per il calcolo dei numeri debitori.
1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La Corte osserva, innanzitutto, che il giudice di prime cure ha correttamente motivato per relationem, richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU e dando atto che “l'elaborato peritale a firma del dott. Alessandro Accoto e la successiva integrazione si appalesano complete e soddisfacenti (…) hanno evidenziato l'infondatezza di tutte le eccezioni avanzate dagli attori. In particolare, relativamente al rapporto di conto corrente n.1093567, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Istruzioni della Banca d'Italia, il consulente non ha riscontrato il superamento del tasso soglia”(cfr. sentenza impugnata).
E' principio consolidato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”. (Cass.
Civ. n.11917/2021).
1.3. Quanto al metodo di rilevazione del T.E.G. adottato dal CTU, fondato sulle Istruzioni della Banca di Italia, ritenute dagli appellanti prive di efficacia precettiva, va ricordato che gli atti e le circolari della Banca d'Italia - per quanto generali - devono sempre rispettare le norme di legge (costituzionale ed ordinaria) a cui sono comunque soggetti, pena la loro disapplicazione in caso di violazione ad esse (cfr. Cass. Civ. n.20464/2020).
Nel caso di specie, non essendo stati dedotti specifici vizi interni alla formula di rilevazione, deve ritenersi che le Istruzioni della Banca d'Italia rappresentano strumenti tecnici di supporto ai decreti ministeriali trimestrali in materia di TEG, assicurando l'omogeneità dei dati utilizzati per il raffronto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Ne consegue che, pur non avendo valenza di norma primaria, è la stessa L. 108/96 (art. 2) ad attribuire alla Banca d'Italia un ruolo tecnico-normativo nell'attuazione del sistema antiusura. Pertanto, l'utilizzo dei criteri fondati su tali istruzioni, adottati dal CTU e fatti propri dal giudice di primo grado, deve ritenersi corretto e conforme alla legge, come del resto confermato dalla stessa relazione peritale (pag. 10), dalla quale risulta che non vi è stato alcun addebito di interessi in misura superiore alla soglia di usura. 1.4. Quanto alle ulteriori censure, la Corte osserva che il CTU ha adeguatamente motivato rispetto alle osservazioni formulate dal CTP degli appellanti, in particolare con riferimento alla presunta incongruità dei numeri debitori e l'utilizzo del parametro della “scopertura media”.
Il CTU nella relazione integrativa ha chiarito che “in fase di ricalcolo sono stati utilizzati i giorni valuta in quanto sono state pattuite le loro modalità di applicazione al rapporto”, giustificando così la scelta metodologica e chiarendo che le discrepanze segnalate dal CTP derivano dall'impiego, da parte di quest'ultimo, dei giorni “data”, criterio non previsto dal contratto di conto corrente, che disciplina espressamente l'applicazione delle valute alle operazioni.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla “scopertura media”, parametro adoperato solo nell'ipotesi alternativa proposta dagli attori e non recepita dal Tribunale, che ha invece condiviso l'ipotesi di calcolo conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia.
L'adesione del giudice alle risultanze peritali non è stata, pertanto, acritica, ma frutto di un consapevole apprezzamento del percorso tecnico seguito dal consulente, ritenuto coerente e privo di vizi (Cass. Civ. n. 21504/2018).
1.5. Quanto poi alle ulteriori doglianze relative alla presunta violazione della condizione di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, esse risultano infondate. Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha adottato una metodologia conforme ai principi sanciti dall'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dal D.Lgs.342/1999 e dalla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa, secondo cui la capitalizzazione degli interessi
è legittima a condizione che la periodicità sia la medesima per gli interessi creditori e debitori. Tale principio di reciprocità non implica la parità dei tassi, la cui differenza non integra di per sé un effetto anatocistico illegittimo, e pertanto non incide sulla correttezza del calcolo operato dal CTU.
1.6. Da ultimo, non può essere accolta la doglianza con cui gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere fondata l'eccezione di illegittimità delle cosiddette “valute fittizie”, dando prevalenza al dato meramente formale della relativa previsione contrattuale, e nel rigettare la richiesta di applicare, per il calcolo dei numeri debitori, la data di operazione in luogo della data valuta. Il Tribunale ha correttamente ritenuto legittimo il criterio della data valuta, espressamente previsto nel contratto di conto corrente, che disciplina la decorrenza degli interessi attivi e passivi in relazione all'effettiva disponibilità delle somme. Dalla relazione del CTU risulta, infatti, che tale criterio è stato applicato in conformità alle pattuizioni negoziali e senza rilievo di irregolarità o discrepanze idonee a incidere sulla ricostruzione contabile del rapporto.
1.6. In definitiva, i rilievi tecnici degli appellanti non incidono sulla decisione del primo giudice. Essi non delineano un percorso di revisione critica degli accertamenti del CTU né giustificano la richiesta dichiarazione di usurarietà. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Fondatezza della domanda di nullità del mutuo ipotecario contratto per ripianare una posizione debitoria inesistente e della domanda risarcitoria. Omessa pronuncia”, gi appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver pronunciato sulla domanda di nullità del mutuo ipotecario stipulato dal sig. sostenendo che tale contratto, collegato al conto Pt_3
corrente n. 1093567, sarebbe privo di causa in quanto volto a ripianare una posizione debitoria, derivante da illegittime applicazioni di interessi anatocistici e usurari. Deducono inoltre l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta in primo grado, con cui gli appellanti avevano chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza della condotta della banca.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la destinazione del mutuo al ripianamento di passività pregresse non ne comporta la nullità, poiché la causa tipica del contratto consiste nella messa a disposizione di una somma di denaro a fronte dell'obbligo di restituzione e della garanzia ipotecaria, indipendentemente dall'uso che il mutuatario ne faccia (Cass. Civ. nn. 9838/2021; 8382/2022; 26770/2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento», precisando altresì che «e lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata”. Ne consegue che “L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta, in definitiva, giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. (Cass. Civ. ord.
n.8670/2025).
Anche nel caso in cui le somme siano state impiegate per estinguere pregresse passività, il mutuo si perfeziona con l'accredito delle somme e la conseguente disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Nel caso in esame, non rileva, dunque, che il mutuo sia stato stipulato per estinguere un saldo ritenuto inesistente, atteso che l'eventuale illegittimità degli addebiti del conto corrente - peraltro esclusa nei motivi che precedono - non travolge la validità del successivo mutuo, che costituisce contratto autonomo con propria causa tipica.
Deve altresì escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale tra il mutuo e il conto corrente, atteso che i due rapporti presentano soggettività diverse - (il mutuo stipulato dal sig. mentre il conto corrente intestato alla società). Pt_3
In assenza di nullità o di vizio causale, il contratto di mutuo rimane pienamente valido ed efficace.
3. Il terzo ed ultimo motivo di appello afferente la liquidazione delle spese di lite in primo grado va rigettato in ragione dell'esito complessivo della lite che vede il rigetto di tutte le domande proposta da parte appellante.
4. Va, invece, accolto l'appello incidentale tempestivamente proposto da Controparte_1
con riferimento alla statuizione sulle spese – interamente compensate fra le parti
[...]
- resa dal giudice di primo grado.
4.1. La compensazione disposta dal Tribunale non risulta giustificata, atteso che la domanda proposta dagli attori è stata rigettata integralmente e le questioni trattate non presentavano profili di particolare novità o complessità.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata in parte qua, dovendosi condannare gli originari attori — oggi appellanti principali — alla rifusione, in favore della Controparte_1 , delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo, nonché
[...]
delle spese della presente fase d'appello.
5. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di applicabilità nei confronti degli appellanti principali dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
pro tempore di e Parte_2 Parte_2 Parte_3
, in solido, alla rifusione, in favore di per az.
[...] Controparte_1
delle spese processuali del doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado – in complessivi 4.800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%
e - per il giudizio d'appello - in complessivi € 5.300,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; ponendo definitivamente a carico degli appellanti in solido le spese di
C.T.U. nei termini in cui liquidate dal giudice di primo grado;
dà atto che sussistono, a carico di , in proprio e nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore di e Parte_2 [...]
, i presupposti di applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater Parte_3
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Lecce, il 19.07.2024
Così deciso in Lecce, il 2.12.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele