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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4330/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Piloni Silvia, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio in Novara (NO), via San Francesco D'Assisi, n.18/E
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Sciarabetta Luana, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Vanzago (MI), via Giovanni XIII, n. 22
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Galliate (No) in data 31.08.2012, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune nel registro degli atti di matrimonio anno 2012, parte II serie A n. 29 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
-disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021) l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui bambini ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e di eventuali professionisti cui riferirsi), alla residenza, all'istruzione (compresa l'individuazione pagina 1 di 15 dell'Istituto scolastico con il quale entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive extrascolastiche (che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore); limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà sui minori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.;
-disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021) la collocazione della prole presso la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Robecco Sul Naviglio, via Maroncelli n. 6;
-prevedere (confermando quanto già previsto in negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021 e quanto già in atto da due anni a questa parte) che il padre possa tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità: quanto al diritto di visita di e , stante l'età dei Per_1 Per_2 minori (rispettivamente di anni 6 e 9), il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini secondo il seguente calendario e modalità: A) week end alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno dal venerdì ore 18,00 alla domenica alle ore 21,00 (come avviene già attualmente) con tragitto di rientro equamente diviso tra le parti;
B) visite infra settimanali: nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre lo stesso potrà vedere e tenere con sé i bambini un giorno a settimana
(indicativamente il martedì per lasciare inalterate le abitudini dei minori) con pernotto e riaccompagnando gli stessi a scuola il mattino successivo, nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, invece, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni durante la settimana (il martedì ed il venerdì così da lasciare inalterate le abitudini dei bambini) con pernotto e successivo rientro degli stessi dalla mamma e/o a scuola;
in particolare, se il giorno successivo il pernotto è sabato il tragitto di rientro (da effettuarsi in orario consono alle esigenze/abitudini dei minori) andrà equamente diviso tra le parti, così che un sabato sarà il padre a riportare i figli a Robecco e quello successivo sarà la mamma ad andarli a riprendere (se vi sarà attività sportiva il rientro dovrà avvenire al termine della stessa), se il giorno successivo a quello di spettanza paterna è, invece, infrasettimanale i bambini pernotteranno dal padre e verranno poi riaccompagnati il mattino successivo a scuola e/o presso l'abitazione materna (in caso di chiusura scuola); C) festività religiose/laiche/ponti/compleanni di e in via alternata tra i Per_1 Per_2 genitori;
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo); E) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15.06 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore); F) in caso di trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza di un genitore, si dovrà assicurare da parte dell'altro il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi); G) mese di agosto: in ragione degli impegni di lavoro della sig.ra i bambini durante la settimana e, sempre che gli stessi, non CP_1 siano in vacanza con il padre, staranno dai nonni paterni ove verranno raggiunti dal sig. al termine Pt_1 della giornata lavorativa;
il predetto li terrà con sé per la restante parte della giornata;
la mamma, come avviene tutt'ora, andrà a prendere i bambini il martedì dopo cena e li riporterà la mattina successiva dai nonni paterni. I bambini resteranno, quindi, dal padre sino a giovedì dopo cena quando verranno ripresi dalla mamma che li ricondurrà dai nonni paterni il venerdì mattina. Resta ferma l'alternanza dei weekend secondo le previsioni di cui al punto A); G) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore (nel caso sia il papà quest'ultimo, i bambini, come avvenuto sino ad ora, staranno dal pagina 2 di 15 predetto dopo NT AN anche per qualche ulteriore giorno), alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
- disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo
Tribunale RG. n. 1809/2021) che il sig. contribuisca ad e secondo le seguenti Pt_1 Per_1 Per_2 modalità: versamento contributo al mantenimento per la prole pari ad Euro 225,96 per ciascun figlio (e, così per complessivi Euro 451,93, rispondenti all'importo concordato in sede di separazione tra le parti a titolo di contributo al mantenimento, ossia, Euro complessivi 400,00 aggiornati secondo Istat del mese settembre - allo stato, l'indice di settembre 2024 non è ancora stato pubblicato- e da corrispondersi alla sig.ra CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie afferenti i minori nella misura del 50% (spese saranno da documentarsi e concordarsi preventivamente tra i genitori;
in particolar modo, per quanto riguarda l'eventuale servizio di babysitteraggio, si precisa che le parti vi si potranno rivolgere, previo accordo tra di loro raggiunto in merito alle modalità, ove, oltre ad i genitori, anche i nonni materni/paterni fossero impossibilitati a tenere e ). Per Per_1 Per_2 l'individuazione e la disciplina delle spese straordinarie le parti faranno riferimento, in ogni caso, al Protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Prot. 2323 del 09.11.2016. Il padre, inoltre, provvederà a versare in favore dei figli un contributo forfettario e fisso pari ad
Euro 25,00 per ciascun figlio (complessivi Euro 50,00) per la fruizione del servizio di mensa scolastica da parte dei bambini (a tal proposito si precisa che il contributo in parola verrà versato dal sig. per le Pt_1 sole mensilità in cui e godranno del servizio mensa a scuola e solo a condizione che gli Per_1 Per_2 stessi ne fruiscano;
in difetto il contributo in parola non verrà versato). Per quanto concerne l'assegno unico, considerata la condizione economica delle parti e gli effettivi tempi di permanenza dei bambini presso il padre, in principalità : previa conferma dell'importo già previsto in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, l'assegno unico potrà essere percepito integralmente dalla sig.ra in via subordinata, ove venisse disposto un aumento del CP_1 contributo al mantenimento in favore della prole, per contro, stante il maggior aggravio economico di cui il sig. dovrebbe farsi carico oltre le numerose ulteriori spese, si chiede che l'assegno unico venga Pt_1 ripartito equamente tra le parti come previsto per legge;
-dare atto che i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a trascrivere l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
-disporre per la sig.ra la perdita del cognome del marito “ ”. Controparte_1 Pt_1
Con il favore delle spese di lite anche con riferimento al sub procedimento incardinato da controparte in pendenza del presente giudizio.
In via istruttoria
La presente difesa, chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie (già formulate in ricorso introduttivo e in memoria ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.):
Ordini di esibizioni ex art. 210 c.p.c.
-disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione integrale di tutti gli estratti conto corrente, estratti carte di credito e/o carte di debito-bancomat in uso alla resistente ed in appoggio a detti conti, estratti depositi, dossier titoli, polizze assicurative, buoni postali, certificati di deposito intestati o cointestati alla sig.ra CP_1 almeno dal 2021 al 2024 (data in cu verrà ammesso l'ordine di esibizione);
[...]
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della resistente delle buste paga (ivi incluse quelle afferenti al versamento di tredicesima e quattordicesima mensilità) a far corso dall'inizio del rapporto di lavoro (prima con ed oggi della sig.ra sino alla data attuale, nonché, CP_2 CP_3 CP_1 disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di lavoro intercorso tra le società in parola e la sig.ra ivi inclusi eventuali modifiche/integrazioni allo stesso e la concessione di eventuali benefits;
CP_1
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della resistente di visura relativa ai beni mobili registrati di cui la sig.ra è titolare/contitolare, nonché, visure aggiornata afferente le unità CP_1 immobiliari di cui la stessa è titolare e/o contitolare;
pagina 3 di 15 Parte resistente:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Galliate in data 31 agosto 2012 tra la signora CP_1
e il signor , ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_1 civile del Comune di Galliate, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione presso il Comune di Robecco Sul Naviglio ove risiede la signora
Controparte_1
2) I minori e verranno affidati ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa, sita in Robecco Sul Naviglio in via Maroncelli n.
6. Il sig. risiede presso l'abitazione di esclusiva proprietà dello Pt_1 stesso, sita in Galliate in via Montello n. 24;
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i minori secondo il seguente calendario e modalità: A) week end alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno (un week end) dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21,00 con rientro dei bambini presso l'abitazione materna ed il week end successivo di competenza del padre si estenderà invece dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro dei bambini direttamente a scuola;
B) visite infra settimanali: nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre lo stesso potrà vedere e tenere con sé i bambini un giorno a settimana dall'uscita da scuola (indicativamente il martedì o, comunque, un altro giorno da concordarsi tra le parti) con pernotto e riaccompagnando gli stessi a scuola il mattino successivo;
nel weekend di competenza della madre il padre potrà tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali con pernotto che salvo diversi accordo tra i genitori saranno il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'indomani ove verranno riaccompagnati dal padre;
C) festività religiose/laiche/ponti/compleanni di e Per_1 Per_2 in via alternata tra i genitori;
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo); E) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15/06 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore); F) in caso di pagina 4 di 15 trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza del genitore con i bambini, si dovrà assicurare da parte dell'altro genitore il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi); G) mese di agosto: durante il giorno i bambini verranno accuditi dai nonni paterni e poi raggiunti dal padre al termine della propria giornata lavorativa;
il trasporto di e da e verso la Per_1 Per_2 casa paterna durante il mese di agosto sarà ad esclusivo carico della signora la quale la mattina accompagnerà i bambini presso CP_1 la casa del padre indicativamente per le 07:30 prima di recarsi al lavoro;
per evitare che tutte le mattine i bambini debbano svegliarsi alle 06:30 anche in estate, i genitori hanno concordato la seguente turnazione: nelle settimane con weekend di competenza della madre i bambini rimarranno a dormire dal padre il lunedì e il giovedì, mentre gli altri giorni la madre passerà a prenderli a casa del padre dopo il lavoro, generalmente fra le 18:00 e le 19:00, per poi riaccompagnarli la mattina successiva;
nelle settimane con i weekend competenza del padre i bambini resteranno a dormire presso lo stesso il martedì ed il venerdì, mentre gli altri giorni sarà la madre ad occuparsi di andarli a prendere dal padre dopo il lavoro per poi riaccompagnarli la mattina successiva. H) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini passeranno la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore, alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
4) Quanto al mantenimento dei minori il sig. verserà la Pt_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) ossia € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun minore, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese mediante CP_1 bonifico bancario. Al compimento del 14° anno di Aurora il suddetto mantenimento verrà aumentato in via automatica di € 100,00 al mese e così anche per il 14° compleanno di , momento in cui il Per_2 mantenimento verrà integrato con ulteriori € 100,00 mensili, somme rivalutate secondo gli indici ISTAT. La signora si CP_1 occuperà in via esclusiva della mensa, ciò significa che il signor non dovrà più corrispondere il contributo di € 25,00 per Pt_1 ciascun figlio;
5) Quanto alle spese straordinarie il padre si farà carico delle spese straordinarie afferenti i minori nella misura del 50%. Per
l'individuazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento al Protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Prot. 2323 del 09.11.2016 che dichiarano di conoscere;
pagina 5 di 15 6) L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora in via esclusiva;
CP_1
7) Le parti prestano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del documento di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Persona_1 Persona_2
8) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e di aver definito ogni reciproca pendenza in sede di separazione e quindi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 3 ottobre 2023, il IG. domandava al Tribunale adito di Parte_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra e di confermare in punto affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della Controparte_1
ex casa coniugale, modalità di frequentazione padre-figli e contributo paterno al mantenimento della prole, le statuizioni contenute nel decreto di omologazione degli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione personale (decreto omologazione n. 6836/2021).
In data 9 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la IG.ra . Con la propria Controparte_1 comparsa di costituzione, la resistente si dichiarava d'accordo con controparte in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla conferma delle statuizioni in merito a collocamento e affidamento dei figli minori e alle modalità di visita padre-figli. Contestando, invece, le istanze di controparte in materia di contributi economici, la resistente domandava: l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 700,00 e il diritto della madre ad essere beneficiaria esclusiva dell'assegno unico e universale a favore dei figli.
All'udienza di comparizione svoltasi il 20 marzo 2024, le parti affermavano che l'unica questione controversa era esclusivamente economica e riguardava il quantum dell'assegno di mantenimento per i figli che il IG. avrebbe dovuto versare mensilmente a favore della IG.ra Per tale Pt_1 CP_1
motivo, le parti chiedevano al Presidente un breve rinvio per esplorare la possibilità di trovare un accordo.
Con ordinanza del 13 maggio 2024, il Giudice delegato, preso atto del mancato accordo tra le parti, disponeva che le stesse integrassero la documentazione di carattere reddituale e fiscale depositata con i relativi atti di costituzione in giudizio.
Le parti adempivano nei termini fissati nel provvedimento giudiziale.
Seguiva un sub procedimento, iniziato con istanza della resistente depositata in data 23 maggio
2024. La IG.ra domandava una modifica del palinsesto delle visite tra il padre e i minori. CP_1
Con successiva ordinanza, il Giudice delegato rigettava l'istanza della resistente. pagina 6 di 15 Con ordinanza del 24 dicembre 2024, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulle conclusioni come sopra precisate: parte resistente ha precisato le conclusioni modificandole rispetto al termine massino che è quello della memoria 473 bis.17 c.p.c. Il Collegio ai fini delle decisioni in ordine alle spese dovrà tenere conto di tale circostanza.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale. Inoltre, la richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa ex art.. 3, comma 1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970. Risulta altresì che la convivenza dopo la separazione non è ripresa e che le parti risiedono in luoghi diversi..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sull'affidamento dei figli minori. In merito all'affidamento dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il 18 gennaio Per_1 Per_2
2018), entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Tenuto conto che l'istanza di affido condiviso è stata presentata da entrambe le parti e preso atto che non sussistono motivi tali da giustificare una diversa modalità di affidamento, questo Collegio ritiene di dover accogliere la domanda.
Sul collocamento dei figli minori e sulla assegnazione della ex casa famigliare.
In merito al collocamento dei figli e , entrambe le parti hanno domandato il Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre e dunque presso l'abitazione materna sita in
Robecco sul Naviglio (MI), via Maroncelli, n. 9.
Preso atto che nel corso del presente procedimento non sono emersi fatti tali da giustificare una diversa soluzione circa il collocamento della prole e tenuto conto della concorde volontà delle parti in merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione della casa coniugale ( di proprietà della resistente) alla stessa, in quanto prevalente collocataria.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e i figli minori.
Atteso che la IG.ra risulta essere il genitore collocatario dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2
occorre determinare i tempi e le modalità della permanenza dei minori presso il padre.
pagina 7 di 15 Sul punto le istanze delle parti erano inizialmente coincidenti;
esse corrispondevano al palinsesto di visita padre-figli concordato tra il IG. e la in sede di separazione consensuale. Pt_1 CP_4 CP_1
Successivamente, la IG.ra ha chiesto, determinando così l'apertura di un sub CP_1
procedimento, una lieve modifica delle frequentazioni tra padre e figli. Tale istanza è stata rigettata dal
Giudice delegato.
Tuttavia, la IG.ra ha insistito nella propria richiesta, come risulta anche dalla comparsa CP_1
conclusionale della stessa.
Occorre prendere atto che, allo stato, le modalità di frequentazione tra il padre e i figli minori risultano essere applicate da circa quattro anni, ovvero a partire dal periodo successivo alla separazione consensuale dei coniugi. Inoltre, come dichiarato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, questo palinsesto non ha mai provocato pregiudizi ai minori, tanto che la resistente nelle sue conclusioni in comparsa di costituzione non ha indicato modifiche rispetto alle conclusioni del ricorrente. Le modifiche sono successivamente state giustificate in modo poco convincente. Si rinvia al provvedimento del giudice relatore nel sub procedimento.
Pertanto, ritenuto che le attuali modalità di visita tra padre e figli coincidano con l'interesse dei minori a non modificarne le abitudini sino a quando non saranno i figli a manifesta un interesse diverso, , il Collegio ritiene di accogliere la proposta di parte ricorrente, secondo lo schema meglio indicato in dispositivo, prevedendo che i trasporti dei figli vengano posti a carico di entrambe le parti in egual misura per ragioni di equità.
Sul contributo a titolo di mantenimento per i figli.
In merito al contributo paterno a titolo di mantenimento dei figli, parte ricorrente ha chiesto di essere onerato con un assegno mensile di € 451, 93 corrispondente all'importo concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, ossia € 400,00 complessivi aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il IG. ha dichiarato di essere disposto a corrispondere mensilmente alla controparte un Pt_1 contributo fisso pari a € 50,00 (€ 25,00 per ciascun figlio) per la fruizione del servizio mensa da parte dei minori ( previsione già contenuta negli accordi separativi) .
La resistente, invece, ha inizialmente chiesto che il contributo paterno a titolo di mantenimento dei figli fosse pari a € 700,00 mensili. Nel corso del procedimento la sig. apportando diverse CP_1
modifiche alle sue richieste, ha infine chiesto la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 a favore dei figli con la previsione di un aumento di € 100,00 al compimento del quattordicesimo anno di e di ulteriori € 100,00 al compimento del quattordicesimo anno di . Per_1 Per_2
Preliminarmente occorre rilevare che le decisioni in materia di diritto di famiglia vengono adottate sulla base del principio rebus sic stantibus, ovvero facendo riferimento ad una data circostanza di fatto pagina 8 di 15 che ne costituisce il presupposto. Pertanto, la decisione giudiziale non può tenere conto di accadimenti futuri ed eventuali (come chiede la resistente nella sua domanda “subordinata”).
Qualora la situazione iniziale dovesse subire dei mutamenti, sarà possibile adire nuovamente l'Autorità giudiziaria per chiedere una modifica delle statuizioni adottate in precedenza.
Valutata la documentazione reddituale e relativa al patrimonio delle parti, emerge quanto segue. Il
IG. è impiegato con un contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile Pt_1
che, come risulta dalle buste paga e dagli estratti dei conti correnti allo stesso intestati, nonché dall'esame della dichiarazione dei rediti più recente, è superiore a € 1.950,00, anzi spesso mensili spesso superiore a € 2.000,00, come dimostrato dalle buste paga da ultimo depositate.
La IG.ra lavora come impiegata e percepisce uno stipendio mensile che, come risulta CP_1
dalla documentazione di carattere fiscale e reddituale depositata, nonché da quanto risulta dalla più recente dichiarazione dei redditi, si aggira sempre intorno a € 2.000,00. Le disponibilità liquide della resistente superano quelle del ricorrente.
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Galliate, dove lo stesso attualmente vive. La resistente è proprietaria della ex casa coniugale (dove la stessa vive con i figli) e per un terzo di un immobile, entrambi situati in Robecco sul Naviglio. Inoltre, come dichiarato dalle parti, il ricorrente è titolare di un'automobile e di un camper e la resistente è proprietaria di un'autovettura.
A differenza della IG.ra il ricorrente deve pagare mensilmente la rata del mutuo a tasso CP_1 variabile come finanziamento per l'acquisto della casa di sua proprietà. La rata mensile che, al tempo della separazione consensuale era di circa € 400,00 mensili, allo stato è di € 740,00 mensili. Per quanto sia possibile ritenere che il tasso sia in fase di riduzione, di tale differenza di importo della rata va tenuto conto.
Tenuto conto della situazione come sopra evidenziata , dell'età e delle esigenze dei minori Per_1
e , nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, si ritiene debba essere soltanto Per_2 arrotondato l'assegno attualmente dovuto dal ricorrente, fissandolo nella misura di € 500,00 mensili. Il
Collegio prende atto che da ultimo la sig. ha rinunciato alla corresponsione del contributo CP_1
mensa che il padre era disposto a versare.
Sulle spese straordinarie.
Anche in merito alle spese straordinarie le parti concordano per la divisione delle stessa al 50% secondo i criteri del Protocollo in uso presso questo Tribunale, ed il Collegio ritiene di fare proprio l'accordo.
Sull'assegno unico e universale a favore dei figli.
pagina 9 di 15 Il ricorrente non si oppone al versamento dell'assegno unico per i figli interamente alla madre qualora venga confermato l'attuale contributo a suo carico. la resistente chiede che l'assegno unico continui ad essere percepito esclusivamente da lei in quanto collocataria prevalente.
Il Collegio ritiene che come da giurisprudenza prevalente l'assegno unico debba essere interamente percepito dal genitore prevalente collocatario dei figli e quindi l'assegno unico verrà interamente percepito dalla resistente cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672).
Sulle spese processuali.
Il ricorrente vede accolta la propria domanda relativamente alle modalità di frequentazione e di visita dei figli. Anche nel sub procedimento la domanda della resistente di modifica del “palinsesto” frequentazioni è stata rigettata. In punto previsioni economiche la domanda della resistente è stata accolta seppur in parte e però è stato previsto a suo favore l'intero assegno unico. In ordine alle ulteriori domande non vi è stata discussione tra le parti, in quanto sostanzialmente coincidenti.
Si ritiene pertanto, di compensare le spese tra le parti nel procedimento principale e di porre a carico della resistente le spese relative al sub procedimento, ove risulta soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il IG. e la IG.ra il 31 Parte_1 Controparte_1
agosto 2012 in Galliate (NO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Galliate, alla Parte
II, Atti di Matrimonio, Serie A n. 29, anno 2012. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli e;
Persona_1 Persona_2
-colloca in via prevalente i figli e presso la madre, cui viene assegnata Persona_1 Parte_1
la casa coniugale;
-dispone che il IG. possa tenere presso di sé i figli e secondo il seguente Pt_1 Per_1 Per_2
schema:
A) a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00 con tragitto di rientro equamente diviso tra le parti;
B) un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì, salvo diversi accordi tra le parti) con pernotto e accompagnamento dei minori a scuola il mattino successivo nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre e due giorni infrasettimanali (il martedì ed il venerdì) con pernotto e pagina 10 di 15 successivo rientro presso l'abitazione materna o a scuola nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre;
Se il giorno successivo il pernotto è sabato il tragitto di rientro (da effettuarsi in orario consono alle esigenze/abitudini dei minori) andrà equamente diviso tra le parti;
C) le festività, i ponti e i compleanni di e in via alternata tra i genitori;
Per_1 Per_2
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo);
E) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi. Questo periodo andrà previamente comunicato all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore);
F) in caso di trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza di un genitore, si dovrà assicurare da parte dell'altro il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi);
G) mese di agosto: in ragione degli impegni di lavoro della sig.ra i figli durante la settimana CP_1
e, sempre che gli stessi, non siano in vacanza con il padre, staranno dai nonni paterni ove verranno raggiunti dal sig. al termine della giornata lavorativa;
il predetto li terrà con sé per la restante Pt_1
parte della giornata;
la madre andrà a prendere i bambini il martedì dopo cena e li riporterà la mattina successiva dai nonni paterni. I minori resteranno, quindi, dal padre sino a giovedì dopo cena quando verranno ripresi IG.ra che li ricondurrà dai nonni paterni il venerdì mattina. CP_1
Resta ferma l'alternanza dei weekend secondo le previsioni di cui al punto A); G) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque,
pagina 11 di 15 fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore (nel caso sia il papà quest'ultimo, i bambini, come avvenuto sino ad ora, staranno dal predetto dopo NT AN anche per qualche ulteriore giorno), alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 500,00, rivalutabile Persona_1 Persona_2
sulla base degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra i genitori secondo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che l'assegno unico e universale a favore dei figli sia interamente percepito dalla IG.ra
CP_1
-compensa le spese di lite del presente procedimento e condanna la IG.ra a Controparte_1 rifondere al IG. le spese del sub procedimento, che liquida in € 1.000,00 per Parte_1
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 9.4.2025
Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 12 di 15 pagina 13 di 15 pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4330/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Piloni Silvia, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio in Novara (NO), via San Francesco D'Assisi, n.18/E
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Sciarabetta Luana, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Vanzago (MI), via Giovanni XIII, n. 22
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Galliate (No) in data 31.08.2012, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune nel registro degli atti di matrimonio anno 2012, parte II serie A n. 29 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
-disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021) l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui bambini ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e di eventuali professionisti cui riferirsi), alla residenza, all'istruzione (compresa l'individuazione pagina 1 di 15 dell'Istituto scolastico con il quale entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive extrascolastiche (che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore); limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà sui minori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.;
-disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021) la collocazione della prole presso la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Robecco Sul Naviglio, via Maroncelli n. 6;
-prevedere (confermando quanto già previsto in negli accordi di separazione già omologati da questo Tribunale RG. n. 1809/2021 e quanto già in atto da due anni a questa parte) che il padre possa tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità: quanto al diritto di visita di e , stante l'età dei Per_1 Per_2 minori (rispettivamente di anni 6 e 9), il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini secondo il seguente calendario e modalità: A) week end alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno dal venerdì ore 18,00 alla domenica alle ore 21,00 (come avviene già attualmente) con tragitto di rientro equamente diviso tra le parti;
B) visite infra settimanali: nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre lo stesso potrà vedere e tenere con sé i bambini un giorno a settimana
(indicativamente il martedì per lasciare inalterate le abitudini dei minori) con pernotto e riaccompagnando gli stessi a scuola il mattino successivo, nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, invece, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni durante la settimana (il martedì ed il venerdì così da lasciare inalterate le abitudini dei bambini) con pernotto e successivo rientro degli stessi dalla mamma e/o a scuola;
in particolare, se il giorno successivo il pernotto è sabato il tragitto di rientro (da effettuarsi in orario consono alle esigenze/abitudini dei minori) andrà equamente diviso tra le parti, così che un sabato sarà il padre a riportare i figli a Robecco e quello successivo sarà la mamma ad andarli a riprendere (se vi sarà attività sportiva il rientro dovrà avvenire al termine della stessa), se il giorno successivo a quello di spettanza paterna è, invece, infrasettimanale i bambini pernotteranno dal padre e verranno poi riaccompagnati il mattino successivo a scuola e/o presso l'abitazione materna (in caso di chiusura scuola); C) festività religiose/laiche/ponti/compleanni di e in via alternata tra i Per_1 Per_2 genitori;
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo); E) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15.06 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore); F) in caso di trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza di un genitore, si dovrà assicurare da parte dell'altro il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi); G) mese di agosto: in ragione degli impegni di lavoro della sig.ra i bambini durante la settimana e, sempre che gli stessi, non CP_1 siano in vacanza con il padre, staranno dai nonni paterni ove verranno raggiunti dal sig. al termine Pt_1 della giornata lavorativa;
il predetto li terrà con sé per la restante parte della giornata;
la mamma, come avviene tutt'ora, andrà a prendere i bambini il martedì dopo cena e li riporterà la mattina successiva dai nonni paterni. I bambini resteranno, quindi, dal padre sino a giovedì dopo cena quando verranno ripresi dalla mamma che li ricondurrà dai nonni paterni il venerdì mattina. Resta ferma l'alternanza dei weekend secondo le previsioni di cui al punto A); G) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore (nel caso sia il papà quest'ultimo, i bambini, come avvenuto sino ad ora, staranno dal pagina 2 di 15 predetto dopo NT AN anche per qualche ulteriore giorno), alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
- disporre (confermando quanto già previsto negli accordi di separazione già omologati da questo
Tribunale RG. n. 1809/2021) che il sig. contribuisca ad e secondo le seguenti Pt_1 Per_1 Per_2 modalità: versamento contributo al mantenimento per la prole pari ad Euro 225,96 per ciascun figlio (e, così per complessivi Euro 451,93, rispondenti all'importo concordato in sede di separazione tra le parti a titolo di contributo al mantenimento, ossia, Euro complessivi 400,00 aggiornati secondo Istat del mese settembre - allo stato, l'indice di settembre 2024 non è ancora stato pubblicato- e da corrispondersi alla sig.ra CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie afferenti i minori nella misura del 50% (spese saranno da documentarsi e concordarsi preventivamente tra i genitori;
in particolar modo, per quanto riguarda l'eventuale servizio di babysitteraggio, si precisa che le parti vi si potranno rivolgere, previo accordo tra di loro raggiunto in merito alle modalità, ove, oltre ad i genitori, anche i nonni materni/paterni fossero impossibilitati a tenere e ). Per Per_1 Per_2 l'individuazione e la disciplina delle spese straordinarie le parti faranno riferimento, in ogni caso, al Protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Prot. 2323 del 09.11.2016. Il padre, inoltre, provvederà a versare in favore dei figli un contributo forfettario e fisso pari ad
Euro 25,00 per ciascun figlio (complessivi Euro 50,00) per la fruizione del servizio di mensa scolastica da parte dei bambini (a tal proposito si precisa che il contributo in parola verrà versato dal sig. per le Pt_1 sole mensilità in cui e godranno del servizio mensa a scuola e solo a condizione che gli Per_1 Per_2 stessi ne fruiscano;
in difetto il contributo in parola non verrà versato). Per quanto concerne l'assegno unico, considerata la condizione economica delle parti e gli effettivi tempi di permanenza dei bambini presso il padre, in principalità : previa conferma dell'importo già previsto in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, l'assegno unico potrà essere percepito integralmente dalla sig.ra in via subordinata, ove venisse disposto un aumento del CP_1 contributo al mantenimento in favore della prole, per contro, stante il maggior aggravio economico di cui il sig. dovrebbe farsi carico oltre le numerose ulteriori spese, si chiede che l'assegno unico venga Pt_1 ripartito equamente tra le parti come previsto per legge;
-dare atto che i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a trascrivere l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
-disporre per la sig.ra la perdita del cognome del marito “ ”. Controparte_1 Pt_1
Con il favore delle spese di lite anche con riferimento al sub procedimento incardinato da controparte in pendenza del presente giudizio.
In via istruttoria
La presente difesa, chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie (già formulate in ricorso introduttivo e in memoria ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.):
Ordini di esibizioni ex art. 210 c.p.c.
-disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione integrale di tutti gli estratti conto corrente, estratti carte di credito e/o carte di debito-bancomat in uso alla resistente ed in appoggio a detti conti, estratti depositi, dossier titoli, polizze assicurative, buoni postali, certificati di deposito intestati o cointestati alla sig.ra CP_1 almeno dal 2021 al 2024 (data in cu verrà ammesso l'ordine di esibizione);
[...]
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della resistente delle buste paga (ivi incluse quelle afferenti al versamento di tredicesima e quattordicesima mensilità) a far corso dall'inizio del rapporto di lavoro (prima con ed oggi della sig.ra sino alla data attuale, nonché, CP_2 CP_3 CP_1 disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di lavoro intercorso tra le società in parola e la sig.ra ivi inclusi eventuali modifiche/integrazioni allo stesso e la concessione di eventuali benefits;
CP_1
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della resistente di visura relativa ai beni mobili registrati di cui la sig.ra è titolare/contitolare, nonché, visure aggiornata afferente le unità CP_1 immobiliari di cui la stessa è titolare e/o contitolare;
pagina 3 di 15 Parte resistente:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Galliate in data 31 agosto 2012 tra la signora CP_1
e il signor , ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_1 civile del Comune di Galliate, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione presso il Comune di Robecco Sul Naviglio ove risiede la signora
Controparte_1
2) I minori e verranno affidati ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa, sita in Robecco Sul Naviglio in via Maroncelli n.
6. Il sig. risiede presso l'abitazione di esclusiva proprietà dello Pt_1 stesso, sita in Galliate in via Montello n. 24;
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i minori secondo il seguente calendario e modalità: A) week end alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno (un week end) dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21,00 con rientro dei bambini presso l'abitazione materna ed il week end successivo di competenza del padre si estenderà invece dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro dei bambini direttamente a scuola;
B) visite infra settimanali: nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre lo stesso potrà vedere e tenere con sé i bambini un giorno a settimana dall'uscita da scuola (indicativamente il martedì o, comunque, un altro giorno da concordarsi tra le parti) con pernotto e riaccompagnando gli stessi a scuola il mattino successivo;
nel weekend di competenza della madre il padre potrà tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali con pernotto che salvo diversi accordo tra i genitori saranno il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'indomani ove verranno riaccompagnati dal padre;
C) festività religiose/laiche/ponti/compleanni di e Per_1 Per_2 in via alternata tra i genitori;
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo); E) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15/06 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore); F) in caso di pagina 4 di 15 trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza del genitore con i bambini, si dovrà assicurare da parte dell'altro genitore il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi); G) mese di agosto: durante il giorno i bambini verranno accuditi dai nonni paterni e poi raggiunti dal padre al termine della propria giornata lavorativa;
il trasporto di e da e verso la Per_1 Per_2 casa paterna durante il mese di agosto sarà ad esclusivo carico della signora la quale la mattina accompagnerà i bambini presso CP_1 la casa del padre indicativamente per le 07:30 prima di recarsi al lavoro;
per evitare che tutte le mattine i bambini debbano svegliarsi alle 06:30 anche in estate, i genitori hanno concordato la seguente turnazione: nelle settimane con weekend di competenza della madre i bambini rimarranno a dormire dal padre il lunedì e il giovedì, mentre gli altri giorni la madre passerà a prenderli a casa del padre dopo il lavoro, generalmente fra le 18:00 e le 19:00, per poi riaccompagnarli la mattina successiva;
nelle settimane con i weekend competenza del padre i bambini resteranno a dormire presso lo stesso il martedì ed il venerdì, mentre gli altri giorni sarà la madre ad occuparsi di andarli a prendere dal padre dopo il lavoro per poi riaccompagnarli la mattina successiva. H) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini passeranno la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore, alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
4) Quanto al mantenimento dei minori il sig. verserà la Pt_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) ossia € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun minore, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese mediante CP_1 bonifico bancario. Al compimento del 14° anno di Aurora il suddetto mantenimento verrà aumentato in via automatica di € 100,00 al mese e così anche per il 14° compleanno di , momento in cui il Per_2 mantenimento verrà integrato con ulteriori € 100,00 mensili, somme rivalutate secondo gli indici ISTAT. La signora si CP_1 occuperà in via esclusiva della mensa, ciò significa che il signor non dovrà più corrispondere il contributo di € 25,00 per Pt_1 ciascun figlio;
5) Quanto alle spese straordinarie il padre si farà carico delle spese straordinarie afferenti i minori nella misura del 50%. Per
l'individuazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento al Protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Prot. 2323 del 09.11.2016 che dichiarano di conoscere;
pagina 5 di 15 6) L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora in via esclusiva;
CP_1
7) Le parti prestano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del documento di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Persona_1 Persona_2
8) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e di aver definito ogni reciproca pendenza in sede di separazione e quindi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 3 ottobre 2023, il IG. domandava al Tribunale adito di Parte_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra e di confermare in punto affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della Controparte_1
ex casa coniugale, modalità di frequentazione padre-figli e contributo paterno al mantenimento della prole, le statuizioni contenute nel decreto di omologazione degli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione personale (decreto omologazione n. 6836/2021).
In data 9 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la IG.ra . Con la propria Controparte_1 comparsa di costituzione, la resistente si dichiarava d'accordo con controparte in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla conferma delle statuizioni in merito a collocamento e affidamento dei figli minori e alle modalità di visita padre-figli. Contestando, invece, le istanze di controparte in materia di contributi economici, la resistente domandava: l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 700,00 e il diritto della madre ad essere beneficiaria esclusiva dell'assegno unico e universale a favore dei figli.
All'udienza di comparizione svoltasi il 20 marzo 2024, le parti affermavano che l'unica questione controversa era esclusivamente economica e riguardava il quantum dell'assegno di mantenimento per i figli che il IG. avrebbe dovuto versare mensilmente a favore della IG.ra Per tale Pt_1 CP_1
motivo, le parti chiedevano al Presidente un breve rinvio per esplorare la possibilità di trovare un accordo.
Con ordinanza del 13 maggio 2024, il Giudice delegato, preso atto del mancato accordo tra le parti, disponeva che le stesse integrassero la documentazione di carattere reddituale e fiscale depositata con i relativi atti di costituzione in giudizio.
Le parti adempivano nei termini fissati nel provvedimento giudiziale.
Seguiva un sub procedimento, iniziato con istanza della resistente depositata in data 23 maggio
2024. La IG.ra domandava una modifica del palinsesto delle visite tra il padre e i minori. CP_1
Con successiva ordinanza, il Giudice delegato rigettava l'istanza della resistente. pagina 6 di 15 Con ordinanza del 24 dicembre 2024, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulle conclusioni come sopra precisate: parte resistente ha precisato le conclusioni modificandole rispetto al termine massino che è quello della memoria 473 bis.17 c.p.c. Il Collegio ai fini delle decisioni in ordine alle spese dovrà tenere conto di tale circostanza.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale. Inoltre, la richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa ex art.. 3, comma 1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970. Risulta altresì che la convivenza dopo la separazione non è ripresa e che le parti risiedono in luoghi diversi..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sull'affidamento dei figli minori. In merito all'affidamento dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il 18 gennaio Per_1 Per_2
2018), entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Tenuto conto che l'istanza di affido condiviso è stata presentata da entrambe le parti e preso atto che non sussistono motivi tali da giustificare una diversa modalità di affidamento, questo Collegio ritiene di dover accogliere la domanda.
Sul collocamento dei figli minori e sulla assegnazione della ex casa famigliare.
In merito al collocamento dei figli e , entrambe le parti hanno domandato il Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre e dunque presso l'abitazione materna sita in
Robecco sul Naviglio (MI), via Maroncelli, n. 9.
Preso atto che nel corso del presente procedimento non sono emersi fatti tali da giustificare una diversa soluzione circa il collocamento della prole e tenuto conto della concorde volontà delle parti in merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione della casa coniugale ( di proprietà della resistente) alla stessa, in quanto prevalente collocataria.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e i figli minori.
Atteso che la IG.ra risulta essere il genitore collocatario dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2
occorre determinare i tempi e le modalità della permanenza dei minori presso il padre.
pagina 7 di 15 Sul punto le istanze delle parti erano inizialmente coincidenti;
esse corrispondevano al palinsesto di visita padre-figli concordato tra il IG. e la in sede di separazione consensuale. Pt_1 CP_4 CP_1
Successivamente, la IG.ra ha chiesto, determinando così l'apertura di un sub CP_1
procedimento, una lieve modifica delle frequentazioni tra padre e figli. Tale istanza è stata rigettata dal
Giudice delegato.
Tuttavia, la IG.ra ha insistito nella propria richiesta, come risulta anche dalla comparsa CP_1
conclusionale della stessa.
Occorre prendere atto che, allo stato, le modalità di frequentazione tra il padre e i figli minori risultano essere applicate da circa quattro anni, ovvero a partire dal periodo successivo alla separazione consensuale dei coniugi. Inoltre, come dichiarato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, questo palinsesto non ha mai provocato pregiudizi ai minori, tanto che la resistente nelle sue conclusioni in comparsa di costituzione non ha indicato modifiche rispetto alle conclusioni del ricorrente. Le modifiche sono successivamente state giustificate in modo poco convincente. Si rinvia al provvedimento del giudice relatore nel sub procedimento.
Pertanto, ritenuto che le attuali modalità di visita tra padre e figli coincidano con l'interesse dei minori a non modificarne le abitudini sino a quando non saranno i figli a manifesta un interesse diverso, , il Collegio ritiene di accogliere la proposta di parte ricorrente, secondo lo schema meglio indicato in dispositivo, prevedendo che i trasporti dei figli vengano posti a carico di entrambe le parti in egual misura per ragioni di equità.
Sul contributo a titolo di mantenimento per i figli.
In merito al contributo paterno a titolo di mantenimento dei figli, parte ricorrente ha chiesto di essere onerato con un assegno mensile di € 451, 93 corrispondente all'importo concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, ossia € 400,00 complessivi aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il IG. ha dichiarato di essere disposto a corrispondere mensilmente alla controparte un Pt_1 contributo fisso pari a € 50,00 (€ 25,00 per ciascun figlio) per la fruizione del servizio mensa da parte dei minori ( previsione già contenuta negli accordi separativi) .
La resistente, invece, ha inizialmente chiesto che il contributo paterno a titolo di mantenimento dei figli fosse pari a € 700,00 mensili. Nel corso del procedimento la sig. apportando diverse CP_1
modifiche alle sue richieste, ha infine chiesto la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 a favore dei figli con la previsione di un aumento di € 100,00 al compimento del quattordicesimo anno di e di ulteriori € 100,00 al compimento del quattordicesimo anno di . Per_1 Per_2
Preliminarmente occorre rilevare che le decisioni in materia di diritto di famiglia vengono adottate sulla base del principio rebus sic stantibus, ovvero facendo riferimento ad una data circostanza di fatto pagina 8 di 15 che ne costituisce il presupposto. Pertanto, la decisione giudiziale non può tenere conto di accadimenti futuri ed eventuali (come chiede la resistente nella sua domanda “subordinata”).
Qualora la situazione iniziale dovesse subire dei mutamenti, sarà possibile adire nuovamente l'Autorità giudiziaria per chiedere una modifica delle statuizioni adottate in precedenza.
Valutata la documentazione reddituale e relativa al patrimonio delle parti, emerge quanto segue. Il
IG. è impiegato con un contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile Pt_1
che, come risulta dalle buste paga e dagli estratti dei conti correnti allo stesso intestati, nonché dall'esame della dichiarazione dei rediti più recente, è superiore a € 1.950,00, anzi spesso mensili spesso superiore a € 2.000,00, come dimostrato dalle buste paga da ultimo depositate.
La IG.ra lavora come impiegata e percepisce uno stipendio mensile che, come risulta CP_1
dalla documentazione di carattere fiscale e reddituale depositata, nonché da quanto risulta dalla più recente dichiarazione dei redditi, si aggira sempre intorno a € 2.000,00. Le disponibilità liquide della resistente superano quelle del ricorrente.
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Galliate, dove lo stesso attualmente vive. La resistente è proprietaria della ex casa coniugale (dove la stessa vive con i figli) e per un terzo di un immobile, entrambi situati in Robecco sul Naviglio. Inoltre, come dichiarato dalle parti, il ricorrente è titolare di un'automobile e di un camper e la resistente è proprietaria di un'autovettura.
A differenza della IG.ra il ricorrente deve pagare mensilmente la rata del mutuo a tasso CP_1 variabile come finanziamento per l'acquisto della casa di sua proprietà. La rata mensile che, al tempo della separazione consensuale era di circa € 400,00 mensili, allo stato è di € 740,00 mensili. Per quanto sia possibile ritenere che il tasso sia in fase di riduzione, di tale differenza di importo della rata va tenuto conto.
Tenuto conto della situazione come sopra evidenziata , dell'età e delle esigenze dei minori Per_1
e , nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, si ritiene debba essere soltanto Per_2 arrotondato l'assegno attualmente dovuto dal ricorrente, fissandolo nella misura di € 500,00 mensili. Il
Collegio prende atto che da ultimo la sig. ha rinunciato alla corresponsione del contributo CP_1
mensa che il padre era disposto a versare.
Sulle spese straordinarie.
Anche in merito alle spese straordinarie le parti concordano per la divisione delle stessa al 50% secondo i criteri del Protocollo in uso presso questo Tribunale, ed il Collegio ritiene di fare proprio l'accordo.
Sull'assegno unico e universale a favore dei figli.
pagina 9 di 15 Il ricorrente non si oppone al versamento dell'assegno unico per i figli interamente alla madre qualora venga confermato l'attuale contributo a suo carico. la resistente chiede che l'assegno unico continui ad essere percepito esclusivamente da lei in quanto collocataria prevalente.
Il Collegio ritiene che come da giurisprudenza prevalente l'assegno unico debba essere interamente percepito dal genitore prevalente collocatario dei figli e quindi l'assegno unico verrà interamente percepito dalla resistente cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672).
Sulle spese processuali.
Il ricorrente vede accolta la propria domanda relativamente alle modalità di frequentazione e di visita dei figli. Anche nel sub procedimento la domanda della resistente di modifica del “palinsesto” frequentazioni è stata rigettata. In punto previsioni economiche la domanda della resistente è stata accolta seppur in parte e però è stato previsto a suo favore l'intero assegno unico. In ordine alle ulteriori domande non vi è stata discussione tra le parti, in quanto sostanzialmente coincidenti.
Si ritiene pertanto, di compensare le spese tra le parti nel procedimento principale e di porre a carico della resistente le spese relative al sub procedimento, ove risulta soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il IG. e la IG.ra il 31 Parte_1 Controparte_1
agosto 2012 in Galliate (NO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Galliate, alla Parte
II, Atti di Matrimonio, Serie A n. 29, anno 2012. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli e;
Persona_1 Persona_2
-colloca in via prevalente i figli e presso la madre, cui viene assegnata Persona_1 Parte_1
la casa coniugale;
-dispone che il IG. possa tenere presso di sé i figli e secondo il seguente Pt_1 Per_1 Per_2
schema:
A) a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00 con tragitto di rientro equamente diviso tra le parti;
B) un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì, salvo diversi accordi tra le parti) con pernotto e accompagnamento dei minori a scuola il mattino successivo nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre e due giorni infrasettimanali (il martedì ed il venerdì) con pernotto e pagina 10 di 15 successivo rientro presso l'abitazione materna o a scuola nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre;
Se il giorno successivo il pernotto è sabato il tragitto di rientro (da effettuarsi in orario consono alle esigenze/abitudini dei minori) andrà equamente diviso tra le parti;
C) le festività, i ponti e i compleanni di e in via alternata tra i genitori;
Per_1 Per_2
D) possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione cada in un giorno di competenza di quest'ultimo);
E) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi. Questo periodo andrà previamente comunicato all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (resta inteso che durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé i bambini dovrà assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore);
F) in caso di trasferta per motivi di lavoro di uno dei genitori i minori potranno stare con l'altro genitore (qualora il giorno di trasferta dovesse cadere nei giorni di competenza di un genitore, si dovrà assicurare da parte dell'altro il recupero del giorno di visita, previo accordo raggiunto tra le parti sulla modalità da seguirsi);
G) mese di agosto: in ragione degli impegni di lavoro della sig.ra i figli durante la settimana CP_1
e, sempre che gli stessi, non siano in vacanza con il padre, staranno dai nonni paterni ove verranno raggiunti dal sig. al termine della giornata lavorativa;
il predetto li terrà con sé per la restante Pt_1
parte della giornata;
la madre andrà a prendere i bambini il martedì dopo cena e li riporterà la mattina successiva dai nonni paterni. I minori resteranno, quindi, dal padre sino a giovedì dopo cena quando verranno ripresi IG.ra che li ricondurrà dai nonni paterni il venerdì mattina. CP_1
Resta ferma l'alternanza dei weekend secondo le previsioni di cui al punto A); G) le vacanze di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza. Vengono, comunque,
pagina 11 di 15 fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
per quanto riguarda le festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (sino alle 15,00) con un genitore e la restante parte del 25 dicembre e NT AN con l'altro genitore (nel caso sia il papà quest'ultimo, i bambini, come avvenuto sino ad ora, staranno dal predetto dopo NT AN anche per qualche ulteriore giorno), alternando di anno in anno le modalità; il criterio dell'alternanza verrà osservato dalle parti anche per il 31 dicembre, 1 gennaio ed il 6 gennaio;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 500,00, rivalutabile Persona_1 Persona_2
sulla base degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra i genitori secondo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che l'assegno unico e universale a favore dei figli sia interamente percepito dalla IG.ra
CP_1
-compensa le spese di lite del presente procedimento e condanna la IG.ra a Controparte_1 rifondere al IG. le spese del sub procedimento, che liquida in € 1.000,00 per Parte_1
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 9.4.2025
Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
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