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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OB CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102 2023 promossa da:
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Nazzareno Ciarrocchi
Attore
contro
, ( ) CP_1 CodiceFiscale_2
Convenuta contumace cod. fisc. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
Convenuta
Avv. Vinicio Simoni
convenuti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
a) voler accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 17.5.2021 alle ore 17:10
circa lungo la Strada Provinciale Bonifica nel territorio urbano del Comune di Ascoli
pagina 1 di 11 Piceno, tra l'autovettura Lancia Y tg. EM996NM di proprietà e condotta dalla SI.ra
[...]
ed il Motociclo Yamaha SR400 tg. BF65615 di proprietà e condotto dal SI. CP_1
, è avvenuto per colpa esclusiva della SI.ra ; b) voler Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare che i danni subiti dal SI. , quale conseguenza Parte_1
diretta del sinistro, per postumi permanenti invalidanti e per invalidità temporanea e per quant'altro direttamente conseguente, ammontano a complessivi €. 73.799,10= somma questa da cui detrarre i pagamenti a titolo di acconto eseguiti dall'assicuratore (€.
15.000,00=) e quanto riconosciuto per indennità da parte dell' (€. 28.007,06=), CP_3
residuando perciò quale residuo credito l'importo di €. 30.792,04=, e ciò applicando le
Tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, con eventuale maggiorazione di tale somma nell'ipotesi che ritenesse applicabile anche un coefficiente maggiorativo relativo alla personalizzazione del danno ove non venisse specificatamente riconosciuta tale autonoma voce di danno, quale conseguenza diretta del sinistro, quale la perdita del posto di lavoro con conseguente perdita di chances, liquidata in via equitativa;
c) voler accertare e dichiarare che sussiste il diritto del SI. di vedersi riconosciuto il Parte_1
rimborso della somma corrisposta all'iniziale difensore, Avv. Raimondo Testa, nella misura di €. 6.500,00= tanto quanto è stato l'esborso sostenuto;
d) in conseguenza di ciò,
voler condannare la SI.ra ed il proprio assicuratore CP_1 Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del SI. , della complessiva somma di €. Parte_1
37.292,04= oltre alla ulteriore somma da liquidarsi equitativamente, o comunque quella maggiore o minore somma benevisa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi dalla data del 16.6.2022 (data in cui è stata formalizzata l'offerta pagina 2 di 11 reale da parte della compagnia di assicurazione) al saldo effettivo;
e) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Deduceva l'attore che il giorno 17.05.2021, alle ore 17,10 circa, all'altezza del civico 20
della SP Bonifica nel territorio del Comune di Ascoli Piceno il proprio motociclo Yamaha
veniva urtato dalla Lancia Y condotta dalla SI.ra , la quale, nell'effettuare CP_1
manovra di svolta a sinistra, avrebbe omesso di concedere la dovuta precedenza al ciclomotore. A Causa dell'evento l'attore subiva gravi lesioni personali, dalle quali sarebbero derivato danno anche di natura permanente.
- Si costituiva in giudizio dichiarando preliminarmente di aver offerto Controparte_2
prima del presente giudizio la somma di euro 15.000,00 a tacitazione di ogni danno patito dall'attore, invocando la sussistenza di un concorso di colpa, e precisando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO
respingere, così come formulata, la domanda avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per le ragioni indicate nelle superiori premesse, dichiarando congrua, adeguata ed esaustiva al ristoro di tutti i danni subiti dal la somma di € 15.000,00 corrisposta ante causam al medesimo dalla compagnia Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c. Controparte_2
- Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata c.t.u. tecnica e c.t.u. medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione a) I fatti storici oggetto della domanda proposta da parte attrice non sono stati contestati dalla parte convenuta costituita. Si fa riferimento al tempo ed al luogo del sinistro ed alle modalità dello stesso.
pagina 3 di 11 La parte convenuta eccepisce la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento per eccessiva velocità e per mancanza di prudenza, oltre alla contestazione dell'entità del risarcimento preteso, ritenendo satisfattiva l'offerta formulata in sede stragiudiziale.
Dalle asserzioni difensive di parte convenuta, che hanno rilievo ai sensi dell'art. 115 cpc
I comma e dall'esame dei fatti accertati dall'autorità intervenuta a seguito del sinistro, la dinamica materiale dell'evento può essere così ricostruita: il motoveicolo di parte attrice percorreva la propria semicarreggiata quando il veicolo di parte convenuta, che doveva eseguire una svolta a sinistra, iniziava detta manovra non concedendo la dovuta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva dalla sua destra. Tali fatti trovano ampia conferma nel rapporto in atti, laddove viene indicato senza dubbio il punto d'urto.
Il rapporto in atti riporta anche ulteriori fatti che possono avere rilievo nel caso di specie,
quali le tracce di frenata del motoveicolo per circa 10 metri ed i danni riportati dai veicoli che lasciano intendere che l'impatto tra i due veicoli fu alquanto consistente.
Per tali ultimi motivi, unitamente alla valutazione delle difese di parte convenuta riferita ad una presunta eccessiva velocità tenuta dal conducente il motoveicolo, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, per cui è stato demandato al c.t.u. il seguente quesito: il c.t.u., valutati gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo di causa, ricostruisca la dinamica del sinistro in questione, valutando la velocità tenuta dai veicoli coinvolti, la congruità delle conseguenze dell'urto sulle parti incidentate e le relative responsabilità
alla luce della normativa del codice della strada.
Dagli esiti della c.t.u. è emerso che nel punto stradale dell'impatto in questione esisteva un limite di velocità pari a 50 kmh;
dalla c.t.u. è emerso, altresì, che il motoveicolo di parte attrice viaggiava ad una velocità di 64 kmh.
pagina 4 di 11 Gli esiti della c.t.u. possono essere fatti propri dal Tribunale, essendo la c.t.u. corretta nei presupposti formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita adeguata ed esaustiva risposta al quesito posto.
È indubbio che la velocità tenuta costituisca un fattore, a volte decisivo di un sinistro stradale, ed abbia importante rilievo ai fini della ripartizione della responsabilità in capo dei conducenti dei veicoli antagonisti.
È stato anche ritenuto, infatti, che l'eccessiva e consistente velocità tenuta possa costituire causa di concorso di colpa anche in ipotesi di condotta di guida del conducente del veicolo antagonista negligente per omesso rispetto di segnale di stop (Cass. n. 27989/2017).
Così come è stato escluso il concorso di colpa se il superamento del limite di velocità era minimo e ritenuto ininfluente (Cass. civ. n. 34163/2022).
Nel caso di specie è indubbia la responsabilità della conducente dell'autoveicolo per aver omesso di concedere la precedenza al motoveicolo e per non aver verificato diligentemente la presenza del motoveicolo in un tratto di strada rettilineo.
Di contro, la velocità tenuta dal ciclomotore, superiore di 14 kmh rispetto al limite previsto – quasi un terzo rispetto al limite di velocità esistente – ha avuto certamente una incidenza nella verificazione dell'evento in questione, seppur minima.
Il conducente il motoveicolo si rese conto del pericolo ed eseguì una brusca frenata di circa 10 metri per evitare l'impatto, avendo anche il medesimo la visuale libera nell'occasione, essendo il tratto di strada rettilineo.
Appare indubbio che qualora il conducente del motoveicolo avesse tenuto una velocità
consona ai luoghi di transito, mentre invece teneva una velocità di quasi un terzo superiore al limite previsto – avrebbe avuto la possibilità quantomeno di rendere le conseguenze del sinistro meno dannose.
pagina 5 di 11 Dagli elementi acquisiti al processo, deve concludersi, comunque, che il superamento dei limiti di velocità da parte dell'attore non avrebbe potuto impedire l'avvenuto impatto, ma avrebbe quindi potuto determinare soltanto conseguenze pregiudizievoli minori.
Secondo il giudicante la responsabilità dell'evento in questione va ripartita come segue:
al veicolo di parte attrice nella misura del 15%; al veicolo di parte convenuta nella misura dell'85%.
b) Parte attrice ha lamentato danni fisici a seguito dell'evento.
E' stata disposta c.t.u. medico legale per verificare la natura e l'entità delle lesioni patite.
Anche in questo caso, gli esiti della c.t.u. possono essere fatti propri dal Tribunale,
essendo la c.t.u. corretta nei presupposti formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita adeguata ed esaustiva risposta al quesito posto.
Il c.t.u. medico legale così conclude: La durata dell'inabilità temporanea biologica totale
è stata di giorni 20 (venti), parziale 75% giorni 60 (sessanta), 50% giorni 45
(quarantacinque), 25% giorni 60 (sessanta).
Residuano postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 15% (quindici)
incidenti quali danno biologico proponendo un incremento del coefficiente minimo del punto biologico in misura del 10% (dieci) rispetto alla norma correlate all'attività
lavorativa espletata, alla pratica sportiva e di bricolage riferite.
In riferimento all'età anagrafica del periziato, alla propria aspettativa di vita, alla complessità del quadro fratturativo evidenziato è prevedibile evoluzione peggiorativa in senso di artrosi post traumatica. Sono risultate precluse o limitate le attività della vita di relazione quali vestizione, lavarsi autonomamente, mangiare autonomamente con la mano destra (arto dominante). Si ritengono congrue le spese mediche per complessivi €
2.602,00.
pagina 6 di 11 Quali spese “future” è prevedibile la necessità che il periziato debba praticare almeno 2
cicli annuali di FKT riabilitante per complessive 20 sedute rientranti nel novero delle prestazioni a carico SSN con pagamento del solo ticket sanitario.
Sussiste grado di sofferenza psicofisca di tipo media: media-moderata inquadrabile al livello 3 in una scala da 1 a 5.
Alla luce delle risultanze peritali, spetterebbe all'attore a titolo di invalidità temporanea la complessiva somma di euro 5.758,45, per danno biologico la somma di euro 47.970,81,
a titolo di spese riconosciute euro 2.602,20.
Esaminando la questione del danno non patrimoniale allegato da parte attrice come conseguenza diretta ed immediata dell'evento dannoso di cui è causa, giova ribadire come esso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici
(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Inoltre, è noto che nel risarcimento del danno non patrimoniale, quest'ultimo deve essere risarcito integralmente, nel senso cioè che - pur senza duplicazioni - il giudice di merito avrà l'obbligo di scandagliare
(ovviamente iuxta alligata et provata) tutte le ripercussioni negative sul valore “uomo”
che l'illecito abbia avuto circa la persona lesa, nessuna esclusa, e la relativa liquidazione deve essere effettuata, in maniera assolutamente personalizzata. Ai fini del risarcimento del danno morale come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, che accompagna il danno biologico, ma al fine di bandire ogni automatismo occorre che il danneggiato dimostri un ulteriore e diverso aspetto del danno, ossia la sofferenza interiore che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato pagina 7 di 11 l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente, a tal fine avvalendosi di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale (cfr:
Corte appello Ancona sez. II, 15/12/2021, n.1368)
Ne consegue che i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita o qualità della medesima possono venire in considerazione ormai solo come "voci descrittive" del danno biologico nel suo aspetto dinamico e conglobante e trovare, quindi,
nel suo ambito complessivo, il loro integrale ed unitario ristoro. Occorre, inoltre, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività
quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva) (cfr: Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3906 del 18/02/2010).
Dagli esiti della c.t.u. sono emersi alcuni elementi che devono essere tenuti in considerazione ai fini del risarcimento integrale;
si fa riferimento alla prevedibile evoluzione peggiorativa in senso di artrosi post traumatica, al grado di sofferenza valutato come importante, alla natura delle lesioni riguardanti un arto;
alla luce die principi giurisprudenziali sopra evidenziati appare corretto determinare una personalizzazione del danno quantificabile tabellarmente come media, per cui spetterebbe all'attore l'ulteriore somma di euro 14.094,43.
Sommando le somme spettanti all'attore si giunge così alla somma complessiva di euro
70.425,89.
pagina 8 di 11 Applicando la misura percentuale del concorso di colpa all'attore pari al 15%, residuano euro 59.862,01.
Detraendo ulteriormente quanto percepito dall'attore a titolo di rivalsa ovvero euro CP_3
40.276,97, come risulta dalla c.t.u. e dal documento acquisito alla stessa fornito dall' CP_3
residuano euro 19.585,04.
c) Per quanto attiene la domanda di parte attrice relativa al pagamento dei compensi al precedente difensore in sede stragiudiziale, determinata in euro 6.500,00, in atti risulta fattura emessa dal precedente legale. L'attività di detto legale è stata certamente svolta,
atteso che in atti è depositata la formulazione dell'offerta ante causa da parte della convenuta di euro 15.000,00 proprio al precedente difensore.
Tali spese, dovendo la domanda di risarcimento danni derivante dalla responsabilità civile auto essere necessariamente preceduta da formale diffida ai sensi del c.d.a., appaiono certamente dovute e non superflue.
La Corte di cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2025 n. 9849, riepiloga il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarendo che: “in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili,
là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante,
deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e pagina 9 di 11 complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi richiesti dal citato principio giurisprudenziale.
La richiesta di somme a titolo di spese legali, tenuto conto della mancata allegazione delle attività effettivamente svolte, appare sì necessaria, ma nello stesso tempo eccessiva secondo i parametri legalmente previsti. Essa va determinata come congrua nella misura di euro 4.500,00 omnicomprensive.
Per quanto sopra evidenziato, e tenuto conto di quanto già pagato dalla parte convenuta per euro 15.000,00, pertanto, spetta all'attore la somma di euro 9.085,04, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
c) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del liquidato e del parziale accoglimento delle difese di parte convenuta, vengono liquidate in favore della parte attrice nella misura di euro 5.077,00, oltre spese forfettarie oltre accessori di legge. Le
spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico delle parti in relazione al concorso di colpa dichiarato (85% a carico della parte convenuta, 15% a carico della parte attrice).
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, dichiarando sussistere concorso di colpa nella verificazione dell'evento meglio descritto in motivazione, e per l'effetto,
pagina 10 di 11 - condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore del CP_1 Controparte_2
signor la somma di euro 9.085,04, oltre interessi legali dall'evento al Parte_1
soddisfo.
- Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2 Pt_1
le spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie oltre
[...]
accessori di legge. Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico delle parti in relazione al concorso di colpa dichiarato (85% a carico della parte convenuta, 15% a carico della parte attrice).
Così è deciso in Ascoli Piceno,09/12/2025
Il Giudice
OB CC
pagina 11 di 11