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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Maria Giugliano GOP
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile n. R.G. 1672/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Trav. Calenda n. 62 (C.F. ); C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pastore n. 56 (C.F: ), entrambi rappresentati e difesi in virtù di C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Monica Donnarumma, unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Gragnano, alla via Castellammare n. 205, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti, personalmente presenti in udienza a parziale integrazione del ricorso, hanno dichiarato di voler confermare in sede di divorzio le pattuizioni di cui alla separazione anche per quel che concerne il regime di visita
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 infrasettimanale da parte del genitore non collocatario e la disciplina della frequentazione durante le vacanze estive.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso come modificate a verbale di udienza.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 9.08.2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Gragnano in data 2.05.2008.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione era nata una sola figlia, ( nata a [...] Per_1
Stabia il 7.05.2009), tuttora minorenne;
2. che gli stessi vivevano separati sin dall'8.06.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al
Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 1643/2022 del 28.09.2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Comparse personalmente all'udienza del 15.10.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, rideterminavano la misura dell'assegno posto a carico del quale contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore in € 270,00; ribadivano, quindi, la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso, come modificate a verbale della predetta udienza. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 3.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato alla trattazione del procedimento, dato atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio.
Con ordinanza del 18 dicembre 2024, depositata in data 27 dicembre 2024, il collegio rilevato che nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, quanto al regime di visita padre
– figlia, non erano state riportate tutte le condizioni di cui alla separazione ed in particolare non risultavano richiamate le statuizioni relative al regime di frequentazione infrasettimanale e quello relativo al periodo delle vacanze estive, cosicchè la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 regolamentazione così come proposta in ricorso, non appariva pienamente rispondente agli interessi della figlia minore della coppia, rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art
473 bis 51, comma 4 c.p.c., convocando le parti per l'udienza del 14 gennaio 2025, poi differita su istanza di queste ultime all'11 marzo 2025, al fine di adeguare le previsioni circa le modalità di visita della minore da parte del genitore non collocatario, in conformità ai rilievi di cui sopra.
Quindi, personalmente comparse le parti all'udienza dell'11 marzo 2025, le stesse a parziale integrazione del ricorso, dichiaravano di voler confermare in sede di divorzio le pattuizioni di cui alla separazione anche per quel che concerne il regime di visita infrasettimanale da parte del genitore non collocatario e la disciplina della frequentazione durante le vacanze estive. Quindi si riportavano al ricorso, così come integrato in udienza, chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'8.06.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 1643/2022 del 28.09.2022.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 15.10.2024, il svolge la professione di fisioterapista con un guadagno Parte_2 mensile di circa 1500/1600,00 euro, è titolare di un conto corrente con un saldo di circa €
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 8.500,00, è proprietario di un'autovettura NC US e vive unitamente alla madre presso la casa di quest'ultima, non sostenendo oneri di locazione;
la , invece, svolge CP_1 la professione di geometra con un guadagno medio mensile di € 1500/1600,00 euro, è proprietaria di un'autovettura Citroen C1 per il cui acquisto sopporta un finanziamento di €
135,00 mensili, è gravata altresì del rimborso di un prestito dell'importo complessivo di €
7.630,00 con scadenza fra cinque anni e vive, unitamente alla figlia minore, presso la ex casa coniugale concessale in comodato dai genitori, non essendo quindi gravata del pagamento di alcun canone di locazione.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della figlia minore siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse della figlia minore alla bigenitorialità.
In particolare, entrambi i coniugi davano atto di aver già regolato le reciproche pretese economiche provvedendo alla divisione del patrimonio mobiliare, sicchè nulla disponevano in ordine al reciproco mantenimento.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 9.08.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e in data 2.05.2008 in Gragnano (atto n. 12, parte II, serie A,
[...] Parte_1 del registro degli atti di matrimonio del comune di Gragnano dell'anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con domicilio Persona_2
privilegiato presso la madre in Gragnano, alla via Trav. Calenda n.62, presso la casa coniugale di proprietà dei genitori della signora;
Pt_1
4. le scelte relative a tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute e l'istruzione della figlia fino al raggiungimento della maggiore età, saranno concordate tra i sigg.ri e , tenendo presenti gli Parte_2 Parte_1
interessi e le naturali tendenze della stessa;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 5. il sig. provvederà al mantenimento della sola figlia minore, corrispondendo Parte_2 mensilmente per lei la somma complessiva di € 270,00 (euro duecentosettanta), dovendo tale pagamento avvenire entro il giorno 10 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente bancario e/o postale della sig.ra o Parte_1
secondo la diversa modalità concordata dai coniugi. Tale somma sarà rivalutata come per legge ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale, secondo indici istat;
6. entrambi i coniugi si impegnano a concorrere nella misura del 50% alle spese extra ovvero spese medico sanitarie necessarie per la salute della minore, spese scolastiche, le spese sportive e quelle ludiche;
7. il avrà facoltà di vedere la figlia minore e di tenerla con Parte_2 Per_1
sé, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della stessa minore, due giorni infrasettimanali, per l'intero pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo autunnale, invernale e primaverile e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 nel periodo estivo nonché tutti i fine settimana;
8. il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore nel periodo di Parte_2
vacanze estive per un periodo continuativo di quindici giorni, che sarà individuato di anno in anno dallo stesso e comunicato almeno quindici giorni prima alla sig.ra Parte_1
[...]
9. la sig.ra , nel periodo di vacanze estive avrà facoltà di tenere con sé la Parte_1
figlia minore e di allontanarsi con la stessa per un periodo continuativo di quindici giorni, che sarà individuato di anno in anno, almeno quindici giorni prima, nel rispetto delle proprie esigenze di vita e del periodo di ferie estive che la minore trascorrerà con il padre;
10. la minore trascorrerà il fine settimana, a settimane alterne, con Persona_2
ciascun genitore e ad anni alterni, trascorrerà la metà delle vacanze natalizie in compagnia del padre e la restante metà in compagnia della madre in modo da passare il 24 ed il 25 dicembre con uno dei genitori ed il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro,
In particolare, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dalle ore
10,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore
21,00 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio. Trascorrerà, infine, la metà delle vacanze pasquali in compagnia del padre e la restante metà in compagnia della madre in modo da passare, ad anni alterni, la Pasqua con l'uno ed il giorno seguente con l'atro. Resta inteso che nell'interesse della figlia minore i coniugi potranno accordarsi diversamente da quanto stabilito nei punti precedenti;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 11. la figlia potrà trascorrere i giorni dell'onomastico e del compleanno Persona_2
con entrambi i genitori in un locale pubblico, salvo diverso accordo tr ai genitori, oppure, in alternativa, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 salvo impegni scolastici, con uno dei genitori e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro genitore;
trascorrerà altresì dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con uno dei genitori e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro genitore le seguenti giornate: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, la festa della mamma e del papà, compleanni ed onomastici dei rispettivi genitori e della minore stessa;
12. la minore dovrà essere sempre messa in condizione di sentire Persona_2
telefonicamente il genitore con cui non si trova in quel momento;
13. spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 4.03.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott.ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Maria Giugliano GOP
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile n. R.G. 1672/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Trav. Calenda n. 62 (C.F. ); C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pastore n. 56 (C.F: ), entrambi rappresentati e difesi in virtù di C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Monica Donnarumma, unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Gragnano, alla via Castellammare n. 205, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti, personalmente presenti in udienza a parziale integrazione del ricorso, hanno dichiarato di voler confermare in sede di divorzio le pattuizioni di cui alla separazione anche per quel che concerne il regime di visita
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 infrasettimanale da parte del genitore non collocatario e la disciplina della frequentazione durante le vacanze estive.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso come modificate a verbale di udienza.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 9.08.2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Gragnano in data 2.05.2008.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione era nata una sola figlia, ( nata a [...] Per_1
Stabia il 7.05.2009), tuttora minorenne;
2. che gli stessi vivevano separati sin dall'8.06.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al
Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 1643/2022 del 28.09.2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Comparse personalmente all'udienza del 15.10.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, rideterminavano la misura dell'assegno posto a carico del quale contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore in € 270,00; ribadivano, quindi, la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso, come modificate a verbale della predetta udienza. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 3.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato alla trattazione del procedimento, dato atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio.
Con ordinanza del 18 dicembre 2024, depositata in data 27 dicembre 2024, il collegio rilevato che nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, quanto al regime di visita padre
– figlia, non erano state riportate tutte le condizioni di cui alla separazione ed in particolare non risultavano richiamate le statuizioni relative al regime di frequentazione infrasettimanale e quello relativo al periodo delle vacanze estive, cosicchè la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 regolamentazione così come proposta in ricorso, non appariva pienamente rispondente agli interessi della figlia minore della coppia, rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art
473 bis 51, comma 4 c.p.c., convocando le parti per l'udienza del 14 gennaio 2025, poi differita su istanza di queste ultime all'11 marzo 2025, al fine di adeguare le previsioni circa le modalità di visita della minore da parte del genitore non collocatario, in conformità ai rilievi di cui sopra.
Quindi, personalmente comparse le parti all'udienza dell'11 marzo 2025, le stesse a parziale integrazione del ricorso, dichiaravano di voler confermare in sede di divorzio le pattuizioni di cui alla separazione anche per quel che concerne il regime di visita infrasettimanale da parte del genitore non collocatario e la disciplina della frequentazione durante le vacanze estive. Quindi si riportavano al ricorso, così come integrato in udienza, chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'8.06.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 1643/2022 del 28.09.2022.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 15.10.2024, il svolge la professione di fisioterapista con un guadagno Parte_2 mensile di circa 1500/1600,00 euro, è titolare di un conto corrente con un saldo di circa €
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 8.500,00, è proprietario di un'autovettura NC US e vive unitamente alla madre presso la casa di quest'ultima, non sostenendo oneri di locazione;
la , invece, svolge CP_1 la professione di geometra con un guadagno medio mensile di € 1500/1600,00 euro, è proprietaria di un'autovettura Citroen C1 per il cui acquisto sopporta un finanziamento di €
135,00 mensili, è gravata altresì del rimborso di un prestito dell'importo complessivo di €
7.630,00 con scadenza fra cinque anni e vive, unitamente alla figlia minore, presso la ex casa coniugale concessale in comodato dai genitori, non essendo quindi gravata del pagamento di alcun canone di locazione.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della figlia minore siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse della figlia minore alla bigenitorialità.
In particolare, entrambi i coniugi davano atto di aver già regolato le reciproche pretese economiche provvedendo alla divisione del patrimonio mobiliare, sicchè nulla disponevano in ordine al reciproco mantenimento.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 9.08.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e in data 2.05.2008 in Gragnano (atto n. 12, parte II, serie A,
[...] Parte_1 del registro degli atti di matrimonio del comune di Gragnano dell'anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con domicilio Persona_2
privilegiato presso la madre in Gragnano, alla via Trav. Calenda n.62, presso la casa coniugale di proprietà dei genitori della signora;
Pt_1
4. le scelte relative a tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute e l'istruzione della figlia fino al raggiungimento della maggiore età, saranno concordate tra i sigg.ri e , tenendo presenti gli Parte_2 Parte_1
interessi e le naturali tendenze della stessa;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 5. il sig. provvederà al mantenimento della sola figlia minore, corrispondendo Parte_2 mensilmente per lei la somma complessiva di € 270,00 (euro duecentosettanta), dovendo tale pagamento avvenire entro il giorno 10 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente bancario e/o postale della sig.ra o Parte_1
secondo la diversa modalità concordata dai coniugi. Tale somma sarà rivalutata come per legge ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale, secondo indici istat;
6. entrambi i coniugi si impegnano a concorrere nella misura del 50% alle spese extra ovvero spese medico sanitarie necessarie per la salute della minore, spese scolastiche, le spese sportive e quelle ludiche;
7. il avrà facoltà di vedere la figlia minore e di tenerla con Parte_2 Per_1
sé, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della stessa minore, due giorni infrasettimanali, per l'intero pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo autunnale, invernale e primaverile e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 nel periodo estivo nonché tutti i fine settimana;
8. il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore nel periodo di Parte_2
vacanze estive per un periodo continuativo di quindici giorni, che sarà individuato di anno in anno dallo stesso e comunicato almeno quindici giorni prima alla sig.ra Parte_1
[...]
9. la sig.ra , nel periodo di vacanze estive avrà facoltà di tenere con sé la Parte_1
figlia minore e di allontanarsi con la stessa per un periodo continuativo di quindici giorni, che sarà individuato di anno in anno, almeno quindici giorni prima, nel rispetto delle proprie esigenze di vita e del periodo di ferie estive che la minore trascorrerà con il padre;
10. la minore trascorrerà il fine settimana, a settimane alterne, con Persona_2
ciascun genitore e ad anni alterni, trascorrerà la metà delle vacanze natalizie in compagnia del padre e la restante metà in compagnia della madre in modo da passare il 24 ed il 25 dicembre con uno dei genitori ed il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro,
In particolare, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dalle ore
10,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore
21,00 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio. Trascorrerà, infine, la metà delle vacanze pasquali in compagnia del padre e la restante metà in compagnia della madre in modo da passare, ad anni alterni, la Pasqua con l'uno ed il giorno seguente con l'atro. Resta inteso che nell'interesse della figlia minore i coniugi potranno accordarsi diversamente da quanto stabilito nei punti precedenti;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 11. la figlia potrà trascorrere i giorni dell'onomastico e del compleanno Persona_2
con entrambi i genitori in un locale pubblico, salvo diverso accordo tr ai genitori, oppure, in alternativa, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 salvo impegni scolastici, con uno dei genitori e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro genitore;
trascorrerà altresì dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con uno dei genitori e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro genitore le seguenti giornate: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, la festa della mamma e del papà, compleanni ed onomastici dei rispettivi genitori e della minore stessa;
12. la minore dovrà essere sempre messa in condizione di sentire Persona_2
telefonicamente il genitore con cui non si trova in quel momento;
13. spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 4.03.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott.ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6