TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3247 R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2025 con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 02.08.1975), rappresentata e difesa dall'avv. STILLITTANO
FRANCESCA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA CAULONIA 5/A, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI PORTO SALVO (RC) il 15/03/1975), rappresentato e difeso dall'avv. PITASI
BASILIO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA,
VIA TAGLIAVIA 11, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e in tutti gli atti di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.11.2021 apponeva il visto al ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.11.2021, NE chiedeva a questo Pt_1
Tribunale la separazione personale dal proprio marito, Controparte_1 assumendo, in particolare, che:
-in data 04.08.2001 in Reggio Calabria contraeva matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale nascevano tre figli: (10.07.2002), Persona_1 maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente in corso di giudizio,
[...]
(20.09.2006), nelle more divenuta maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, e (06.06.2012), minorenne;
Per_3
-il rapporto coniugale si era fortemente deteriorato e la convivenza divenuta impossibile a causa del comportamento aggressivo e violento del marito;
-quest'ultimo, altresì, instaurava diverse relazioni extraconiugali con altre donne, già causa di un allontanamento dei coniugi nell'anno 2017;
-la dissoluzione del matrimonio avveniva in data 07.09.2021 quando il CP_1 lasciava la casa coniugale dopo una lite tra i due avvenuta a causa della scoperta da parte della moglie di un tradimento del il quale, in quell'occasione, portava CP_1 con sé l'autovettura intestata alla moglie, costretta a sporgere denuncia per mancata restituzione della stessa;
-nell'ottobre 2021, il che si trovava a bordo della predetta autovettura, CP_1
nell'incontrare la moglie alla guida di un'altra autovettura, le apriva lo sportello e la trascinava fuori aggredendola con pugni e schiaffi, costretta a richiedere le cure mediche presso il Pronto Soccorso cittadino che le diagnosticava contusioni al volto, alla mano e al ginocchio sx con prognosi di sette giorni;
in quell'occasione la Pt_1 chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine alle quali il marito rilasciava false generalità riferibili al fratello;
-i tre figli della coppia, dopo l'allontanamento dalla casa familiare da parte del padre, ritrovavano una certa stabilità e serenità dopo anni di violenze fisiche e verbali perpetrate dallo stesso nei confronti della loro madre, episodi ai quali gli stessi avevano assistito.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) le fosse assegnata la casa coniugale della quale la stessa è proprietaria;
c) fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa;
d) fosse posto a carico del il pagamento di un importo complessivo mensile pari a euro € CP_1
600,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli;
e) fosse regolamentato un diritto di visita padre-figli con incontri protetti;
f) le fosse riconosciuto un importo a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Alle udienze presidenziali del 07.07.2022 e del 06.10.2022, parte ricorrente chiedeva di poter essere autorizzata al rinnovo della notifica alla controparte;
la causa, dunque, veniva rinviata concedendo termine a parte ricorrente per il rinnovo della notifica.
All'udienza presidenziale del 12.01.2023, parte ricorrente dava atto di aver appreso lo stato di detenzione del chiedendo di poter rinnovare la notifica presso il CP_1
luogo di detenzione dello stesso;
il Presidente, pertanto, rinviava la causa e concedeva ulteriore termine per la notifica a parte ricorrente.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-la dissoluzione matrimoniale avveniva a causa di una relazione sentimentale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, determinando una frustrazione psicologica nel marito;
-si trovava in stato di detenzione e non era titolare di alcun reddito e, pertanto, non poteva far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli per come richiesto dalla moglie;
-non sussistevano ragioni ostative agli incontri liberi tra lo stesso e i propri figli.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
b) fosse rigettata la domanda di addebito;
c) fosse disposto a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli entro limiti ragionevoli;
d) fosse regolamentato il diritto di visita padre-figli nelle modalità ordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza presidenziale del 21.03.2023, nessuna delle parti compariva;
il
Presidente, pertanto, rinviava la causa ai sensi dell'art. 181/309 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 09.05.2023, la causa veniva rinviata per come richiesto dal procuratore di parte resistente, il quale rappresentava l'imminente scarcerazione del proprio assistito.
All'udienza presidenziale del 20.06.2023, il resistente non compariva e la causa veniva ulteriormente rinviata su richiesta di parte ricorrente, la quale dava atto che, a seguito di interlocuzioni con il procuratore di controparte, aveva appreso la volontà del ancora in stato di detenzione, di non comparire all'udienza. CP_1
All'udienza presidenziale del 06.07.2023, si procedeva all'audizione di entrambi i coniugi separatamente i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Nella medesima giornata parte ricorrente depositava la sentenza di condanna del
Tribunale Penale di Reggio Calabria nei confronti del CP_1
Con ordinanza depositata il 27.07.2023, il Presidente: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) affidava i figli minori e in Persona_2 Per_3
via esclusiva alla madre e in co-affido con il SST competente;
c) disponeva la collocazione dei minori presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale;
d) demandava al SST competente il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, la predisposizione di un calendario di incontri in Spazio Neutro tra i minori e il padre,
l'individuazione di un percorso psicologico per supportare il rapporto padre-figli e, infine, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità; e) obbligava il a corrispondere alla la complessiva somma di euro 600,00 mensili a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento dei tre figli (euro 200,00 ciascuno), ponendo, altresì, a carico di entrambi i genitori, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in data 11.12.2023, il SST depositava la relazione richiesta dall' appresentando di aver convocato la CP_2 Pt_1 presso i propri uffici e, quella occasione, ella descriveva meglio la situazione familiare esistente all'epoca del matrimonio dichiarando che il marito aveva spesso cambiamenti comportamentali e d'umore a seguito dell'uso abituale di droghe e, per questo motivo, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, i figli si erano distaccati emotivamente dal padre e non provavano alcuna nostalgia per la sua lontananza. Riferiva, altresì, che il marito non aveva mai espletato attività lavorative
“oneste” e, dall'anno 2005, aveva iniziato ad avere i primi problemi con la legge a causa dei quali veniva arrestato diverse volte, prima per spaccio di droga e, successivamente, nell'anno 2021, per uso di stupefacenti e furto di rame. Lo stesso, altresì, dal momento della sua carcerazione, non aveva mai chiesto di vedere o sentire i propri figli. Aggiungeva, inoltre, che il marito non si occupava delle necessità dei figli e non corrispondeva alcun mantenimento, sopportando interamente lei stessa ogni loro necessità grazie al suo lavoro come salumiera presso il supermercato
“Despar” a Reggio Calabria. Il SST rappresentava, infine, che a causa dello stato di detenzione del non era stato possibile organizzare gli incontri in Spazio CP_1
Neutro e che i figli della coppia non gradivano incontrare il padre.
All'udienza del 12.12.2023, davanti al Giudice Istruttore dott.ssa Mulonia, le parti chiedevano, concordemente, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando al prosieguo del giudizio la trattazione delle varie questioni;
quindi, alla medesima udienza, il Giudice: a) sospendeva gli incontri padre-figli data l'impossibilità di realizzare i detti incontri in modalità protetta per come segnalato dal SST;
b) invitava la Procura-sede, in qualità di parte interveniente, a depositare gli atti di eventuali procedimenti penali conclusi o pendenti a carico del resistente nei limiti del segreto istruttorio;
c) rinviava la causa con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Con memoria 183, VI comma, n. 1, c.p.c. depositata in data 10.01.2024, parte ricorrente chiedeva che l'AUU fosse a lei interamente corrisposto.
Con memoria 183, VI comma, n. 2, c.p.c. depositata in data 13.02.2024, parte ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo penale a carico del
CP_1
Con le note scritte depositate in data 20.06.2024, parte ricorrente formulava nuove domande e, in particolare, chiedeva che: a) fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del b) fosse disposto l'affido super esclusivo del CP_1
figlio minore alla madre (in quanto la secondogenita era divenuta nelle Per_3 more maggiorenne); c) fosse disposto a carico del il pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento per il solo minore pari ad euro 300,00 mensili Per_3 con ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS; d) fosse autorizzata a richiedere la carta di identità valida per l'espatrio per il minore. Reiterava nel resto le domande già proposte, chiedendo, infine, che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte resistente non formulava alcuna richiesta istruttoria né depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 04.07.2024, rilevata la mancata richiesta delle parti di ammissione di mezzi istruttori, il Giudice onerava le stesse al deposito della documentazione patrimoniale/reddituale aggiornata, disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a carico del SST competente, invitava la Procura della Repubblica - interveniente- a formulare le proprie conclusioni e a depositare gli atti del procedimento penale a carico di , salvo segreto istruttorio e rinviava Controparte_1 la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.01.2025 interveniva la sostituzione del Giudice Istruttore e il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani.
Parte ricorrente, con deposito del 28.01.2025, allegava documentazione CUD 2024.
Parte resistente, invece, non depositava alcuna documentazione attestante la propria situazione reddituale/patrimoniale.
In data 07.03.2025, il SST depositava relazione aggiornata rappresentando di aver nuovamente convocato presso i propri Uffici la , dimostratasi serena e Pt_1 collaborativa, la quale aveva dato atto degli incontri tra il padre e i figli e Per_1
dopo la scarcerazione del primo (sebbene la madre avesse timore che lo Per_3 stesso potesse ritornare alle vecchie abitudini), mentre la primogenita non Per_2
aveva intenzione di rivederlo.
Infine, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, i procuratori delle parti, con le note depositate, precisavano le conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe e, con ordinanza resa in data 14.03.2025, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto irreversibile da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
2. Addebito della separazione
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità CP_1 della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un'attenta e complessiva valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (fra le altre, Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass.
n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass.
n.17317/2016).
In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che, a questo, sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Come è noto, in tema di addebitabilità della separazione personale e con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 11844 del 19/05/2006). Ed infatti, le violenze fisiche e/o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e restando, altresì, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (tra le altre, Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016;
Cass. 817/2011).
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il
Collegio che dalle risultanze processuali emerge inconfutabile la circostanza che la donna sia stata vittima, costantemente, progressivamente ed ingiustificatamente, del comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito, condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 e 2 c.p.c. (aggravato dall'essere commesso in presenza dei figli minori), per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 co. 1 n. 5), 577 co. 1 n. 1) c.p. e per il delitto p. e p. dall'art. 495 c.p.c.
E invero, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 833/2023 depositata in data 21.03.2023 e allegata in atti, ha accertato che i rapporti familiari erano “caratterizzati da reiterate aggressioni e ingiurie nei confronti di Parte_2 ed anche della figlia portate avanti nel corso della convivenza e Controparte_3
anche successivamente”.
In sede penale la ha dettagliatamente esposto plurimi episodi di violenza fisica Pt_1
e morale perpetrati ai propri danni dal marito negli anni di matrimonio, e tale narrazione ha trovato eloquenti e significativi riscontri nelle concordanti, convincenti e per certi aspetti drammatiche deposizioni testimoniali rese dalla figlia la Per_1
quale “ha decritto un quadro generale di condotte maltrattanti realizzate dal padre in danno alla madre e consistite in ingiurie, molestie, minacce gravi e violenze, non solo verbali (in particolare, schiaffi e pugni sul viso, anche in presenza dei fratelli minori) [e] ha aggiunto di essere stata a sua destinataria di insulti da parte del Pt_3 padre”.
Tali condotte, secondo il Tribunale Penale, sono state connotate da continuità e stabilità, “tale da creare una condizione di vita tormentata per la vittima”.
La sentenza in questione, inoltre, è stata confermata in appello e sebbene il CP_1 abbia proposto ricorso in Cassazione, come dallo stesso dichiarato nella comparsa conclusione del 07.05.2025, non è noto a questa Autorità Giudiziaria il relativo esito.
Ebbene, sulla base degli eloquenti elementi sopra esposti e di tutta la documentazione versata in atti, che corroborano la specifica allegazione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie non bilanciabile con altre condotte in considerazione della estrema gravità in sé delle condotte lesive dell'integrità fisica del coniuge.
Ed infatti, tali gravissime quanto deplorevoli condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessario e doveroso per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere eventualmente giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (come, per esempio, “[aver] trovato mia moglie con il suo amante”, cfr. verbale presidenziale del 06.07.2023) e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, il quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Ed allora, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1 apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato e di padre.
3. Provvedimenti in favore del figlio minore della coppia
3.1) Regime di affido, collocazione e diritto di visita del genitore non collocatario
a) Regime di affido e collocazione del minore
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover stabilire che il minore debba essere affidato Per_3
alla madre secondo il modello dell'affidamento esclusivo con collocazione presso la stessa, per i motivi di seguito esposti.
Giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del
2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra
i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991
e dalla giurisprudenza della Corte EDU).
Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori e, tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
E infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 13217/21, Cass., n.
28244/19).
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che il minore sia affidato Per_3
in via esclusiva alla madre.
All'uopo occorre sottolineare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione affermando che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Occorre evidenziare, a tal proposito, che le risultanze processuali hanno messo in luce una serie reiterata di comportamenti censurabili del nei confronti della CP_1 moglie e dei quali anche il minore ne è stato spettatore, comportamenti Per_3 che hanno portato alla pronuncia di una sentenza di condanna da parte del Tribunale
Penale di Reggio Calabria (confermata in appello) come dettagliatamente sopra esposto.
L'affido esclusivo, già disposto in sede presidenziale nell'anno 2023 nel presente procedimento, non ha sortito alcun effetto nel il quale non si è adoperato per CP_1
dimostrare di essere, nonostante le gravi contestazioni ascrittegli, un padre capace di svolgere compiti di accudimento ed educazione nei confronti del proprio figlio.
E invero, nonostante l'ordinanza presidenziale aveva prescritto al SST l'attivazione di uno Spazio Neutro per coltivare il rapporto in questione nonché l'attivazione di un percorso alla genitorialità in favore del padre, gli operatori del SST si sono trovati impossibilitati ad adempiere a tali compiti in quanto il all'epoca in stato di CP_1 detenzione, si è reso irreperibile anche dopo la sua scarcerazione, rimanendo inerte rispetto alle prescrizioni impartite dal Tribunale.
A ciò si aggiunga che lo stesso non ha mai adempiuto ai propri obblighi economici nei confronti dei figli, giustificando tale omissione nell'assenza di disponibilità economica e, così, disinteressandosi delle loro necessità ed esigenze per le quali ha provveduto e continua a provvedere unicamente la madre con non poche difficoltà. Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente, la soluzione di una gestione congiunta delle esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione del minore non appare confacente alla situazione di allarme e instabilità venutasi a creare, risultando opportuno - in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. - affidare il figlio minore della coppia, alla madre secondo il modello dell'affidamento Per_3 esclusivo, cioè un affidamento del minore alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa – dimostratasi genitore presente, capace e attento ai bisogni di come emerge anche dalle relazioni del SST- anche in ordine Per_3 alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali la salute, l'educazione,
l'istruzione e la residenza abituale (compreso il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio richiesta da parte ricorrente nei propri scritti difensivi), secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c., con collocazione del minore medesimo pressa la madre.
Giova rammentare che l'affidamento esclusivo non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale: il genitore (nella specie, il padre) mantiene, infatti, sempre il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, oltre che il diritto di poterlo incontrare.
La soluzione dell'affido esclusivo alla madre appare preferibile rispetto a quella di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di affidamento superesclusivo alla madre richiesta da quest'ultima, in considerazione della parziale ripresa degli incontri tra padre e figlio e del desiderio del secondo di “conoscere meglio” il primo: infatti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che reciderebbe ogni rapporto giuridico fra padre e figlio, potrebbe infatti cagionare un ulteriore pericolo per lo sviluppo fisico cognitivo di quest'ultimo (Cass. n. 9691/22)
e, in generale, non corrispondere all'interesse del minore, che invece si realizza, ove possibile, proprio attraverso il tentativo di riparazione del rapporto.
Non si ravvisano ostacoli, poi, alla richiesta di autorizzazione alla madre al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore. b) Diritto di visita del genitore non collocatario
Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi a che il possa vedere e sentire il figlio e coltivarne il CP_1 Per_3
rapporto, sebbene ciò necessita di procedere gradualmente e con cautela al fine di creare un nuovo affidamento nel bambino, perso per diversi anni, di poter contare su una presenza costante e stabile della figura paterna nella propria vita che, allo stato,
è troppo prematuro definire come tale. E invero, il è stato per diverso tempo CP_1 assente nella vita di sia emotivamente che fisicamente, anche per via dei Per_3
propri problemi con la giustizia, oltre che genitore violento nei confronti della madre del bambino, incurante degli effetti distruttivi che si sono inevitabilmente generati rendendo spettatore di tali azioni riprovevoli. Tutte questo è apparso, agli Per_3 occhi del piccolo incoerente e incomprensibile nonché contrastante con il Per_3
concetto stesso di responsabilità parentale in ragione del quale il genitore dovrebbe assumere un ruolo costante di guida educativa, protettiva, sicura ed affidabile.
Ed allora, alla luce di tali motivi, ritiene il Collegio di dover procedere gradualmente in merito agli incontri padre-figlio prevedendo una fase iniziale in Spazio Neutro – modalità, peraltro, che lo stesso resistente richiede in corso di giudizio - ove detti incontri saranno gestiti direttamente dal SST competente e, successivamente, in base all'andamento degli incontri medesimi, calibrarli di volta in volta fino a raggiungere
– auspicabilmente – una gestione degli stessi con modalità “ordinarie”.
Al fine di raggiungere tale obiettivo e per rafforzare il rapporto con il proprio figlio, risulta poi fondamentale che il padre effettui un percorso di sostegno alla genitorialità
a cura del SST competente.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Predisporre un calendario di incontri in Spazio Neutro tra il e il minore CP_1
e segnalare all'Autorità Giudiziaria l'andamento di tali incontri e, Per_3
eventualmente, la possibilità di predisporre incontri con modalità non protette;
2. Attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del CP_1
3. Segnalare all'Autorità Giudiziaria ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale. 3.2) Contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non collocatario
Soffermandosi sulle questioni di carattere economico e, in particolare, sull'obbligo del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento del figlio minore occorre tenere conto prioritariamente dei bisogni e delle crescenti Per_3
e mutevoli esigenze di varia natura di quest'ultimo connesse alla sua età (13 anni) bilanciate con le condizioni economiche del genitore obbligato. A tal proposito, il nei propri scritti difensivi riferisce di non percepire alcun reddito senza, CP_1
tuttavia, allegare alcuna documentazione e non adempiendo a quanto disposto con ordinanza del 04.07.2024 in merito al deposito di documentazione attestante la propria situazione economica e patrimoniale.
Ebbene, stante l'impossibilità di appurare la reale situazione reddituale e patrimoniale del il Collegio ritiene che l'assegno per il contributo al mantenimento del CP_1 minore tenuto conto dell'età attuale, vada congruamente quantificato Per_3 nella misura minima di € 300,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.3) Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale, non in contestazione tra le parti, ricorrono tutti i presupposti di legge per assegnare la casa coniugale alla , Pt_1
genitore collocatario del figlio minore Per_3
4. Versamento diretto dell'assegno di mantenimento al coniuge creditore ex art.
156, comma 6, c.c.
Passando ad esaminare la richiesta ex art. 156, comma 6, c.c. formulata da parte ricorrente con note scritte depositate in data 20.06.2024, deve rammentarsi che la domanda in esame deve essere completa in ogni sua parte ed è presupposto necessario, per valutare nel merito la richiesta, l'indicazione precisa del terzo tenuto a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro al coniuge obbligato.
Posto che parte ricorrente, nel formulare la domanda in questione, non ha fornito in nessuno scritto difensivo alcuna indicazione del terzo cui si chiede il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, la relativa domanda non può che essere rigettata per mancanza dei presupposti essenziali.
5. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo, applicando, in considerazione dell'oggetto e del grado di complessità della controversia, di valore indeterminabile, i parametri previsti per le cause di valore compreso fra 26.001 e
52.000 €, e, considerate le caratteristiche e il pregio dell'attività svolta, l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare e il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i valori minimi e dunque 851 € per la fase di studio, 602
€ per quella introduttiva, 903 € per quella istruttoria e 1.453 € per quella decisionale, per un totale di 3.809 €, oltre a spese generali (15%), IVA (se dovuta) e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 05.11.2021, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1 di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 357, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2001;
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al resistente;
Controparte_1
-dichiara l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione Per_3 presso la stessa e l'autorizza a richiedere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
-dispone gli incontri protetti tra il e il figlio minore CP_1 Per_3
-invita il a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità; CP_1
-demanda al SST competente il compito di: 1) predisporre un calendario di incontri in Spazio Neutro tra il e il minore e segnalare all'Autorità CP_1 Per_3
Giudiziaria l'andamento di tali incontri e, eventualmente, la possibilità di poter predisporre incontri con modalità non protette;
2) attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del 3) segnalare all'Autorità Giudiziaria ogni CP_1
comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale.
-pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno CP_1 Pt_1 mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da Per_3 corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-assegna la casa coniugale alla , genitore collocatario del minore Pt_1 Per_3
-rigetta la richiesta ex art. art. 156, comma 6, c.c. proposta da parte ricorrente;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 3.809,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al
Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell' per quanto di Controparte_4
competenza.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3247 R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2025 con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 02.08.1975), rappresentata e difesa dall'avv. STILLITTANO
FRANCESCA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA CAULONIA 5/A, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI PORTO SALVO (RC) il 15/03/1975), rappresentato e difeso dall'avv. PITASI
BASILIO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA,
VIA TAGLIAVIA 11, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e in tutti gli atti di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.11.2021 apponeva il visto al ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.11.2021, NE chiedeva a questo Pt_1
Tribunale la separazione personale dal proprio marito, Controparte_1 assumendo, in particolare, che:
-in data 04.08.2001 in Reggio Calabria contraeva matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale nascevano tre figli: (10.07.2002), Persona_1 maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente in corso di giudizio,
[...]
(20.09.2006), nelle more divenuta maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, e (06.06.2012), minorenne;
Per_3
-il rapporto coniugale si era fortemente deteriorato e la convivenza divenuta impossibile a causa del comportamento aggressivo e violento del marito;
-quest'ultimo, altresì, instaurava diverse relazioni extraconiugali con altre donne, già causa di un allontanamento dei coniugi nell'anno 2017;
-la dissoluzione del matrimonio avveniva in data 07.09.2021 quando il CP_1 lasciava la casa coniugale dopo una lite tra i due avvenuta a causa della scoperta da parte della moglie di un tradimento del il quale, in quell'occasione, portava CP_1 con sé l'autovettura intestata alla moglie, costretta a sporgere denuncia per mancata restituzione della stessa;
-nell'ottobre 2021, il che si trovava a bordo della predetta autovettura, CP_1
nell'incontrare la moglie alla guida di un'altra autovettura, le apriva lo sportello e la trascinava fuori aggredendola con pugni e schiaffi, costretta a richiedere le cure mediche presso il Pronto Soccorso cittadino che le diagnosticava contusioni al volto, alla mano e al ginocchio sx con prognosi di sette giorni;
in quell'occasione la Pt_1 chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine alle quali il marito rilasciava false generalità riferibili al fratello;
-i tre figli della coppia, dopo l'allontanamento dalla casa familiare da parte del padre, ritrovavano una certa stabilità e serenità dopo anni di violenze fisiche e verbali perpetrate dallo stesso nei confronti della loro madre, episodi ai quali gli stessi avevano assistito.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) le fosse assegnata la casa coniugale della quale la stessa è proprietaria;
c) fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa;
d) fosse posto a carico del il pagamento di un importo complessivo mensile pari a euro € CP_1
600,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli;
e) fosse regolamentato un diritto di visita padre-figli con incontri protetti;
f) le fosse riconosciuto un importo a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Alle udienze presidenziali del 07.07.2022 e del 06.10.2022, parte ricorrente chiedeva di poter essere autorizzata al rinnovo della notifica alla controparte;
la causa, dunque, veniva rinviata concedendo termine a parte ricorrente per il rinnovo della notifica.
All'udienza presidenziale del 12.01.2023, parte ricorrente dava atto di aver appreso lo stato di detenzione del chiedendo di poter rinnovare la notifica presso il CP_1
luogo di detenzione dello stesso;
il Presidente, pertanto, rinviava la causa e concedeva ulteriore termine per la notifica a parte ricorrente.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-la dissoluzione matrimoniale avveniva a causa di una relazione sentimentale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, determinando una frustrazione psicologica nel marito;
-si trovava in stato di detenzione e non era titolare di alcun reddito e, pertanto, non poteva far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli per come richiesto dalla moglie;
-non sussistevano ragioni ostative agli incontri liberi tra lo stesso e i propri figli.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
b) fosse rigettata la domanda di addebito;
c) fosse disposto a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli entro limiti ragionevoli;
d) fosse regolamentato il diritto di visita padre-figli nelle modalità ordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza presidenziale del 21.03.2023, nessuna delle parti compariva;
il
Presidente, pertanto, rinviava la causa ai sensi dell'art. 181/309 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 09.05.2023, la causa veniva rinviata per come richiesto dal procuratore di parte resistente, il quale rappresentava l'imminente scarcerazione del proprio assistito.
All'udienza presidenziale del 20.06.2023, il resistente non compariva e la causa veniva ulteriormente rinviata su richiesta di parte ricorrente, la quale dava atto che, a seguito di interlocuzioni con il procuratore di controparte, aveva appreso la volontà del ancora in stato di detenzione, di non comparire all'udienza. CP_1
All'udienza presidenziale del 06.07.2023, si procedeva all'audizione di entrambi i coniugi separatamente i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Nella medesima giornata parte ricorrente depositava la sentenza di condanna del
Tribunale Penale di Reggio Calabria nei confronti del CP_1
Con ordinanza depositata il 27.07.2023, il Presidente: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) affidava i figli minori e in Persona_2 Per_3
via esclusiva alla madre e in co-affido con il SST competente;
c) disponeva la collocazione dei minori presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale;
d) demandava al SST competente il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, la predisposizione di un calendario di incontri in Spazio Neutro tra i minori e il padre,
l'individuazione di un percorso psicologico per supportare il rapporto padre-figli e, infine, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità; e) obbligava il a corrispondere alla la complessiva somma di euro 600,00 mensili a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento dei tre figli (euro 200,00 ciascuno), ponendo, altresì, a carico di entrambi i genitori, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in data 11.12.2023, il SST depositava la relazione richiesta dall' appresentando di aver convocato la CP_2 Pt_1 presso i propri uffici e, quella occasione, ella descriveva meglio la situazione familiare esistente all'epoca del matrimonio dichiarando che il marito aveva spesso cambiamenti comportamentali e d'umore a seguito dell'uso abituale di droghe e, per questo motivo, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, i figli si erano distaccati emotivamente dal padre e non provavano alcuna nostalgia per la sua lontananza. Riferiva, altresì, che il marito non aveva mai espletato attività lavorative
“oneste” e, dall'anno 2005, aveva iniziato ad avere i primi problemi con la legge a causa dei quali veniva arrestato diverse volte, prima per spaccio di droga e, successivamente, nell'anno 2021, per uso di stupefacenti e furto di rame. Lo stesso, altresì, dal momento della sua carcerazione, non aveva mai chiesto di vedere o sentire i propri figli. Aggiungeva, inoltre, che il marito non si occupava delle necessità dei figli e non corrispondeva alcun mantenimento, sopportando interamente lei stessa ogni loro necessità grazie al suo lavoro come salumiera presso il supermercato
“Despar” a Reggio Calabria. Il SST rappresentava, infine, che a causa dello stato di detenzione del non era stato possibile organizzare gli incontri in Spazio CP_1
Neutro e che i figli della coppia non gradivano incontrare il padre.
All'udienza del 12.12.2023, davanti al Giudice Istruttore dott.ssa Mulonia, le parti chiedevano, concordemente, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando al prosieguo del giudizio la trattazione delle varie questioni;
quindi, alla medesima udienza, il Giudice: a) sospendeva gli incontri padre-figli data l'impossibilità di realizzare i detti incontri in modalità protetta per come segnalato dal SST;
b) invitava la Procura-sede, in qualità di parte interveniente, a depositare gli atti di eventuali procedimenti penali conclusi o pendenti a carico del resistente nei limiti del segreto istruttorio;
c) rinviava la causa con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Con memoria 183, VI comma, n. 1, c.p.c. depositata in data 10.01.2024, parte ricorrente chiedeva che l'AUU fosse a lei interamente corrisposto.
Con memoria 183, VI comma, n. 2, c.p.c. depositata in data 13.02.2024, parte ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo penale a carico del
CP_1
Con le note scritte depositate in data 20.06.2024, parte ricorrente formulava nuove domande e, in particolare, chiedeva che: a) fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del b) fosse disposto l'affido super esclusivo del CP_1
figlio minore alla madre (in quanto la secondogenita era divenuta nelle Per_3 more maggiorenne); c) fosse disposto a carico del il pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento per il solo minore pari ad euro 300,00 mensili Per_3 con ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS; d) fosse autorizzata a richiedere la carta di identità valida per l'espatrio per il minore. Reiterava nel resto le domande già proposte, chiedendo, infine, che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte resistente non formulava alcuna richiesta istruttoria né depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 04.07.2024, rilevata la mancata richiesta delle parti di ammissione di mezzi istruttori, il Giudice onerava le stesse al deposito della documentazione patrimoniale/reddituale aggiornata, disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a carico del SST competente, invitava la Procura della Repubblica - interveniente- a formulare le proprie conclusioni e a depositare gli atti del procedimento penale a carico di , salvo segreto istruttorio e rinviava Controparte_1 la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.01.2025 interveniva la sostituzione del Giudice Istruttore e il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani.
Parte ricorrente, con deposito del 28.01.2025, allegava documentazione CUD 2024.
Parte resistente, invece, non depositava alcuna documentazione attestante la propria situazione reddituale/patrimoniale.
In data 07.03.2025, il SST depositava relazione aggiornata rappresentando di aver nuovamente convocato presso i propri Uffici la , dimostratasi serena e Pt_1 collaborativa, la quale aveva dato atto degli incontri tra il padre e i figli e Per_1
dopo la scarcerazione del primo (sebbene la madre avesse timore che lo Per_3 stesso potesse ritornare alle vecchie abitudini), mentre la primogenita non Per_2
aveva intenzione di rivederlo.
Infine, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, i procuratori delle parti, con le note depositate, precisavano le conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe e, con ordinanza resa in data 14.03.2025, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto irreversibile da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
2. Addebito della separazione
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità CP_1 della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un'attenta e complessiva valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (fra le altre, Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass.
n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass.
n.17317/2016).
In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che, a questo, sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Come è noto, in tema di addebitabilità della separazione personale e con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 11844 del 19/05/2006). Ed infatti, le violenze fisiche e/o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e restando, altresì, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (tra le altre, Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016;
Cass. 817/2011).
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il
Collegio che dalle risultanze processuali emerge inconfutabile la circostanza che la donna sia stata vittima, costantemente, progressivamente ed ingiustificatamente, del comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito, condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 e 2 c.p.c. (aggravato dall'essere commesso in presenza dei figli minori), per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 co. 1 n. 5), 577 co. 1 n. 1) c.p. e per il delitto p. e p. dall'art. 495 c.p.c.
E invero, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 833/2023 depositata in data 21.03.2023 e allegata in atti, ha accertato che i rapporti familiari erano “caratterizzati da reiterate aggressioni e ingiurie nei confronti di Parte_2 ed anche della figlia portate avanti nel corso della convivenza e Controparte_3
anche successivamente”.
In sede penale la ha dettagliatamente esposto plurimi episodi di violenza fisica Pt_1
e morale perpetrati ai propri danni dal marito negli anni di matrimonio, e tale narrazione ha trovato eloquenti e significativi riscontri nelle concordanti, convincenti e per certi aspetti drammatiche deposizioni testimoniali rese dalla figlia la Per_1
quale “ha decritto un quadro generale di condotte maltrattanti realizzate dal padre in danno alla madre e consistite in ingiurie, molestie, minacce gravi e violenze, non solo verbali (in particolare, schiaffi e pugni sul viso, anche in presenza dei fratelli minori) [e] ha aggiunto di essere stata a sua destinataria di insulti da parte del Pt_3 padre”.
Tali condotte, secondo il Tribunale Penale, sono state connotate da continuità e stabilità, “tale da creare una condizione di vita tormentata per la vittima”.
La sentenza in questione, inoltre, è stata confermata in appello e sebbene il CP_1 abbia proposto ricorso in Cassazione, come dallo stesso dichiarato nella comparsa conclusione del 07.05.2025, non è noto a questa Autorità Giudiziaria il relativo esito.
Ebbene, sulla base degli eloquenti elementi sopra esposti e di tutta la documentazione versata in atti, che corroborano la specifica allegazione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie non bilanciabile con altre condotte in considerazione della estrema gravità in sé delle condotte lesive dell'integrità fisica del coniuge.
Ed infatti, tali gravissime quanto deplorevoli condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessario e doveroso per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere eventualmente giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (come, per esempio, “[aver] trovato mia moglie con il suo amante”, cfr. verbale presidenziale del 06.07.2023) e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, il quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Ed allora, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1 apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato e di padre.
3. Provvedimenti in favore del figlio minore della coppia
3.1) Regime di affido, collocazione e diritto di visita del genitore non collocatario
a) Regime di affido e collocazione del minore
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover stabilire che il minore debba essere affidato Per_3
alla madre secondo il modello dell'affidamento esclusivo con collocazione presso la stessa, per i motivi di seguito esposti.
Giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del
2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra
i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991
e dalla giurisprudenza della Corte EDU).
Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori e, tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
E infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 13217/21, Cass., n.
28244/19).
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che il minore sia affidato Per_3
in via esclusiva alla madre.
All'uopo occorre sottolineare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione affermando che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Occorre evidenziare, a tal proposito, che le risultanze processuali hanno messo in luce una serie reiterata di comportamenti censurabili del nei confronti della CP_1 moglie e dei quali anche il minore ne è stato spettatore, comportamenti Per_3 che hanno portato alla pronuncia di una sentenza di condanna da parte del Tribunale
Penale di Reggio Calabria (confermata in appello) come dettagliatamente sopra esposto.
L'affido esclusivo, già disposto in sede presidenziale nell'anno 2023 nel presente procedimento, non ha sortito alcun effetto nel il quale non si è adoperato per CP_1
dimostrare di essere, nonostante le gravi contestazioni ascrittegli, un padre capace di svolgere compiti di accudimento ed educazione nei confronti del proprio figlio.
E invero, nonostante l'ordinanza presidenziale aveva prescritto al SST l'attivazione di uno Spazio Neutro per coltivare il rapporto in questione nonché l'attivazione di un percorso alla genitorialità in favore del padre, gli operatori del SST si sono trovati impossibilitati ad adempiere a tali compiti in quanto il all'epoca in stato di CP_1 detenzione, si è reso irreperibile anche dopo la sua scarcerazione, rimanendo inerte rispetto alle prescrizioni impartite dal Tribunale.
A ciò si aggiunga che lo stesso non ha mai adempiuto ai propri obblighi economici nei confronti dei figli, giustificando tale omissione nell'assenza di disponibilità economica e, così, disinteressandosi delle loro necessità ed esigenze per le quali ha provveduto e continua a provvedere unicamente la madre con non poche difficoltà. Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente, la soluzione di una gestione congiunta delle esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione del minore non appare confacente alla situazione di allarme e instabilità venutasi a creare, risultando opportuno - in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. - affidare il figlio minore della coppia, alla madre secondo il modello dell'affidamento Per_3 esclusivo, cioè un affidamento del minore alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa – dimostratasi genitore presente, capace e attento ai bisogni di come emerge anche dalle relazioni del SST- anche in ordine Per_3 alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali la salute, l'educazione,
l'istruzione e la residenza abituale (compreso il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio richiesta da parte ricorrente nei propri scritti difensivi), secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c., con collocazione del minore medesimo pressa la madre.
Giova rammentare che l'affidamento esclusivo non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale: il genitore (nella specie, il padre) mantiene, infatti, sempre il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, oltre che il diritto di poterlo incontrare.
La soluzione dell'affido esclusivo alla madre appare preferibile rispetto a quella di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di affidamento superesclusivo alla madre richiesta da quest'ultima, in considerazione della parziale ripresa degli incontri tra padre e figlio e del desiderio del secondo di “conoscere meglio” il primo: infatti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che reciderebbe ogni rapporto giuridico fra padre e figlio, potrebbe infatti cagionare un ulteriore pericolo per lo sviluppo fisico cognitivo di quest'ultimo (Cass. n. 9691/22)
e, in generale, non corrispondere all'interesse del minore, che invece si realizza, ove possibile, proprio attraverso il tentativo di riparazione del rapporto.
Non si ravvisano ostacoli, poi, alla richiesta di autorizzazione alla madre al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore. b) Diritto di visita del genitore non collocatario
Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi a che il possa vedere e sentire il figlio e coltivarne il CP_1 Per_3
rapporto, sebbene ciò necessita di procedere gradualmente e con cautela al fine di creare un nuovo affidamento nel bambino, perso per diversi anni, di poter contare su una presenza costante e stabile della figura paterna nella propria vita che, allo stato,
è troppo prematuro definire come tale. E invero, il è stato per diverso tempo CP_1 assente nella vita di sia emotivamente che fisicamente, anche per via dei Per_3
propri problemi con la giustizia, oltre che genitore violento nei confronti della madre del bambino, incurante degli effetti distruttivi che si sono inevitabilmente generati rendendo spettatore di tali azioni riprovevoli. Tutte questo è apparso, agli Per_3 occhi del piccolo incoerente e incomprensibile nonché contrastante con il Per_3
concetto stesso di responsabilità parentale in ragione del quale il genitore dovrebbe assumere un ruolo costante di guida educativa, protettiva, sicura ed affidabile.
Ed allora, alla luce di tali motivi, ritiene il Collegio di dover procedere gradualmente in merito agli incontri padre-figlio prevedendo una fase iniziale in Spazio Neutro – modalità, peraltro, che lo stesso resistente richiede in corso di giudizio - ove detti incontri saranno gestiti direttamente dal SST competente e, successivamente, in base all'andamento degli incontri medesimi, calibrarli di volta in volta fino a raggiungere
– auspicabilmente – una gestione degli stessi con modalità “ordinarie”.
Al fine di raggiungere tale obiettivo e per rafforzare il rapporto con il proprio figlio, risulta poi fondamentale che il padre effettui un percorso di sostegno alla genitorialità
a cura del SST competente.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Predisporre un calendario di incontri in Spazio Neutro tra il e il minore CP_1
e segnalare all'Autorità Giudiziaria l'andamento di tali incontri e, Per_3
eventualmente, la possibilità di predisporre incontri con modalità non protette;
2. Attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del CP_1
3. Segnalare all'Autorità Giudiziaria ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale. 3.2) Contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non collocatario
Soffermandosi sulle questioni di carattere economico e, in particolare, sull'obbligo del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento del figlio minore occorre tenere conto prioritariamente dei bisogni e delle crescenti Per_3
e mutevoli esigenze di varia natura di quest'ultimo connesse alla sua età (13 anni) bilanciate con le condizioni economiche del genitore obbligato. A tal proposito, il nei propri scritti difensivi riferisce di non percepire alcun reddito senza, CP_1
tuttavia, allegare alcuna documentazione e non adempiendo a quanto disposto con ordinanza del 04.07.2024 in merito al deposito di documentazione attestante la propria situazione economica e patrimoniale.
Ebbene, stante l'impossibilità di appurare la reale situazione reddituale e patrimoniale del il Collegio ritiene che l'assegno per il contributo al mantenimento del CP_1 minore tenuto conto dell'età attuale, vada congruamente quantificato Per_3 nella misura minima di € 300,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.3) Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale, non in contestazione tra le parti, ricorrono tutti i presupposti di legge per assegnare la casa coniugale alla , Pt_1
genitore collocatario del figlio minore Per_3
4. Versamento diretto dell'assegno di mantenimento al coniuge creditore ex art.
156, comma 6, c.c.
Passando ad esaminare la richiesta ex art. 156, comma 6, c.c. formulata da parte ricorrente con note scritte depositate in data 20.06.2024, deve rammentarsi che la domanda in esame deve essere completa in ogni sua parte ed è presupposto necessario, per valutare nel merito la richiesta, l'indicazione precisa del terzo tenuto a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro al coniuge obbligato.
Posto che parte ricorrente, nel formulare la domanda in questione, non ha fornito in nessuno scritto difensivo alcuna indicazione del terzo cui si chiede il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, la relativa domanda non può che essere rigettata per mancanza dei presupposti essenziali.
5. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo, applicando, in considerazione dell'oggetto e del grado di complessità della controversia, di valore indeterminabile, i parametri previsti per le cause di valore compreso fra 26.001 e
52.000 €, e, considerate le caratteristiche e il pregio dell'attività svolta, l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare e il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i valori minimi e dunque 851 € per la fase di studio, 602
€ per quella introduttiva, 903 € per quella istruttoria e 1.453 € per quella decisionale, per un totale di 3.809 €, oltre a spese generali (15%), IVA (se dovuta) e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 05.11.2021, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1 di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 357, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2001;
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al resistente;
Controparte_1
-dichiara l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione Per_3 presso la stessa e l'autorizza a richiedere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
-dispone gli incontri protetti tra il e il figlio minore CP_1 Per_3
-invita il a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità; CP_1
-demanda al SST competente il compito di: 1) predisporre un calendario di incontri in Spazio Neutro tra il e il minore e segnalare all'Autorità CP_1 Per_3
Giudiziaria l'andamento di tali incontri e, eventualmente, la possibilità di poter predisporre incontri con modalità non protette;
2) attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del 3) segnalare all'Autorità Giudiziaria ogni CP_1
comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale.
-pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno CP_1 Pt_1 mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da Per_3 corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-assegna la casa coniugale alla , genitore collocatario del minore Pt_1 Per_3
-rigetta la richiesta ex art. art. 156, comma 6, c.c. proposta da parte ricorrente;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 3.809,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al
Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell' per quanto di Controparte_4
competenza.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Liborio Fazzi