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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3424 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Domenico Naso giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, 1/b
Ricorrente in riassunzione
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12 è domiciliata
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione a seguito di pronincia rescindente della S. C. di cassazione n.30345/22 pubblicata il giorno 14.10.2022,
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_5 Pt_4 convenivano in giudizio l' dinanzi la Tribunale Civile di Roma – Sezione CP_1 Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: 1.
Accertare e dichiarare che tra le parti: per nel periodo dal Parte_1
12.04.2001 al 14.03.2008; per nel periodo dal 30.11.2004 al Parte_2
14.03.2008; per nel periodo dal 4.08.2004 al 30.09.2008; per SA Parte_3
RC nel periodo dall'1.10.2001 al 31.12.2012; per nel Parte_4
periodo dal 13.05.2004 al 30.09.2008 (arco temporale delle prestazioni autonome), si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2. Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti a tempo determinato, nella parte in cui prevede l'apposizione di un termine finale non motivato da provate esigenze temporanee ed eccezionali;
3. Accertare e dichiarare l'illegittima stipula in successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, per un periodo superiore a trentasei mesi;
4. Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e l' resistente CP_1
sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto a termine di ciascun ricorrente, in caso di sua “conversione”, o dalla scadenza del termine di 36 mesi, in caso di “costituzione” di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o dalla diversa data ritenuta di Giustizia;
5. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio, e quindi tutte le differenze retributive e contributive, in corrispondenza dei contratti
“formalmente” autonomi e dei successivi a termine, intercorsi con l' CP_1 resistente, a far data dall'assunzione di ciascun ricorrente, o dalla diversa data accertata dal Giudice;
e, in ogni caso, con effetto sulla posizione stipendiale progressivamente maturata. Per l'effetto: A) Condannare l' resistente alla CP_1
“conversione” dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal giorno di stipula del primo contratto di lavoro sottoscritto da ciascun ricorrente, ovvero la
“costituzione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla scadenza del termine di 36 mesi, o da altra data ritenuta di Giustizia, con la conseguente condanna dell' resistente a conformarsi ai relativi adempimenti;
B) CP_1
Condannare parte resistente alla corresponsione, in favore degli istanti, di tutte le differenze retributive e contributive dovute per l'anzianità di servizio dei ricorrenti per un importo pari alle differenze maturate e non corrisposte in conseguenza di quanto accertato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Condannare parte resistente alla ricostruzione della carriera degli istanti con il conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio;
D) Condannare parte resistente, al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore degli odierni ricorrenti;
E) Condannare parte resistente al versamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 della L. 183/2010 nella misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In subordine: - In ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale condannare l' resistente al risarcimento del danno, per violazione CP_1
di norme imperative, che vietano la reiterazione dei contratti in oggetto in assenza delle condizioni previste dalla legge, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, o nella misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”.
L' , si costituiva in giudizio, contestando integralmente le domande CP_1
avversarie, deducendo la evidente infondatezza di tutte le pretese avanzate da parte ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto.
Il Giudice di prime cure, esaurita la fase istruttoria, svoltasi unicamente su base documentale, con sentenza n. 4578/2017, pubblicata il 12/08/2017 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_6 così disponendo: “- accoglie parzialmente il ricorso;
dichiara l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato per cui è causa;
condanna l' CP_1
al risarcimento del danno in favore delle sole ricorrenti , Pt_1 Pt_2 da liquidarsi ex art. 32 l. 183/10, in 12 mensilità dell'ultima Parte_3 Pt_4
retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
dichiara il diritto di tutte le ricorrenti all'anzianità di servizio ed agli incrementi retributivi maturati dalla data di stipulazione del primo contratto a termine in base al ccnl. di settore applicabile ratione temporis, e condanna l' alla corresponsione delle differenze maturate, CP_1 con medesima decorrenza;
rigetta nel resto;
(..)”.
L' , con ricorso in appello del 13/09/2017, impugnava la sentenza del CP_1
Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro n. 4578/2017, al fine di ottenerne l'annullamento e/o la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare l'esistenza delle “condizioni oggettive” richieste per la valida costituzione di rapporti di lavoro a termine con gli odierni appellati, in conformità con quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del Testo Unico sul Pubblico
Impiego e dalla clausola 3 della Direttiva 1999/70/CE, ove si considerano condizioni oggettive legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato, il completamento di un compito specifico, il verificarsi di un evento o il raggiungimento di una certa data;
Sempre in via principale, accertare la legittimità delle proroghe e dei rinnovi contrattuali disposti dall' atteso che l'appellante CP_1
ha rispettato pienamente sia quanto espressamente disposto dall'articolo 5 CP_1
del CCNL EPR 2002-2005 e dall'articolo 24 del CCNL EPR 2006-2009, sia la clausola 5 della Direttiva1999/70/CE che prevede, quali misure di prevenzione degli abusi, la prescrizione di ragioni obiettive per il rinnovo, la durata massima dei contratti a termine ed il numero massimo dei rinnovi;
Per l'effetto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui condanna l'Amministrazione appellante al risarcimento del danno in favore delle Sigg.re e ai Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 sensi dell'articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010. Ancora, avuto riguardo alle Sigg.re e si chiede la riforma della sentenza Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
gravata nella parte in cui dispone in loro favore il risarcimento del danno, atteso che costoro hanno ottenuto nelle more il bene della vita posto a fondamento dell'odierna controversia;
In via subordinata, con specifico riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in favore delle dipendenti appellate, accertare l'erronea l'applicazione dell'indennità prevista dal citato articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, in ragione del solo criterio della “rilevante durata del periodo intercorso, per ciascuno dei ricorrenti, dalla stipulazione del primo contratto a termine e la promozione del presente giudizio” atteso che la durata dei contratti di lavoro intercorsi con le appellate rispetta pienamente il limite temporale consentito dalla Contrattazione Collettiva di Comparto per gli Enti di
Ricerca, oltre a trovare piena legittimazione in specifiche norme di Legge. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte dovesse confermare il diritto delle appellate al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i contratti di lavoro a tempo determinato, si rileva, ancora una volta, che il livello professionale dalle stesse rivestito non consente l'accesso di costoro a qualsivoglia selezione per la progressione nella fascia economica superiore ed, in ogni caso, le stesse non possiedono un'anzianità nel livello sufficiente per accedere a qualsivoglia progressione di livello”.
La e si costituivano in giudizio, con atto del Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
01/04/2019, contestando tutte le domande proposte nel gravame avversario. La
Corte d'Appello Adita, con sentenza n. 2896/2020 del 18/12/2020, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' , statuendo: “In parziale accoglimento CP_1 dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di impugnativa dei contratti a termine e di risarcimento proposte dalle appellate;
respinge per il resto l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al primo, nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata e, quanto al secondo, in complessivi € 7.300,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi”.
Avverso la suddetta sentenza, la e proponevano Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
ricorso per Cassazione chiedendo la cassazione della Sentenza della Corte
d'Appello di Roma ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 del c.p.c., con ogni conseguente statuizione, ovvero il rinvio del giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma, “stabilendo il principio di diritto al quale deve attenersi la Corte”.
L' resisteva con controricorso. Ad esito della camera di consiglio del CP_1
06/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con Ordinanza n.
30345/2022, depositata il 14/10/2022, accoglieva in parte il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione e falsa applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno per l'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, rigettando il primo motivo di gravame e parte del secondo cassando la
Sentenza impugnata in relazione al solo motivo di gravame accolto, con rinvio alla
Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere come da motivazione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “(..) ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta;
(..)”.
A seguito dell'Ordinanza n. 30345/2022, la e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, affinché quest'ultima, in diversa composizione, si pronunciasse nuovamente sulla scorta dei principi enunziati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituito l' resistendo al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Si riporta per quanto rileva la sentenza rescindente: << la Corte d'Appello di Roma, adita dall' Controparte_1
- ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accogliendo in parte il ricorso di e delle altre litisconsorti Parte_1
indicate in epigrafe, aveva dichiarato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti ed aveva condannato l' al CP_1
risarcimento del danno, quantificato in dodici mensilità ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010, nonché a corrispondere le differenze retributive correlate al riconoscimento dell'anzianità di servizio che l'ente aveva negato, dopo l'instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato e, quanto alla reiterazione abusiva dei rapporti a tempo determinato, ha ritenuto assorbente, per escludere il diritto al risarcimento del danno, il richiamo ai principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n.
22552/2016, nella parte in cui è stata ravvisata nella stabilizzazione del personale una misura equivalente alla conversione e, quindi, proporzionata all'abuso e dissuasiva;
3. di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di impugnativa dei contratti a termine e di risarcimento del danno….
2. con la seconda censura le ricorrenti addebitano alla Corte territoriale la «violazione falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite n. 5072/2016 in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n. 124 del 1999, -art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione erronea interpretazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; violazione, falsa e erronea applicazione del principio di equivalenza, del principio di effettività della tutela e del principio di rapporto di causa-effetto tra l'abuso e assunzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame difatti decisivi per i giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»….
5.1. il motivo è per il resto fondato, in quanto la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto affermato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto dirétto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;
5.2. la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diversemministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n.
16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n.
296/2006);
6. dalle considerazioni che precedono discende che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta;
7. va, quindi, accolto in parte qua il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, fatta eccezione per la posizione di SA RC che non ha proposto ricorso per cassazione, procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi indicati in motivazione e rigetta il primo. la sentenza impugnata in CP_2
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di
Roma, in diversa composizione.>>.
Diversamente da quanto riduttivamente ritenuto dalla difesa dell' , a CP_1
questa Corte spetta di verificare < procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta >>, perché «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente>>
Sussiste detta stretta correlazione quando, sotto il profilo soggettivo, la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Non sussiste detto effetto immediato e diretto < indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine>>.
La partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali>> dovendo invece procedere (ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise) esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative e quindi maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità ( cfr. Cass. S.U. n. 16041/2010). Spetta dunque a questa Corte verificare la sussistenza in concreto di una procedura di stabilizzazione che abbia < specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione>>
Solo in tal caso <
22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006).
Ebbene sostiene la resistente in riassunzione che la procedura sia stata rispettosa dei principi puntualmente richiamati.
Nulla di più infondato.
Come è noto, la Suprema Corte, intervenendo ripetutamente sul tema, ha chiarito a quali condizioni, nel pubblico impiego contrattualizzato, la stabilizzazione può essere considerata misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abusivo ricorso ai contratti a termine.
In primo luogo, la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021) ha affermato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una
“stretta correlazione” fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935/2018, 7060/2018, 7061/2018, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra abuso ed assunzione
(Cass. n. 15353/2020). In particolare, affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata “agevolata” dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata “determinata” da quest'ultima (Cass. n. 15353/2020).
Inoltre, si è detto che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere “diretta ed immediata”, e che detto rapporto diretto ed immediato sussiste quando: 1) vi è effettiva assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine, come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento;
2) vi è effettiva assunzione in ruolo all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, anche se attraverso blande procedure selettive, come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ai sensi della legge n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ai sensi dell'art. 1 comma 519, legge n. 296 del 2006. Diversamente, allorquando l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Nel caso di specie, come ben evidenziato nel ricorso in riassunzione, non emergono i presupposti per poter affermare l'automaticità della intervenuta stabilizzazione delle ricorrenti che sono state assunte, ai sensi della Legge n. 125/2013, partecipando ad una vera e propria procedura concorsuale riservata ma comunque comportante una valutazione di merito ed una comparazione fra i candidati: diversamente rispetto a quanto sostenuto dall' , rileva in modo dirimente la CP_1 previsione della selezione “per titoli e colloquio”, pur essendo tale colloquio limitato alla “descrizione delle esperienze svolte in con particolare CP_1 riferimento alle modalità di esecuzione delle medesime”, poiché in ogni caso la valutazione di merito costituiva condizione essenziale per il superamento della prova e non consentiva quel rigoroso automatismo nell'assunzione che consente, in base ai criteri giurisprudenziali sopra riportati, di affermare la sussistenza della relazione di causa-effetto tra l'abuso del contratto a termine e la stabilizzazione.
Dunque, le assunzioni si sono perfezionate previa valutazione comparativa di merito di coloro che avevano aderito alla procedura concorsuale, che non offriva ex ante alcuna “ragionevole certezza di stabilizzazione”.
Non ricorre, pertanto, quel rapporto di causa-effetto la cui sussistenza la Suprema
Corte richiede, anche con le pronunce più recenti (Cass. Sezione 6 L, ordinanza n.
27018/2021), tra la successione dei contratti a termine e la successiva immissione in ruolo, e che comporta che l'acquisita stabilizzazione determini il venir meno del danno da precarizzazione.
Ed infatti < superamento di un concorso riservato. Tuttavia,le ricorrenti hanno sostenuto prove d'esame e sono state sottoposte ad una valutazione di merito a seguito della quale
è stato attribuito il punteggio e l'inserimento nelle relative graduatorie come vincitrici. Dunque l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta per superamento di concorso e la stabilizzazione non è stata una conseguenza automatica del rapporto di lavoro precedente instaurato con contratti a termine.. (All. 3 – contratto a tempo indeterminato di;
All.4 contratto t.i All.5 contratto a Pt_1 Pt_2
t.i. di All.6 – contratto t.i. ) In particolare, le ricorrenti Parte_3 Pt_4
, e hanno partecipato al concorso pubblico Pt_1 Pt_2 Parte_3
nazionale per il profilo di Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale bandito, con Disposizione del Direttore Generale dell' n.2035 CP_1 del 6.4.2017 (ALL.7 – Disp.n2035) e la ricorrente all'analogo concorso Pt_4
per il profilo di Collaboratore Tecnico di VI livello professionale, bandito con
Disposizione del Direttore Generale dell' n.2034 del 6.4.2017 (ALL.8- CP_1
Disp.n.2034). Le ricorrenti sono state sottoposte alla valutazione e inserite come vincitrici con attribuzione di relativi punteggi all'interno delle graduatorie, pubblicate con Disposizioni 17/DG del 31.7.2017 (ALL.9 – Disp.n.17) per VII livelli e 18/DG di pari data per VI livelli.(ALL.10 – Disp.n.16) Firmato Da: AS
EN Emesso Da: IR CA Firma Qualificata Serial#:
4b64161d9d199ed6 4 A tal riguardo si evidenzia che l'inserimento in tale graduatoria non è in nessun modo collegabile ai precedenti contratti a tempo determinato stipulati con , di cui si contesta l'illegittimità della reiterazione CP_1
per cui si chiede il diritto al risarcimento>>.
Anche in epoca recentissima (Cass. Sezione 6 L, ordinanza n. 8554 del 16/03/2022) la Suprema Corte, dopo aver ribadito come “il verificarsi della fattispecie della abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, sia fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, ora Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 28, comma 2, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore
(Cass. 10999/2020), cui deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi
Eurounitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016)”, ha evidenziato che: a) “questa S.C., dapprima nell'ambito del diritto scolastico, ha ritenuto, anche in esito a Corte
Cost. 187/2016, che "devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella L. n. 107 del 2015, per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo la L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma
109, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso
l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali" (Cass. n. 22552 del 2016)”;
b) “il principio è stato poi esteso alle stabilizzazioni attuate al di fuori del sistema scolastico (Cass. n. 16336 del 2017), per quanto limitatamente ai casi di effettiva stabilizzazione”; c) “infine esso e' stato ulteriormente affinato, nel senso che la stabilizzazione per avere effetto estintivo del credito risarcitorio deve porsi in nesso di causa-effetto rispetto alla pregressa contrattazione a termine (Cass. n. 15353 del 2020), "non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine" e non possedendo “tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorche' interamente riservata ai dipendenti gia' assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. n. 14815 del 2021)”; d) “in definitiva, al di là del diritto scolastico e delle vicende transitorie di cui alla legge c.d. sulla "buona scuola" cui si riferiva la massima sopra richiamata, la stabilizzazione è da ritenersi, secondo la giurisprudenza successiva, idonea ad impedire la condanna al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, solo a condizione che essa sia effettiva
e non solo potenziale e ricorrano altresì i rigorosi requisiti di consequenzialità causale rispetto al lavoro precario precedentemente svolto”.
Non ricorrono i requisiti individuati dalla sentenza rescindente al fine di ritenere che la intervenuta assunzione delle ricorrenti sia ostativa alla condanna al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, non essendo tale stabilizzazione direttamente riconducibile all'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
E' dovuto, pertanto, per le ricorrenti il risarcimento del danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, atteso che “Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010” (da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; conforme
Cass. SU Sentenza n. 5072 del 15/03/2016).
Tenuto conto della durata dei contratti a termine intercorsi tra le parti e degli altri parametri valutativi ritiene il Collegio che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per tutte le parti riassumenti.
Su tale indennità sono poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 17/02/2016,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5953 del 12/03/2018).
Le spese dei gradi sono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, condanna l' al risarcimento del danno CP_1
in favore delle ricorrenti , E da Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 liquidarsi, ex art. 32 l. 183/10, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore delle controparti, da distrarsi, che si liquidano in € 5.250,00, per il giudizio di legittimità in € 6.946,00 per la presente fase oltre, per tutte, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa come per legge.
Roma, 20.2.2025
Il Presidente est. Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3424 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Domenico Naso giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, 1/b
Ricorrente in riassunzione
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12 è domiciliata
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione a seguito di pronincia rescindente della S. C. di cassazione n.30345/22 pubblicata il giorno 14.10.2022,
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_5 Pt_4 convenivano in giudizio l' dinanzi la Tribunale Civile di Roma – Sezione CP_1 Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: 1.
Accertare e dichiarare che tra le parti: per nel periodo dal Parte_1
12.04.2001 al 14.03.2008; per nel periodo dal 30.11.2004 al Parte_2
14.03.2008; per nel periodo dal 4.08.2004 al 30.09.2008; per SA Parte_3
RC nel periodo dall'1.10.2001 al 31.12.2012; per nel Parte_4
periodo dal 13.05.2004 al 30.09.2008 (arco temporale delle prestazioni autonome), si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2. Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti a tempo determinato, nella parte in cui prevede l'apposizione di un termine finale non motivato da provate esigenze temporanee ed eccezionali;
3. Accertare e dichiarare l'illegittima stipula in successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, per un periodo superiore a trentasei mesi;
4. Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e l' resistente CP_1
sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto a termine di ciascun ricorrente, in caso di sua “conversione”, o dalla scadenza del termine di 36 mesi, in caso di “costituzione” di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o dalla diversa data ritenuta di Giustizia;
5. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio, e quindi tutte le differenze retributive e contributive, in corrispondenza dei contratti
“formalmente” autonomi e dei successivi a termine, intercorsi con l' CP_1 resistente, a far data dall'assunzione di ciascun ricorrente, o dalla diversa data accertata dal Giudice;
e, in ogni caso, con effetto sulla posizione stipendiale progressivamente maturata. Per l'effetto: A) Condannare l' resistente alla CP_1
“conversione” dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal giorno di stipula del primo contratto di lavoro sottoscritto da ciascun ricorrente, ovvero la
“costituzione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla scadenza del termine di 36 mesi, o da altra data ritenuta di Giustizia, con la conseguente condanna dell' resistente a conformarsi ai relativi adempimenti;
B) CP_1
Condannare parte resistente alla corresponsione, in favore degli istanti, di tutte le differenze retributive e contributive dovute per l'anzianità di servizio dei ricorrenti per un importo pari alle differenze maturate e non corrisposte in conseguenza di quanto accertato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Condannare parte resistente alla ricostruzione della carriera degli istanti con il conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio;
D) Condannare parte resistente, al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore degli odierni ricorrenti;
E) Condannare parte resistente al versamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 della L. 183/2010 nella misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In subordine: - In ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale condannare l' resistente al risarcimento del danno, per violazione CP_1
di norme imperative, che vietano la reiterazione dei contratti in oggetto in assenza delle condizioni previste dalla legge, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, o nella misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”.
L' , si costituiva in giudizio, contestando integralmente le domande CP_1
avversarie, deducendo la evidente infondatezza di tutte le pretese avanzate da parte ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto.
Il Giudice di prime cure, esaurita la fase istruttoria, svoltasi unicamente su base documentale, con sentenza n. 4578/2017, pubblicata il 12/08/2017 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_6 così disponendo: “- accoglie parzialmente il ricorso;
dichiara l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato per cui è causa;
condanna l' CP_1
al risarcimento del danno in favore delle sole ricorrenti , Pt_1 Pt_2 da liquidarsi ex art. 32 l. 183/10, in 12 mensilità dell'ultima Parte_3 Pt_4
retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
dichiara il diritto di tutte le ricorrenti all'anzianità di servizio ed agli incrementi retributivi maturati dalla data di stipulazione del primo contratto a termine in base al ccnl. di settore applicabile ratione temporis, e condanna l' alla corresponsione delle differenze maturate, CP_1 con medesima decorrenza;
rigetta nel resto;
(..)”.
L' , con ricorso in appello del 13/09/2017, impugnava la sentenza del CP_1
Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro n. 4578/2017, al fine di ottenerne l'annullamento e/o la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare l'esistenza delle “condizioni oggettive” richieste per la valida costituzione di rapporti di lavoro a termine con gli odierni appellati, in conformità con quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del Testo Unico sul Pubblico
Impiego e dalla clausola 3 della Direttiva 1999/70/CE, ove si considerano condizioni oggettive legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato, il completamento di un compito specifico, il verificarsi di un evento o il raggiungimento di una certa data;
Sempre in via principale, accertare la legittimità delle proroghe e dei rinnovi contrattuali disposti dall' atteso che l'appellante CP_1
ha rispettato pienamente sia quanto espressamente disposto dall'articolo 5 CP_1
del CCNL EPR 2002-2005 e dall'articolo 24 del CCNL EPR 2006-2009, sia la clausola 5 della Direttiva1999/70/CE che prevede, quali misure di prevenzione degli abusi, la prescrizione di ragioni obiettive per il rinnovo, la durata massima dei contratti a termine ed il numero massimo dei rinnovi;
Per l'effetto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui condanna l'Amministrazione appellante al risarcimento del danno in favore delle Sigg.re e ai Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 sensi dell'articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010. Ancora, avuto riguardo alle Sigg.re e si chiede la riforma della sentenza Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
gravata nella parte in cui dispone in loro favore il risarcimento del danno, atteso che costoro hanno ottenuto nelle more il bene della vita posto a fondamento dell'odierna controversia;
In via subordinata, con specifico riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in favore delle dipendenti appellate, accertare l'erronea l'applicazione dell'indennità prevista dal citato articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, in ragione del solo criterio della “rilevante durata del periodo intercorso, per ciascuno dei ricorrenti, dalla stipulazione del primo contratto a termine e la promozione del presente giudizio” atteso che la durata dei contratti di lavoro intercorsi con le appellate rispetta pienamente il limite temporale consentito dalla Contrattazione Collettiva di Comparto per gli Enti di
Ricerca, oltre a trovare piena legittimazione in specifiche norme di Legge. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte dovesse confermare il diritto delle appellate al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i contratti di lavoro a tempo determinato, si rileva, ancora una volta, che il livello professionale dalle stesse rivestito non consente l'accesso di costoro a qualsivoglia selezione per la progressione nella fascia economica superiore ed, in ogni caso, le stesse non possiedono un'anzianità nel livello sufficiente per accedere a qualsivoglia progressione di livello”.
La e si costituivano in giudizio, con atto del Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
01/04/2019, contestando tutte le domande proposte nel gravame avversario. La
Corte d'Appello Adita, con sentenza n. 2896/2020 del 18/12/2020, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' , statuendo: “In parziale accoglimento CP_1 dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di impugnativa dei contratti a termine e di risarcimento proposte dalle appellate;
respinge per il resto l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al primo, nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata e, quanto al secondo, in complessivi € 7.300,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi”.
Avverso la suddetta sentenza, la e proponevano Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
ricorso per Cassazione chiedendo la cassazione della Sentenza della Corte
d'Appello di Roma ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 del c.p.c., con ogni conseguente statuizione, ovvero il rinvio del giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma, “stabilendo il principio di diritto al quale deve attenersi la Corte”.
L' resisteva con controricorso. Ad esito della camera di consiglio del CP_1
06/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con Ordinanza n.
30345/2022, depositata il 14/10/2022, accoglieva in parte il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione e falsa applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno per l'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, rigettando il primo motivo di gravame e parte del secondo cassando la
Sentenza impugnata in relazione al solo motivo di gravame accolto, con rinvio alla
Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere come da motivazione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “(..) ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta;
(..)”.
A seguito dell'Ordinanza n. 30345/2022, la e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, affinché quest'ultima, in diversa composizione, si pronunciasse nuovamente sulla scorta dei principi enunziati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituito l' resistendo al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Si riporta per quanto rileva la sentenza rescindente: << la Corte d'Appello di Roma, adita dall' Controparte_1
- ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accogliendo in parte il ricorso di e delle altre litisconsorti Parte_1
indicate in epigrafe, aveva dichiarato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti ed aveva condannato l' al CP_1
risarcimento del danno, quantificato in dodici mensilità ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010, nonché a corrispondere le differenze retributive correlate al riconoscimento dell'anzianità di servizio che l'ente aveva negato, dopo l'instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato e, quanto alla reiterazione abusiva dei rapporti a tempo determinato, ha ritenuto assorbente, per escludere il diritto al risarcimento del danno, il richiamo ai principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n.
22552/2016, nella parte in cui è stata ravvisata nella stabilizzazione del personale una misura equivalente alla conversione e, quindi, proporzionata all'abuso e dissuasiva;
3. di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di impugnativa dei contratti a termine e di risarcimento del danno….
2. con la seconda censura le ricorrenti addebitano alla Corte territoriale la «violazione falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite n. 5072/2016 in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n. 124 del 1999, -art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione erronea interpretazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; violazione, falsa e erronea applicazione del principio di equivalenza, del principio di effettività della tutela e del principio di rapporto di causa-effetto tra l'abuso e assunzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame difatti decisivi per i giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»….
5.1. il motivo è per il resto fondato, in quanto la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto affermato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto dirétto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;
5.2. la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diversemministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n.
16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n.
296/2006);
6. dalle considerazioni che precedono discende che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta;
7. va, quindi, accolto in parte qua il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, fatta eccezione per la posizione di SA RC che non ha proposto ricorso per cassazione, procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi indicati in motivazione e rigetta il primo. la sentenza impugnata in CP_2
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di
Roma, in diversa composizione.>>.
Diversamente da quanto riduttivamente ritenuto dalla difesa dell' , a CP_1
questa Corte spetta di verificare < procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta >>, perché «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente>>
Sussiste detta stretta correlazione quando, sotto il profilo soggettivo, la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Non sussiste detto effetto immediato e diretto < indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine>>.
La partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali>> dovendo invece procedere (ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise) esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative e quindi maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità ( cfr. Cass. S.U. n. 16041/2010). Spetta dunque a questa Corte verificare la sussistenza in concreto di una procedura di stabilizzazione che abbia < specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione>>
Solo in tal caso <
22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006).
Ebbene sostiene la resistente in riassunzione che la procedura sia stata rispettosa dei principi puntualmente richiamati.
Nulla di più infondato.
Come è noto, la Suprema Corte, intervenendo ripetutamente sul tema, ha chiarito a quali condizioni, nel pubblico impiego contrattualizzato, la stabilizzazione può essere considerata misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abusivo ricorso ai contratti a termine.
In primo luogo, la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021) ha affermato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una
“stretta correlazione” fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935/2018, 7060/2018, 7061/2018, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra abuso ed assunzione
(Cass. n. 15353/2020). In particolare, affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata “agevolata” dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata “determinata” da quest'ultima (Cass. n. 15353/2020).
Inoltre, si è detto che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere “diretta ed immediata”, e che detto rapporto diretto ed immediato sussiste quando: 1) vi è effettiva assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine, come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento;
2) vi è effettiva assunzione in ruolo all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, anche se attraverso blande procedure selettive, come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ai sensi della legge n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ai sensi dell'art. 1 comma 519, legge n. 296 del 2006. Diversamente, allorquando l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Nel caso di specie, come ben evidenziato nel ricorso in riassunzione, non emergono i presupposti per poter affermare l'automaticità della intervenuta stabilizzazione delle ricorrenti che sono state assunte, ai sensi della Legge n. 125/2013, partecipando ad una vera e propria procedura concorsuale riservata ma comunque comportante una valutazione di merito ed una comparazione fra i candidati: diversamente rispetto a quanto sostenuto dall' , rileva in modo dirimente la CP_1 previsione della selezione “per titoli e colloquio”, pur essendo tale colloquio limitato alla “descrizione delle esperienze svolte in con particolare CP_1 riferimento alle modalità di esecuzione delle medesime”, poiché in ogni caso la valutazione di merito costituiva condizione essenziale per il superamento della prova e non consentiva quel rigoroso automatismo nell'assunzione che consente, in base ai criteri giurisprudenziali sopra riportati, di affermare la sussistenza della relazione di causa-effetto tra l'abuso del contratto a termine e la stabilizzazione.
Dunque, le assunzioni si sono perfezionate previa valutazione comparativa di merito di coloro che avevano aderito alla procedura concorsuale, che non offriva ex ante alcuna “ragionevole certezza di stabilizzazione”.
Non ricorre, pertanto, quel rapporto di causa-effetto la cui sussistenza la Suprema
Corte richiede, anche con le pronunce più recenti (Cass. Sezione 6 L, ordinanza n.
27018/2021), tra la successione dei contratti a termine e la successiva immissione in ruolo, e che comporta che l'acquisita stabilizzazione determini il venir meno del danno da precarizzazione.
Ed infatti < superamento di un concorso riservato. Tuttavia,le ricorrenti hanno sostenuto prove d'esame e sono state sottoposte ad una valutazione di merito a seguito della quale
è stato attribuito il punteggio e l'inserimento nelle relative graduatorie come vincitrici. Dunque l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta per superamento di concorso e la stabilizzazione non è stata una conseguenza automatica del rapporto di lavoro precedente instaurato con contratti a termine.. (All. 3 – contratto a tempo indeterminato di;
All.4 contratto t.i All.5 contratto a Pt_1 Pt_2
t.i. di All.6 – contratto t.i. ) In particolare, le ricorrenti Parte_3 Pt_4
, e hanno partecipato al concorso pubblico Pt_1 Pt_2 Parte_3
nazionale per il profilo di Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale bandito, con Disposizione del Direttore Generale dell' n.2035 CP_1 del 6.4.2017 (ALL.7 – Disp.n2035) e la ricorrente all'analogo concorso Pt_4
per il profilo di Collaboratore Tecnico di VI livello professionale, bandito con
Disposizione del Direttore Generale dell' n.2034 del 6.4.2017 (ALL.8- CP_1
Disp.n.2034). Le ricorrenti sono state sottoposte alla valutazione e inserite come vincitrici con attribuzione di relativi punteggi all'interno delle graduatorie, pubblicate con Disposizioni 17/DG del 31.7.2017 (ALL.9 – Disp.n.17) per VII livelli e 18/DG di pari data per VI livelli.(ALL.10 – Disp.n.16) Firmato Da: AS
EN Emesso Da: IR CA Firma Qualificata Serial#:
4b64161d9d199ed6 4 A tal riguardo si evidenzia che l'inserimento in tale graduatoria non è in nessun modo collegabile ai precedenti contratti a tempo determinato stipulati con , di cui si contesta l'illegittimità della reiterazione CP_1
per cui si chiede il diritto al risarcimento>>.
Anche in epoca recentissima (Cass. Sezione 6 L, ordinanza n. 8554 del 16/03/2022) la Suprema Corte, dopo aver ribadito come “il verificarsi della fattispecie della abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, sia fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, ora Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 28, comma 2, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore
(Cass. 10999/2020), cui deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi
Eurounitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016)”, ha evidenziato che: a) “questa S.C., dapprima nell'ambito del diritto scolastico, ha ritenuto, anche in esito a Corte
Cost. 187/2016, che "devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella L. n. 107 del 2015, per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo la L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma
109, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso
l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali" (Cass. n. 22552 del 2016)”;
b) “il principio è stato poi esteso alle stabilizzazioni attuate al di fuori del sistema scolastico (Cass. n. 16336 del 2017), per quanto limitatamente ai casi di effettiva stabilizzazione”; c) “infine esso e' stato ulteriormente affinato, nel senso che la stabilizzazione per avere effetto estintivo del credito risarcitorio deve porsi in nesso di causa-effetto rispetto alla pregressa contrattazione a termine (Cass. n. 15353 del 2020), "non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine" e non possedendo “tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorche' interamente riservata ai dipendenti gia' assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. n. 14815 del 2021)”; d) “in definitiva, al di là del diritto scolastico e delle vicende transitorie di cui alla legge c.d. sulla "buona scuola" cui si riferiva la massima sopra richiamata, la stabilizzazione è da ritenersi, secondo la giurisprudenza successiva, idonea ad impedire la condanna al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, solo a condizione che essa sia effettiva
e non solo potenziale e ricorrano altresì i rigorosi requisiti di consequenzialità causale rispetto al lavoro precario precedentemente svolto”.
Non ricorrono i requisiti individuati dalla sentenza rescindente al fine di ritenere che la intervenuta assunzione delle ricorrenti sia ostativa alla condanna al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, non essendo tale stabilizzazione direttamente riconducibile all'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
E' dovuto, pertanto, per le ricorrenti il risarcimento del danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, atteso che “Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010” (da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; conforme
Cass. SU Sentenza n. 5072 del 15/03/2016).
Tenuto conto della durata dei contratti a termine intercorsi tra le parti e degli altri parametri valutativi ritiene il Collegio che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per tutte le parti riassumenti.
Su tale indennità sono poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 17/02/2016,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5953 del 12/03/2018).
Le spese dei gradi sono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, condanna l' al risarcimento del danno CP_1
in favore delle ricorrenti , E da Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 liquidarsi, ex art. 32 l. 183/10, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore delle controparti, da distrarsi, che si liquidano in € 5.250,00, per il giudizio di legittimità in € 6.946,00 per la presente fase oltre, per tutte, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa come per legge.
Roma, 20.2.2025
Il Presidente est. Dott. Guido Rosa