Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria all'esito della camera di consiglio pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Andrea Mazzoni Esperto
Dott. Riccardo Clemente Esperto
Nel procedimento rubricato al n. 1198/2024 R.G. introdotto da
Parte_1
), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Gherardo Soresina, dall'Avv. Roberto Martini e dall'Avv. Pietro Chelazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via del
Cavallerizzo n. 1, Siena
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura allegato al ricorso, P.IVA_2
1
Email_1
Email_2
e Email_3
è elettivamente domiciliata Email_4
PARTE RESISTENTE
la seguente sentenza ex artt. 11 D.Lgs. 150/11, 420 c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la società al fine Controparte_1 di ottenere l'esecuzione del lodo arbitrale emesso dall'Avv. Nicola Pezone in data 31.1.2024, con il quale era stata pronunciata la risoluzione ex art
1454 c.c. del Contratto d'Affitto stipulato il 5 agosto 2015 tra Parte_1
e a far data dal 28 marzo 2023, stante il
[...] Controparte_2 grave inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione di €
1.551.821,28, maturati dal 5 agosto 2015 al 1 marzo 2023, e, per l'effetto, condannata a restituire a Controparte_2 Parte_1
l'azienda oggetto del Contratto d'Affitto del 5 agosto 2015, oltre i frutti naturali e civili maturati dal 28.2.2023, deducendo che, con comunicazione del 5 febbraio 2024, in qualità di Parte_1 amministratore di ha dichiarato di non voler Controparte_2 provvedere ad ottemperare al Lodo arbitrale del 31 gennaio 2024.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- con il si evidenzia come sia “circostanza incontestata tra le parti Pt_2 che tali canoni, però, sin dall'inizio del rapporto instauratosi a seguito
2 dell'atto del 2015 non siano mai stati corrisposti, per un ammontare complessivo alla data del 28.03.2023 di € 1.585.987,94, anche se i relativi importi sono stati regolarmente contabilizzati, tra i costi, per CP_2
ed iscritti all'attivo, fra i crediti, per;
[...] Parte_1
- l'eccezione secondo cui la mancata richiesta di pagamento dei canoni per cinque anni sarebbe stata tollerata anche dal dott. “non Parte_1 può essere considerato un dato sufficiente per giustificare un tale inadempimento visto che se le parti avessero voluto escludere gli effetti derivanti dal contratto ufficiale di affitto avrebbero dovuto stipulare un accordo simulatorio”;
- la morosità maturata dalla società in relazione al Controparte_2
Contratto di Affitto di azienda del 2015 “è un dato incontrovertibile, così come l'assenza di una valida motivazione che ne giustifichi una possibile inerzia al riguardo da parte di;
Parte_1
- “è ictu oculi lampante anche la gravità di tale inadempimento, in considerazione del fatto che gran parte dei beni di proprietà di Parte_1 sono oggetto del contratto di affitto in questione e detti canoni, non
[...] pagati per ben 8 anni, costituiscono l'entrata principale di detta società”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, tenuto conto di quanto deciso con il Lodo del 31 gennaio 2024: o condannare la Controparte_3
(c.f. e P. VA ) a restituire all'
[...] P.IVA_2 [...]
(c.f. e P. VA RO
) l'azienda oggetto del Contratto d'Affitto del 5 agosto 2015, P.IVA_1 comprensiva dei beni mobili, dei beni immobili e dei Marchi;
e, per l'effetto
o ordinare alla Controparte_3
(c.f. e P. VA ) di restituire all'
[...] P.IVA_2 Pt_1 [...]
(c.f. e P. VA RO
) i frutti naturali e/o civili maturati dalla data del 28.2.23, P.IVA_1 fino all'effettivo rilascio, se presenti, in caso contrario al pagamento del corrispondente valore da determinarsi in € 519.032,00, o nella diversa
3 somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in via alternativa:
o (in via principale) accertato l'inadempimento contrattuale da parte di
(c.f. e P. Controparte_3
VA ) per non aver pagato la somma complessiva di € P.IVA_2
1.551.821,28, (somma dovuta dal 5 agosto 2015 al 1 marzo 2023) a titolo di canoni in forza del medesimo Contratto d'Affitto, dichiarare che, in forza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 12 marzo 2023, il
Contratto d'Affitto di azienda del 5 agosto 2015 tra l'
[...]
(c.f. e P. VA RO
) e P.IVA_1 Controparte_3
(c.f. e P. VA ) si è risolto di diritto a far data dal 28
[...] P.IVA_2 marzo 2023;
o (in via subordinata), accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453
c.c. del Contratto d'Affitto di azienda del 5 agosto 2015 tra l'
[...]
RO
(c.f. e P. VA ) e l' P.IVA_1 Controparte_3
(c.f. e P. VA ) a causa del grave
[...] P.IVA_2 inadempimento dell' Controparte_3
per non aver pagato la somma complessiva di € 1.551.821,28,
[...]
(somma dovuta dal 5 agosto 2015 al 1 marzo 2023) a titolo di canoni in forza del medesimo Contratto d'Affitto;
- in ogni caso, e per l'effetto:
o condannare e/o ordinare all' Controparte_3
(c.f. e P. VA ) di restituire all'
[...] P.IVA_2 [...]
RO
(c.f. e P. VA ) l'azienda oggetto del Contratto d'Affitto del 5 P.IVA_1 agosto 2015, comprensiva dei beni mobili, dei beni immobili e dei Marchi;
o condannare altresì l' Controparte_3
(c.f. e P. VA ) a restituire a
[...] P.IVA_2 [...]
[..
[...] (c.f. e P. Controparte_5
VA ) i frutti naturali e/o i frutti civili, o a versare il valore P.IVA_1 corrispondente in denaro di tali frutti civili e naturali (oltre rivalutazione ed interessi), afferenti l'azienda oggetto del Contratto d'Affitto del 5 agosto
2015 che l' Controparte_3
(c.f. e P. VA ) abbia indebitamente appreso a far data dal 28 P.IVA_2 marzo 2023 fino all'effettiva restituzione dell'azienda medesima, quantificabili in € 519.032, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio arbitrale”.
Si è costituita in giudizio la resistente, contestando la fondatezza delle avverse domande e concludendo: “- in via preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di impugnazione del
[...]
, iscritto al ruolo generale di codesto Ill.mo Tribunale al n. Pt_3
969/2024.
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto del potere di rappresentanza organica da parte del dott. ai sensi dell'art. Parte_1
75, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 2257 c.c. allorché ha avviato la presente azione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda;
- ancora in via preliminare, relativamente alla domanda alternativa, dichiararla improcedibile;
- nel merito, rigettare le domande tutte svolte da controparte in quanto infondate, non provate e comunque inammissibili e/o improcedibili;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio ritenesse fondata la domanda avanzata da controparte, si chiede comunque il rigetto della domanda di restituzione dei frutti civili e/o naturali e/o della domanda di versare una somma corrispondente al loro valore e/o in ogni caso che l'eventuale importo sia rideterminato in ragione delle spese sostenute dall'affittuaria da determinarsi secondo equità e comunque di voler disporre che il rilascio abbia luogo in un momento successivo al
5 definitivo completamento della vendemmia 2024 e alla completa vinificazione.
Con vittoria di tutte le spese di lite”.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024 il Collegio, rilevata d'ufficio la questione della possibile improcedibilità del ricorso in quanto carente di una condizione di proponibilità della domanda giudiziale, assegnava termini ex art. 101 c.p.c. rinviando all'udienza del 4.2.2025, poi rinviata d'ufficio all'odierna udienza, all'esito della quale si è ritirato in camera di consiglio e ha pronunciato la presente sentenza.
***
1. In via preliminare, deve rammentarsi che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia agraria, è necessario il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dell'art. 11 co. 3 ss. D.Lgs. 150/2011, che configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.
Detto principio, a più riprese ribadito nel corso degli anni dalla Suprema
Corte, pone al Tribunale una regola di giudizio per cui “Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si
è svolto…” (Cass. n. 16281/2019).
Per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre “preventivo”, cioè
6 attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia (cfr. Cass. n.
2046/2010).
Tale è stata la scelta del legislatore in questa materia, con imposizione di un obbligo inderogabile di previo esperimento di un tentativo di definizione bonaria ed extragiudiziale della vertenza, non potendo in sede giurisdizionale essere dedotti fatti o domande su cui non si sia previamente acclarata l'impossibilità di addivenire a una soluzione consensuale.
Proprio la volontà di rendere concreto, reale ed effettivo tale filtro extragiudiziale rende necessario evitare che il tentativo di conciliazione si riduca a mero simulacro, a formale adempimento, proibendo a tal fine il legislatore l'accesso al giudice finché il tentativo di conciliazione non si sia definitivamente concluso ovvero allorché non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura (art. 11, c. 7, d.lgs. 150/2011).
Orbene, nella specie, la ricorrente ha inviato la richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione strumentale alla presente azione diretta ad ottenere l'esecuzione del lodo del 31 gennaio 2024 in data 21 maggio
2024 (v. doc. 28 bis, fasc. ricorrente). L'incontro per il tentativo di conciliazione è stato fissato per l'8 luglio 2024, ma, prima dell'esito della conciliazione e, in ogni caso, prima del decorso di 60 giorni, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio. Pertanto, la relativa domanda non può che essere dichiarata improponibile (v. con riferimento alla precedente analoga disciplina Cass. n. 13964/2005: “Il tentativo di conciliazione, cui
l'art. 46 della legge n. 203 del 1982 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria in materia agraria, è assolto con l'inoltro della richiesta di attivazione della relativa procedura all' Controparte_6
, mentre resta irrilevante il successivo (o mancato) sviluppo
[...] dello stesso, essendo possibile adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione per qualsiasi motivo non si definisca”).
7 In breve, allorquando il ricorrente ha introdotto il presente giudizio, la domanda non poteva ancora considerarsi proponibile, proprio perché ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria solo ove il tentativo non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo ovviamente il caso – qui non verificatosi - in cui la conciliazione si concluda prima.
Né può dirsi sufficiente a soddisfare la condizione di proponibilità il tentativo di conciliazione attivato dalla odierna resistente per altra causa proposta dinanzi all'intestato Tribunale e avente ad oggetto l'impugnazione del lodo di cui in questa sede si chiede l'attuazione (v. doc.
28, fasc. ricorrente), posto che in quell'occasione il thema oggetto della tentata conciliazione concerneva una domanda differente, vertendo essa sulla legittimità del lodo e sui differenti motivi di impugnazione prospettati. A ben vedere, dunque, i fatti costitutivi delle domande qui proposte, riguardanti, in particolare, la mancata attuazione del lodo, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e il conseguente rilascio dell'azienda e quantificazione dei frutti maturati non sono stati neanche genericamente menzionati in quella sede stragiudiziale, non essendoci, pertanto, adeguata corrispondenza fra quanto oggetto di tentativo di conciliazione con quanto domandato in questa sede giudiziale.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della resistente a risarcire il danno derivante sia dall'occupazione illegittima dei terreni sia dalla ritardata restituzione dei beni mobili oggetto di comodato va dichiarata improponibile.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi (con esclusione della fase istruttoria non svolta), in relazione alla controversia concernente l'attuazione di un lodo con cui è stato dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti (cfr. Cass. 21534/2021), dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore
8 indeterminato, complessità media) seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita:
- dichiara l'improponibilità della domanda;
- condanna RO
alla rifusione in favore di
[...] [...]
delle spese di lite che liquida in € 7.122,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Siena, 01/04/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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