Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09757/2025REG.PROV.COLL.
N. 04649/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4649 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Luigi di Tolle e Adriano Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati FR De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parco Agricolo Sud Milano, Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. FR IL e uditi per le parti gli avvocati Adriano Pilia e FR De Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società -OMISSIS- è proprietaria del terreno ubicato in Comune di -OMISSIS-, località Cascina -OMISSIS-, censito in catasto al foglio 9, mappali 15, 16, 18, 20, 23 e 24.
Con verbale dell’8 aprile 2015 la Polizia Locale rilevava l’avvenuta realizzazione, sul terreno de quo , di alcune opere abusive. A seguito di sospensione del procedimento per l’intervenuta proposizione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in data 23 gennaio 2018 la Polizia Locale espletava un nuovo sopralluogo.
In tale occasione, gli agenti riscontravano la perdurante sussistenza degli abusi già censiti nel 2015, nonché la presenza di ulteriori nuovi interventi illegittimi.
In particolare, gli abusi ab initio individuati erano i seguenti: tettoia sul lato sud dell’edificio A realizzata in struttura di ferro e copertura translucida (mappale 18); ulteriore tettoia con identiche caratteristiche strutturali, posta sul lato ovest del fabbricato A; veranda di chiusura del porticato nord della casa padronale; pergolato sul mappale 18; due voliere sui mappali 16 e 18; edificio adibito a bar e wc con portico sul mappale 24; edificio adibito a locale pompe della piscina posto sul mappale 24; piscina e lastricato sul mappale 24 e superficie piastrellata a formare un lastricato corrente lungo il perimetro; edificio in muratura con sala relax, piscina coperta, accessori e solarium sul mappale 24; edificio box sul mappale 23; tettoia sul mappale 23; edificio in muratura con mattoni a vista e tetto in legno sul mappale 23 adibito a wc, cucina e con portico; ripostiglio sul mappale 23; voliera sul mappale 23; vasca idromassaggio sul mappale 24; edificio a base ottagonale di soggiorno all’aperto sul mappale 24; n. 3 ponti pedonali in metallo su area demaniale; edificio pollaio e recinzione sul mappale 24; gazebo esagonale sul mappale 23; voliera ottagonale sul mappale 24; pergolato sul mappale 24; laghetto con sistemazione sponde e marciapiedi perimetrali, su area demaniale; piastra in calcestruzzo sul mappale 23; percorsi pedonali su mappali 23 e 24, nonché in area demaniale.
Con l’impugnata ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2018 relativa agli abusi già rilevati nel 2015, il Comune di -OMISSIS-, considerato che le opere abusive ricadevano, in virtù del vigente PGT, in zona « Parco Agricolo Sud Milano - Territori agricoli di cintura metropolitana » classificata come « Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico » disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole, dato atto altresì che alcuni abusi erano stati realizzati all’interno del demanio regionale, avendo occupato parte delle aree individuate dalle planimetrie catastali e del « Reticolo idrico » come alveo del « IL -OMISSIS- », classificate dal vigente PGT come « Fattibilità geologica di classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili e individuate con classe di fattibilità geologica “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) », nelle quali sono vietate nuove edificazioni ai sensi dell’art. 41 NTA del PTC (Piano territoriale di coordinamento) del Parco Agricolo Sud Milano, visto che le opere indicate si configuravano quali opere di “ nuova costruzione ”, come tali ricadenti nella disciplina di cui agli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001 e in parte non erano suscettibili di sanatoria, rilevato che le descritte opere abusive potevano essere demolite o rimosse senza pregiudizio delle opere conformi, ordinava alla società di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni.
2. - La società proprietaria impugnava dinanzi al T.a.r. Lombardia la menzionata ordinanza di demolizione n. 1/2018, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
«- Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 - falsa applicazione art. 31 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
3. - Con successiva ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018 (non oggetto di impugnazione nel presente giudizio) il Comune ordinava altresì la demolizione, siccome realizzate sine titulo , delle seguenti ulteriori opere:
« 1) Costruzione n. 1: Sulla particella 23 ed in parte su area demaniale, a margine della zona dell’area cementata, collocata nella porzione sud del sito, è stata collocata parte su piedistalli in metallo e parte su blocchi di cemento, una casetta in legno con tetto a due falde di dimensioni 7,00x5,00 m. circa, parzialmente avvolta con teli in materiale plastico (vedi Allegato 2);
2) Costruzione n. 2: Sulla predetta parte cementata è stato collocato, in posizione coincidente con la parte terminale della voliera insistente sul margine ovest dell’appezzamento, un pergolato in ferro di dimensioni pari a m. 5,50x4,00 circa (vedi Allegato 2);
3) Costruzione n. 3: Nella parte individuata dalla particella 18 sub 701, la tettoria in metallo preesistente, posta nella parte più ad ovest dell’edificio, è stata prolungata con un altro tratto di struttura del tutto identica alla preesistente di dimensioni pari a m. 9,00x 2,30 mancante della sola copertura in materiale traslucido (vedi Allegato 2) ».
4. - Successivamente con provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019 il Comune rilevava - a seguito del sopralluogo posto in essere dalla Polizia Locale in data 2 aprile 2019 - l’inottemperanza, da parte della società ricorrente, all’ordine di demolizione e ripristino n. 1/2018, salvo piccoli interventi specificamente descritti. Individuava pertanto, nei termini che di seguito si riportano, le aree da acquisire al patrimonio pubblico del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: mappale 15 mq 33,50; mappale 16 tutto; mappale 18 mq. 321,90; mappale n. 23 e 24 tutti, come meglio descritto nell’allegato 1 del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019.
Il criterio utilizzato per la quantificazione della superficie ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 era il seguente (cfr. pag. 4 del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019): « nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire de [ve] essere pari al massimo stabilito dalla normativa (art. 31 D.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui insistono le opere; nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire de [ve] essere pari all’area di sedime ».
Veniva, inoltre, avviato il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001.
Con ordinanza n. 3 del 5 settembre 2019 il Comune applicava alla società -OMISSIS- la sanzione pecuniaria di cui alla succitata disposizione, nella misura massima pari a €. 20.000,00, poiché i terreni interessati dagli abusi rientrano tra quelli indicati all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in quanto facenti parte del Parco Agricolo Sud Milano, area tutelata ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
5. - Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2019 la società -OMISSIS- impugnava i provvedimenti descritti in precedenza, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
« I - Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 - falsa applicazione art. 31 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
6. - Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di -OMISSIS-, chiedendo la reiezione del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti depositato il 18 ottobre 2019, rilevandone l’infondatezza.
Con particolare riferimento alla quantificazione della superficie ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione comunale sosteneva che non avrebbe potuto essere utilizzato il primo dei criteri normativi dettati dalla disposizione de qua , non essendo ammissibile alcuna realizzazione di opera similare a quelle abusive nelle aree di inedificabilità assoluta, con la conseguenza che il Comune aveva ritenuto di applicare il secondo criterio, consistente nell’individuazione della superficie massima da acquisire in misura pari a dieci volte il sedime dell’opera illegittima.
7. - La domanda cautelare proposta con il ricorso ex art. 43 cod. proc. amm., trattata alla camera di consiglio del 30 ottobre 2019, veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza collegiale n. 1432 del 31 ottobre 2019.
Il Comune provvedeva al riesame con la relazione prot. 18928 del 2 dicembre 2019, confermando la determinazione della superficie da acquisire di cui al precedente provvedimento n. 12216/2019, dando atto che:
« L’area da acquisire è quella di sedime aumentata di quella necessaria “secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”. Le aree in questione - individuate dai mappali 24, 23, 18 parte, 16 e 15 del foglio 9 - hanno destinazione urbanistica: “Parco Agricolo Sud Milano (area tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004) e sono classificate dal vigente PGT come Fattibilità Geologica di Classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, quindi non esiste alcun indice di fabbricabilità fondiaria o di copertura; opere analoghe a quelle abusivamente realizzate su aree di inedificabilità assoluta non esistono sul territorio ed è per questo motivo che l’ufficio ha fatto riferimento alla superficie pari a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (area di sedime). Su quelle aree non esistevano costruzioni, la proprietà ha realizzato le opere senza alcun titolo, e le opere sono quelle a cui si riferiscono le ordinanze di demolizione ».
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2019, fissata dall’ordinanza di remand n. 1432/2019 per la prosecuzione della fase cautelare, la parte ricorrente rinunciava all’istanza ex art. 55 cod. proc. amm.
8. - Con ulteriori motivi aggiunti depositati nel fascicolo di primo grado in data 16 dicembre 2019 la -OMISSIS- impugnava la suddetta relazione integrativa prot. 18928 del 2 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare per i seguenti motivi:
« I - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 38 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 38 e 25 NTA Parco Agricolo Sud Milano - falsa applicazione art. 59 l.r. n. 12/2006 - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
9. - In seguito la ricorrente -OMISSIS- nel periodo intercorrente dal 19 novembre 2019 al 27 novembre 2019 presentava istanze di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per le seguenti opere, oggetto delle ordinanze di demolizione n. 1 del 6 febbraio 2018 e n. 3 del 10 maggio 2018:
« - tettoie sul lato sud est e sud ovest edificio A senza copertura (costruzione A1 e A2); - tettoia (costruzione J); - pergolati (costruzioni C e T); - piscina con locale pompe e lastricato perimetrale (costruzioni F e G); - ponticelli pedonali in metallo (costruzioni P1, P2 e P3); - gazebo (costruzione R); - voliere (costruzioni D, M, e S); - vasca idromassaggio (costruzione N); - laghetto artificiale (costruzione U); - piastra in calcestruzzo e percorsi pedonali (costruzione V); - pollaio e recinzione (costruzione Q); - portico soggiorno all’aperto (costruzione O); - edificio adibito a bar con portico e wc (costruzione E); - edificio con sala relax, piscina coperta, accessori e solarium (costruzione H); - box ricovero carrozze (costruzione I); - edificio in muratura con angolo cottura, portico e wc (costruzione K); - ripostiglio in legno (costruzione L) ».
Con provvedimento n. 649 del 14 gennaio 2020 il Comune si pronunciava nel senso della reiezione di dette istanze per violazione del citato art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, attesa l’avvenuta presentazione delle stesse decorso il termine assegnato per demolire e posteriormente all’accertamento dell’inottemperanza di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
10. - Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo di primo grado in data 6 marzo 2020 la società -OMISSIS- chiedeva l’annullamento di tale atto, per i seguenti vizi:
« I - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 - 38 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 36 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 36 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
III - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 - 38 - 39 e 25 NTA Parco Agricolo Sud Milano - falsa applicazione art. 59 l. r. n. 12/2006 - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 36 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
11. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.
12. - Con rituale atto di appello la -OMISSIS-chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I - Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
III - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
IV - Falsa applicazione art. 31 comma 4 dpr n. 380/2001- erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
V - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 38 e 25 NTA Parco Agricolo Sud Milano - falsa applicazione art. 59 l.r. n. 12/2006 - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
VI - Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione artt. 31 e 36 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta. ».
13. - Resisteva al gravame il Comune di -OMISSIS-, chiedendone il rigetto.
14. - All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
15. - L’appello è infondato.
15.1. - Con il primo motivo di appello la ditta-OMISSIS-censura la sentenza di primo grado, insistendo per la propria lettura parcellizzata e atomistica degli abusi realizzati e sostenendo che le sanzioni adottate dal Comune non possano riguardare manufatti che, presi singolarmente, risultino realizzabili in regime di edilizia libera. Tali opere, quali tettoie, pergolati, voliere, piscina (con annesso locale pompe), vasca idromassaggio, gazebi, pollai, ponticelli non potrebbero, in tesi, essere oggetto di alcuna sanzione sotto il profilo edilizio, in quanto - secondo la prospettazione del Comune - non costituirebbero nuova volumetria, né altererebbero la sagoma dell’edificio in modo permanente, essendo stati peraltro già valutati compatibili sotto il profilo paesaggistico da parte della Città Metropolitana di Milano.
Il motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.
Va in primis rimarcato che non è contestato che le opere oggetto del provvedimento di ripristino siano prive di titolo.
Ciò premesso, non sono condivisibili le argomentazioni spese dalla società appellante in merito alle singole opere oggetto del censurato atto demolitorio, per sostenere che o non siano opere edilizie che determinino una trasformazione del territorio o che non necessitino di titolo o siano meramente pertinenziali.
Come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata, infatti, non è possibile parcellizzare un intervento edilizio in diverse opere in modo tale da minimizzarne artificiosamente l’impatto sul territorio, non considerando il quadro d’insieme:
«… Per principio che integra ormai ius receptum in giurisprudenza, invero, quando vi sono una pluralità di interventi edilizi su una stessa area, la natura e l’entità della trasformazione in tal modo apportata al territorio devono essere valutate in termini unitari, ovvero con riferimento alla totalità delle opere eseguite. In tal senso, per giurisprudenza costante e condivisa dal Collegio: «La valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere che sono state eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente considerati nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico» (Consiglio di Stato, VI, 18 ottobre 2022 n. 8848); «La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni; e ciò anche quando gli interventi si siano svolti nel corso del tempo» (TAR Campania, Napoli, III, 4 ottobre 2022 n. 6153; cfr: TAR Toscana, III, 1° agosto 2022 n. 972) . …».
Complessivamente considerati, infatti, i manufatti de quibus hanno dato vita a una nuova struttura, e cioè una vera e propria struttura ricettiva con piscine, bar e aree ludiche, che ha modificato la destinazione originaria del sito e la configurazione stessa dell’ambiente.
Invero, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “ atomistica ” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti, come condivisibilmente ritenuto anche dal Giudice di primo grado.
Pertanto, i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati in maniera “ frazionata ”, come pretende la società ricorrente, dovendo, al contrario, essere vagliati in un quadro d’insieme e non segmentato.
Rileva al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8032:
«… Sicché la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; né è data la possibilità di scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni; l’opera edilizia abusiva va, in sostanza, identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (cfr., Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2321).
L’Amministrazione è tenuta ad eseguire un apprezzamento globale dell’intervento abusivo e non una valutazione dei singoli manufatti edificati sine titulo, che non consentirebbe di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo sul territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10126; Id., sez. VII, 03 novembre 2023, n. 9484). …».
Di conseguenza, come parimenti sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. T.a.r. Piemonte, Torino, Sez. II, 9 maggio 2014, n. 825/2014 cit.), “… in presenza di un abuso di notevoli dimensioni, composto da diverse opere l’una funzionale all’altra (come nella specie), si è in realtà in presenza di un’unica attività di trasformazione urbanistica, per la quale è necessaria la concessione edilizia, senza possibilità di scomporre una parte per sostenerne l’assoggettabilità a d.i.a. (ovvero ad autorizzazione edilizia, in base alle risalenti norme di cui all’art. 56 della legge regionale n. 56 del 1977 o all’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito in legge n. 94 del 1982) . …”.
Detta sentenza del T.a.r. Piemonte è stata confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 18 agosto 2021, n. 5926 secondo cui:
«… Le opere abusive contestate integrano un coacervo d’interventi da valutarsi globalmente, atteso che la considerazione atomistica di essi non consente di comprendere l’effettiva incisione sull’assetto urbanistico, senza possibilità di scomporne una parte per sostenerne l’assoggettabilità a d.i.a. (ovvero ad autorizzazione edilizia, in base alle risalenti norme di cui all’art. 56 della legge regionale n. 56 del 1977 o all’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito in legge n. 94 del 1982).
In definitiva, gli interventi abusivi realizzati, unitariamente considerati non sono suscettibili di essere frazionati o parcellizzati per essere considerati atomisticamente come avulsi dal cotesto urbano e paesaggistico sul quale incidono.
La loro valutazione complessiva evidenzia l’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi, sì da giustificare, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’ordinanza di remissione in pristino (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 5267/2021) . …».
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio è evidente che le opere oggetto dell’ordine di demolizione n. 1 del 6 febbraio 2018 sono tutte funzionali ad un’unica trasformazione urbanistica, ovvero la destinazione dell’area ad usi non agricoli che, come tali, avrebbero complessivamente richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Infatti, sono state riscontrate opere che, oltre a creare superfici utili e in taluni casi anche volumi, hanno inciso in modo significativo e stabile sullo stato dei luoghi, apportando modifiche e alterazioni, anche per la tipologia di materiali utilizzati, che sicuramente esulano dalle variazioni ordinarie della forma del territorio e che comunque necessitavano di permesso di costruire.
Né induce a diverse conclusioni l’asserito carattere pertinenziale di alcune opere, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall’eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all’applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2018, n. 5524).
Peraltro, nel caso di specie, per le opere abusive realizzate su area agricola, non essendo le stesse destinate all’uso agricolo e comunque realizzate da imprenditore agricolo, non è possibile riconoscere alcun vincolo pertinenziale di asservimento al fondo che ne giustifichi la loro realizzazione ed esclusione dal previo conseguimento del titolo edilizio.
Rimane comunque fermo che, in ogni caso, tutti gli interventi sono stati realizzati nell’ambito del Parco e per le loro caratteristiche costruttive e funzionali era necessaria la previa acquisizione sia del permesso di costruire (perché solo tale titolo è consentito in zona agricola ai sensi dell’art. 60 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005), sia dell’autorizzazione paesaggistica, sia del nulla osta del Parco.
Inoltre, alcune opere hanno comportato la modifica dello stato di fatto con movimenti di terra ed alterazioni morfologiche in quanto tali vietati, anche laddove in ipotesi compatibili con la destinazione agricola.
Né rilevano in modo alcuno le determinazioni positive adottate dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Soprintendenza in tema di compatibilità paesaggistica, atteso che, mancando il titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, gli interventi risultano comunque abusivi e meritevoli di sanzione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia autorizzazione sotto il profilo paesaggistico.
Deve, dunque, escludersi che gli interventi per cui è causa potessero essere realizzati senza titolo edilizio.
Parimenti deve essere disattesa l’argomentazione della società appellante secondo cui alcune delle opere sarebbero conformi al contesto e alla destinazione agricola dell’area interessata.
Infatti, in assenza dei titoli edilizi abilitativi o di provvedimenti di sanatoria, non è ammessa la realizzazione di manufatti edilizi che trasformino in misura significativa il contesto urbanistico ed edilizio, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione.
Vengono, pertanto, in rilievo opere del tutto abusive, come puntualmente motivato dall’Amministrazione nella contestata ordinanza di demolizione n. 1/2018, la cui rappresentazione relativamente alla natura ed alla consistenza degli interventi eseguiti, contrariamente a quanto dedotto dalla ditta ricorrente, risulta completa ed esaustiva.
Allo stesso modo, deve ritenersi corretta la valutazione complessiva svolta dal T.a.r. circa la necessaria unitarietà degli interventi edilizi, a conferma dei provvedimenti adottati dal Comune di -OMISSIS-.
Per tutto quanto sopra esposto, il primo motivo di appello deve essere respinto.
15.2. - Per contrastare le argomentazioni articolate dal T.a.r. nella sentenza impugnata e dimostrare pertanto l’asserita illegittimità del censurato provvedimento, l’appellante con il motivo di appello sub II) sostiene in primo luogo una ritenuta erroneità, sotto il profilo fattuale, della circostanza per cui alcuni degli interventi oggetto del provvedimento ripristinatorio ricadrebbero in zona demaniale e comunque nega che vi sia un fontanile in loco .
Tuttavia, tali considerazioni non possono essere condivise.
Innanzitutto, come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata (cfr. pag. 13), l’esistenza del fontanile risulta appurata dal verbale di sopralluogo dell’Ufficio di Polizia Locale dell’8 aprile 2015 (cfr. pag. 2), atto facente fede fino a querela di falso, secondo cui:
«… Parte individuata alla part. 24: L’area di superficie pari a circa 34 are e 20, destinata a “seminativo”, ricomprende la testa del IL -OMISSIS-. Sulla medesima area risulta edificata una piscina scoperta di dimensioni m. 20x10 circa, munita di bordo lastricato corrente lungo il perimetro e di larghezza pari a circa m. 3,00.
A nord della piscina è presente un locale in muratura di dimensioni m. 7x6 circa, adibito a bar e dotato di ogni attrezzatura necessaria. A margine del bar è presente la struttura di dimensione m. 10x3,50 contenente le pompe di alimentazione della piscina stessa.
Il lato posto a sud della vasca, risulta lastricato per una larghezza di circa m. 8,00, sul quale è stata collocata una vasca idromassaggio coperta mediante tettoia metallica fissata al suolo.
Sempre sul lato sud è stata edificata un’altra struttura in muratura di dimensioni m. 10x7 circa, chiusa sui lati maggiori con ampie vetrate ed utilizzata come locale soggiorno completamente arredato.
Al confine ovest del mappale è stata eretta una struttura in muratura di dimensioni pari a m. 23x11 circa dove, al piano terra, trova collocazione una cucina completamente arredata, una piscina interrata completa di idromassaggio un locale spogliatoi ed i servizi igienici.
Mediante una scala in metallo e legno, si accede ad un soppalco utilizzato come camera da letto completamente arredata ed un vano per i servizi igienici.
Dalla parte soppalcata si accede tramite un’ampia vetrata ed un terrazzo che si affaccia sul lato sud dell’edificio.
Più a sud, a margine del fontanile, è stata recintata una vasta area per la detenzione di animali da cortile, sulla quale è stata edificata una struttura in muratura di dim. m. 5x5, adibita a rifugio per i predetti animali.
Si è riscontrata inoltre la presenza di un’altra voliera metallica di diametro pari a m. 4,5. …».
Del resto, è documentalmente provato come sia stata la stessa ricorrente ad attivare il Consorzio di Bonifica e l’Agenzia del Demanio per ottenere la “ sdemanializzazione ” delle aree in questione (cfr. documenti n. 1 e n. 5 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale in data 25 ottobre 2019).
In ogni caso le considerazioni formulate dalla ricorrente sul punto vanno disattese in quanto:
- la ditta-OMISSIS-non ha mai impugnato le norme del Piano di Governo del Territorio e del Piano Territoriale di Coordinamento che regolano l’inedificabilità delle aree ove è presente il fontanile ed espressamente indicate dall’atto gravato;
- il provvedimento impugnato motiva l’ordine di ripristino specificamente con riferimento alla destinazione agricola dell’area (cfr. pag. 4 dell’ordinanza di demolizione n. 1/2018: “… Rilevato che le opere realizzate abusivamente (vedi gli estratti del P.G.T. ALLEGATI 6, 7, 8 e 9): - ricadono nel P.G.T. vigente su “PARCO AGRICOLO SUD MILANO - TERRITORI AGRICOLI DI CINTURA METROPOLITANA” classificate come “INSEDIAMENTI RURALI ISOLATI DI INTERESSE PAESISTICO” disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole; …”), sicché anche laddove per ipotesi non sussista alcuna area demaniale e/o alcun fontanile, l’inedificabilità derivante da tale destinazione non potrebbe comunque essere superata.
Infatti, tutta l’area sulla quale insistono gli abusi ha una destinazione agricola, nell’ambito della quale possono essere effettuati interventi esclusivamente tramite permesso di costruire e solo laddove destinati all’utilizzo agricolo del fondo, come espressamente previsto dalla disciplina regionale di cui alla legge regionale n. 12/2005 recante “ Legge per il governo del territorio ” (cfr. art. 60: “ 1. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente: a) all’imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1, a titolo gratuito; b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione; nonché al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze ed uffici e, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione; c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della CEE, direttiva 72/159/CEE, direttiva 72/160/CEE e direttiva 72/161/CEE del 17 aprile 1972 e della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all’articolo 8, numero 4), della L.R. n. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1 . …”).
Va, altresì, rimarcato che la ditta ricorrente non risulta essere imprenditore agricolo, bensì una società immobiliare che ha ad oggetto l’acquisizione e la gestione di immobili.
È, dunque, evidente che la società-OMISSIS-non abbia titolo - in base alla menzionata normativa urbanistica - per effettuare nella zona agricola de qua interventi edilizi di modifica del fondo, neppure laddove volti “ a consentire una fruizione agricola-ricettiva delle aree stesse ”, come dalla medesima ricorrente dichiarato in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 2).
Peraltro, al di là di qualsivoglia altra considerazione relativamente al fontanile, le opere citate ricadono nel P.G.T. vigente su “ Parco Agricolo Sud Milano - Territori agricoli di cintura metropolitana ”, classificate come “ Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico ”, disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole (cfr. pag. 4 dell’impugnata ordinanza di demolizione n. 1/2018).
Come evidenziato dall’Amministrazione comunale sempre a pag. 4-5 del contestato provvedimento di demolizione:
«… alcune [delle opere realizzate abusivamente] sono realizzate su aree del demanio regionale perché hanno occupato parte delle aree individuate sulle planimetrie catastali e del “Reticolo Idrico” come alveo del “IL -OMISSIS-” e che tali aree sono classificate dal vigente PGT come “FATTIBILITA’ GEOLOGICA DI CLASSE 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili” e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano …».
L’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole del Comune di -OMISSIS- prevede per gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico, quale quello oggetto di causa, una destinazione agricola, per i quali sono ammessi solo usi colturali e gli altri usi consentiti dal Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud di Milano, ai sensi dell’art. 39 dello stesso PTC (cfr. art. 36, punti 1 e 2).
Per dette aree, pertanto, deve applicarsi la relativa normativa del Piano Territoriale del Parco e le disposizioni per le zone agricole dettate dalla legge regionale n. 12/2005 (cfr. articoli dal 59 al 62- bis ) che consentono l’edificazione in zona agricola esclusivamente di opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, precisando altresì che nelle aree destinate all’agricoltura gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante il rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire (cfr. artt. 59 e 60 della legge regionale n. 12/2005).
La disciplina di Piano del Parco, fra l’altro, vieta i movimenti di terra e le alterazioni morfologiche non dettate dalle consuetudini dell’agricoltura ed espressamente prevede che i mutamenti anche parziali della destinazione agricola originaria siano consentiti solo per l’introduzione di funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesaggistici del complesso (cfr. documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale in data 26 ottobre 2019 in particolare art. 39 delle NTA del Parco; e documenti nn. 32 e seguenti del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale in data 28 dicembre 2019 contenenti il PGT comunale [cfr. pag. 29]).
Peraltro, in virtù della campitura del PGT comunale (cfr. documento n. 36 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale in data 28 dicembre 2019), tutta l’area in esame oggetto di causa e disciplinata dall’art. 36 delle NTA comunali, oltre ad avere destinazione di zona a insediamenti rurali isolati di interesse paesistico, ha una destinazione espressamente agricola ex art. 25, comma 1, del PTC del Parco, secondo il quale “ le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinate all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco ”, con la conseguenza che le trasformazioni d’uso, se del caso ammesse, non devono determinare pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo.
In forza inoltre della componente geologica della Pianificazione comunale, nell’area in questione è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, e eccezione di opere pubbliche o di interesse pubblico se non altrimenti localizzabili e previo studio di compatibilità idraulica degli interventi.
Infatti, l’immobile ove sono ubicati la maggior parte degli abusi (cfr. planimetria 25 sub documento n. 38 del fascicolo di primo grado della difesa comunale) è “ Area di protezione delle teste di fontanile attive ” (disciplinata dall’art. 41 del PTC Parco Sud sub documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale) e area a “ Fattibilità geologica di classe 4 ”, che ai sensi dell’art. 46 delle NTA del Piano delle Regole costituisce parte integrante del PGT e definisce vincoli relativi alla difesa del suolo (cfr. documenti n. 28, n. 32 e n. 35 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale).
Dette disposizioni in particolare:
- vietano ogni edificazione ed ogni opera di trasformazione per una fascia non inferiore a metri 50 dalla testa del fontanile, con obbligo di mantenimento della vegetazione spontanea nell’ambito dei primi 10 metri della fascia, con possibilità di eseguire esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche dei siti (cfr. art. 41 NTA del Parco sub documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale);
- vietano ogni nuova opera edificatoria, a eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili corredate da uno studio di compatibilità idraulica degli interventi (cfr. art. 46 della NTA e relative planimetrie dei vincoli sub documenti n. 28, n. 32 e n. 35 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale).
Risulta dunque evidente l’infondatezza della pretesa della parte appellante, che, in ragione di una asserita soppressione del fontanile (soppressione peraltro mai autorizzata dagli enti competenti), pretende una classificazione urbanistico edilizia differente.
Come ha correttamente rilevato il T.a.r. nella sentenza impugnata (pagg. 14 e 15), tuttavia, «… nulla può rilevare, nella presente sede, l’affermazione di parte ricorrente circa l’intervenuta soppressione materiale del fontanile. Invero, in disparte la circostanza che la relativa dismissione sarebbe eventualmente intercorsa abusivamente (nota del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in atti), assume valenza decisiva la circostanza che l’area interessata dall’alveo e dalla testa del fontanile, e quella di pertinenza, in parte rientranti nella ex proprietà della società ricorrente, venivano assoggettate dal PGT a vincolo di inedificabilità assoluta. Orbene, in difetto di impugnazione in parte qua dello strumento urbanistico, lo stesso non può che essere applicato da questo Giudice, in quanto: «Non può ammettersi alcuna disapplicazione delle previsioni contenute nel piano regolatore generale e nelle n.t.a. per una sorta di sopravvenuta inattualità delle stesse rispetto alla concreta situazione di fatto, stante la durata indeterminata di tali previsioni, come si desume dall’art. 11 l. 17 agosto 1942 n. 1150 che consente di affermare che una nuova disciplina del territorio consegue solo con l’approvazione di un nuovo p.r.g. o di una variante generale, che costituisce lo strumento per l’adeguamento della disciplina urbanistica alle mutate circostanze di fatto» (Consiglio di Stato, V, 9 settembre 2013, n. 4472). L’inedificabilità assoluta delle particelle rientranti in classe di fattibilità geologica 4pr è dunque acclarata, e correttamente risulta essere stata invocata dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati . …».
Irrilevante, infine, è la circostanza, evidenziata nell’atto di appello, in forza della quale nelle more la ricorrente avrebbe ottenuto, per alcuni manufatti, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, essendo comunque abusive le opere sotto il profilo edilizio.
Invero, come già sottolineato, la-OMISSIS-è una società immobiliare che non svolge alcuna attività agricola, né i manufatti di cui si discute possono in alcun modo essere ricondotti ad attività agricola. Ne consegue che nessuno degli interventi realizzati risulta ab origine munito di titolo abilitativo (che potrebbe - come visto - essere solo il permesso di costruire, proprio per la destinazione agricola dell’area).
In conclusione, le deduzioni articolate dalla società appellante non sono idonee a superare le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado che, pertanto, va confermata, stante l’infondatezza del motivo di appello in esame.
15.3. - Con il terzo motivo di appello la ditta-OMISSIS-impugna il capo della sentenza relativo alla determinazione dell’area da acquisirsi al patrimonio pubblico, in seguito all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
La doglianza va disattesa.
Sul punto va rilevato che l’acquisizione al patrimonio comunale è misura di carattere sanzionatorio che si realizza di diritto ed automaticamente allo scadere del termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, sicché l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire è atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto verificatosi alla scadenza di quel termine con esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dal privato al Comune, assumendo rilevanza unicamente come titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n.4725).
Inoltre, la presentazione della domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione e, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
Invero, come rimarcato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2022, n. 7542, “… Il principio, secondo il quale nell’ipotesi di rigetto, esplicito o implicito, dell’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione debba riadottare l’ordinanza di demolizione, non può essere condiviso, in quanto equivale al riconoscimento in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento. … La giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cfr. Cons. Stato n. 2681/2017, Cons. Stato n. 1565/2017, Cons. Stato n. 1393/2016, Cons. Stato n. 466/2015, Cons. Stato n. 2307/2014). ... Viene, infatti, radicalmente escluso da siffatto orientamento che, nell’ipotesi di rigetto - esplicito o implicito - dell’istanza di accertamento di conformità, l’Amministrazione debba riadottare una nuova ordinanza di demolizione, dal momento che sostenere il contrario equivarrebbe al riconoscimento, in capo al soggetto privato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, del potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 26/6/2019, n. 4377). Al riguardo viene, infatti, precisato che «Sostenere che la sola presentazione della domanda di accertamento di conformità determina il superamento del provvedimento sanzionatorio innescherebbe un procedimento ricorsivo senza fine perché il soggetto sanzionato potrebbe rinnovare (senza limitazioni di alcun genere) la domanda a seguito della riadozione di quel provvedimento. E ciò in contrasto con i principi dell’ordinamento che impongono l’accertamento delle situazioni giuridiche in via definitiva» (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 16/2/2021, n. 1432, Cons. Stato, sez. VI, 8/1/2021, n. 308) . …”.
Ciò premesso, va comunque osservato che la società ricorrente non ha interesse alla doglianza, in quanto le è indifferente l’Autorità cui la legge destina i beni acquisiti in ragione dell’abuso posto in essere.
In ogni caso l’acquisizione (disposta con l’impugnato provvedimento prot. n. 12216/2019) in favore del patrimonio del Parco Agricolo Sud Milano, in quanto Autorità preposta alla tutela del vincolo insistente sui fondi per cui è causa, si giustifica in considerazione della espressa previsione di cui all’art. 31, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001 (correttamente richiamato nel corpo del citato provvedimento) in forza del quale “ Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. ”.
Quanto alle contestazioni relative all’omessa motivazione del richiamato provvedimento prot. n. 12216/2019 relativamente al quantum delle aree acquisite, va evidenziato che il provvedimento impugnato risulta del tutto legittimo sul punto, dato che l’Amministrazione precisa (cfr. pag. 4) che nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire debba essere pari al massimo stabilito dalla normativa (cfr. art. 31 del d.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui insistono tali opere, mentre nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire debba essere pari all’area di sedime.
Del resto già con l’ordine di ripristino n. 1/2018 il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato come qualora la ricorrente non avesse ottemperato, ciò avrebbe comportato l’acquisizione al patrimonio comunale delle particelle nn. 15 - 16 - 18 (parte) - 23 - 24 del foglio n. 9 di proprietà della società -OMISSIS-pari al sedime dell’abuso edilizio, oltre a quello necessario alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
La società istante insiste nel considerare legittime tutte le opere pertinenziali alle costruzioni (voliere, tettoie, piscine, ecc.), lamentando che le stesse sono rientrate nel calcolo dell’area di sedime degli abusi edilizi da acquisire.
Tuttavia, si è già visto come i sopra citati manufatti integrino abusi edilizi, con la conseguenza che il motivo di appello in esame è infondato.
Sul punto, come correttamente ricostruito anche dal Giudice di primo grado, l’operato dell’Amministrazione risulta conforme alle disposizioni del T.U. Edilizia, in particolare l’art. 31, comma 3, che fissa il limite del decuplo per le aree da acquisire al patrimonio comunale, limite che nel caso di specie è stato osservato dal Comune di -OMISSIS-.
Pertanto, la sentenza anche su questo punto risulta corretta e il motivo di appello infondato.
15.4. - Le doglianze circa la pretesa illegittimità della sanzione pecuniaria applicata (con la censurata ordinanza n. 3/2019) nella misura massima di € 20.000,00 (di cui al quarto motivo di appello) sono infondate.
L’importo così come determinato dall’Ufficio costituisce la mera applicazione vincolata e priva di discrezionalità alcuna del disposto dell’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui la sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati - come nella vicenda per cui è causa - sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, ovvero sulle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004: e poiché è incontestato che le aree in questione ricadono nel Parco Agricolo Sud di Milano e dunque sono soggette alla disciplina del vincolo paesaggistico è di tutta evidenza che la sanzione non poteva non essere che quella comminata.
Non sono, pertanto, condivisibili le affermazioni della società ricorrente, basate su una diversa pretesa qualificazione delle aree de quibus .
Il motivo è dunque infondato e va respinto.
15.5. - Con il quinto motivo di ricorso la ditta appellante ritorna sul tema del calcolo della superfice da acquisire in seguito all’accertamento dell’inottemperanza.
Le doglianze sono affidate alla asserita legittimità di alcuni manufatti, di natura pertinenziale e non soggetti, in tesi, a titolo abilitativo, per provare a dimostrare un ipotetico sovradimensionamento dell’area acquisita.
In precedenza, con riguardo al primo motivo di appello (cfr. par. 15.1), si è già dato conto della infondatezza di dette argomentazioni, stante la valutazione necessariamente unitaria e complessiva dell’abuso edilizio e il rispetto del limite del decuplo ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, osservato nel caso di specie dall’Ente comunale.
La doglianza va, dunque, disattesa.
15.6. - Con il sesto motivo di appello la ditta-OMISSIS-rileva che “… Il TAR adito ha ritenuto al punto n. 5 e seguenti della sentenza impugnata che il provvedimento comunale prot. n. 649 del 14.1.2020 risulta legittimo nel dichiarare inammissibili e dunque non valutabili le istanze di accertamento di conformità protocollate nel mese di novembre del 2019 da -OMISSIS- snc in quanto presentate “oltre il termine per l’adempimento dell’ordinanza di demolizione”. Ad avviso del TAR adito lo spirare del termine di 90 giorni stabilito dall’ordinanza di demolizione avrebbe precluso la presentazione delle istanze di conformità presentate dalle società. Corre obbligo osservare che con riferimento alle diverse istanze presentate da -OMISSIS-snc, il Giudice adito avrebbe dovuto discernere quelle assoggettabili a permesso di costruire da quelle che invece non rilevano sotto il profilo volumetrico e come tali non soggiacciano alla previsione di cui all’art. 31 DPR n. 380/2001 …”.
Anche detto motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che con esso la società appellante insiste su una non ammissibile visione parcellizzata e atomistica degli interventi realizzati, che risulta irrilevante in merito al termine per presentare l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Invero, l’esecuzione dell’immissione in possesso è indifferente ai fini del termine entro il quale i privati possono presentare la domanda di sanatoria, termine che nel caso di specie non è stato osservato.
In ogni caso il trasferimento della titolarità del bene si verifica al momento dell’accertamento dell’inottemperanza e non certo nel momento della successiva immissione in possesso che è mera attività materiale indifferente rispetto al fatto giuridico dell’acquisizione del bene al patrimonio pubblico.
Il motivo è, quindi, infondato.
16. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
17. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS-al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER FO, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
FR Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
FR IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR IL | ER FO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.