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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1846/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Servitù”, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Parte_1 C.F._1
Pietro De Gisi;
attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Radames Colella;
convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.05.23, adiva il Tribunale di Avellino, all'uopo Parte_1 esponendo:
- di essere proprietaria del fabbricato residenziale, identificato catastalmente al N.C.E.U. del
Comune di Atripalda al foglio di mappa n.2 particella 789 subalterno 4, oltre a una corte annessa esterna identificata con le particelle 804- 805-806 e 42;
- che detta unità immobiliare confina con il fiume Salzola (o torrente Sovorani) e con altri beni individuati in Catasto con le particelle n. ex 41 (attualmente è rappresentata dalle particelle nn.1860,1861,1862,1863 e 1864), n.49, n.1205 e n.657 del Foglio 2;
- che le particelle nn.1860,1861,1862,1863 e 1864 dal 28 dicembre 2021 sono di proprietà della società CP_1
- che, da oltre quarant'anni, tale area è sempre stata aperta alla libera circolazione di persone e mezzi, con accessi diretti anche di altri fondi confinanti ed in tale stato è stata rinvenuta al momento dell'acquisto;
- che l'immobile di proprietà dell'attrice è circondato da fondi altrui e non ha uscita carrabile sulla via pubblica e, pertanto, è da considerarsi intercluso;
- che la necessità del collegamento carraio con la via pubblica è determinata dalle esigenze del nucleo abitativo che deve trasferire la propria abitazione familiare ivi e che oggi non può nemmeno effettuare il trasloco.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e riconosciuto che il fondo della ricorrente in Atripalda (AV) in N.C.E.U. al foglio Parte_1 di mappa n.2 particella 789 subalterno 4, con annessa area esterna, è relativamente intercluso per mancanza di accesso carrabile alla via pubblica, costituire a favore del detto fondo la servitù coattiva di passaggio a piedi, con mezzi meccanici e con sottoservizi [della larghezza non inferiore
a mt.03,50 (metri tre virgola cinquanta) e/o maggiore/inferiore come emerso in corso di causa], a carico delle particelle nn.1860,1861,1862,1863 e 1864 Foglio 2 (ex particella n.41) di proprietà della resistente società di cui la sig.ra è Amministratrice Unica, CP_1 Parte_2 determinando la relativa indennità da versare e con relativo ordine di trascrizione al competente
Conservatore dei Registri;
condannare la resistente al pagamento delle spese processuali e di quelle di mediazione con aggravio degli oneri come per legge.”.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.23 si costituiva in giudizio la soc. la quale contestava l'avversa prospettazione dei fatti CP_1 evidenziando che il passaggio tramite mezzi carrabili da parte della ricorrente nel proprio fondo era stato tollerato da essa convenuta per ragioni di buon vicinato;
eccepiva altresì l'assenza di un'interclusione tale da giustificare la costituzione coattiva di una servitù.
In corso di causa, su istanza di parte ricorrente, che deduceva l'interclusione del proprio fondo al passaggio di mezzi meccanici e la conseguente l'impossibilità di effettuare il trasloco da parte del proprio nucleo familiare e di godere dell'unità immobiliare acquistata, veniva ordinato in via d'urgenza alla società resistente “di consentire alla ricorrente nonché alle persone da questa incaricate, di attraversare, sia a piedi che con mezzi meccanici, le particelle nn.1860,1861,1862,1863 e 1864 Foglio 2 (ex particella n.41) per il tempo ritenuto necessario e sufficiente per l'esecuzione, da parte della ricorrente, del trasloco nella propria adiacente abitazione (riportata al foglio di mappa n.2 particella 789 subalterno 4)” .
Disposta ed espletata CTU, all'udienza del 7.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'ult.co. del novellato art. 281- sexies c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto segue.
In proposito occorre premettere che in materia di passaggio coattivo, l'art. 1051 cc prevede l'ipotesi del fondo intercluso identificato in base alla mancanza di accesso diretto sulla pubblica via, dipendente dall'essere esso circondato completamente da altri fondi – e dispone la necessaria costituzione della servitù di passaggio, a vantaggio di detto fondo ed a carico di altri fondi intercludenti, fino ad un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente (Cass n.
3279/81), e ciò tanto nell'ipotesi in cui il fondo sia circondato da altri fondi e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta), quanto in quella in cui non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) Cass n. 6184/94, n. 12814/97.
Riguardo al profilo probatorio, il proprietario di un fondo intercluso o legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la via pubblica onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assolta o relativa del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda “servitus viae”, attesi i criteri di cui all'art. 1051 c.c. della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica
(avuto riguardo non solo alla maggiore o minore lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo “status giuridico e materiale dei fondi interessati) ed al minore aggravio per il fondo servente (sancito oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo delle indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente,) entrambi da applicarsi contemporaneamente ed armonicamente secondo il più generale principio del “minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor modo possibile
(Cass. 10045/08).
Nel caso di specie, come emerso dall'istruttoria svolta, ricorre la condizione di effettiva interclusione del fondo di proprietà dell'attrice.
Sorregge tale convinzione la relazione espletata dal CTU che questo Tribunale condivide Per_1 integralmente in quanto chiara e corretta nella rappresentazione dello stato di fatto, nella motivazione e nelle conclusioni rassegnate – dalla quale è emerso che “gli immobili oggetto di causa individuati con la particella n. 789 (il fabbricato ) e p.lle nn. 42-604-605 e 606 le aree di sedime di cui al fg. 2 del Comune di Atripalda , risultano totalmente interclusi ai mezzi meccanici
(auto) , gli stessi accedono solo per mezzo di passaggi pedonali da Via R. Aversa e da Via
Caprari”.
Né vale sostenere che nella specie non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 1051, primo comma, cod. civ. per essere il fondo attoreo agevolmente accessibile a piedi e per non essere la norma riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì solo a situazioni di effettiva necessità, giacchè la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 167/1999 della Consulta, ha riconosciuto la legittimità della costituzione di una servitù di passaggio con mezzi meccanici in favore del fondo non intercluso con annessa abitazione, ricorrendo esigenze - di carattere generale
- di accessibilità alla casa di abitazione ed ha sottolineato che "è impossibile alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici" (Cass. 10045/2008; Cass. 2150/2009).
Infatti, ai sensi dell'art. 1051 c.c., l'interclusione può intendersi sia in senso assoluto, ossia quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica, sia in senso relativo, ossia qualora l'accesso sulla strada pubblica non possa essere procurata senza eccessivo dispendio o disagio. Ai sensi, invece, dell'art. 1052 c.c., il passaggio coatto può disporsi anche quando il fondo abbia un accesso alla pubblica via e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. n. 12814/97, n.
6184/94, n. 6590/86).
Affermata dunque la condizione di interclusione del fondo, privo di accesso diretto alla via pubblica mediante mezzi meccanici, va costituita in favore del fondo attoreo la servitù coattiva di passaggio secondo il percorso individuato dal CTU, ossia:
“ tracciato (C - C') della lunghezza di ml. 25,33 che partendo da Via SS. Sabino e Romolo, si immette direttamente dalla strada pubblica in uno slargo/corsia comune a quattordici posti auto scoperti individuati in catasto sul foglio di mappa n. 2 e con la particella 1860 subalterni dal n. 1 al n. 14, la corsia comune risulta individuata con il sub. 15”.
Tale percorso risulta senz'altro preferibile agli altri due percorsi indicati da parte resistente.
In particolare, la società resistente, sin dalla fase introduttiva del giudizio, assume che il fondo della ricorrente non sarebbe intercluso ma agevolmente collegato alla via pubblica, giacchè
“usufruisce ab immemore di un comodo diritto di passaggio a piedi dalla pubblica strada via
Raffaele Aversa in un terreno adiacente per una lunghezza di 49 metri, che potrebbe essere utilmente ampliato, sì da consentire il transito anche dei veicoli meccanici” (cfr. p. 3 della comparsa di risposta del giudizio di merito) e che inoltre il fondo dell'attrice si gioverebbe anche di un altro percorso al quale si accede dalla via Caprari, “ alla fine della quale… vi sono due piccoli appezzamenti di terreno confinanti con quello dell'attrice, non destinati ad alcuna apprezzabile attività agricola, industriale o di rilievo economico, in cui esiste un comodo percorso chiaramente individuato e delimitato da una leggera recinzione per il transito a piedi lungo 36 metri e che a parere della scrivente difesa potrebbe anche essere ampliato per consentire il passaggio degli autoveicoli fino al terreno dell'attrice” (cfr. p. 4 della comparsa).
Sul punto vanno richiamate le condivisibili osservazioni del CTU, il quale ha evidenziato che “le soluzioni proposte dai convenuti, .., non risultano idonee alla realizzazione di servitù di passaggio con auto, in quanto si dovrebbe stravolgere lo stato dei luoghi di diversi appezzamenti di terreno, con lavori al fine della realizzazione di tale strada, del tutto antieconomici”.
Si riportano di seguito le descrizioni dei due percorsi alternativi:
“a – tracciato (A-A') della lunghezza di ml. 33,66 che partendo da Via Caprari, si immette per circa ml. 12,68 in uno slargo comune a più proprietari, dove solo nella parte iniziale è possibile accedervi con un mezzo meccanico (automobile) mentre in seguito si restringe fino a raggiungere una larghezza media di ml. 1,33 circa e diventa un vialetto pedonale delimitato ai lati con muretti in cls e sovrastante recinzione metallica, fino al raggiungimento del fabbricato di proprietà della parte attrice ( ) nella sua parte posteriore;
Parte_1
b– tracciato (B – B' - B'') della lunghezza di ml. 81,24 che partendo da Via R. Aversa, attraversando un sottopassaggio largo mediamente ml. 1,50 per circa ml.11,85 si immette in un vialetto pedonale della larghezza media di ml. 1,23 comune a più proprietari, dove non è possibile accedervi con un mezzo meccanico (automobile), lo stesso risulta delimitato ai lati con muretti in cls e sovrastante recinzione metallica, fino al raggiungimento del fabbricato di proprietà della parte attrice ( ) nella sua parte posteriore. Parte_1
Orbene, dal confronto tra le soluzioni individuate, è agevole rilevare che il percorso indicato dal
CTU (c-c) risulta essere la soluzione più idonea perché oggettivamente più breve (solo 25 mt ) e perché meno gravosa sia nell'occupazione di aree sia nella realizzazione, in quanto per la sua esecuzione non occorre eseguire nessun tipo di lavoro edile (cfr. risposta del CTU alle osservazioni di parte resistente).
In altri termini, il percorso c-c appare come “un tracciato agevole nel suo transito” , che non stravolge la restante proprietà di parte convenuta.
Deve dunque accogliersi la domanda come proposta da parte ricorrente e dichiararsi costituita la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici lungo il tracciato della lunghezza di mt. 25,33 che partendo da Via SS. Sabino e Romolo si immette direttamente dalla strada pubblica in un'area comune utilizzata come corsia di manovra per n. 14 posti auto scoperti, area censita in catasto al foglio di mappa n. 2, p.lla n. 1860 sub. 15, di proprietà della società CP_1
Quanto al diritto all'indennità, il Tribunale condivide in merito la valutazione del CTU.
Alla società resistente, proprietaria della particella 1860 sub. 15, va riconosciuta, a titolo di indennità, la somma di euro 4.920,00 pari al valore del suolo gravato dalla servitù di passaggio (cfr. amplius, pp. 17 e 18 della CTU).
Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa recante n.
1846/2023 RG, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara costituita, in favore del fondo riportato in
N.C.E.U. del Comune di Atripalda foglio n.2 particella 789 subalterno 4, con annessa area esterna, di proprietà di il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e Parte_1 carrabile lungo il tracciato della lunghezza di mt. 25,33 che partendo da Via SS. Sabino e
Romolo, si immette direttamente dalla strada pubblica in un'area comune utilizzata come corsia di manovra per n. 14 posti auto scoperti, area censita in catasto al foglio n. 2, p.lla n. 1860 sub.
15, di proprietà della società CP_1
b) pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento della somma di € Parte_1
4.920,00 a favore della società a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.; CP_1
c) ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Avellino (già Conservatoria dei
RR.II.) – con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
d) condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 125,00 per spese vive ed € 3.552,00 Parte_1
(di cui euro 2552,00 per il giudizio di merito ed euro 1.000,00 per la fase cautelare) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge;
e) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Avellino, il 6.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri