Art. 9.
Ai fini della restituzione dell'imposta generale silla entrata di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell' art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512 .
Ai fini della restituzione dell'imposta generale silla entrata di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell' art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512 .