Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 14/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12686/2024,
pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giovanni MAGGIO, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.10 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
N °
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12686 R.G.L. 2024, promossa
DA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 '
Addì
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò forma esecutiva all'Avv.
Turrisi 38/A;
- Ricorrente -
CONTRO per
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi. All'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Parte_1
assistenza, in quanto invalida nella misura dell'80%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (2/12/2020). Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di c.t.u. già liquidate nella fase di a.t.p.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/09/2024, Parte_1 in contraddittorio con proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico l' CP_1
per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (2/12/2020).
L CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
4/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L CP_1 costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici. Disposta, per ragioni di economia processuale, l'acquisizione della CTU resa nel procedimento R.G. 1529/2023, pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento della percentuale di invalidità civile, ai fini di altra prestazione,
all'udienza del 14/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u., nominato nel procedimento n° 1529/2023, ha accertato che Pt_1
[...] è affetta da “Diabete Mellito II tipo, obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa e asma bronchiale" e ha concluso che "dal 2/12/2020 (data di presentazione della domanda amministrativa), le affezioni accertate e documentate consentono di riconoscere la signora Parte_1 invalida con riduzione permanente della capacità
lavorativa nella misura dell'80%"
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, poiché il grado di invalidità riconosciuto integra altresì la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che ha iParte_1
predetti requisiti, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (2/12/2020).
L CP_1 rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonio Walter GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate nella fase di a.t.p.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 14/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)