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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO RE AM ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 358 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata/o a , in data , Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA FORMICA N°16 91100
TRAPANI, presso lo studio dell'Avv. MUCCIOLI LUCA MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
; Controparte_1
– appellata contumace –
E
con gli avv.ti Francesco Di Trapani e Carmela Controparte_2
Santangelo;
– appellato –
OGGETTO: appello – opposizione cartella esattoriale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludeva come da note di
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
udienza alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del GDP di Trapani n. 481/2023 del giorno 14.7-7.9.2023,
ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a cartella esattoriale per mancata impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative irrogate, ribadendo l'esperibilità del rimedio dell'opposizione ex art. 615 cpc da parte del locatore che avesse comunicato i dati del conducente tempestivamente, per far valere l'assenza di responsabilità del locatore medesimo ai sensi dell'art. 196
CDS, a fortiori dopo la modifica della norma intervenuta con D.L.
121/2021.
Il appellato si costituiva contestando le pretesa Controparte_2
avverse e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si costituiva con conseguente sua declaratoria di CP_3
contumacia.
L'appello è infondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. le recenti Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 31454 pubbl. il 7/12/2024; n.
29015, pubbl. il 11/11/2024; n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; nn. 1382-
1383 pubbl. il 18/01/2023; n. 510 pubbl. il 11/01/2023; n. 32920-
32921, pubbl. il 09/11/2022, Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il
22/7/2024), che ha superato alcuni arresti discordanti in merito all'interpretazione dell'art. 196 CDS, chiarendo:
- l'irretroattività della riforma dell'articolo 196 C.d.S., intervenuta nel
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario-noleggiatore e locatario-conducente- presunto trasgressore;
- l'insufficienza, per il periodo antecedente alla modifica del 2021,
della comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei trasgressori;
da ciò l'obbligo di impugnazione dei verbali da parte delle società locatarie, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale;
- l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali,
con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati ma si siano limitate a comunicare tempestivamente i dati dei presunti trasgressore agli enti accertatori.
Nel caso di specie, i verbali di contestazioni delle sanzioni amministrative, risalenti ad epoca precedente alla riforma, non sono stati impugnati dall'appellante, con conseguente inammissibilità
dell'opposizione alle cartelle esattoriali che su tali atti trovano titolo ex art. 615 cpc, per come correttamente ritenuto dal GDP.
L'appello va rigettato e l'appellante condannata alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio nei confronti del CP_2
costituito, oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
- rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio in favore del Controparte_2
liquidate in euro 560,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trapani in data 02/11/2025.
Il Giudice
LO RE AM
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO RE AM ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 358 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata/o a , in data , Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA FORMICA N°16 91100
TRAPANI, presso lo studio dell'Avv. MUCCIOLI LUCA MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
; Controparte_1
– appellata contumace –
E
con gli avv.ti Francesco Di Trapani e Carmela Controparte_2
Santangelo;
– appellato –
OGGETTO: appello – opposizione cartella esattoriale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludeva come da note di
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
udienza alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del GDP di Trapani n. 481/2023 del giorno 14.7-7.9.2023,
ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a cartella esattoriale per mancata impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative irrogate, ribadendo l'esperibilità del rimedio dell'opposizione ex art. 615 cpc da parte del locatore che avesse comunicato i dati del conducente tempestivamente, per far valere l'assenza di responsabilità del locatore medesimo ai sensi dell'art. 196
CDS, a fortiori dopo la modifica della norma intervenuta con D.L.
121/2021.
Il appellato si costituiva contestando le pretesa Controparte_2
avverse e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si costituiva con conseguente sua declaratoria di CP_3
contumacia.
L'appello è infondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. le recenti Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 31454 pubbl. il 7/12/2024; n.
29015, pubbl. il 11/11/2024; n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; nn. 1382-
1383 pubbl. il 18/01/2023; n. 510 pubbl. il 11/01/2023; n. 32920-
32921, pubbl. il 09/11/2022, Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il
22/7/2024), che ha superato alcuni arresti discordanti in merito all'interpretazione dell'art. 196 CDS, chiarendo:
- l'irretroattività della riforma dell'articolo 196 C.d.S., intervenuta nel
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario-noleggiatore e locatario-conducente- presunto trasgressore;
- l'insufficienza, per il periodo antecedente alla modifica del 2021,
della comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei trasgressori;
da ciò l'obbligo di impugnazione dei verbali da parte delle società locatarie, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale;
- l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali,
con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati ma si siano limitate a comunicare tempestivamente i dati dei presunti trasgressore agli enti accertatori.
Nel caso di specie, i verbali di contestazioni delle sanzioni amministrative, risalenti ad epoca precedente alla riforma, non sono stati impugnati dall'appellante, con conseguente inammissibilità
dell'opposizione alle cartelle esattoriali che su tali atti trovano titolo ex art. 615 cpc, per come correttamente ritenuto dal GDP.
L'appello va rigettato e l'appellante condannata alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio nei confronti del CP_2
costituito, oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 358/24
- rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio in favore del Controparte_2
liquidate in euro 560,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trapani in data 02/11/2025.
Il Giudice
LO RE AM
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile