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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 688/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, sostituita con il deposito di note, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Di Parte_1 C.F._1
Genesio Pagliuca Gabriele, per procura allegata al ricorso in appello appellante
contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Anselmi Anna Maria, per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10744/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 06.07.2023 2
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della gravata sentenza di prime cure, qui censurata, così statuire: 1 Dichiarare la nullità della sentenza n. 10744/2023, qui impugnata, per violazione dell'art. 190 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111, co. 2, Cost., per avere il Tribunale di Roma deciso la causa nella data del 2 luglio 2023, indicata in calce alla pronuncia, prima che scadesse il termine relativo al deposito delle memorie di replica da individuarsi nel 3 luglio 2023. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione di legge. 2 Ove ritenuto, e pur ferma la dedotta nullità, anche in accoglimento del secondo motivo di gravame - previa ammissione ed espletamento interrogatorio formale della appellata e prova testimoniale sui capitoli di prova XVII e XVIII già articolati in prime cure nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. quali: “vero che il ricavato della vendita della casa coniugale di Via Gaetano Luporini, 47/49, ROMA, pari ad €uro 117.00,00 è stato interamente incassato, detenuto e disposto, da , senza corrispondere nulla al Controparte_1 sig. ; “Vero è disoccupato, privo di Parte_1 Parte_1 red sidente, e fruisc anziari, da parte di amici e parenti, necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita quotidiana”; Indicando a testi i sigg.ri: , Via della Balduina, 210, Roma;
Via Testimone_1 Testimone_2 della Marato isporre a carico dell'appellata al mantenimento, in favore dell'odierno concludente, in misura di € 650,00 mensili, a far data dal maggio 2020, maggiorata degli interessi maturati e con rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio del beneficiario. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione di legge e col favore delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e diritto e confermare la o grado;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA”.
Premesso che con ricorso depositato il 26.11.2019 adiva il Tribunale di Roma Controparte_1
per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con il quale Parte_1
aveva contratto matrimonio il 05.11.1996, chiedendo altresì l'addebito della separazione al coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento in via autonoma per ciascuno dei coniugi;
costituitosi in giudizio, anche avanzava Parte_1
domanda di addebito della separazione alla coniuge e di assegnazione della casa coniugale o di divisione dell'immobile, in subordine chiedendo l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 350,00 a far data da maggio 2020; 3
con ordinanza in data 10.12.2020 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale pronunciava la separazione coniugale e rigettava tutte le altre reciproche domande compensando le spese di lite tra le parti;
, con atto di citazione iscritto a ruolo il 07.02.2024, ha proposto Parte_1
appello contestando al Tribunale la violazione dell'art. 190 c.p.c. e degli artt. 24 e 111, co. 2 Cost per aver deciso la causa in data 02.07.2023, indicata in calce alla sentenza, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, fissato al
03.07.2023; ha contestato altresì il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha pertanto chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 650,00 a far data da maggio 2020;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 17.07.2024, ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha quindi contestato il fondamento nel merito e ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha osservato il mancato riscontro di interessi relativi a soggetti minorenni non ritenendo pertanto di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del
Tribunale di Roma, peraltro immune da vizi di legittimità;
l'udienza del 20.03.2025, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata (13.02.2025) determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione 4
Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione irritualmente prodotta dall'appellata in allegato alle note sostitutive dell'udienza, depositate il 18.3.2025.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla stessa parte appellata.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. “(Sez. U - , Sentenza
n. 27199 del 16/11/2017)
Applicati i superiori principi deve rilevarsi, invero, che l'atto di appello contiene una precisa indicazione dei punti della decisione di primo grado contestati, delle argomentazioni a sostegno e delle richieste presentate in riforma, così da consentire al
Giudice di appello la delimitazione della cognizione devoluta e alla controparte di esercitare il contraddittorio.
Con il primo motivo l'appellante censura di nullità la sentenza per violazione dell'esercizio di difesa consistita nell'avere il Tribunale deliberato la causa nella camera di consiglio del 2.7.2023, prima della scadenza del termine per il deposito delle note in replica ex art. 190 c.p.c., esplicitamente concesso, maturato il 3.7.2023.
La verifica dei termini processuali indicati, possibile attraverso i dati del fascicolo telematico, consente di ricostruire i tempi della decisione così come contestati: dallo storico del fascicolo risulta infatti il deposito telematico della sentenza il 5.7.2023, cui è seguita l'attività di accettazione dell'atto depositato e pubblicazione ad opera della cancelleria in pari data, nonché la scadenza del termine ex art. 190 c.p.c. concesso con ordinanza in data 13.4.2023 (e l'effettivo deposito delle memorie di replica da entrambe le parti) il 3.7.2023. 5
Dal dato telematico può dunque trarsi il riscontro che il deposito della sentenza
(5.7.2023) è certamente intervenuto successivamente al deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (3.7.2023). In mancanza tuttavia di un palese riscontro, che possa ricavarsi dallo stesso provvedimento, circa la mera erroneità materiale della data indicata in calce alla sentenza quale data della deliberazione in camera di consiglio
(2.7.2023), tale data deve ritenersi effettiva quindi la deliberazione intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle repliche conclusionali (3.7.2023).
Con recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza
d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.” (Cass. Sez. U., 25/11/2021, n.
36596).
L'effetto della declaratoria di nullità non è tuttavia il regresso della causa al primo grado bensì la rinnovata decisione nel merito con riguardo al profilo di merito contestato con l'impugnazione dal momento che la nullità della sentenza di primo grado si trasferisce in motivo di impugnazione davanti al giudice appello che ha competenza a decidere nel merito con conseguente onere dell'appellante di impugnare anche il merito delle statuizioni.
Ciò ha compiuto l'appellante limitatamente alla statuizione patrimoniale, circoscrivendo pertanto la rinnovazione della valutazione di merito demandata alla Corte esclusivamente a tale punto.
ha avanzato domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento Parte_1
quantificato in 650,00 euro mensili, deducendo a fondamento che, a fronte di una 6
propria situazione di assenza di reddito, la condizione economica della coniuge fosse
“di gran lunga migliore”. Propone a tal fine un'attività istruttoria volta a dimostrare di essere economicamente sostenuto da terzi, che non è, però, utile ai fini della decisione,
e va disattesa. Ed invero, anche ammessa la circostanza dedotta in punto di fatto (il sostegno economico di terzi), rilevano principalmente sul punto il tenore di vita in costanza di convivenza coniugale, l'apporto allora fornito dai coniugi, eventuali aspettative maturate di sostegno economico da parte di un coniuge verso l'altro, la condizione di abilità/inabilità al lavoro, l'età e le risorse di entrambi i coniugi nell'attualità, il raffronto tra le stesse e l'eventuale capacità dell'uno di essere di sostegno, ove dovuto, anche per l'altro.
Gli atti processuali consentono la seguente ricostruzione della vita personale e di coppia dei coniugi Parte_2
Secondo la narrazione offerta dallo stesso , i coniugi, coniugatisi nel novembre Pt_1
1996, hanno portato avanti per molti anni una rispettiva vita lavorativa, il marito come agente intermediario nel settore del turismo internazionale e la moglie come impiegata;
emerge poi dagli atti, piuttosto lacunosamente, la costituzione di due società,
[...]
e entrambe con carica di amministratore unico in capo alla CP_2 Controparte_3
la seconda delle quali costituita nel 2012 dai coniugi, soci in pari quota, al CP_1
fine di conferire alla società l'immobile casa-familiare sito in Roma, via G. Luporini n.47 di comune proprietà; detto immobile veniva alienato nel corso del giudizio (novembre
2020) per sanare le pregresse esposizioni debitorie della garantite Controparte_2
dai coniugi personalmente, nei confronti di istituti bancari;
sempre per narrazione dello stesso appellante emerge che i coniugi, grazie all'elevato apporto economico fornito dal marito attraverso la sua attività di lavoro, all'epoca notevolmente redditizia a suo dire, mantenevano per molti anni (più o meno sino agli anni 2010/2011) un tenore di vita agiato e che, successivamente, la condizione economica del nucleo familiare subiva una significativa caduta, in tale contesto maturando i presupposti di intollerabilità della convivenza sfociata nella separazione coniugale.
Quanto al momento dell'introduzione del giudizio di separazione (novembre 2019) e all'attualità , allora di 64 anni e oggi quasi settantenne, assumeva (e Parte_1
assume) di essere privo di fonti di reddito poiché non più occupato in attività di lavoro 7
a far data dal 2017, ad eccezione della percezione temporanea di sussidi statali;
di non avere proprietà di immobili e di essere sostenuto da propri familiari;
ad oggi (già dal
2022) ha maturato l'età pensionabile;
non risulta sostenere oneri di locazione abitativa;
allora di 62 anni e oggi quasi sessantottenne, ha dichiarato e Controparte_1
documentato di percepire una pensione (sociale e di invalidità civile, quest'ultima attribuitagli nel 2015 con inabilità totale al lavoro, per una patologia complessa coinvolgente diverse funzionalità) pari a 1200,00 euro mensili, somma che ha indicato riducibile a circa 1000,00 a far data dalla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità (agosto 2024); è onerata di un canone di locazione e oneri condominiali pari complessivamente a 670,00 euro mensili nonché della restituzione di somme mensili pari a 124,00 euro per effetto del pignoramento subito per un'esposizione debitoria relativa ad un finanziamento Compass risalente all'epoca della convivenza coniugale.
Quanto sopra ricostruito e il raffronto delle rispettive situazioni dei coniugi inducono a concludere che: 1) ciascun coniuge in costanza di convivenza coniugale ha concorso al benessere familiare, verosimilmente il in modo prevalente sicchè è inverosimile Pt_1
egli abbia maturato aspettative di essere sostenuto prevalentemente dall'altro coniuge;
2) la condizione attuale esclude oggettivamente che ciascuno possa essere di sostegno economico per l'altro e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, la CP_1
con la modesta somma in concreto che le residua nella disponibilità, non è in grado di sostenere altri oltre se stessa.
Eventuali pretese derivanti da erronea destinazione o ripartizione del ricavato del residuo della vendita dell'immobile intestato alla società , che il ha CP_3 Pt_1
rappresentato, esulano dalla valutazione dei presupposti in ordine alla domanda di mantenimento poiché trovano diversa tutela negli specifici istituti che regolamentano i profili patrimoniali tra soci.
La domanda di mantenimento proposta dal nei confronti della coniuge va Pt_1
pertanto respinta.
Il tenore della decisione, stante la declaratoria di nullità della sentenza per il capo impugnato nel merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
p.q.m.
8
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 10744/2023 del Tribunale di Roma, così dispone:
-dichiarata la nullità della sentenza con riferimento ai profili di merito impugnati, rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento formulata dal;
Pt_1
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 688/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, sostituita con il deposito di note, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Di Parte_1 C.F._1
Genesio Pagliuca Gabriele, per procura allegata al ricorso in appello appellante
contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Anselmi Anna Maria, per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10744/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 06.07.2023 2
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della gravata sentenza di prime cure, qui censurata, così statuire: 1 Dichiarare la nullità della sentenza n. 10744/2023, qui impugnata, per violazione dell'art. 190 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111, co. 2, Cost., per avere il Tribunale di Roma deciso la causa nella data del 2 luglio 2023, indicata in calce alla pronuncia, prima che scadesse il termine relativo al deposito delle memorie di replica da individuarsi nel 3 luglio 2023. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione di legge. 2 Ove ritenuto, e pur ferma la dedotta nullità, anche in accoglimento del secondo motivo di gravame - previa ammissione ed espletamento interrogatorio formale della appellata e prova testimoniale sui capitoli di prova XVII e XVIII già articolati in prime cure nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. quali: “vero che il ricavato della vendita della casa coniugale di Via Gaetano Luporini, 47/49, ROMA, pari ad €uro 117.00,00 è stato interamente incassato, detenuto e disposto, da , senza corrispondere nulla al Controparte_1 sig. ; “Vero è disoccupato, privo di Parte_1 Parte_1 red sidente, e fruisc anziari, da parte di amici e parenti, necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita quotidiana”; Indicando a testi i sigg.ri: , Via della Balduina, 210, Roma;
Via Testimone_1 Testimone_2 della Marato isporre a carico dell'appellata al mantenimento, in favore dell'odierno concludente, in misura di € 650,00 mensili, a far data dal maggio 2020, maggiorata degli interessi maturati e con rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio del beneficiario. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione di legge e col favore delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e diritto e confermare la o grado;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA”.
Premesso che con ricorso depositato il 26.11.2019 adiva il Tribunale di Roma Controparte_1
per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con il quale Parte_1
aveva contratto matrimonio il 05.11.1996, chiedendo altresì l'addebito della separazione al coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento in via autonoma per ciascuno dei coniugi;
costituitosi in giudizio, anche avanzava Parte_1
domanda di addebito della separazione alla coniuge e di assegnazione della casa coniugale o di divisione dell'immobile, in subordine chiedendo l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 350,00 a far data da maggio 2020; 3
con ordinanza in data 10.12.2020 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale pronunciava la separazione coniugale e rigettava tutte le altre reciproche domande compensando le spese di lite tra le parti;
, con atto di citazione iscritto a ruolo il 07.02.2024, ha proposto Parte_1
appello contestando al Tribunale la violazione dell'art. 190 c.p.c. e degli artt. 24 e 111, co. 2 Cost per aver deciso la causa in data 02.07.2023, indicata in calce alla sentenza, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, fissato al
03.07.2023; ha contestato altresì il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha pertanto chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 650,00 a far data da maggio 2020;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 17.07.2024, ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha quindi contestato il fondamento nel merito e ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha osservato il mancato riscontro di interessi relativi a soggetti minorenni non ritenendo pertanto di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del
Tribunale di Roma, peraltro immune da vizi di legittimità;
l'udienza del 20.03.2025, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata (13.02.2025) determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione 4
Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione irritualmente prodotta dall'appellata in allegato alle note sostitutive dell'udienza, depositate il 18.3.2025.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla stessa parte appellata.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. “(Sez. U - , Sentenza
n. 27199 del 16/11/2017)
Applicati i superiori principi deve rilevarsi, invero, che l'atto di appello contiene una precisa indicazione dei punti della decisione di primo grado contestati, delle argomentazioni a sostegno e delle richieste presentate in riforma, così da consentire al
Giudice di appello la delimitazione della cognizione devoluta e alla controparte di esercitare il contraddittorio.
Con il primo motivo l'appellante censura di nullità la sentenza per violazione dell'esercizio di difesa consistita nell'avere il Tribunale deliberato la causa nella camera di consiglio del 2.7.2023, prima della scadenza del termine per il deposito delle note in replica ex art. 190 c.p.c., esplicitamente concesso, maturato il 3.7.2023.
La verifica dei termini processuali indicati, possibile attraverso i dati del fascicolo telematico, consente di ricostruire i tempi della decisione così come contestati: dallo storico del fascicolo risulta infatti il deposito telematico della sentenza il 5.7.2023, cui è seguita l'attività di accettazione dell'atto depositato e pubblicazione ad opera della cancelleria in pari data, nonché la scadenza del termine ex art. 190 c.p.c. concesso con ordinanza in data 13.4.2023 (e l'effettivo deposito delle memorie di replica da entrambe le parti) il 3.7.2023. 5
Dal dato telematico può dunque trarsi il riscontro che il deposito della sentenza
(5.7.2023) è certamente intervenuto successivamente al deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (3.7.2023). In mancanza tuttavia di un palese riscontro, che possa ricavarsi dallo stesso provvedimento, circa la mera erroneità materiale della data indicata in calce alla sentenza quale data della deliberazione in camera di consiglio
(2.7.2023), tale data deve ritenersi effettiva quindi la deliberazione intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle repliche conclusionali (3.7.2023).
Con recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza
d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.” (Cass. Sez. U., 25/11/2021, n.
36596).
L'effetto della declaratoria di nullità non è tuttavia il regresso della causa al primo grado bensì la rinnovata decisione nel merito con riguardo al profilo di merito contestato con l'impugnazione dal momento che la nullità della sentenza di primo grado si trasferisce in motivo di impugnazione davanti al giudice appello che ha competenza a decidere nel merito con conseguente onere dell'appellante di impugnare anche il merito delle statuizioni.
Ciò ha compiuto l'appellante limitatamente alla statuizione patrimoniale, circoscrivendo pertanto la rinnovazione della valutazione di merito demandata alla Corte esclusivamente a tale punto.
ha avanzato domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento Parte_1
quantificato in 650,00 euro mensili, deducendo a fondamento che, a fronte di una 6
propria situazione di assenza di reddito, la condizione economica della coniuge fosse
“di gran lunga migliore”. Propone a tal fine un'attività istruttoria volta a dimostrare di essere economicamente sostenuto da terzi, che non è, però, utile ai fini della decisione,
e va disattesa. Ed invero, anche ammessa la circostanza dedotta in punto di fatto (il sostegno economico di terzi), rilevano principalmente sul punto il tenore di vita in costanza di convivenza coniugale, l'apporto allora fornito dai coniugi, eventuali aspettative maturate di sostegno economico da parte di un coniuge verso l'altro, la condizione di abilità/inabilità al lavoro, l'età e le risorse di entrambi i coniugi nell'attualità, il raffronto tra le stesse e l'eventuale capacità dell'uno di essere di sostegno, ove dovuto, anche per l'altro.
Gli atti processuali consentono la seguente ricostruzione della vita personale e di coppia dei coniugi Parte_2
Secondo la narrazione offerta dallo stesso , i coniugi, coniugatisi nel novembre Pt_1
1996, hanno portato avanti per molti anni una rispettiva vita lavorativa, il marito come agente intermediario nel settore del turismo internazionale e la moglie come impiegata;
emerge poi dagli atti, piuttosto lacunosamente, la costituzione di due società,
[...]
e entrambe con carica di amministratore unico in capo alla CP_2 Controparte_3
la seconda delle quali costituita nel 2012 dai coniugi, soci in pari quota, al CP_1
fine di conferire alla società l'immobile casa-familiare sito in Roma, via G. Luporini n.47 di comune proprietà; detto immobile veniva alienato nel corso del giudizio (novembre
2020) per sanare le pregresse esposizioni debitorie della garantite Controparte_2
dai coniugi personalmente, nei confronti di istituti bancari;
sempre per narrazione dello stesso appellante emerge che i coniugi, grazie all'elevato apporto economico fornito dal marito attraverso la sua attività di lavoro, all'epoca notevolmente redditizia a suo dire, mantenevano per molti anni (più o meno sino agli anni 2010/2011) un tenore di vita agiato e che, successivamente, la condizione economica del nucleo familiare subiva una significativa caduta, in tale contesto maturando i presupposti di intollerabilità della convivenza sfociata nella separazione coniugale.
Quanto al momento dell'introduzione del giudizio di separazione (novembre 2019) e all'attualità , allora di 64 anni e oggi quasi settantenne, assumeva (e Parte_1
assume) di essere privo di fonti di reddito poiché non più occupato in attività di lavoro 7
a far data dal 2017, ad eccezione della percezione temporanea di sussidi statali;
di non avere proprietà di immobili e di essere sostenuto da propri familiari;
ad oggi (già dal
2022) ha maturato l'età pensionabile;
non risulta sostenere oneri di locazione abitativa;
allora di 62 anni e oggi quasi sessantottenne, ha dichiarato e Controparte_1
documentato di percepire una pensione (sociale e di invalidità civile, quest'ultima attribuitagli nel 2015 con inabilità totale al lavoro, per una patologia complessa coinvolgente diverse funzionalità) pari a 1200,00 euro mensili, somma che ha indicato riducibile a circa 1000,00 a far data dalla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità (agosto 2024); è onerata di un canone di locazione e oneri condominiali pari complessivamente a 670,00 euro mensili nonché della restituzione di somme mensili pari a 124,00 euro per effetto del pignoramento subito per un'esposizione debitoria relativa ad un finanziamento Compass risalente all'epoca della convivenza coniugale.
Quanto sopra ricostruito e il raffronto delle rispettive situazioni dei coniugi inducono a concludere che: 1) ciascun coniuge in costanza di convivenza coniugale ha concorso al benessere familiare, verosimilmente il in modo prevalente sicchè è inverosimile Pt_1
egli abbia maturato aspettative di essere sostenuto prevalentemente dall'altro coniuge;
2) la condizione attuale esclude oggettivamente che ciascuno possa essere di sostegno economico per l'altro e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, la CP_1
con la modesta somma in concreto che le residua nella disponibilità, non è in grado di sostenere altri oltre se stessa.
Eventuali pretese derivanti da erronea destinazione o ripartizione del ricavato del residuo della vendita dell'immobile intestato alla società , che il ha CP_3 Pt_1
rappresentato, esulano dalla valutazione dei presupposti in ordine alla domanda di mantenimento poiché trovano diversa tutela negli specifici istituti che regolamentano i profili patrimoniali tra soci.
La domanda di mantenimento proposta dal nei confronti della coniuge va Pt_1
pertanto respinta.
Il tenore della decisione, stante la declaratoria di nullità della sentenza per il capo impugnato nel merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
p.q.m.
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la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 10744/2023 del Tribunale di Roma, così dispone:
-dichiarata la nullità della sentenza con riferimento ai profili di merito impugnati, rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento formulata dal;
Pt_1
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari