Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5413/2021 R.G., avente ad oggetto: categoria e qualifica
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
GAGLIANO FABIO,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con il Patrocinio dell'Avv.to COSTALUNGA FABIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B 95100 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso, volto al riconoscimento delle mansioni superiori di addetto all'esercizio (par. 193 CCNL autoferrontranvieri), è fondato.
Come noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre in primo luogo accertare quali siano le attività lavorative in concreto svolte, individuare poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, quindi, procedere al raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., ex plurimis, Cass. 2003/12854).
Ciò posto, va ricordato come, ai sensi del CCNL 27.11.2000, nella figura professionale di “operatore di esercizio” par 183 rientrano “i lavoratori che, in possesso delle relative
abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori.
Operano, sulla base di procedure e direttive di massima , con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza (AREA
PROFESSIONALE)” mentre sono inquadrati nel profilo di “ Addetti all'esercizio – par.
193 Area 2^ “I lavoratori che in possesso di adeguata competenza comunque acquisita
nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, compiti di polizia
amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela”.
Ebbene, all'esito della disamina della documentazione versata in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, si ritiene possa ritenersi acclarato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “addetto d'esercizio” inquadrabili nel par. 193.
Dalle deposizioni assunte, invero, si evince che parte ricorrente, sin dal luglio del 2013,
è stato costantemente addetto a compiti di verifica della regolarità degli orari delle linee
(partenza ed arrivo); alle modifiche delle assegnazioni degli operatori di servizio
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(autisti) alle linee, ove sorgessero necessità; alle annotazioni relative agli orari di lavoro effettivamente osservati dagli autisti;
all'assegnazione del lavoro straordinario, laddove fosse necessario che ciascun autista proseguisse il turno;
alla redazione del foglio di servizio, ove risultavano annotati gli orari degli operatori, utile anche per determinare le spettante retributive, di competenza dell'ufficio paga;
alla comunicazione di servizio
(c.d. modello 5M), che costituiva una sorta di report sull'andamento complessivo di tutta la giornata;
al coordinamento del personale viaggiante, con l'indicazione delle istruzioni da seguire, in specie in caso di fatti sopravvenuti.
Ebbene tali attività sono certamente inquadrabili in quelle attività di coordinamento e controllo a cui fa riferimento il CCNL sopra citato.
Del resto, la prova della necessità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni invocate discende anche dalle gravi carenze di organico che hanno riguardato, tra l'altro, la figura dell'addetto all'esercizio.
Come è stato già evidenziato da questo Ufficio, in diversa composizione, in altre controversie del tutto analoghe a quella oggi in scrutinio, con l'affermazione che
“ulteriore conferma inequivocabile dell'effettiva e continuativa adibizione dei ricorrenti alle mansioni di “addetto di esercizio” di cui al par. 193 si trae dalla missiva datoriale datata 11.07.2011 (doc. 5) in atti “a seguito dei recenti collocamenti in quiescenza si è
verificata una assoluta mancanza di coordinatori d'esercizio e una notevole carenza di addetti all'esercizio. In atto, al fine di ridurre gli inevitabili disservizi che la mancanza di personale comporta, gli addetti all'esercizio sono stati affiancati da agenti in
movimento (par. 183) che ne hanno fatto richiesta e in possesso dei requisiti di
anzianità. Premesso quanto sopra si dispone che tutti gli agenti in movimento distaccati al capolinea, ai piazzali ed alle rimesse, in sostituzione degli addetti all'esercizio, per
inderogabili esigenze di servizio, possono essere comandati in turni e siti diversi da
quelli abituali, qualora tali esigenze lo richiedano.
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E' appena il caso di precisare che l'inosservanza alla presente disposizione, oltre che
costituire infrazione disciplinare, comporterà la immediata sostituzione degli agenti inadempienti che, conseguentemente, saranno comandati alla guida”.
Ora, a fronte di tale disposizione il cui tenore costituisce ulteriore riprova della correttezza dell'assunto attoreo in punto di effettivo svolgimento delle superiori mansioni di “addetto di esercizio” proprie del par. 193, va quindi considerato come solo nel 2015 l' avesse poi solo avviato solo con O.d.S. n. 129 del 18.09.2015 CP_1
una procedura concorsuale finalizzata all'attribuzione dei posti di Par. 193 vacanti la
quale veniva di seguito revocata con n. 47/2016. Appare evidente quindi come in CP_2
mancanza di dipendenti inquadrati nel profilo 193 l'azienda abbia sopperito in via
continuativa alle improcrastinabili esigenze aziendali, per come dalla stessa ammesso nel documento datato 11.07.2011 sopracitato, con l'adibizione dei lavoratori
inquadrati nel par. 183 aventi maggiore anzianità. La suddetta circostanza, peraltro, appare confermata da ultimo dall'O.D.S. n. 135 del 22/05/2019 con cui aveva
riconosciuto lo svolgimento delle mansioni di “addetto all'esercizio” par. 193 nei
confronti di quei lavoratori tra i ricorrenti ancora in servizio, e, segnatamente di
di di di Controparte_3 Persona_1 Persona_2 CP_4
e di ” (Sentenza 4699/2020, est. .
[...] Persona_3 Per_4
Ciò posto, acclarato lo svolgimento continuo e prevalente di mansioni superiori,
occorre procedere a verificare, sul piano delle conseguenze, se il ricorrente possa o meno avere diritto al superiore inquadramento, tenuto conto anche della disciplina speciale vigente nel settore in esame (aziende esercenti pubblico servizio di trasporto in concessione) di cui al r.d.
8.1.1931 n. 148 all.A e agli artt. 7 e 9 l.
1.2.1978 n. 30, che esclude il meccanismo di promozione automatica alle superiori mansioni svolte previsto in termini generali dall'art. 2103 c.c. e richiedeva la sussistenza di una serie di condizioni concorrenti e, segnatamente: l'ordine scritto del direttore dell'azienda di
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assegnazione alle superiori mansioni, la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura.
Si richiama ancora una volta l'indirizzo sezionale, a cui si è fatto riferimento e che si ritiene di condividere: “A riguardo deve quindi evidenziarsi come sul punto la Suprema
Corte nella sentenza n. 15540 del 27.07.2016 a S.U. nel dare atto del progressivo
avvicinamento legislativo della regolamentazione degli autoferrotranvieri al regime
privatistico, abbia evidenziato come, tra l'altro “ in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori da parte di autoferrotranvieri, pur non applicandosi l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d.
n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni con la conseguenza che, in linea con
l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale
avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al
lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento (Cass.8 giugno 2012 n. 9344)”.
Ancora, è stato sottolineato dalla Suprema Corte nella coeva sentenza della Sezione
Lavoro n. 12601 del 17.06.2016 come se per un verso deve ritenersi applicabile “la
regula iuris secondo cui con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dal R.D.
n. 148 del 1931, art. 18, all. A, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9 e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva,
cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione. Tuttavia, proprio nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto
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di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, nel caso di prolungata
copertura provvisoria del posto – nella specie, protrattasi per anni – questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di
una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui l'azienda ometta di allegare l'esistenza di
un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (Cass. 16 maggio 2003 n. 7702)”. (Cass.lav. n. 12601 del
17.06.2016).
E' stato quindi ribadito il principio per il quale “nel rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi
l'art. 2103 c.c., sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora del R.D. n.
148 del 1931, art. 18 all. A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione
della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della
sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in
ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento (Cass. nn. 5795/2013, 27859/2013, 14476/2013, 9344/2012)” (Cass.lav. n. 12601 del
17.06.2016)”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa, facendo applicazione dei principi sopra riportati, si ritiene quindi che in ragione della pluriennale adibizione del ricorrente alle mansioni di “addetto di esercizio” par. 193 e “del sostanziale riconoscimento da parte dell'azienda convenuta della pressoché totale vacanza nell'organigramma aziendale di
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lavoratori inquadrati nel profilo rivendicato par. 193, corroborata peraltro dal tenore
del documento di provenienza aziendale datato 11.07.2011, sussistano tutti gli elementi
per escludere la sussistenza di una riserva datoriale di provvedere alla copertura delle
vacanze mediante concorso e della idoneità dei lavoratori preposti all'esercizio delle superiori mansioni”.
In ragione di quanto sopra va riconosciuto a parte ricorrente il diritto all'inquadramento nel parametro n. 193 ed alla conseguente ricostruzione della carriera con decorrenza dal semestre successivo al luglio 2013.
Va altresì riconosciuto il diritto alle differenze retributive maturate, tra quanto effettivamente corrisposto al lavoratore nel periodo in scrutinio, dal luglio 2013, nonché
per i periodi di servizio successivi, oltre accessori, fino al soddisfo, come per legge.
Trattandosi di differenze che l'azienda potrà facilmente determinare in ragione dei dati in proprio possesso, appare allo stato superfluo disporre CTU per l'esatta quantificazione, salva la facoltà delle parti – in caso di contrasto – di adire questo
Ufficio per la definitiva determinazione del quantum.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
DICHIARA il diritto di all'inquadramento nel parametro n. 193 ed Parte_1
alla conseguente ricostruzione della carriera con decorrenza dal sesto mese di svolgimento delle relative mansioni, iniziate nel luglio del 2013;
CONDANNA l'azienda convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre accessori, come per legge, a decorrere dal luglio del 2013, ad eccezione dei periodi di servizio in cui sono stati conferiti ad
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interim gli incarichi di addetto all'esercizio (par 193), e fatta salva l'eventuale cessazione dal servizio, oltre accessori, come per legge;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.2694 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.
Così depositato, in Catania, lì 18/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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