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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 4409/2023
TRA
(cod. fisc. ), nato/a a Parte_1 C.F._1
MESSINA (ME) il 17/03/1979 e residente in rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. PERRONE GIANLUCA, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
RHO (MI) il 14/03/1988, resistente-convenuta;
OGGETTO: Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente-attrice discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Con il ricorso introduttivo del 23.10.23, parte istante premetteva, documentava e chiedeva testualmente:
“- l'odierno ricorrente ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale in data 22.10.2019, registrato a Messina in data
04.11.2019 al n. 005580-serie 3T con l'Avv. (nata a Controparte_1
RHO (MI) il 14.03.1988 e residente in [...], c.f.
), relativamente ad un immobile di sua proprietà C.F._2
sito in Messina Via Nicola Fabrizi n. 110, come da contratto di locazione che si produce in atti;
- la suindicata unità immobiliare risulta meglio identificata al NCEU di Messina al foglio n° 225 part. 102, sub.
18, cat. C/1, cl. 6, rendita 559,94, ed il canone annuo di locazione è stato pattuito tra le parti nella misura di Euro 6.000,00, che il conduttore si obbligava a corrispondere in 12 rate eguali anticipate di Euro 500,00 ciascuna, scadenti il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale nella misura pari al 75% della variazione ISTAT;
- nel mese di dicembre 2022 il locatore contattava il conduttore per notiziarla del rinnovo del pagamento dell'imposta di registro, e il conduttore garantiva il pagamento della propria quota;
- in data 15.02.2023
l'odierna resistente Sig.ra Avv. , consegnando le chiavi, Controparte_1
recedeva anticipatamente, senza preavviso o giustificazione, dal suddetto contratto di locazione, omettendo di dare avviso al Sig.
a mezzo di racc.ta a/r da recapitarsi almeno sei mesi Parte_1 prima, violando le condizioni contrattuali di cui al suddetto contratto di locazione, che così testualmente statuisce all'art. 1; - in virtù dell'art. 1 del suddetto contratto di locazione, il Sig. ha diritto alla Parte_1
relativa indennità nella misura pari ad Euro 3.000,00; - non solo il conduttore (sig.ra Avv. ) non ha comunicato la disdetta CP_1
per iscritto almeno sei mesi prima del rilascio dell'appartamento; ma che neppure ha comunicato la sussistenza di gravi motivi, che avrebbero potuto giustificare il rilascio anticipato. Con ordinanza n.
9271 del 11 aprile 2017, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di recesso (ancorché per gravi motivi) da parte del conduttore dal contratto di locazione, senza il rispetto del termine di preavviso (nel caso di specie, sei mesi), l'accettazione del locatore all'anticipata riconsegna dell'immobile locato, con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto
(14.11.2019), non fa venire meno per il conduttore l'obbligo di pagare il canone per tutto il periodo di preavviso ovvero fino al momento in cui l'immobile medesimo venga locato a terzi;
(Cass. 15769/15; Trib.
Roma, sez. civile, 21.02.2019, n. 4163; Trib. Torino, sez. VIII civ.,
29.06.2017, n. 3420) - come noto, nel caso di recesso del conduttore,
l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile
(Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12157; Id., Sez VI-III, 24 maggio 2017, n. 13092 …” (Trib. Torino, sez. VIII civ., 14.07.2020, n.
2487). - “Il recesso deve essere comunicato in forma scritta, non essendo valido il recesso orale (Cass. n. 22647/2017). Secondo la Corte di Cassazione, in caso di recesso del conduttore senza preavviso, la circostanza che le parti si siano accordate ai fini della riconsegna dell'immobile non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto, tantomeno della rinuncia del locatore all'indennità di mancato preavviso (Cass. n. 19429/2016). Nel caso in questione non vi
è prova scritta della comunicazione al locatore della volontà di recedere anticipatamente dal contratto, né vi è prova che il locatore abbia aderito alla risoluzione anticipata del contratto, non potendosi considerare tale la consegna dell'immobile con l'accettazione delle chiavi.” (Trib. Messina sent. 1871/2023). - la giurisprudenza è granitica nell'affermare che “l'obbligo, in capo al conduttore, di corrispondere al locatore le mensilità dovute fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, anche qualora l'immobile venga rilasciato prima di tale termine (Corte di Cassazione, ordinanza n. 13092 del 24 maggio 2017).” (Trib. Messina sent. n. 1944/2023 pubbl. il
26.10.2023). - non solo, ma in dispregio a quanto statuito dalla legge e soprattutto dall'art. 8 delle suddette condizioni del contratto di locazione versato in atti (che statuisce: “… si obbliga a riportare
l'immobile nello stato in cui si trova alla firma del presente contratto,
…), l'odierno convenuto ha deturpato, rovinato ed arrecato danni all'immobile di proprietà del Sig. concesso in locazione;
- ai Pt_1
sensi e per gli effetti dell'art. 1588 c.c., coordinato con l'art. 1218 c.c., il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata;
in tal caso in capo al conduttore incombe una vera e propria presunzione di colpa. (Trib. Ivrea, sent. 11 maggio 2016, n. 378; Cass.
22823/18). - nonostante i numerosi solleciti formulati dal ricorrente personalmente e, da ultimo, formulati tramite email del 04.03.2023, pec del 18.04.2023, pec del 27.04.2023 del sottoscritto procuratore, l'Avv.
non ha a tutt'oggi ottemperato al pagamento delle Controparte_1 somme de quibus e al risarcimento dei relativi danni subiti dalla ricorrente;
- con missiva datata 16.03.2023 si è invitato il conduttore a stipulare convenzione di negoziazione assistita, chiedendo il pagamento delle mensilità maturate oltre l'indennità sostitutiva del preavviso;
invito rimasto inesitato;
- è stata espletata la mediazione, conclusasi con esito negativo a seguito della mancata partecipazione del conduttore
Avv. ; - alla mancata partecipazione alla procedura di Controparte_1
mediazione, deve conseguire la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e, soprattutto, il difetto di un giustificato motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 4-bis,
d.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 116 c.p.c., concorre a formare il convincimento del Giudice circa il raggiungimento della piena prova circa l'infondatezza delle tesi del soggetto che non ha partecipato alla mediazione;
(Trib. Termini Imerese 412/23). - si rende pertanto necessario adire l'intestato Ufficio allo scopo di ottenere tutela delle ragioni del Sig. ; - l'istante ha diritto, altresì, a vedersi Parte_1
riconosciuti i canoni a scadere o comunque fino a quando l'immobile non venga locato a terzi, circostanza che si è verificata a settembre
2023, in ragione del principio secondo il quale “in tema di locazione di immobile urbano, l'accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell'immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso (nel caso, sei mesi) l'obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l'immobile medesimo venga locato a terzi” (Cass. n. 5841/2004).” (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 febbraio - 11 aprile 2017, n. 9271);- oltre le sei mensilità per omesso preavviso al sig. deve Pt_1
riconoscersi la liquidazione dei canoni da febbraio ad agosto 2023 per l'importo di € 3.500,00- “…l'articolo 1453 c.c., facendo salvo, in ogni caso, il diritto della parte adempiente, che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, al risarcimento dei danni, ricomprende, tra i danni risarcibili, anche il mancato guadagno, se e in quanto esso costituisca conseguenza immediata e diretta, ex articolo 1223 c.c., dell'evento risolutivo. Tale pregiudizio si può individuare nell'incremento patrimoniale netto che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza dell'altra parte.” (Cassazione Sez. 3 Civ. Sent. 5 maggio 2020 n. 8482) - il rito locatizio é esperibile, non solo quando vi sia un contratto valido ed efficace, venendo in rilievo un'azione ex contractu, che trova, cioè, il proprio fondamento nel regolamento negoziale, ma anche, in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, per quanto lo stesso - non più efficace o esistente o dichiarato nullo - ne costituisca mero antefatto storico. (Tribunale di Brindisi, 17 gennaio
2014; Cassazione del 30.9.2016 n. 19429). - ai sensi dell'art. 163, co. 3
n.
3-bis c.p.c., si dichiara che la mediazione è stata espletata con esito negativo per mancata partecipazione dell'odierna resistente;
- avverte la resistente che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso resistente, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. Visto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto procuratore nella sua veste ut supra, ricorre all'Ill.ma Signoria Vostra affinché, previa fissazione di udienza di discussione della causa avanti a sé ex art. 447bis c.p.c. e previo ogni altro necessario incombente,
Voglia accogliere le seguenti conclusioni Nel merito, in principalità:
a) ritenere e dichiarare che la Sig.ra Avv. , in virtù Controparte_1
del contratto di locazione, stipulato con il Sig. , del Parte_1
22.10.2019, registrato a Messina in data 04.11.2019 al n. 005580-serie
3T, per l'unità immobiliare sita in Messina Via Nicola Fabrizi n. 110, ha violato le disposizioni contrattuali di cui all'art. 1 del suddetto contratto di locazione, recedendo anticipatamente e senza giustificato motivo dal contratto di locazione, nonché, omettendo di dare avviso al locatore a mezzo lettera raccomandata da recapitarsi almeno 6 mesi prima;
b) conseguentemente condannare l'odierna resistente Sig.ra
Avv. al pagamento in favore del ricorrente Sig. Controparte_1
della somma di Euro 3.000,00 a titolo di indennità per Parte_1
recesso anticipato del contratto, ed Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento comprendendo le mensilità dal rilascio (febbraio) sino all'effettiva locazione a terzi (agosto); c) ritenere e dichiarare risolto il contratto di locazione, sottoscritto in data 22.10.20219 e registrato a
Messina il in data 04.11.2019 al n. 005580serie 3T, per fatto e colpa del locatore Sig.ra Avv. ; d) emettere in favore del Controparte_1
ricorrente e in danno della resistente ogni statuizione connessa, dipendente e conseguente a quanto sopra esposto e ritenuto;
e) altresì, condannare parte convenuta ex art. 96 cpc, oltre a spese e compensi di giudizio, accessori come per legge. In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio libero del ricorrente sulle circostanze della premessa in fatto di cui ai nn. 3 e 4, precedute dalla locuzione “vero che”; si riserva di ulteriormente articolare in esito all'eventuale costituzione avversaria. Si producono i seguenti documenti: 1) contratto di locazione;
2) lettere;
3) verbale mediazione. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre all'esito della costituzione avversaria”.
Con decreto del 15.11.24 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 7.5.24. Con nota di deposito del 4.4.24 si produceva copia del ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati. In esito alla predetta udienza del 7.5.24, nell'assenza della convenuta, veniva fissata l'udienza di decisione al 15.10.24.
Transitato il fascicolo sul ruolo di questo GOT veniva stabilita l'udienza del 27.5.25, inizialmente per distribuzione, e poi con decreto del 16.4.25 si specificava che la predetta odierna udienza era fissata per precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra
(invocazioni giurisprudenziali comprese), non par dubbio che la domanda principale appare ammissibile e fondata, giuste allegazioni acquisite, per quanto riguarda la violazione delle disposizioni contrattuali in relazione al recesso anticipato senza giustificato motivo e quindi il richiesto importo per condannatorio di € 3.000,00. Nel mentre per il resto non appaiono sufficientemente suffragati elementi per l'ulteriore risarcimento danni per deturpamento dell'immobile e per un periodo della mancata locazione a terzi, né risultano coltivate oltre richieste istruttorie al fine.
Stante poi la dichiaranda contumacia della convenuta, va innanzitutto osservato che sul punto obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass.
Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ.
24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, dopo però quanto in mediazione come sopra. Tale condizione nel caso di specie viene ancor più rafforzata dalle risultanze documentali in atti, che dimostrano in linea di difesa principale. Con l'assenza ingiustificata anche in mediazione, con quel che ne consegue.
La domanda attorea va quindi accolta nei termini specificati di cui al dispositivo che seguono.
Le spese seguono la soccombenza principale e vanno liquidate come parimenti in dispositivo. Consegue per legge l'ulteriore condannatorio per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, senza addurre legittimo impedimento.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentito il procuratore di parte istante nel procedimento RG n. 4409/2023 vertente tra Parte_1
e , disattesa o assorbita ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza e difesa, così provvede:
1-dichiara la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante rituale notifica;
2-accoglie la domanda del ricorrente, dichiarando la violazione da parte della convenuta delle disposizioni ex lege e contrattuali relativamente al recesso anticipato senza giustificato motivo;
3-conseguentemente condanna la stessa convenuta a corrispondere l'importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge, per le causali svolte;
4-condanna la convenuta medesima alla rifusione in favore di parte istante delle spese di lite, che liquida in € 130,00 per spese vive ed €
1.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e se dovute, e spese generali;
nonché della somma pari al doppio dell'iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Così deciso in Messina in data 27.5.2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 4409/2023
TRA
(cod. fisc. ), nato/a a Parte_1 C.F._1
MESSINA (ME) il 17/03/1979 e residente in rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. PERRONE GIANLUCA, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
RHO (MI) il 14/03/1988, resistente-convenuta;
OGGETTO: Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente-attrice discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Con il ricorso introduttivo del 23.10.23, parte istante premetteva, documentava e chiedeva testualmente:
“- l'odierno ricorrente ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale in data 22.10.2019, registrato a Messina in data
04.11.2019 al n. 005580-serie 3T con l'Avv. (nata a Controparte_1
RHO (MI) il 14.03.1988 e residente in [...], c.f.
), relativamente ad un immobile di sua proprietà C.F._2
sito in Messina Via Nicola Fabrizi n. 110, come da contratto di locazione che si produce in atti;
- la suindicata unità immobiliare risulta meglio identificata al NCEU di Messina al foglio n° 225 part. 102, sub.
18, cat. C/1, cl. 6, rendita 559,94, ed il canone annuo di locazione è stato pattuito tra le parti nella misura di Euro 6.000,00, che il conduttore si obbligava a corrispondere in 12 rate eguali anticipate di Euro 500,00 ciascuna, scadenti il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale nella misura pari al 75% della variazione ISTAT;
- nel mese di dicembre 2022 il locatore contattava il conduttore per notiziarla del rinnovo del pagamento dell'imposta di registro, e il conduttore garantiva il pagamento della propria quota;
- in data 15.02.2023
l'odierna resistente Sig.ra Avv. , consegnando le chiavi, Controparte_1
recedeva anticipatamente, senza preavviso o giustificazione, dal suddetto contratto di locazione, omettendo di dare avviso al Sig.
a mezzo di racc.ta a/r da recapitarsi almeno sei mesi Parte_1 prima, violando le condizioni contrattuali di cui al suddetto contratto di locazione, che così testualmente statuisce all'art. 1; - in virtù dell'art. 1 del suddetto contratto di locazione, il Sig. ha diritto alla Parte_1
relativa indennità nella misura pari ad Euro 3.000,00; - non solo il conduttore (sig.ra Avv. ) non ha comunicato la disdetta CP_1
per iscritto almeno sei mesi prima del rilascio dell'appartamento; ma che neppure ha comunicato la sussistenza di gravi motivi, che avrebbero potuto giustificare il rilascio anticipato. Con ordinanza n.
9271 del 11 aprile 2017, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di recesso (ancorché per gravi motivi) da parte del conduttore dal contratto di locazione, senza il rispetto del termine di preavviso (nel caso di specie, sei mesi), l'accettazione del locatore all'anticipata riconsegna dell'immobile locato, con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto
(14.11.2019), non fa venire meno per il conduttore l'obbligo di pagare il canone per tutto il periodo di preavviso ovvero fino al momento in cui l'immobile medesimo venga locato a terzi;
(Cass. 15769/15; Trib.
Roma, sez. civile, 21.02.2019, n. 4163; Trib. Torino, sez. VIII civ.,
29.06.2017, n. 3420) - come noto, nel caso di recesso del conduttore,
l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile
(Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12157; Id., Sez VI-III, 24 maggio 2017, n. 13092 …” (Trib. Torino, sez. VIII civ., 14.07.2020, n.
2487). - “Il recesso deve essere comunicato in forma scritta, non essendo valido il recesso orale (Cass. n. 22647/2017). Secondo la Corte di Cassazione, in caso di recesso del conduttore senza preavviso, la circostanza che le parti si siano accordate ai fini della riconsegna dell'immobile non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto, tantomeno della rinuncia del locatore all'indennità di mancato preavviso (Cass. n. 19429/2016). Nel caso in questione non vi
è prova scritta della comunicazione al locatore della volontà di recedere anticipatamente dal contratto, né vi è prova che il locatore abbia aderito alla risoluzione anticipata del contratto, non potendosi considerare tale la consegna dell'immobile con l'accettazione delle chiavi.” (Trib. Messina sent. 1871/2023). - la giurisprudenza è granitica nell'affermare che “l'obbligo, in capo al conduttore, di corrispondere al locatore le mensilità dovute fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, anche qualora l'immobile venga rilasciato prima di tale termine (Corte di Cassazione, ordinanza n. 13092 del 24 maggio 2017).” (Trib. Messina sent. n. 1944/2023 pubbl. il
26.10.2023). - non solo, ma in dispregio a quanto statuito dalla legge e soprattutto dall'art. 8 delle suddette condizioni del contratto di locazione versato in atti (che statuisce: “… si obbliga a riportare
l'immobile nello stato in cui si trova alla firma del presente contratto,
…), l'odierno convenuto ha deturpato, rovinato ed arrecato danni all'immobile di proprietà del Sig. concesso in locazione;
- ai Pt_1
sensi e per gli effetti dell'art. 1588 c.c., coordinato con l'art. 1218 c.c., il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata;
in tal caso in capo al conduttore incombe una vera e propria presunzione di colpa. (Trib. Ivrea, sent. 11 maggio 2016, n. 378; Cass.
22823/18). - nonostante i numerosi solleciti formulati dal ricorrente personalmente e, da ultimo, formulati tramite email del 04.03.2023, pec del 18.04.2023, pec del 27.04.2023 del sottoscritto procuratore, l'Avv.
non ha a tutt'oggi ottemperato al pagamento delle Controparte_1 somme de quibus e al risarcimento dei relativi danni subiti dalla ricorrente;
- con missiva datata 16.03.2023 si è invitato il conduttore a stipulare convenzione di negoziazione assistita, chiedendo il pagamento delle mensilità maturate oltre l'indennità sostitutiva del preavviso;
invito rimasto inesitato;
- è stata espletata la mediazione, conclusasi con esito negativo a seguito della mancata partecipazione del conduttore
Avv. ; - alla mancata partecipazione alla procedura di Controparte_1
mediazione, deve conseguire la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e, soprattutto, il difetto di un giustificato motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 4-bis,
d.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 116 c.p.c., concorre a formare il convincimento del Giudice circa il raggiungimento della piena prova circa l'infondatezza delle tesi del soggetto che non ha partecipato alla mediazione;
(Trib. Termini Imerese 412/23). - si rende pertanto necessario adire l'intestato Ufficio allo scopo di ottenere tutela delle ragioni del Sig. ; - l'istante ha diritto, altresì, a vedersi Parte_1
riconosciuti i canoni a scadere o comunque fino a quando l'immobile non venga locato a terzi, circostanza che si è verificata a settembre
2023, in ragione del principio secondo il quale “in tema di locazione di immobile urbano, l'accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell'immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso (nel caso, sei mesi) l'obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l'immobile medesimo venga locato a terzi” (Cass. n. 5841/2004).” (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 febbraio - 11 aprile 2017, n. 9271);- oltre le sei mensilità per omesso preavviso al sig. deve Pt_1
riconoscersi la liquidazione dei canoni da febbraio ad agosto 2023 per l'importo di € 3.500,00- “…l'articolo 1453 c.c., facendo salvo, in ogni caso, il diritto della parte adempiente, che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, al risarcimento dei danni, ricomprende, tra i danni risarcibili, anche il mancato guadagno, se e in quanto esso costituisca conseguenza immediata e diretta, ex articolo 1223 c.c., dell'evento risolutivo. Tale pregiudizio si può individuare nell'incremento patrimoniale netto che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza dell'altra parte.” (Cassazione Sez. 3 Civ. Sent. 5 maggio 2020 n. 8482) - il rito locatizio é esperibile, non solo quando vi sia un contratto valido ed efficace, venendo in rilievo un'azione ex contractu, che trova, cioè, il proprio fondamento nel regolamento negoziale, ma anche, in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, per quanto lo stesso - non più efficace o esistente o dichiarato nullo - ne costituisca mero antefatto storico. (Tribunale di Brindisi, 17 gennaio
2014; Cassazione del 30.9.2016 n. 19429). - ai sensi dell'art. 163, co. 3
n.
3-bis c.p.c., si dichiara che la mediazione è stata espletata con esito negativo per mancata partecipazione dell'odierna resistente;
- avverte la resistente che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso resistente, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. Visto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto procuratore nella sua veste ut supra, ricorre all'Ill.ma Signoria Vostra affinché, previa fissazione di udienza di discussione della causa avanti a sé ex art. 447bis c.p.c. e previo ogni altro necessario incombente,
Voglia accogliere le seguenti conclusioni Nel merito, in principalità:
a) ritenere e dichiarare che la Sig.ra Avv. , in virtù Controparte_1
del contratto di locazione, stipulato con il Sig. , del Parte_1
22.10.2019, registrato a Messina in data 04.11.2019 al n. 005580-serie
3T, per l'unità immobiliare sita in Messina Via Nicola Fabrizi n. 110, ha violato le disposizioni contrattuali di cui all'art. 1 del suddetto contratto di locazione, recedendo anticipatamente e senza giustificato motivo dal contratto di locazione, nonché, omettendo di dare avviso al locatore a mezzo lettera raccomandata da recapitarsi almeno 6 mesi prima;
b) conseguentemente condannare l'odierna resistente Sig.ra
Avv. al pagamento in favore del ricorrente Sig. Controparte_1
della somma di Euro 3.000,00 a titolo di indennità per Parte_1
recesso anticipato del contratto, ed Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento comprendendo le mensilità dal rilascio (febbraio) sino all'effettiva locazione a terzi (agosto); c) ritenere e dichiarare risolto il contratto di locazione, sottoscritto in data 22.10.20219 e registrato a
Messina il in data 04.11.2019 al n. 005580serie 3T, per fatto e colpa del locatore Sig.ra Avv. ; d) emettere in favore del Controparte_1
ricorrente e in danno della resistente ogni statuizione connessa, dipendente e conseguente a quanto sopra esposto e ritenuto;
e) altresì, condannare parte convenuta ex art. 96 cpc, oltre a spese e compensi di giudizio, accessori come per legge. In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio libero del ricorrente sulle circostanze della premessa in fatto di cui ai nn. 3 e 4, precedute dalla locuzione “vero che”; si riserva di ulteriormente articolare in esito all'eventuale costituzione avversaria. Si producono i seguenti documenti: 1) contratto di locazione;
2) lettere;
3) verbale mediazione. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre all'esito della costituzione avversaria”.
Con decreto del 15.11.24 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 7.5.24. Con nota di deposito del 4.4.24 si produceva copia del ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati. In esito alla predetta udienza del 7.5.24, nell'assenza della convenuta, veniva fissata l'udienza di decisione al 15.10.24.
Transitato il fascicolo sul ruolo di questo GOT veniva stabilita l'udienza del 27.5.25, inizialmente per distribuzione, e poi con decreto del 16.4.25 si specificava che la predetta odierna udienza era fissata per precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra
(invocazioni giurisprudenziali comprese), non par dubbio che la domanda principale appare ammissibile e fondata, giuste allegazioni acquisite, per quanto riguarda la violazione delle disposizioni contrattuali in relazione al recesso anticipato senza giustificato motivo e quindi il richiesto importo per condannatorio di € 3.000,00. Nel mentre per il resto non appaiono sufficientemente suffragati elementi per l'ulteriore risarcimento danni per deturpamento dell'immobile e per un periodo della mancata locazione a terzi, né risultano coltivate oltre richieste istruttorie al fine.
Stante poi la dichiaranda contumacia della convenuta, va innanzitutto osservato che sul punto obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass.
Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ.
24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, dopo però quanto in mediazione come sopra. Tale condizione nel caso di specie viene ancor più rafforzata dalle risultanze documentali in atti, che dimostrano in linea di difesa principale. Con l'assenza ingiustificata anche in mediazione, con quel che ne consegue.
La domanda attorea va quindi accolta nei termini specificati di cui al dispositivo che seguono.
Le spese seguono la soccombenza principale e vanno liquidate come parimenti in dispositivo. Consegue per legge l'ulteriore condannatorio per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, senza addurre legittimo impedimento.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentito il procuratore di parte istante nel procedimento RG n. 4409/2023 vertente tra Parte_1
e , disattesa o assorbita ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza e difesa, così provvede:
1-dichiara la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante rituale notifica;
2-accoglie la domanda del ricorrente, dichiarando la violazione da parte della convenuta delle disposizioni ex lege e contrattuali relativamente al recesso anticipato senza giustificato motivo;
3-conseguentemente condanna la stessa convenuta a corrispondere l'importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge, per le causali svolte;
4-condanna la convenuta medesima alla rifusione in favore di parte istante delle spese di lite, che liquida in € 130,00 per spese vive ed €
1.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e se dovute, e spese generali;
nonché della somma pari al doppio dell'iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Così deciso in Messina in data 27.5.2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT