Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1401/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1401/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (C.F.
, rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Massimiliano Pieroni ed Emiliano Vannucchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pistoia, Vicolo degli Armonici n.
3, giusta procura in atti;
e
nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria C.F._2
Chiara Aliani Soderi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Massa e Cozzile (PT), L.go G. La Pira n. 10, giusta procura in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 23.05.1992 in Montale (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 19.10.1992) e (il Per_1 Per_2
19.11.2003).
Le parti evidenziavano peraltro di aver interrotto la loro convivenza nel mese di agosto 2023, quando a causa di Parte_1 atteggiamenti inadeguati tenuti nel contesto familiare determinati dalla crisi coniugale già in atto e dalla sua patologia psichiatrica, veniva sottoposto a procedimento penale con la misura dell'allontanamento dal domicilio coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale ubicata in Montale, alla Via Compietra n. 6, sarà assegnata alla coniuge;
Parte_2
- il sig. corrisponderà alla coniuge un contributo al suo Pt_1 mantenimento per € 400,00 mensili;
- Il sig. corrisponderà alla coniuge sig.ra un Pt_1 Pt_2 contributo di € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio
, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie;
- Le predette somme saranno pagate mediante accredito mensile di
€. 600,00 entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra identificato dall'IBAN Pt_2
[...].
- I coniugi dichiarano di aver già regolato i residui rapporti patrimoniali ed economici;
2 - Le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per
l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga in forma cartolare con autorizzazione al deposito di note scritte.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate e dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.01.2025 e
27.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Montale (PT) il 23.05.1992, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montale (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
14, P. 2, S. A, anno 1992);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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