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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4083/2024
TRA
nata a [...] A Cancello il 12.01.1961, rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara, con cui elett. dom. in San Felice a
Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta presso l'Ufficio
Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.
503/1992
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere bracciante CP_ agricola;
aver in data 31.01.2024 presentato all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, che l'Istituto rigettava in quanto non la riconosceva invalida in misura pari o superiore all'80%; di aver presentato ricorso amministrativo, anch'esso respinto.
Dedotto di possedere i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per l'ottenimento della prestazione rivendicata chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione CP_1 delle spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando il diritto della ricorrente, il difetto del requisito CP_1 contributivo e del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, lette le note di trattazione in sostituzione, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa.
************* Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità e inammissibilità in quanto genericamente formulate.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità pari all' 80%, con decorrenza dal 1.04.2025.
Ne consegue, pertanto, che ricorre il requisito sanitario (invalidità dell'80%) così come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92. Del resto le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Considerato che è stato provato, altresì, documentalmente il possesso da parte dell'istante dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia ed alcuna contestazione sul punto è stata formulata dalla resistente (cfr. estratto contributivo, in atti), la domanda non può che essere accolta.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza del requisito sanitario dal 01.04.2025, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi legali a decorrere dal CP_1
120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Si badi che la prestazione sarà erogata a seguito di un differimento temporale dalla maturazione del requisito anagrafico come per legge.
Le spese di lite, stante lo spostamento della decorrenza della prestazione sono compensate per la metà, la residua metà è posta a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e vengono CP_1
liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la parte istante invalida in misura non inferiore all'80% a partire dal mese di aprile 2025; b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di CP_1
vecchiaia anticipata decorso il termine di legge dalla maturazione dei quesiti anagrafici, oltre interessi legali;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1400,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4083/2024
TRA
nata a [...] A Cancello il 12.01.1961, rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara, con cui elett. dom. in San Felice a
Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta presso l'Ufficio
Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.
503/1992
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere bracciante CP_ agricola;
aver in data 31.01.2024 presentato all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, che l'Istituto rigettava in quanto non la riconosceva invalida in misura pari o superiore all'80%; di aver presentato ricorso amministrativo, anch'esso respinto.
Dedotto di possedere i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per l'ottenimento della prestazione rivendicata chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione CP_1 delle spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando il diritto della ricorrente, il difetto del requisito CP_1 contributivo e del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, lette le note di trattazione in sostituzione, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa.
************* Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità e inammissibilità in quanto genericamente formulate.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità pari all' 80%, con decorrenza dal 1.04.2025.
Ne consegue, pertanto, che ricorre il requisito sanitario (invalidità dell'80%) così come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92. Del resto le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Considerato che è stato provato, altresì, documentalmente il possesso da parte dell'istante dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia ed alcuna contestazione sul punto è stata formulata dalla resistente (cfr. estratto contributivo, in atti), la domanda non può che essere accolta.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza del requisito sanitario dal 01.04.2025, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi legali a decorrere dal CP_1
120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Si badi che la prestazione sarà erogata a seguito di un differimento temporale dalla maturazione del requisito anagrafico come per legge.
Le spese di lite, stante lo spostamento della decorrenza della prestazione sono compensate per la metà, la residua metà è posta a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e vengono CP_1
liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la parte istante invalida in misura non inferiore all'80% a partire dal mese di aprile 2025; b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di CP_1
vecchiaia anticipata decorso il termine di legge dalla maturazione dei quesiti anagrafici, oltre interessi legali;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1400,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza