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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 05 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1786/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a Rionero in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giustino Donofrio ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in San Fele, al Vico I° Kennedy
n. 1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Tucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, al
Viale Marconi n. 219, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites,
a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
1 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere proprietario dell'autovettura targata DY330RP; che, in occasione della vendita della stessa, ovvero in fase di trascrizione dell'atto di acquisto, l'acquirente comunicava al ricorrente che sul bene di sua proprietà era presente un fermo amministrativo;
che al ricorrente non erano mai stati notificati gli atti prodromici, tanto meno il preavviso di fermo, né il fermo medesimo;
che tale circostanza veniva emarginata all' a mezzo pec;
che l'Agenzia Controparte_3 non provvedeva e chiariva che l'azione era stata eseguita ed attivata per crediti
; che tali crediti erano prescritti, per omessa notifica degli atti interruttivi CP_2
atta a sostenere la sussistenza del diritto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, accertata l'illegittimità del fermo amministrativo posto sull'autovettura Tg. DY330RP di proprietà dell'odierno ricorrente, di procedere, sulla scorta della documentazione in atti, alla cancellazione del fermo amministrativo, per assenza di notifica degli atti
(preavviso e fermo) e per aver l' proceduto su di un Controparte_1 bene strumentale, nonché accertare e dichiarare prescritto il credito dell' ; CP_2
con vittoria di spese di giudizio e con riserva di agire in separato giudizio per tutti i danni conseguenti.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e domandava, preliminarmente, di accertare e dichiarare la inesistenza della notifica all' del ricorso Controparte_1
depositato in data 13/06/2024 avverso fermo amministrativo, per essere la predetta notifica avvenuta nei confronti di altro soggetto ovvero l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Potenza;
sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
2 con ricorso depositato in data 13/06/2024 avverso fermo Pt_1
amministrativo, perché tardiva;
nel merito, di rigettare la domanda proposta da con ricorso depositato in data 13/06/2024, notificato il Parte_1 successivo 19/06/2024 all , perché infondata;
per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la legittimità e validità del preavviso di fermo amministrativo n. 092
80 2016 00004556 000 notificato a in data 06/10/2016; con Parte_1
condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_2
dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso per indeterminatezza in violazione dell'art. 414 c.p.c.; sempre in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito sottesi al fermo amministrativo, in quanto tardiva;
in via principale, di rigettare l'opposizione al fermo amministrativo, stante la piena esigibilità dei crediti contributivi ad esso sottesi, con vittoria delle spese di lite In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità dell' per i titoli e le causali di cui in premessa, Controparte_4
condannare il medesimo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite eventualmente liquidate, tenendo indenne l' da ogni onere CP_2
economico.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 05 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n.
193 del 2001, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 comma 1 (pari a 60
3 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento) senza che sia stata intrapresa la procedura esecutiva, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati emesso in forza di tale disciplina normativa è un atto funzionale all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizzano i crediti dello Stato e di altri enti pubblici, e, in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione in materia si ripartisce a seconda della natura del credito azionato
(cfr. Cass. SS.UU. Ord. n. 875/2007, Id. Sent. n. 679/2010, Ord. n. 14831/2008,
Sent. n. 2053/2006, Ord. n. 14710/2006).
Nel caso di specie, è pacifico che il credito posto a fondamento del fermo dell'autoveicolo si riferisca a contribuzione previdenziale di pertinenza dell' e ai relativi accessori. Ne deriva la giurisdizione del Giudice CP_2
Ordinario e la competenza, ratione materiae, del Tribunale adito, con applicazione del rito del lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
618-bis, 615 e 617 c.p.c., non risultando la procedura esecutiva ancora iniziata.
Quanto alla natura giuridica del fermo, la Corte di Cassazione (Ordinanza n.
2053 del 31.01.2006), ha chiarito che esso è "una misura cautelare utile ai fini del fruttuoso compimento della procedura esecutiva e va collocato nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata promosso dal concessionario, traducendosi in un rafforzamento dei poteri di tutela del credito erariale a disposizione del concessionario", fermo restando che la misura in argomento assuma la forma di provvedimento amministrativo adottato nell'esercizio di un potere discrezionale normativamente assegnato all'agente del servizio di riscossione e funzionalmente diretto a realizzare una finalità conservativa, in quanto diretto a preservare la garanzia del credito certo, liquido ed esigibile dell'ente impositore, attraverso una temporanea sottrazione del bene al godimento del suo proprietario ed un temporaneo vincolo di indisponibilità per effetto dell'annotazione sul Pubblico Registro Automobilistico.
4 Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, preliminarmente, si osserva che, attesa la costituzione tardiva dell' con memoria depositata il 30.11.2024, rispetto alla prima udienza CP_2
celebratasi il 05.12.2024, va dichiarata la decadenza, tempestivamente eccepita dal ricorrente, dalle eccezioni di nullità e inammissibilità sollevate (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8134 del 28.03.2008: “Nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra
l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ., norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d'ufficio in grado d'appello”).
Sempre in via preliminare, va disattesa la eccepita inesistenza della notifica all' , per avere parte ricorrente notificato Controparte_3 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, atteso che nel caso di specie debba ravvisarsi una ipotesi di nullità, in quanto la notificazione risulta effettuata a soggetto avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima, come tale, sanabile "ex tunc" per raggiungimento dello scopo con l'avvenuta costituzione dell' (si Controparte_3
veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 14068 del 14.12.1999).
Passando al merito, parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda di dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo posto sull'autovettura Tg.
DY330RP di cui risulta proprietario, deducendo la omessa notifica sia degli atti prodromici e del preavviso di fermo amministrativo e sia dell'atto opposto in questa sede, nonché la prescrizione dei crediti previdenziali sottesi per carenza di atti interruttivi.
Dalla documentazione in atti si evince che l' : A) abbia Controparte_1 provveduto all'emissione del preavviso di fermo amministrativo n. 092 80 2016
00004556 000 sul veicolo targato DY 330 RP in ragione dei seguenti titoli
5 esecutivi: cartella di pagamento n. 092 2015 0004611343 000 notificata in data
19/08/2015; avviso di addebito n. 392 2015 0000993432 000 notificato in data
29/10/2015; avviso di addebito n. 392 2016 0000229502 000 notificato in data
04.04.2016; cartella di pagamento n. 092 2016 0003618852 000 notificata in data 08/06/2016; B) che il suddetto preavviso di fermo amministrativo sia stato notificato il 06.10.2016, avendo l'Agente della riscossione provveduto a depositare telematicamente l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio di
Potenza e a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito, con invio al ricorrente di raccomandata informativa n. 67218367604-5 Parte_2
06/10/2016 dal PO , quale familiare convivente, che Controparte_5
sottoscriveva l'avviso di ricevimento unitamente all'incaricato alla distribuzione.
Né può dubitarsi della ritualità di tale notifica, in assenza di puntuali riscontri probatori da parte del ricorrente della presenza occasionale e temporanea di tale familiare nell'anno 2016, in conformità all'orientamento della Suprema Corte che, al riguardo, ha statuito: “La notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 3, sentenza n.
187 del 11.01.2000); C) alcuna prescrizione può ritenersi maturata, attesa la sussistenza di atti interruttivi, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
le procedure esecutive attivate e la sospensione del termine prescrizionale dal 09/03/2020 sino al 31/08/2021 (si veda la documentazione prodotta dall' ). Controparte_3
Per le ragioni esposte e attesa la insussistenza dell'obbligo di notifica dell'atto opposto nel presente giudizio, consegue il rigetto del ricorso.
6 3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 13.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 05 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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