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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7818-2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: solo danni a cose.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. PA
(avv. Patrizio Mascolo)
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t. (avv. Emilia ON
Dubbioso)
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. (avv. Stefano Carnevale)
CONVENUTI
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. (avv. Bartolo Guida e avv. Gaetano Bottigliero)
E
, in qualità di ex socio ed ex liquidatore della Controparte_4 avv. Giampaolo Cangiano) Controparte_5
E in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t. (avv. Renato Magaldi)
E già (a seguito Controparte_7 Controparte_8 fusione per incorporazione di in Controparte_7 Controparte_8
e di variazione della denominazione sociale in , in persona del
[...] Controparte_7 legale rappresentante p.t. (avv. Gennaro Santorelli)
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE1
Come da note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 18.01.2024
e da comparse conclusionali.
***
1. Con atto di citazione notificato in data 02-03.01.2019 rispettivamente al alla , Parte_2 Controparte_2 la , concessionaria del per la PA CP_1 ON progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione pluriennale del nuovo parcheggio ubicato al di sotto dell'area scoperta di Piazza Mercato, ora Piazzale Giancarlo Siani, di (in Catasto foglio 30 particella 163 CP_1 intestata al , ha adito il Tribunale di Torre Annunziata, lamentando il CP_1 verificarsi di ingenti danni all'autorimessa in sua concessione. Ha premesso di aver provveduto dal 01.4.2006 al 31.7.2008 alla realizzazione dell'autorimessa interrata, formata da autosilo interrato sviluppantesi su di una pianta rettangolare di lunghezza pari a 58,40 metri e larghezza pari a 37,70 metri, per una profondità di circa 9,50 metri, con rampa di accesso carrabile elicoidale situata a sud e con ingresso pedonale a nord, nonché con parcheggio su tre piani, di cui il primo livello interrato posto a quota 3,30 metri adibito a parcheggio orario, un secondo e un terzo livello interrati posti rispettivamente a quota 6,30 metri e a quota 9,30 metri adibiti a box auto;
ha precisato che dall'appalto per la costruzione dell'autorimessa interrata erano esclusi i lavori per la realizzazione e la riqualificazione della sovrastante Piazza Mercato, che dopo la conclusione dei lavori dell'autorimessa, a seguito di gara di appalto, erano stati affidati nel marzo del 2010 alla di Aversa;
ha Controparte_3 premesso, altresì, che l'autorimessa interrata è interessata da diverso tempo da irrisolti e persistenti fenomeni infiltrativi provenienti sia dalla sovrastante piazza pubblica sia dalla adiacente e soprastante strada pubblica di Corso Filangieri da cui prende accesso carrabile la stessa autorimessa, interessanti sia il piano destinato a parcheggio orario sia i sottostanti livelli destinati a box auto, trasferiti in proprietà superficiaria temporanea per anni 99 ai soggetti individuati dal Comune di
[...] nel corso di una procedura ad evidenza pubblica. CP_1
Ha dedotto di aver proposto procedimento per accertamento tecnico preventivo per verificare le cause delle infiltrazioni, all'esito del quale il c.t.u. Ing.
ha accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni nonché il nesso Controparte_9 causale tra le stesse ed i danni presenti all'interno dell'autorimessa ed ha individuato due principali cause delle infiltrazioni, consistenti, con riferimento alle infiltrazioni in prossimità del solaio di copertura dell'autorimessa interrata, nell'otturazione della colonna fecale della casa comunale, già oggetto di interventi di espurgo, e nella non corretta posa in opera della fecale stessa, successivamente spostata secondo la proposta del direttore dei lavori nel corso dei lavori di Piazza Mercato, e con riferimento alle infiltrazioni interessanti la superficie perimetrale al primo piano interrato, i box coinvolti al secondo e al terzo piano interrato, in perdite locali della fognatura pubblica con attraversamento di acque bianche, posta ad una quota di 240 cm sotto il livello della strada, precisando in merito alla spesa per il ripristino dello stato dei luoghi, che “... la spesa necessaria, in via del tutto preliminare, considerando l'ambito ristretto della procedura azionata, risulta pari a € 66.051,67”.
La società attrice ha rilevato che, stante l'assenza delle necessarie indagini strumentali non eseguite nel corso del più breve procedimento per A.T.P., le conclusioni del C.T.U. apparivano parziarie, tanto che il c.t.p. Ing. Persona_1 già nelle osservazioni alla bozza peritale aveva rilevato ulteriori cause dei fenomeni infiltrativi, quali il pessimo stato di manutenzione e conservazione della parte superficiaria nonché delle opere di smaltimento delle acque della sovrastante piazza comunale;
ha dedotto che successivamente alla C.T.U. il e la CP_1 [...] non si erano in alcun modo attivate per eliminare le cause dei fenomeni CP_2 infiltrativi con conseguente aggravamento della situazione esistente, tanto che a seguito di nuovo accesso da parte del c.t.p ing. , lo stesso aveva avuto Persona_1 modo di verificare il progressivo e peggiorativo stato di corrosione dell'acciaio della struttura dell'autorimessa. La ha dedotto di subire PA notevoli pregiudizi da tale incresciosa situazione, in quanto la espone alle richieste risarcitorie da parte dei proprietari dei locali box auto interessati dalle infiltrazioni, le causa perdita di profitto per il mancato utilizzo di molti stalli al primo piano interrato per la sosta delle autovetture e dei box auto interessati dalle infiltrazioni e, inoltre, provoca ingenti danni alla struttura ed alle parti portanti dell'autorimessa, che richiedono interventi con costi elevatissimi.
La , ritenendo responsabili i convenuti, PA [...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custodi della strada CP_1 CP_2 pubblica e degli impianti fognari, obbligati ex lege ad adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo a terzi, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso di porre in essere tutte le attività necessarie per la risoluzione delle lamentate ed accertate problematiche nonché per evitare che le stesse potessero aggravare la situazione in atti, ha chiesto all'adito Tribunale di accertare i gravi fenomeni di infiltrazione dell'autorimessa provenienti dalla soprastante piazza pubblica denominata “Piazzale Giancarlo Siani” e dalle condotte ubicate sotto la pubblica strada di Via G. Filangieri e, per l'effetto, di ordinare ai convenuti di procedere alla immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
ha chiesto di accertare tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale e, per effetto, di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecati dai fenomeni infiltrativi, a sostenere tutti i costi per eseguire gli interventi necessari al ripristino statico e funzionale della struttura, nonchè al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti, ivi compresi il danno all'immagine, quantificati in € 200.000,00 o nella diversa ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2019 si è costituito il in persona del Sindaco p.t., contestando la ON domanda attorea. Ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento derivante da fatto illecito extracontrattuale, essendo decorsi più di cinque anni dal verificarsi delle prime infiltrazioni, riscontrate nell'anno 2010, alla proposizione del ricorso per A.T.P. nel 2016; ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle infiltrazioni provenienti dalla fogna nera dell'acquedotto in gestione alla CP_2
ed in relazione alle ulteriori infiltrazioni in mancanza di prova in ordine alla
[...] proprietà e alla gestione degli impianti da cui deriverebbero le infiltrazioni;
ha dedotto la riconducibilità dei danni lamentati alla stessa società attrice, in quanto responsabile dei difetti di realizzazione degli impianti tecnologici, avendo provveduto nel corso della realizzazione dei parcheggi interrati allo spostamento degli stessi, ivi compresi gli impianti delle fogne nera e bianca ed in quanto tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autorimessa; ha evidenziato che i lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazza Mercato erano stati affidati all' in virtù di contratto di appalto rep. N. 1073 ON0 del 15.09.2010, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle imprese costituenti l al fine di poter accertare la responsabilità delle stesse e di essere CP_10 manlevato da ogni eventuale pregiudizio riconducibile direttamente ai lavori dalle stesse realizzati;
ha rilevato, inoltre, che all'epoca dei fatti il era assicurato CP_1 per la r.c.t. con la in virtù di polizza n. 0472.0701126.77 e n. Parte_3
0472.0711561.53 ed ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa della , già , al fine di essere Controparte_6 Parte_3 manlevato e garantito in caso di condanna dell'amministrazione comunale. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, inammissibile ed infondata e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la sussistenza del caso fortuito e/o del fatto del terzo, quali fattori esimenti la responsabilità del in particolare la responsabilità della stessa società CP_1 attrice ex art. 1227 c.c., nonché della , dell'IM ND CP_2 CP_3
, della ditta , ciascuno per quanto di ragione,
[...] Organizzazione_1 con condanna dei predetti soggetti a manlevarlo;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei propri confronti, ha chiesto di essere manlevato e tenuto indenne dalla da quanto eventualmente Controparte_6 condannato a pagare alla società attrice.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in data 09.04.2019 la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che ha contestato le domande attoree deducendo l'infondatezza delle stesse e l'insussistenza della propria responsabilità, ritenendo le cause delle infiltrazioni rilevate nel corso dell'A.T.P. non imputabili alla gestione del Servizio Idrico Integrato di competenza della , essendo le acque bianche nella diretta CP_2 gestione dei Comuni;
ha evidenziato di non essere nè proprietaria né custode degli impianti, non avendo l'ente proprietario provveduto alla relativa mappatura ed al conferimento con allegata relazione dello stato effettivo. Ha chiesto l'estromissione dal giudizio ed il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, di graduare le responsabilità dei condebitori solidali.
4. Con provvedimento del 08.05.2019 il Giudice ha autorizzato le chiamate in causa richieste dal con differimento della prima udienza ex ON art. 269, II comma, c.p.c.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
17.09.2019 si è costituita l'IM individuale che ha eccepito la CP_3 prescrizione del diritto della società attrice al risarcimento e la nullità dell'atto introduttivo per l'indeterminatezza delle domande;
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sia con riferimento alle infiltrazioni provenienti dalla via
Filangieri sia con riferimento a quelle provenienti da piazza Mercato, deducendo che i lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area Piazza Mercato, aggiudicati in favore dell ed affidati giusta ON0 contratto Rep. N. 1073 del 15.09.2010, non includevano la sede stradale di via
Filangieri con i relativi marciapiedi, interessati da lavori eseguiti direttamente dalla ed evidenziando che i danni lamentati non erano PA imputabili alle opere di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area di Piazza
Mercato, atteso che i fenomeni di infiltrazioni si erano manifestati già prima dell'inizio dei lavori ed avendo il C.T.U. nel corso dell'A.T.P. individuato altre cause delle infiltrazioni, collegati alla colonna fecale della casa comunale ed alla fognatura pubblica, i cui impianti erano stati spostati dalla stessa società attrice;
ha precisato che solo dopo ispezioni del Direttore dei Lavori per accertare le cause delle lamentate infiltrazioni, fu deciso di affidare all' l'ulteriore lavoro di deviazione della CP_10 preesistente fogna, ponendola al di fuori dell'area dell'autorimessa seguendo il cordolo perimetrale. Per quanto riguarda l'asserita ulteriore causa delle infiltrazioni dedotta dall'attore e non valutata dal C.T.U. riconducibile alla pavimentazione sconnesse della piazza ed al cattivo funzionamento di numerose griglie, caditoie e pozzetti, ha evidenziato quale causa della compromissione della tenuta della pavimentazione l'allestimento in piazza di piste di pattinaggio nel dicembre del 2011 e del 2012, con montaggio e smontaggio dei moduli refrigeranti effettuati con muletti a ruote rigide, che avevano provocato la rottura di lastre e chiusini di pozzetti della piazza. Ha rilevato che la prima dell'inizio dei ON1 lavori aveva stipulato polizza assicurativa con la ,, inglobata ON2 con fusione per incorporazione nella ON3 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande stesse, di essere manlevata e garantita dalla compagnia assicuratrice.
6. In data 19.09.2019 si è costituita la , che ha Controparte_6 contestato sia la domanda di manleva del sia la domanda ON attorea;
ha eccepito, innanzitutto, la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto di manleva in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione;
ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa non essendo l'evento dedotto compreso tra i rischi assicurati;
ha evidenziato la necessità di tener conto del massimale e di franchigie/scoperti previsti nelle condizioni contrattuali di polizza;
in merito alla domanda della , ne ha eccepito la prescrizione e, nel PA merito, l'infondatezza per non essere i fenomeni di infiltrazione riconducibili al ha dedotto la responsabilità della stessa società attrice, ON avendo operato lo spostamento degli impianti tecnologici durante i lavori di esecuzione del parcheggio e non avendo provveduto alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti, nonché la responsabilità della in caso di CP_2 accertamento di inefficienze del sistema fognario e dell' ON1 in caso di cattiva esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica
[...]
e funzionale della Piazza Mercato alla stessa affidati.
Ha chiesto il rigetto della domanda di manleva spiegata dal ed il CP_1 rigetto della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di limitare l'esposizione economica della società assicurativa entro il massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo, al netto della franchigia e dello scoperto previsto da contratto.
7. Si è costituito in data 10.10.2019 , ex socio unico ed ex Controparte_4 liquidatore della che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva ON1 propria e di essendo la società cancellata dal registro delle imprese ON1 con conseguente estinzione ed impossibilità di agire e di essere convenuta in giudizio;
ha dedotto l'infondatezza della domanda di manleva, non avendo i danni lamentati alcuna attinenza con le opere eseguite da per avere la stessa ON1 eseguito esclusivamente i lavori di apposizione della pavimentazione in pietra dell'area di Piazza Mercato, essendo di competenza dell'impresa i CP_3 sottostanti lavori di impermeabilizzazione, dei sottoservizi e delle opere sottostanti la pavimentazione in pietra lapidea;
ha eccepito la decadenza da qualsiasi azione nei confronti della mai notiziata dalla conclusione dei lavori, avvenuta ON1 da oltre dieci anni, della sussistenza di presunti vizi delle opere eseguite.
Ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e ON1 di , nonché il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, Controparte_4 inammissibile oltre che infondata.
8. Autorizzata la chiamata in causa della Organizzazione_2 con provvedimento reso all'udienza del 10.10.2019, si è
[...] costituita in data 06.02.2020 la compagnia assicuratrice. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione sia del presunto diritto di al PA risarcimento dei danni, sia del diritto all'indennizzo preteso dall'assicurata “
[...]
”; ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, anche Controparte_3 alla luce delle risultanze della relazione di A.T.P., essendo emersa la responsabilità della stessa società attrice nella produzione dei danni lamentati o, perlomeno, il suo concorso colposo per aver contribuito ad aggravare con la propria inerzia, il danno lamentato. Ha rilevato l'insussistenza di responsabilità della ditta assicurata, essendo le infiltrazioni, verificatesi ben prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della piazza pubblica e riconducibili a perdite della fognatura pubblica, di proprietà del e in gestione dalla ha contestato la ON CP_2 quantificazione dei danni lamentati, stante l'evidente sproporzione tra quanto preteso dall'istante e quanto accertato in sede di A.T.P. Ha chiesto in via preliminare, la declaratoria di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato e la conseguente estromissione dal giudizio;
ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda della società attrice per prescrizione del diritto azionato e per infondatezza della stessa e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta responsabilità anche della IM
ND la condanna della stessa solamente nei limiti della sua CP_3 quota di responsabilità, tenendo conto della concorrente responsabilità dell'attore, contenendo il quantum del risarcimento non oltre la stima contenuta nell'elaborato peritale del procedimento di A.T.P.
9. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio. Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, con provvedimento del 23.01.2024, reso a seguito dell'udienza cartolare del 18.01.2024, sulle opposte conclusioni delle parti, la stessa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. Tanto premesso in fatto, la domanda proposta dalla PA
è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito
[...] precisate.
11. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della chiamata in causa IM ND;
a tal CP_3 riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale e allega copiosa documentazione, che, comunque, dovranno essere esaminate nel merito per verificare la fondatezza della domanda spiegata.
12. Occorre, poi, valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società concessionaria sollevata dal l'eccezione della propria carenza di CP_1 legittimazione passiva sollevata dal in relazione ai danni ON causati dalle infiltrazioni provenienti dalla fogna nera di competenza della , CP_2
l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_2 in relazione ai danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla fogna bianca, nonché quella sollevata dalla IM ND che deduce la propria CP_3 estraneità ai fatti di causa in base alle risultanze della relazione di e, ancora, Org_3
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , quale ex Controparte_4 amministratore e socio unico dell società cancellata dal Registro ON1 delle Imprese il 15.01.2015.
Con riferimento alle eccezioni sollevate, occorre preliminarmente precisare la distinzione tra la legittimazione delle parti e la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Sul punto giova innanzitutto ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del
16.02.2016 -, ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, il soggetto convenuto deve apparire come titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio;
la carenza di legittimazione ad agire, che comporta l'inammissibilità della domanda, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa e, quindi, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. ordinanza n. 31574/2018, Cass n. sentenza n. 16904/2018).
Per quanto riguarda la legitimatio ad causam, la sussistenza di tale condizione va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, alla stregua di tale verifica, il soggetto che ha azionato il diritto o quello nei cui confronti la domanda è proposta non coincidono con quelli che secondo la disposizione normativa sono titolari del rapporto dedotto in giudizio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
nel caso in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe, non di meno, essere respinta ove, all'esito dell'accertamento giudiziale e dell'espletamento dell'attività istruttoria, l'attore o il convenuto non risultino effettivi titolari del rapporto dedotto in giudizio.
La titolarità della posizione soggettiva, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, investendo un fatto costitutivo della domanda, “non integra un'eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa consistente nella contestazione del fatto costitutivo” (cfr. Cass. n. 15759/2014; Cass. n. 15832/2011); “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. 2951/2016). Ne consegue non solo che tale difesa deve considerarsi proponibile in ogni fase del giudizio, ma anche che la questione può essere sollevata d'ufficio dal Giudice. Nel caso in esame, sussiste la legittimazione attiva della società attrice
[...]
, che agisce quale concessionaria per la gestione del parcheggio, PA atteso che la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni va riconosciuta anche in capo a chi, al momento del verificarsi dell'illecito abbia avuto la materiale disponibilità del bene, pur non essendone proprietario (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. n.
534 del 12.01.2011).
Dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, inoltre, non può revocarsi in dubbio che il e la siano legittimati al ON CP_2 risarcimento fatto valore in giudizio e che siano destinatari della pretesa azionata;
l'attrice, difatti, concessionaria dell'immobile danneggiato, ha proposto azione ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. nei confronti del e di ON
, rispettivamente quale proprietario degli impianti comunali e quale gestore CP_2 del servizio idrico integrato, ritenuti responsabili dell'evento dannoso e tenuti al risarcimento in caso di accertamento della fondatezza delle domande proposte.
Dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice e dal convenuto
[...]
può ritenersi sussistente la legittimazione passiva delle convenute ON imprese facenti parte della società esecutrici dei ON0 lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazza Mercato in virtù di contratto di appalto con il prodotto in atti, responsabili dell'evento dannoso CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. in caso di accertamento della cattiva esecuzione delle opere quale ulteriore causa delle infiltrazioni, pure dedotta dalla società attrice sulla base dell'allegata consulenza tecnica di parte. 12.1. Con particolare riferimento alla posizione dei convenuti ON
e , mentre il ritiene sussistente la legittimazione passiva
[...] CP_2 CP_1 anche della , quest'ultima sostiene che sulla base della disciplina sul CP_2
Servizio Idrico Integrato sia da escludere la propria legittimazione passiva, deducendo quale causa dell'evento dannoso la cattiva gestione delle cd. “acque bianche”, cioè le acque pluviali e meteoriche, non ricompresa nel Servizio Idrico Integrato.
Al riguardo, giova osservare che “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (cfr. Cassazione 19 marzo 2009 n. 6665). In particolare, nell'eventualità in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario non viene meno il dovere di custodia e, dunque, la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo all'uopo continuare ad esercitare sull'opera opportuna vigilanza e necessari controlli.
Va rilevato, inoltre, che , la in virtù dell'attuazione della legge n. CP_2
36/1994, nota come “Legge Galli”, che ha avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico secondo un modello di gestione di tipo imprenditoriale, in combinazione con la legge n. 14/1997, è il soggetto deputato dal Organizzazione_4 consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti locali ON4
” alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'ambito Territoriale
[...]
3 tra cui è ricompreso il CP_2Organizzazione_5 ON5 ove è sita la via Filangieri, luogo interessato dalla rottura ON delle condotte idriche per cui è causa. In quanto soggetto gestore del S.I.I., costituito, secondo quanto previsto dall'art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, dall'“insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” nell'ambito Territoriale Ottimale n. 3
la si assume, tra l'altro, ON5 CP_2
l'obbligo di “provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere oggetto del servizio ed alla loro conservazione”, come si evince espressamente dalla Carta del Servizio Idrico Integrato dell'Ente ON4
, che la si obbliga ad osservare ai sensi dell'art. 46 del
[...] CP_2
Regolamento del Servizio Idrico Integrato il quale stabilisce che: “Ai sensi della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), del DPCM 29 aprile 1999 e delle successive norme di legge nonché delle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia, il Soggetto gestore è tenuto al rispetto della Carta del Servizio
Idrico Integrato, in cui sono stabiliti i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio”. L'art. 2 Comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II – Fognatura e depurazione prevede che “coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato”. Orbene, il Servizio Idrico Integrato, di competenza della , comprende CP_2 solo la gestione delle cd. acque nere, funzionali agli usi civili e domestici, con esclusione, pertanto, della gestione delle cd. acque bianche, ossia delle acque pluviali e meteoriche, nella diretta gestione dei comuni;
quindi, l'onere di eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle condotte idriche funzionali alla distribuzione di acqua ad usi civili, ricade completamente sul gestore, ovvero
[...]
mentre è di competenza comunale l'onere di eseguire la manutenzione delle CP_2 opere idrauliche interrate e/o comunque destinate a far defluire acque bianche.
Invero, secondo la prospettazione dell'attrice, i danni arrecati ai propri beni sono stati causati da problematiche inerenti impianti funzionali a far defluire le cd. acque bianche, ma non sono escluse ipotesi di infiltrazioni derivanti da condotte destinate alle acque reflue;
non può, pertanto, essere esclusa la legittimazione passiva della CP_2
12.2 Riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di P_
, quale ex amministratore unico ed ex socio di giova
[...] ON1 ricordare che a seguito della disciplina introdotta con il d.lg. 17.01.2003 n.
5 - entrato in vigore dal 01.01.2004, l'estinzione della società non determina il venir meno dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, dando vita, invece, ad un fenomeno di tipo successorio in forza del quale il socio -ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - si prefigura quale successore universale, benché nei limiti sanciti dall'art. 2495 c.c.. L'art.2495 c.c. dispone che, pur restando l'estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono – anche dopo la cancellazione – “far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. In forza della norma richiamata, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisca ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano, come nel caso in esame, limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. civ. S.U. n. 6070/2013).
La legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, quindi, si trasferisce automaticamente ai soci;
il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, su cui grava l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio (Cass.
29916/21; Cass. n. 15474/17; Cass. n. 23916/16).
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_4
13. In diritto, la domanda proposta nei confronti del ON
e della deve essere qualificata quale richiesta di risarcimento dei danni ai CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383;
15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi. N. 11016/2011).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Gli attori che agiscono per il riconoscimento del danno hanno, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279;
Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
13.1. Per quanto riguarda l'ipotesi di appalto di lavori pubblici da parte della pubblica amministrazione, si ricorda che, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo” (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7553 del 17.03.2021). Difatti, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza e il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41435 del 23.12.2021;
Cass. 23442/2018). E' stato, altresì, precisato che in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 25408 del 12.12.2016, Cass. civ. nn. 13266/2000,
4591/2008, 1263/2012) e, ancora, che “In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente
o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”. (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 23174 del 27.09.2018). Nel caso in esame, l'esistenza del contratto di appalto di lavori pubblici non fa venir meno il dovere di custodia sul bene pubblico da parte dell'amministrazione comunale né di vigilanza sull'attività dell'appaltatore. 14. Occorre, poi, esaminare, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, sollevata tempestivamente dal nella ON comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. in data 08.04.2019, ossia nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 29.04.2019, fissata dall'attore nell'atto introduttivo, ribadita nella comparsa di costituzione della IM ND a cui hanno aderito le rispettive compagnie di CP_3 assicurazione. Tale eccezione non è fondata per i seguenti motivi.
Orbene, le parti convenute e chiamate in causa sostengono che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione quinquennale per il risarcimento di danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale sia da rinvenirsi nell'anno 2010, in cui si sarebbero verificate le prime infiltrazioni nell'autorimessa interrata, mentre solo in data 27.10.2016 veniva notificato al il ricorso per A.T.P. con ON inevitabile intervenuta prescrizione del diritto che l'istante intende far valere. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, occorre anzitutto individuare il tipo di azione promossa da . Ebbene, dalla lettura PA dell'atto introduttivo e delle conclusioni ivi contenute, si evince chiaramente che l'istante ha instaurato un procedimento avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni in forma specifica e una domanda di risarcimento danni per equivalente a seguito dei dedotti fenomeni di infiltrazione all'interno dell'autorimessa conseguenti a cause dipendenti da beni in custodia dei convenuti, quali l'otturazione della colonna fecale della casa comunale e la non corretta posa in opera della fecale stessa, già accertati nel corso dell'a.t.p., nonché la rottura di condutture fognarie ed il cattivo stato di manutenzione dell'area di copertura del parcheggio. Tale domanda, dunque, riguarda le conseguenze pregiudizievoli derivanti all'istante in conseguenza degli allegati eventi dannosi (danni da infiltrazioni all'autorimessa, ai silos interrati ed ai box auto, ivi inclusi gli ammaloramenti delle parti strutturali).
A tal fine, giova richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sè e per sè quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originatisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti. Ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo, mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni 'de die in diem', e cioè a mano a mano che essi si verificano. In sostanza, ravvisato un comportamento illecito permanente del responsabile, va riconosciuto un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che, in assenza di atti interruttivi, in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce” (cfr. Cass. civile sez. II, 04.02.2021, n. 2623, Cass. civ. Sez. III, 13.03.2007, n. 5831; Cass. Sez. III, 19.06.2015, n. 12701; Cass. Sez. II, 29.07.2011,
n. 16777; Corte di Appello di bari, sent. n. 1319 del 15.09.2023).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, con riferimento al profilo della proposta azione risarcitoria in forma specifica, ovvero di condanna all'eliminazione dei fenomeni di infiltrazione a carico della struttura interrata, il comportamento dei convenuti non si è esaurito con la cattiva manutenzione dell'impianto fognario o con la realizzazione dell'area di copertura del parcheggio non a regola d'arte, ma esso, poi, come situazione di fatto risultante da detta attività e potenzialmente dannosa per l'autorimessa in concessione alla società attrice, è perdurato nel tempo, perché sono persistiti i fenomeni infiltrativi ed il dedotto stato di pericolo per la staticità e funzionalità dell'autorimessa senza che si sia provveduto a realizzare idonee opere per eliminare le cause dei danni. Poiché, dunque, detta condotta illecita foriera di danni per i locali attorei perdurava al momento dell'esercizio dell'azione, non può ritenersi che si sia prescritta all'atto della proposizione della domanda giudiziale l'azione risarcitoria in forma specifica, volta alla realizzazione dei rimedi necessari per la messa in sicurezza dell'immobile, giacché tale situazione è rimasta permanente come tale di momento in momento fino a quello della proposizione della domanda.
Alla luce di tanto, può affermarsi che senz'altro non risulta prescritta la domanda proposta dall'istante avente ad oggetto l'obbligo di fare ovvero dell'immediata eliminazione delle cause delle legittime infiltrazioni a carico dell'autorimessa interrata, trattandosi di illecito a carattere permanente, ove sussistente, la cui condotta si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo.
Né può dichiararsi prescritta la domanda di risarcimento dei danni arrecati dai fenomeni infiltrativi, ivi compresi i costi necessari per il ripristino statico e funzionale della struttura.
Invero, nell'ambito dei fenomeni infiltrativi il dies a quo stabilito per i termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento in cui la parte sia stata effettivamente in grado di conoscere l'eziologia e la gravità dei danni (cfr. Cass.
777/2020; Tribunale di Milano sent. n. 4338/2023).
La Unilaterale ha avuto modo di accertare la natura dell'illecito e PA la sua derivazione causale solo a seguito della conclusione delle operazioni di cui all'espletato accertamento tecnico preventivo e a seguito delle successive indagine del proprio consulente tecnico, Ing. , atteso che per la verifica di tutte Persona_1 le cause dei danni si sono rese necessarie complesse indagini tecniche che, interessando beni pubblici comunali, non potevano svolgersi se non in contraddittorio con le parti e che anche a seguito dell si era avuto un accertamento solo Org_3 parziario delle cause delle infiltrazioni.
Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. non può ritenersi decorso alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
15. L'evento dannoso, ovvero la presenza degli ingenti danni nell'autorimessa, e la causa delle stesse delle infiltrazioni, sono provati dall'istruttoria espletata, ovvero mediante le relazioni tecniche di parte allegate dalla società attrice con allegata documentazione fotografica ritraente i danni, dalla relazione di A.T.P. a firma dell'ing. , acquisita in atti, dalla relazione di C.T.U. a firma dell'ing. Controparte_9
). Persona_2
Nel caso in esame, occorre evidenziare, quanto al verificarsi dell'evento dannoso dedotto dalla parte attrice, ovvero dei fenomeni infiltrativi, che il
[...]
sollecitato ad intervenire dalla , aveva già CP_1 PA individuato alcune delle cause delle infiltrazioni, quali l'otturazione della colonna fecale e la non corretta posa in opera della fecale stessa, provvedendo in data
12.04.2011 ad intervento di espurgo, nonché le perdite locali della fognatura pubblica con attraversamento di acque bianche, per cui aveva disposto, come previsto da nota del Direttore dei Lavori del 18.04.2011, la deviazione della preesistente fogna, ponendola completamente fuori l'area dell'autorimessa, seguendo il profilo del cordolo perimetrale, affidando i lavori alla già ON0 impegnata nei lavori di riqualificazione della piazza Mercato. Gli interventi eseguiti, tuttavia, non furono risolutivi del problema, persistendo i gravi fenomeni infiltrativi. A seguito della procedura di A.T.P., effettuata senza approfondite indagini in considerazione dei tempi ristretti della procedura, venivano accertati i fenomeni di infiltrazione e venivano individuate quali causa degli stessi l'otturazione della colonna fecale della casa comunale, per cui si era già proceduti a intervento di espurgo, la non corretta posa in opera della fecale stessa, che era stata successivamente spostata dalla società esecutrice delle opere di Piazza Mercato, indotta ad effettuare intervento atto a modificare il percorso della stessa per immettersi nella fognatura pubblica su via Luigi De Feo, nonché rotture delle condotte fognarie, da riparare.
Dalla lettura della relazione di A.T.P. eseguita dall' Ing. Persona_3 datata 26.09.2017, si evince, infatti, che il perito nominato dal Tribunale afferma:
“l'autorimessa interrata di cui il ricorrente è il concessionario, è interessata da fenomeni infiltrativi coinvolgendo più parti della struttura esistente. Durante i successivi sopralluoghi, nell'ambito ristretto della procedura azionata sono stati rilevati i danni lamentati dalla parte ricorrente, che interessano parti strutturali e muri perimetrali al primo piano interrato, box privati al secondo e al terzo piano interrato ... Nell'ambito ristretto della procedura azionata, non effettuando dei sondaggi stratigrafici della pavimentazione di Piazza Mercato e su via Filangieri, analizzando gli atti pubblici depositati presso il Equense (NA), CP_1 effettuando successivi sopralluoghi, confrontando le tavole di progetto della Piazza
Mercato e dell'autorimessa interrata, considerando le condizioni ambientali durante
i successivi sopralluoghi, effettuando un controllo visivo dei segni di infiltrazione è possibile definire che i danni lamentati dalla parte ricorrente dipendono da due diverse cause. Le infiltrazioni lamentate dalla parte ricorrente in prossimità del solaio di copertura dell'autorimessa interrata sono state causate dall'otturazione della colonna fecale della casa comunale avvenuta in data precedente all'ispezione effettuata dal Direttore dei Lavori per la realizzazione della piazza pubblica (vedi nota del 18 Aprile 2011 n.10978, allegata alla presente) e la non corretta posa in opera della fecale stessa. La fecale citata è stata successivamente spostata secondo la proposta del Direttore dei Lavori dell'opera Piazza Mercato. Le infiltrazioni lamentate dalla parte ricorrente che interessano la superficie perimetrale al primo piano interrato, i box coinvolti al secondo e al terzo piano interrato dipendono da perdite locali della fognatura pubblica con attraversamento di acque bianche, posta ad una quota di 240 cm sotto il livello della strada, così come rilevato anche nella relazione tecnica della parte ricorrente. Vista la posizione delle stesse rispetto la quota della pavimentazione delle altre condotte sottoposte alla strada pubblica (via
Filangieri), visto che durante il sopralluogo effettuato lontano dall'evento piovoso i canaletti di raccolta delle acque realizzati sulla pavimentazione al primo piano interrato risultano asciutti, si può escludere con buona approssimazione, perdite della condotta idrica e della fognatura pubblica di acque nere”. Nella relazione tecnica di parte dell'ing. datata 22.10.2018, Persona_1 redatta con l'ausilio del progettista strutturale Ing. , vengono Persona_4 individuate quali ulteriori cause delle infiltrazioni la non corretta realizzazione dei lavori di sistemazione della piazza sovrastante e l'uso inadeguato della piazza stessa.
Nella relazione, difatti, si legge: “... le opere di impermeabilizzazioni eseguite dalla dovevano, secondo le previsioni del nuovo appalto di sistemazione della PA piazza, essere protette con idoneo massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. Tanto per proteggere e salvaguardare la realizzata impermeabilizzazione sulla copertura del parcheggio interrato e per consentire alla nuova impresa di eseguire i lavori di sistemazione della piazza senza arrecare danni al sottostante solaio di copertura del parcheggio interrato. La mancata realizzazione del massetto in calcestruzzo armato, previsto al di sopra dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura, ha determinato, con la posa degli Igloo telescopici, la foratura della guaina impermeabile con conseguente infiltrazione di acqua piovana all'interno del parcheggio interrato. Nel corso degli anni, poi, il diverso utilizzo della piazza (da pedonale e carrabile), sollecitata dai carichi concentrati dei veicoli in transito, ha determinato, in più punti, la rottura della pavimentazione e dei rivestimenti in pietra, alcuni cedimenti e avvallamenti con conseguente maggiori infiltrazioni di acqua piovana nel parcheggio interrato. ...”.
Nella relazione di C.T.U. a firma dell'ing. , depositata in data Persona_2
30.12.2022, vengono confermate, quali cause dell'evento dannoso, sia i problemi alla fognatura pubblica riscontrati nel corso dell'A.T.P., sia gli inconvenienti evidenziati dall'ing. conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori di Persona_1 impermeabilizzazione della piazza nel corso dei lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale realizzati dall alla non corretta ON1 sistemazione degli arredi ed all'inadeguato utilizzo della piazza.
Il consulente, difatti, nel confermare che parte delle infiltrazioni derivavano dalle cause individuate nel corso dell'A.T.P., deduce che “... Durante un sopralluogo effettuato in data 18.01.2009 a causa di infiltrazioni riscontrate dalla ditta concessionaria il Direttore dei Lavori dichiarava che erano già state PA riscontrate infiltrazioni di acqua provenienti dall'esterno sul lato di via Filangieri, lungo il tratto antistante l' e il ristorante . Tali infiltrazioni ai Org_6 Org_7 piani sottostanti il garage multipiano dipendevano dalla manomissione delle condotte fognarie a causa di interventi eseguiti sulle stesse successivamente alla conclusione dei lavori del parcheggio. ... In data 07.05.2009 fu eseguita una nuova
Visita di collaudo come da Verbale n. 7: ... le indagini evidenziarono le rotture delle condotte in alcuni punti oltre all'erroneo innesto nelle condotte principali delle tubazioni provenienti dai fabbricati adiacenti. Il D.L. dichiarava altresì che nonostante gli interventi realizzati, durante i periodi di forti piogge persistevano i fenomeni infiltrativi: a tal uopo chiedeva la collaborazione con il per CP_1 effettuare ulteriori indagini per individuare le cause delle residue infiltrazioni. In data 30.03.2010 fu eseguito l'ultimo sopralluogo della Commissione di Collaudo e fu redatto il verbale di visita finale di collaudo. Nel verbale il D.L. fa presente che non si è riuscito a rimuove le cause delle residue infiltrazioni né si sono definite le responsabilità da parte dei gestori delle condotte adiacenti l'autorimessa”. Aggiunge che “Dalla lettura della A.T.P. eseguita dall' Ing. si evince che il Persona_3
Perito nominato dal Tribunale ha concluso il proprio incarico dichiarando, nella relazione datata 26.09.2017 (sopralluoghi aprile 2017), sostanzialmente quanto segue: che la struttura dell'autorimessa è interessata da diversi fenomeni infiltrativi che coinvolgono più parti della struttura;
che alcune infiltrazioni erano causate dall'otturazione della colonna fecale della casa comunale che, con il successivo spostamento, scomparvero;
che altre infiltrazioni provenivano dalle condotte fognarie di via Filangieri che, di conseguenza, andavano riparate”. Nel rilevare la sussistenza di ulteriori cause dei fenomeni di infiltrazione, afferma che “Durante i vari sopralluoghi effettuati dal sottoscritto, sia in prossimità di periodi di pioggia sia in assenza di queste, si è sempre riscontrato la presenza di infiltrazioni in diversi punti dell'autorimessa: in particolare vi è presenza di acqua sia dietro la palificata (acqua poi raccolta in alcuni canali realizzati appositamente sul pavimento del garage) sia al soffitto del primo piano interrato sottostante la piazza ...”.
Al fine di accertare le ulteriori cause delle infiltrazioni effettuava ulteriori indagini unitamente all'ausiliario specializzato arch. e rilevava che: Persona_5
“sul solaio di copertura dei garage, sotto al vespaio realizzato con casseforme a perdere in PVC (cupoletti) vi è forte presenza di acqua proveniente dalla sovrastante pavimentazione nonostante nella progettazione fosse stata prevista la posa in opera di uno strato impermeabilizzante subito al disotto della pavimentazione (malta bicomponente elastica cementizia); i cupoletti sono poggiati direttamente sullo strato di impermeabilizzazione posto immediatamente sopra al solaio di copertura del garage (doppio strato di guaina bituminosa prefabbricata): si precisa che detto strato fu posato in opera dalla Concessionaria dei lavori solo in maniera temporanea per proteggere i manufatti sottostanti nel solo periodo di tempo che intercorreva dall'ultimazione dei lavori alla successiva ed imminente realizzazione della piazza (lavori di pavimentazione realizzati dall'ATI ; la ON0 copertura dei garage presenta dei canali per la regimentazione delle acque con pozzetti di raccolta e tubazioni che attraversano il solaio dei garage e, mediante tubazioni in PVC a vista, sfociano in vari recapiti finali;
le infiltrazioni presenti dietro la palificata su via Filangieri provengono dai pozzetti delle fognature, dalle caditoie e dai pozzetti della Pubblica Illuminazione”.
Sulla base delle ispezioni effettuate e della lettura della documentazione in atti, ha concluso affermando: “l'impermeabilizzazione della pavimentazione della piazza non garantisce una perfetta tenuta in quanto vi è forte presenza di acqua nel vespaio sottostante in cui si vede chiaramente un diffuso fenomeno di gocciolamento nelle parti superiori: detta constatazione trova inoltre riscontro sia dal fatto che alcune piastrelle in pietra lavica risultano ancora oggi danneggiate (di conseguenza
è danneggiato lo strato di malta impermeabile sottostante) sia dalla lettura del
Verbale di presa in consegna anticipata dell'area di piazza mercato, datato 03.05.2012 e redatto dal Direttore dei Lavori Arch. , redatto in Persona_6 seguito all'ultimazione degli stessi (cfr. Allegato I – Verbale di presa in consegna anticipata dell'area di Piazza Mercato); infatti già in detto verbale veniva evidenziato che a seguito dello smontaggio di una pista di ghiaccio la pavimentazione risultava in più punti danneggiata;
l'eccessivo carico di punta sui cupoletti, dovuto anche al transito occasionale di veicoli sulla piazza, ha danneggiato lo strato di impermeabilizzazione presente immediatamente sopra il solaio di copertura dei garage e realizzato dalla ditta Concessionaria Pt_1 [...]
tale circostanza è stata già evidenziata nel Verbale di cui al punto PA precedente in cui l'Arch. ha affermato che, benché la piazza è stata Per_6 progettata per destinazione pedonale, per poter montare gli arredi è stata oggetto di transito di mezzi di notevole peso che potrebbero aver danneggiato le opere di finitura come da relazione prot. 3541 del 10.02.2012. Inoltre, è bene precisare che nella Relazione Tecnica di Variante, redatta a seguito della richiesta del
[...] prot. n. 31.513 del 28.11.2006 con la quale si invitava la CP_1 concessionaria ad adeguare la progettazione del realizzando parcheggio alla nuova soluzione progettuale della soprastante in recepimento delle osservazioni rese dalla
(cfr. Allegato G – Relazione tecnica di Variante), il ON6 progettista aveva previsto, per i futuri lavori di sistemazione della piazza, la realizzazione di un idoneo massetto in calcestruzzo a protezione della guaina bituminosa posata dal Concessionario;
i pozzetti presenti sulla piazza non sono ermeticamente sigillati e, di conseguenza, favoriscono l'infiltrazione di acqua verso i garage sottostanti”. Nelle controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte, il c.t.u. precisa, ancora, che “Le infiltrazioni presenti dietro la palificata su via Filangieri provengono per la maggior parte dalla rete fognaria di acque bianche ed in piccola parte dai pozzetti dell'impianto di pubblica illuminazione e dalla rete fognaria di acque nere;
si precisa altresì che entrambi le reti fognarie sono state realizzate dalla PA nell'ambito del project finanziario che ha portato alla realizzazione dell'intera opera interrata. Le infiltrazioni presenti al soffitto del primo piano interrato dell'autorimessa provengono dalla sovrastante piazza a causa della non perfetta tenuta dell'impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione: tale determinazione scaturisce dalla semplice visione delle foto allegate alla Perizia Tecnica dell'ausiliario in cui è evidente la presenza di gocciolamenti alle arcate superiori del vespaio (cfr. Allegato B – rilievo fotografico – foto da 59 a 61 - Allegato D:
Relazione Ausiliario del C.T.U.). La mancata manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali della piazza amplifica le infiltrazioni sotto al vespaio unitamente alla non perfetta tenuta dei pozzetti presenti sulla piazza.
L'acqua presente sotto al vespaio si infiltra verso la sottostante autorimessa a causa del danneggiamento dell'impermeabilizzazione realizzata dalla sia per PA un uso improprio della piazza (progettata solo per uso pedonale) sia per la mancata realizzazione del massetto di protezione previsto nella Relazione di VARIANTE del
20.12.2007 prot. N. 35.270”. Dopo aver accertato le cause dell'evento dannoso, in risposta al quesito sull'individuazione delle eventuali opere a farsi al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni, nonché al fine di ripristinare lo status quo ante dell'immobile danneggiato, ha dedotto: “Le infiltrazioni provenienti dalla piazza sovrastante i garage e dalle fogne presenti su via Filangieri hanno provocato diversi danni all'immobile oggetto di causa. In particolare: sono presenti porzioni di intonaco deteriorato sia ai soffitti dei garage sia alle pareti;
l'acqua sta provocando ossidazione dei ferri di armatura delle porzioni in;
i collari dei Parte_4 pilastri posti ai piani secondo e terzo interrati presentano un avanzato stato di ossidazione con riduzione della sezione resistente;
anche le protezioni dal fuoco delle strutture metalliche, realizzate con sostanze intumescenti, risultano in alcuni tratti danneggiate. E' chiaro, quindi, che le infiltrazioni esistenti vanno eliminate il prima possibile al fine di non far peggiorare la situazione sopra descritta;
vanno inoltre eseguite una serie di opere di ripristino degli elementi edilizi danneggiati. A parere dello scrivente, per eliminare tutte le infiltrazioni presenti, vanno sostituite le condotte fognarie esistenti sul tratto di via Filangieri soprastante il garage
(compreso pozzetti, caditoie e allacci) e va rifatta la pavimentazione della piazza compreso il sistema di impermeabilizzazione: infatti lo strato impermeabile esistente appena sotto la pavimentazione non funzione (malta elastica bicomponente) e quella posta sopra il solaio è ormai danneggiata (guaina bituminosa prefabbricata)”.
Orbene, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare in quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un attento esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi.
16. Rispetto all'evento dannoso, l'incidenza eziologica delle rotture delle condotte della fognatura in alcuni punti oltre all'erroneo innesto nelle condotte principali delle tubazioni provenienti dai fabbricati adiacenti, nonché la non corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione della piazza e l'inadeguato utilizzo della piazza si appalesa, perciò, indubbia.
16.1. Per quanto riguarda i danni da infiltrazioni derivanti dalle reti fognarie, atteso che il sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura ricade nella disponibilità materiale e nella sfera giuridica di dominio del da individuarsi come custode affidatario della ON manutenzione delle opere idrauliche destinate a far defluire acque bianche, e considerato che le condotte idriche funzionali alla distribuzione di acqua ad usi civili sono in gestione della , titolare di un potere di controllo, manutenzione e CP_2 vigilanza sulle stesse, i danni prodotti dalle infiltrazioni determinate dalla cattiva manutenzione delle stesse devono essere ascritti ex art. 2051 c.c. alla responsabilità di entrambi i convenuti, in virtù dell'accertata sussistenza del presupposto di fatto dell'obbligo di custodia della res da cui sono derivati i danni lamentati. Pur provenendo per la maggior parte dalla rete fognaria di acque bianche, sono difatti riscontrate infiltrazioni provenienti anche dalla rete fognaria di acque nere e dall'erroneo innesto nelle condotte principali delle tubazioni provenienti dai fabbricati adiacenti.
Invero, a fronte dell'accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riscontrati nell'autorimessa dalla cattiva manutenzione delle reti fognarie affidate alla custodia dei convenuti, questi ultimi hanno eccepito l'estraneità alla propria sfera giuridica delle anomalie riscontrate, deducendo la responsabilità della stessa
[...]
, che nel corso dei lavori di realizzazione dell'autorimessa PA interrata, aveva operato lo spostamento degli impianti tecnologici nelle aree destinate al parcheggio, come previsto dal progetto esecutivo di variante approvato con
Determinazione dirigenziale n. 48/2008 depositato in atti dal (cfr. allegato CP_1 alle seconde note ex art. 183, VI comma, c.p.c.).
Dall'istruttoria espletata, tuttavia, non è emerso che le anomalie delle condotte fognarie fossero riconducibili ai lavori eseguiti dalla società attrice, facendosi, anzi, riferimento nella C.T.U. a “manomissione della condotta fognaria a causa di interventi eseguiti sulle stesse successivamente alla conclusione dei lavori del parcheggio”. Le parti convenute, in persona del Sindaco p.t., e ON in persona del legale rappresentante p.t., vanno condannati in solido -non CP_2 essendo possibile specificare e graduare le rispettive responsabilità- al risarcimento dei danni da infiltrazioni derivanti dalle reti e dagli impianti fognari.
16.2. Con riferimento ai danni conseguenti alle infiltrazioni causate dalla non corretta impermeabilizzazione della piazza e dall'inadeguato utilizzo dell'area sovrastante il parcheggio, gli stessi sono imputabili al ON quale custode della piazza comunale e titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza sulla stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Invero, a fronte dell'accertamento della riconducibilità dei danni riscontrati nell'autorimessa alla mancanza di idonea impermeabilizzazione della piazza, il ha eccepito l'estraneità alla propria sfera giuridica delle anomalie CP_1 riscontrate, deducendo la responsabilità delle imprese facenti parte dell
[...]
cui erano stati affidati i lavori di riqualificazione urbanistica ON0
e funzionale di Piazza Mercato successivamente alla conclusione delle opere di realizzazione dell'autorimessa e, a seguito dell'istruttoria, in effetti, è stata accertata la non corretta esecuzione delle opere appaltate da parte dell stante la mancata CP_10 realizzazione del massetto in calcestruzzo armato, previsto al di sopra dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura.
Tuttavia, non può ritenersi che sia stato assolto dal ON
l'onere probatorio di cui all'art. 2051c.c. e, in particolare, che sia stato provato che l'evento dannoso si sia verificato esclusivamente a causa dei lavori eseguiti dall'appaltatore.
Difatti, per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (Cass. civ. n. 7553/2021). Non può essere escluso, inoltre, che il non avesse ingerenza nella esecuzione dei lavori, con la CP_1 facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti;
difatti, già nell'ambito delle opere di riqualificazione della piazza, per ovviare alle problematiche infiltrative con danni all'autorimessa, si resero necessari dei lavori in variante disposti dal tramite CP_1 il direttore dei lavori ed eseguiti dall CP_10
16.2.1. Va esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1669 c.c., proposta da . La stessa va dichiarata inammissibile oltre Controparte_4 che infondata.
Tale eccezione è stata proposta tardivamente all'udienza del 10.10.2019 in cui la si è costituito. Trattandosi di eccezione in senso stretto, non Controparte_4 potendo essere rilevata d'ufficio (art. 2926 c.c.), essa doveva essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione (art. 167 c.p.c.) depositata tempestivamente nel termine previsto per la costituzione del convenuto dall'art. 166
c.p.c., ovvero venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
la tardiva costituzione in giudizio della convenuta, pertanto, ha determinato il maturarsi della decadenza stabilita dall'art. 167 c.p.c.. Ad ogni buon conto, per mera completezza, va osservato che il termine per la denuncia dei gravi difetti nella costruzione di un immobile previsto dall'art. 1669 c.c.. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, viene fatto decorrere “dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera, conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ. ordinanza n. 24486/2017; Cass. civ. n. 9966/2014; Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 959/2015).
Nel caso in esame la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, non confutata dalle argomentazioni di controparte, è del tutto sufficiente per ritenere verosimile che il solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, in cui ON la società attrice richiamava il convenuto della relazione del proprio tecnico di parte, sia venuto a conoscenza delle ulteriori cause dell'infiltrazioni, non accertate dal consulente nel corso dell'A.T.P., ricollegabili all'esecuzione dei lavori appaltati. 16.2.2. Va, altresì, rilevato che, accertata la responsabilità anche dell CP_10 appaltatrice, mentre può essere condannata al risarcimento l'IM ND
non può essere accolta la domanda nei confronti di , CP_3 Controparte_4 unico socio della cancellata nulla essendo allegato e provato in ON1 ordine alle eventuali somme riscosse all'atto della liquidazione della società, che costituiscono il limite entro il socio è responsabile per le obbligazioni della società estinta.
16.2.3. Va osservato che la domanda attrice è stata proposta nei confronti del e che questo ha chiamato in causa l' esecutrice dei ON CP_10 lavori. Orbene, la suddetta chiamata in causa deve qualificarsi come chiamata in garanzia impropria, il quanto il convenuto citato in giudizio ( ON
ha designato un terzo (l' come
[...] ON0 responsabile di quanto lamentato dalla società attrice, in base all'assunto, prospettato nella chiamata, che solo al terzo sia imputabile il fatto generatore di responsabilità.
Ora, considerato che il convenuto ha designato il terzo come CP_1 responsabile di quanto lamentato dall'attore, vale il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa, talchè la domanda proposta da , per effetto della chiamata in PA causa da parte del si estende in via automatica nei ON confronti di quest'ultima. La domanda attorea si estende, infatti, automaticamente alle terze chiamate in causa in quanto evocate in giudizio dal convenuto non in garanzia impropria ma quali uniche legittimate passive ed obbligate nei confronti dell'attore; il giudice può emettere sentenza di condanna nei confronti del terzo anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di extra petizione.
(cfr. Cass. civ., sez. III, 17.01.2019 n. 1043; Cass. civ., sez. II, 27.04.2016 n. 8411;
Cass. civ. sez. III, 29.11.2016 n. 24294; Cass. civ. sez. III, 05.03.2013, n. 5400; Cass. civ. n. 2094/2013).
Ne consegue che, essendo ravvisata una corresponsabilità concorrente del convenuto -responsabile anche per l'inadeguato utilizzo della piazza- e del CP_1 terzo chiamato in causa nella produzione dei danni lamentati dagli attori, andrà disposta una condanna in solido dei responsabili ex art. 2055 c.c., anche in assenza di una espressa richiesta in tal senso dell'attrice. Il in persona del Sindaco p.t., e l'IM ON
ND in persona del legale rappresentante p.t., sono condannate CP_3 in solido al risarcimento dei danni da infiltrazioni derivanti dalla non corretta impermeabilizzazione della piazza sovrastante e dall'inadeguato utilizzo della stessa. 17. Per quanto riguarda le opere necessarie da eseguire per la rimozione delle cause di infiltrazione ed i costi necessari per sostenerle, il C.T.U. afferma: “Per la realizzazione dei lavori necessari al rifacimento dei tratti fognari su via Filangieri e al rifacimento della pavimentazione nonché per l'esecuzione dei lavori necessari a ripristinare gli elementi edilizi danneggiati, lo scrivente ha effettuato un Computo metrico estimativo di massima prendendo a riferimento il prezziario dei Lavori
Pubblici 2022 (cfr. Allegato H – Computo metrico Estimativo). In ON5 particolare i lavori previsti sono sostanzialmente: Rifacimento della piazza per la porzione che insiste sul solaio di copertura dei garage mediante: smontaggio arredi urbano presenti;
rimozione elementi edilizi: pavimentazione, massetto, cupoletti in
PVC, strato di guaina;
rifacimento mediante strato sottile di circa 2 cm sul massetto delle pendenze esistente, posa doppio strato di guaina, realizzazione massetto alleggerito armato con rete metallica, posa nuovi cupoletti in PVC, realizzazione caldana con calcestruzzo strutturale alleggerito Leca, realizzazione masseto di allettamento, posa pavimentazione in pietra lavica (il tutto previa verifica dei carichi permanenti). Rifacimento impermeabilizzazione aiuole, posa arredi urbani e rifacimento impianto di scarico della fontanina;
Sistemazione del sistema di raccolta
e smaltimento delle acque superficiali (griglie e canali in pietra lavica, pozzetti, raccordi in fogna pubblica, ecc.). Sistemazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque percolanti (tubazioni sotto soffitto parcheggio, ecc.). Rifacimento tratti fognari, bianca e nera, su via Filangieri. Ripristino degli elementi edilizi danneggiati compreso la ritinteggiatura delle aree interessate. Il costo totale delle opere ammonta ad € 850.919,67”. Precisa il C.T.U. che “Il costo totale delle opere a farsi pari ad € 850.919,67 (Allegato H: Computo Metrico Estimativo Rev. 1) risulta essere così composto: Costo per demolizione e rifacimento Piazza: € 645.059,77. Costo per ripristino solaio sottostante Piazza € 55.033,19. Costo per rimozione e rifacimento tratti fognari su Via Filangieri € 88.850,43. Costo per eliminazione danni provocati dalle infiltrazioni provenienti da via Filangieri € 61.976,28”. Per quanto riguarda gli ulteriori danni materiali ed immateriali di cui la società attrice chiede il risarcimento, genericamente allegati, gli stessi non risultano provati.
Non è provato che la società attrice abbia subito un lucro cessante, nulla essendo documentato in merito;
inoltre, per quanto riguarda il dedotto danno all'immagine, giova ricordare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine ed alla reputazione commerciale, non essendo un mero danno-evento, ma un cd. danno conseguenza, non può sussistere in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, da parte di chi ne richiede il risarcimento (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 19551 del 10.07.2023; Cass. civ. n.
4334/2020; n. 20558/2014; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4767/2023).
Le contestazioni degli aggiudicatari dei box auto, tra l'altro inoltrate anche al
(cfr. doc. da 5 a 9 della produzione di parte attrice), non si ON ritengono sufficienti a provare un danno all'immagine. 17. Ne consegue che va dichiarata la solidale responsabilità del
[...]
e della in ordine ai danni conseguenti alle infiltrazioni CP_1 CP_2 derivanti dalle condotte fognarie ubicate sotto la pubblica strada di via Filangieri, che vanno, pertanto, condannate ad eseguire le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, ovvero alla sostituzione delle condotte fognarie esistenti sul tratto di via Filangieri soprastante il garage, compresi pozzetti, caditoie e allacci (il cui costo è stimato dal C.T.U. in € 88.850,43), nonché al pagamento delle spese necessarie per l'eliminazione dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti da via
Filangieri , stimate in € 61.976,28”. Va dichiarata, inoltre, la solidale responsabilità del e ON della IM ND in ordine ai danni conseguenti alle CP_3 infiltrazioni derivanti dalla sovrastante piazza, che vanno, pertanto, condannate ad eseguire le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, ovvero per il rifacimento della piazza insistente sul solaio di copertura dei garage mediante smontaggio degli arredi urbani, rimozione della pavimentazione, del massetto, dei cupoletti, dello strato di guaina, nonché mediante rifacimento del massetto e della pavimentazione e posa in opera degli arredi secondo le indicazioni del C.T.U. (il cui costo è stimato dal C.T.U. in € 645.059,77), nonché al pagamento delle spese necessarie per l'eliminazione dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dalla piazza e per il ripristino del solaio sottostante la piazza, stimati in € 55.033,19”. 18. Agli importi a liquidarsi, deve aggiungersi la rivalutazione monetaria. Il risarcimento del danno, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, costituisce un debito di valore, per cui esso va liquidato tenuto conto della sopravvenuta perdita di valore della moneta. Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, ad un tasso prudentemente scelto dal giudice per evitare ingiuste locupletazioni, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento.
Alla luce dei sopra esposti criteri, pertanto, vanno riconosciuti a parte attrice sulla complessiva somma liquidata, a ristoro della "diminuzione patrimoniale" subìta per effetto del fatto illecito generatore del danno, la rivalutazione secondo gli indici per le famiglie di operai ed impiegati dal 30.12.2022 (data della Org_8 quantificazione operata dal C.T.U.) alla data della presente sentenza;
competono gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme devalutata all'epoca della verificazione dei danni (gennaio 2019) e via via rivalutata sino al soddisfo. Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
19. Vanno a questo punto esaminate le domande di manleva avanzate dal nei confronti di già , e da CP_1 Controparte_6 Parte_3 nei confronti di , già Controparte_3 CP_7 [...]
ON7
. Il ha provato mediante la documentazione
[...] ON prodotta che era assicurato per la responsabile civile verso terzi con la Parte_3
, ora nel periodo 01.04.2009 – 01.04.2011 in virtù
[...] Controparte_6 di polizza n. n. 0472.0701126.77 e nel periodo 30.06.2011 al 30.06.2013 in virtù di polizza n. 0472.0711561.53; l'esistenza della polizza non è contestata dalla società assicuratrice (cfr. copia polizze allegate dal unitamente alla ON comparsa di costituzione e risposta in data 08.04.2019); è, altresì, provato il regolare pagamento del premio da parte del convenuto (cfr. documenti allegati alle CP_1 seconde note ex art. 183, VI comma, c.p.c.).
Il diritto alla manleva invocato dal convenuto non è prescritto, atteso CP_1 che, alla fattispecie in esame va applicato il termine biennale di prescrizione, di cui all'art. 2952, II comma, c.c., e considerato che, ai sensi del terzo comma della medesima norma, il dies a quo dello stesso coincide con il “giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, nella specie, il suddetto termine non risulta decorso.
La parte chiamata in causa, tuttavia, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza sul presupposto che le condizioni contrattuali escluderebbe dalla copertura assicurativa, come previsto dall'art. 14 lettera B delle Condizioni Aggiuntive di Polizza, “i danni da spargimento di acqua che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture che rientrano nella competenza del e, inoltre, come previsto dall'art. 16 delle Condizioni CP_1
Aggiuntive di Polizza, “per i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli causati da rotture accidentali delle condutture”. Tale eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero dall'esame delle polizze prodotte in atti si evince che le stesse, nelle
“norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti” prevedono espressamente: all'art.1 (Attività – oggetto dell'assicurazione) che “La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata a qualsiasi titolo, una responsabilità del contraente/assicurato, anche quale committente organizzatore – salve le esclusioni espressamente menzionate- in relazione al servizio ed al funzionamento dei servizi pubblici che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme attribuiti all'amministrazione e comunque di fatto svolte...”; all'art. 2 (Responsabilità civile verso terzi) prevede che
“la società risponde delle somme che il contraente/assicurato sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nella qualità sopra indicata, nonché in relazione ... alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili in genere, anche se dati in comodato d'uso; alla responsabilità civile derivante al contraente/assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari o impianti ...”. Le allegate “Condizioni aggiuntive” prevedono: all'art. 14 (Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati) che “L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati ... L'assicurazione, inoltre, comprende:
a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione eseguiti in economia che con personale volontario non dipendente.
Limitatamente ai lavori di straordinaria amministrazione, ampliamento, costruzioni
e/o ristrutturazioni, sopraelevazioni, demolizioni, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile del contraente/assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese ... la garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione 'franchigie, scoperti e limiti di risarcimento”; all'art. 15 (Danni a condutture ed impianti sotterranei), che “la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia viene prestata nei limiti della sezione 'franchigie, scoperti e limiti di risarcimento” ed all'art. 17 è previsto che “premesso che il contraente/assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità che ricada sul contraente/assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone, dipendenti”. Sulla base delle condizioni generali di polizza, non può ritenersi esclusa l'operatività della stessa con riferimento al caso di specie, trattandosi di danni a terzi derivanti dai rischi coperti dalla polizza, verificatisi nel periodo coperto dalla garanzia assicurativa, i cui effetti si sono protratti negli anni successivi.
Ai sensi dell'art. 5 delle Norme che Regolano i Sinistri, è prevista una franchigia frontale di € 3.500,00 per ogni sinistro, importo quindi che resta a carico dell'assicurato, fermo restano in caso di condutture ed impianti sotterranei il limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, nonché lo scoperto del 10% del danno (con il minimo di € 3.500,00 per sinistro), mentre per i lavori edili- committenza è previsto un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.500,00 e il massimo di € 25.000,00 per sinistro. In accoglimento della domanda di manleva avanzata dal ON
pertanto, la va condannata a tenere indenne
[...] Controparte_6
l'assicurato di quanto quest'ultimo dovrà versare in favore della parte attrice, stante la sussistenza di copertura assicurativa con applicazione dello scoperto del 10% e, quindi, per la parte eccedente tale importo.
19.2. L'IM ND chiamata in causa dal CP_3 [...]
ha provato mediante la documentazione prodotta che la CP_1 [...]
era assicurata per la responsabile civile verso terzi con la ON1
nel periodo 15.04.2010 – 15.04.2012 in virtù di polizza n. ON2
0000005009021215342, stipulata il 15.04.2010 avente ad oggetto la copertura assicurativa dei “lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area di piazza mercato”; l'esistenza della polizza è provata dalla documentazione in atti (cfr. copia polizza allegata dall'IM ND con allegata ricevuta di CP_3 pagamento del premio unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in data
17.09.2019). La polizza prevede uno scoperto del 10% del danno (con il minimo di €
5.000,00 per sinistro).
Il diritto alla manleva invocato dal convenuto non è prescritto, atteso CP_1 che, alla fattispecie in esame va applicato il termine biennale di prescrizione, di cui all'art. 2952, II comma, c.c., e considerato che, ai sensi del terzo comma della medesima norma, il dies a quo dello stesso coincide con il “giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, nella specie, il suddetto termine non risulta decorso. In accoglimento della domanda di manleva avanzata da Controparte_3
pertanto, la va condannata a tenere
[...] Controparte_6 indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo dovrà versare in favore della parte attrice, stante la sussistenza di copertura assicurativa, con applicazione dello scoperto del
10% e, quindi, per la parte eccedente tale importo.
20.1. Le spese di lite tra la società attrice ed i PA convenuti, e , nonché la chiamata in causa ON CP_2
IM ND seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 CP_3
c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022
(ad eccezione dei compensi per il procedimento di A.T.P. per cui si fa riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 140/2014 applicabili ratione temporis), nella misura indicata in dispositivo.
20.2. Le spese di lite tra la parte convenuta e la parte ON chiamata in causa , nonché tra l'IM ND Controparte_6
e la società chiamata in causa , seguono del pari la CP_3 CP_7 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei paramenti sopra indicati.
20.3. Le spese di lite tra parte convenuta e ON P_
, compensate per la metà in considerazione dell'accertata responsabilità della
[...]
seguono per il resto la soccombenza e vanno ON1 liquidate come in dispositivo, con applicazione dei paramenti sopra indicati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) dichiara la responsabilità del in persona del ON
della , in persona del CP_18 Controparte_2 legale rappresentante p.t., e delle imprese facenti parti dell ON1 in ordine ai danni riportati dall'autorimessa e dai silos interrati in
[...] concessione , in persona del legale rappresentante p.t., PA conseguenti alle infiltrazioni provenienti dalla soprastante piazza pubblica ora denominata “Piazzale Giancarlo Siani” nonchè dalle condotte ubicate sotto la pubblica strada di Via G. Filangieri;
B) per effetto condanna il in persona del ON CP_18
p.t., e la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., di procedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari al fine di eliminare le cause dei fenomeni di infiltrazioni provenienti dalle condotte e dagli impianti di via Filangieri, indicati dal C.T.U. alla pagina 11 della relazione depositata dall'ing. depositata in data 30.12.2022 e nell'allegato computo Persona_2 metrico estimativo;
C) condanna il in persona del Sindaco p.t., e la ON
IM ND in persona del legale rappresentante p.t., di CP_3 procedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari al fine di eliminare le cause dei fenomeni di infiltrazioni provenienti dalla piazza pubblica denominata “Piazzale Giancarlo Siani” indicati dal C.T.U. alle pagine 11 e 12 della relazione depositata dall'ing. depositata in data 30.12.2022 e nell'allegato computo Persona_2 metrico estimativo;
D) condanna il in persona del p.t., e la ON CP_18
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di PA
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 61.976,28,
[...] quale spesa necessaria per l'eliminazione dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dalla via Filangieri, oltre interessi come in motivazione;
E) condanna il in persona del Sindaco p.t., e la ON
IM ND in persona del legale rappresentante p.t., in solido CP_3 tra loro, al pagamento in favore di , in persona del legale PA rappresentante p.t., della somma di € 55.033,19, quale spesa necessaria per il ripristino dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dalla piazza e per il ripristino del solaio sottostante la piazza, oltre interessi come in motivazione;
F) condanna il in persona del p.t., la ON CP_18
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che PA liquida in € 1.241,00 (oltre agli oneri per entrambe le C.T.U. già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi, € 7.327,00 per i compensi del procedimento di A.T.P. ed € 11.283,20 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Patrizio Mascolo, dichiaratosi antistatario;
G) compensa per la metà le spese di lite tra il e ON
e condanna il in persona del Sindaco Controparte_4 ON
p.t., al pagamento in favore di della restante metà, che si liquida in Controparte_4
€ 5.641,60 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Giampaolo Cangiano, dichiaratosi antistatario;
H) condanna , in persona del rappresentante Controparte_6 legale p.t., a tenere indenne il delle somme da quest'ultimo ON dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi D, E, F della presente decisione, con applicazione dello scoperto del 10%;
I) condanna , in persona del rappresentante legale Controparte_6
p.t. al pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t., ON delle spese di lite che liquida in € 1.241,00 per esborsi e € 7.052,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%;
L) condanna , in persona del rappresentante legale p.t., a tenere CP_7 indenne l' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 delle somme da quest'ultima dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi E, F della presente decisione, con applicazione dello scoperto del 10%;
M) condanna , in persona del rappresentante legale p.t. al CP_7 pagamento in favore dell'IM ND , in persona del legale CP_3 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 1.241,00 per esborsi e €
7.052,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%.
Torre Annunziata, in data 23.4.2024
IL GIUDICE dr.ssa Mariacristina Carpinelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.