Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3412/2024 _ R.G. Prev. A.T.P.
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti;
esaminati gli atti della procedura n. 3412/2024 R.G. Prev., introdotta da Parte_1 (nata il [...] a [...]. MAZZULLA SILVANA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
[] indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508);
[X] pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971);
[X] assegno di invalidità (art. 13 L. 118/1971);
[X] Esenzione Ticket, Protesi e ausili, etc., 67% IC;
[] indennità di frequenza (L. 289/1990);
[] pensione/indennità per ciechi assoluti;
[] pensione/indennità per ciechi parziali;
[] pensione/indennità per sordi perlinguali;
[] pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. 222/1984);
[] assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) (invalidità AGO pari al ___ %);
[] accertamento dello stato di “persona handicappata in situazione di gravità” (art. 3 co. 3L.
104/1992);
Accertamento del requisito sanitario:
- NEGATIVO PER PENSIONE DI INABILITA';
- POSITIVO PER ASSEGNO DI INVALIDITA' DALL'1.8.2024 (invalidità civile pari al 76%);
SPESE
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pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Si tratta di orientamento consolidato e, da ultimo, ribadito (Cass. n. 5422 pubbl. il 1/3/2025), che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che
2/3 l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, la Corte di legittimità, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito (pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del Considerato).
Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore alla domanda amministrativa e alla visita medica espletata dalla competente commissione.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto) sono poste integralmente a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.)
Si comunichi al ricorrente.
Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Cosenza, 04/06/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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