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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5769/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Camarda;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'8 maggio 2023 ha Parte_2
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003542085/000 notificata il 13 aprile 2023 con cui le richiedeva il Controparte_4 pagamento dei crediti dell' contenuti nelle cartelle di pagamento n. CP_1
29620090094614812, n. 29620100097851902 e n. 29620120098194849 e dei crediti dell' CP_2
contenuti negli avvisi di addebito n. 9620110015767956, n. 59620120000270385 e n.
59620130002477001, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione di tali crediti per prescrizione o quanto meno, in subordine, l'illegittimità delle pretese relative agli interessi applicati. A sostegno della domanda la ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti impositivi, ha eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale (maturato eventualmente anche dopo la notifica delle cartelle o avvisi di addebito); con riguardo agli interessi pretesi, invece, ha eccepito la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 602/1973, in correlazione alla L. 212/2000 ed all'art. 7 della L.
241/1990, mancando l'indicazione dei criteri di calcolo degli importi richiesti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 maggio 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando, però, come l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione sia di esclusiva competenza del concessionario (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2025 l' ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione di prescrizione eventualmente maturata dopo tale incombente, visto che l'attività di riscossione è di esclusiva competenza del concessionario (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo Controparte_4
pec, non si è costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso non può che trovare immediato accoglimento in conseguenza della contumacia del concessionario, il quale, non partecipando al processo, ha omesso di dimostrare la notifica delle cartelle di pagamento e, per tutti i crediti controversi,
l'eventuale interruzione del decorso del termine prescrizionale.
2 Tutti i crediti contestati, dunque, vanno dichiarati estinti per prescrizione ed
(quale parte soccombente unica responsabile dell'esito Controparte_4
del giudizio) va condannata alla refusione delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Tra le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4 dichiara prescritti i crediti dell' portati dalle cartelle di pagamento n. CP_1
29620090094614812, n. 29620100097851902 e n. 29620120098194849 ed i crediti dell' CP_2
portati dagli avvisi di addebito n. 9620110015767956, n. 59620120000270385 e n.
59620130002477001; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra la ricorrente, l' e CP_2
l' CP_1 condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_4
Christian Alessi, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di
[...]
, delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida complessivamente Parte_2
in € 4.084,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 4.041,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5769/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Camarda;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'8 maggio 2023 ha Parte_2
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003542085/000 notificata il 13 aprile 2023 con cui le richiedeva il Controparte_4 pagamento dei crediti dell' contenuti nelle cartelle di pagamento n. CP_1
29620090094614812, n. 29620100097851902 e n. 29620120098194849 e dei crediti dell' CP_2
contenuti negli avvisi di addebito n. 9620110015767956, n. 59620120000270385 e n.
59620130002477001, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione di tali crediti per prescrizione o quanto meno, in subordine, l'illegittimità delle pretese relative agli interessi applicati. A sostegno della domanda la ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti impositivi, ha eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale (maturato eventualmente anche dopo la notifica delle cartelle o avvisi di addebito); con riguardo agli interessi pretesi, invece, ha eccepito la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 602/1973, in correlazione alla L. 212/2000 ed all'art. 7 della L.
241/1990, mancando l'indicazione dei criteri di calcolo degli importi richiesti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 maggio 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando, però, come l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione sia di esclusiva competenza del concessionario (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2025 l' ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione di prescrizione eventualmente maturata dopo tale incombente, visto che l'attività di riscossione è di esclusiva competenza del concessionario (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo Controparte_4
pec, non si è costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso non può che trovare immediato accoglimento in conseguenza della contumacia del concessionario, il quale, non partecipando al processo, ha omesso di dimostrare la notifica delle cartelle di pagamento e, per tutti i crediti controversi,
l'eventuale interruzione del decorso del termine prescrizionale.
2 Tutti i crediti contestati, dunque, vanno dichiarati estinti per prescrizione ed
(quale parte soccombente unica responsabile dell'esito Controparte_4
del giudizio) va condannata alla refusione delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Tra le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4 dichiara prescritti i crediti dell' portati dalle cartelle di pagamento n. CP_1
29620090094614812, n. 29620100097851902 e n. 29620120098194849 ed i crediti dell' CP_2
portati dagli avvisi di addebito n. 9620110015767956, n. 59620120000270385 e n.
59620130002477001; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra la ricorrente, l' e CP_2
l' CP_1 condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_4
Christian Alessi, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di
[...]
, delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida complessivamente Parte_2
in € 4.084,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 4.041,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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