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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10849/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12554/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa alla Via S. D'Aquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Ciro
Helmut Cella, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 55%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendolo invalido al 55%;
1 di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli
Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda, mentre parte ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno d'invalidità, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che è da ritenersi un soggetto “INVALIDA CIVILE con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 55%, dalla data della domanda amministrativa”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione
2 sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consente di affermare che di Parte_1
anni 43, disoccupato è affetto da: Spondilite anchilosante in terapia farmacologica. Cod. 7004 55%
Esiti di sigmoidectomia per diverticolosi Esiti di colecistectomia per calcolosi. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. Il periziando è affetto da spondilite anchilosante esordita nel 2019 con lombalgia ed artralgia alle mani. Attualmente è in terapia medica con immunosoppressivo. E' in follow-up reumatologico presso il reparto reumatologico dell'
[...]
di Napoli e nonostante la terapia medica persiste lombalgia ed artralgia alle mani. Tale CP_2
condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 30% cod. 7009 Il periziando è stato sottoposto ad intervento di sigmoidectomia per diverticolosi e colecistectomia per calcolosi. Tali condizioni non determinano esiti invalidanti attualmente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie, non correttamente ovvero esaustivamente valutate dal consulente nominato, tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della prestazione invocata. Ed invero, la parte si duole della mancata valutazione di alcune patologie sofferte (esiti di intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi e esiti di intervento chirurgico di sigmoidectomia per diverticolosi) sebbene il consulente abbia chiaramente rilevato anche tali condizioni ritenendole, tuttavia, non più invalidanti (cfr. pag. 6 perizia).
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
3 È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
4 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10849/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12554/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa alla Via S. D'Aquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Ciro
Helmut Cella, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 55%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendolo invalido al 55%;
1 di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli
Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda, mentre parte ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno d'invalidità, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che è da ritenersi un soggetto “INVALIDA CIVILE con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 55%, dalla data della domanda amministrativa”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione
2 sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consente di affermare che di Parte_1
anni 43, disoccupato è affetto da: Spondilite anchilosante in terapia farmacologica. Cod. 7004 55%
Esiti di sigmoidectomia per diverticolosi Esiti di colecistectomia per calcolosi. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. Il periziando è affetto da spondilite anchilosante esordita nel 2019 con lombalgia ed artralgia alle mani. Attualmente è in terapia medica con immunosoppressivo. E' in follow-up reumatologico presso il reparto reumatologico dell'
[...]
di Napoli e nonostante la terapia medica persiste lombalgia ed artralgia alle mani. Tale CP_2
condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 30% cod. 7009 Il periziando è stato sottoposto ad intervento di sigmoidectomia per diverticolosi e colecistectomia per calcolosi. Tali condizioni non determinano esiti invalidanti attualmente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie, non correttamente ovvero esaustivamente valutate dal consulente nominato, tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della prestazione invocata. Ed invero, la parte si duole della mancata valutazione di alcune patologie sofferte (esiti di intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi e esiti di intervento chirurgico di sigmoidectomia per diverticolosi) sebbene il consulente abbia chiaramente rilevato anche tali condizioni ritenendole, tuttavia, non più invalidanti (cfr. pag. 6 perizia).
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
3 È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
4 Il Giudice del lavoro
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