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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cacciamani in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti in Controparte_1 P.IVA_1
virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione della concessa clausola di provvisoria esecutorietà del decreto e rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento a quello pendente avanti allo stesso intestato Tribunale e rubricato al n. 571/2024 RG, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, revocare, annullare, dichiarare nullo ovvero inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte nella citazione introduttiva della presente opposizione il tutto, comunque, con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in accoglimento dei suesposti motivi:
In via principale nel merito:
i. rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo ex adverso opposto (n. 6/2024 del Tribunale di Ancona del 2 gennaio 2024) è stato legittimamente emesso per l'intera esposizione debitoria risultante a quella data, confermando la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite per la fase monitoria, nonché accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sig.ri Parte_1
Parte_3
e per i soli rapporti azionati in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 via monitoria, a seguito dell'incasso della somma di Euro 88.955,17 del 2 maggio 2024, è pari ad €
870.655,58 oltre interessi maturati e maturandi con le decorrenze ed i tassi specificati in atti;
ii. in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla nei CP_2
confronti degli opponenti in forza dei rapporti azionati in via monitoria, come ritenuto di giustizia;
iii. in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento degli importi come sopra accertati in favore della maggiorati di interessi ai tassi e con le decorrenze sopra specificate;
CP_2
In ogni caso e salvo gravame:
pagina 2 di 11
iv. nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito degli opponenti, dichiarare la compensazione di detto credito con quello della Banca opposta, come sopra accertato e dichiarato, e per l'effetto condannare al pagamento della differenza gli opponenti;
In ordine alle spese di lite:
v. in ogni caso condannare gli opponenti alle spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[..
, e , nella loro qualità di fideiussori della società Parte_4 Parte_5 Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, emesso Parte_7 dall'intestato Tribunale su ricorso della , mediante il quale era stato loro intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 959.610,75, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo integrale e alle spese del procedimento monitorio.
Deducevano gli opponenti come la pretesa creditoria azionata derivasse:
a) dal saldo passivo di un conto corrente stipulato il 10.6.2011 dalla correntista Controparte_3 con l'allora filiale di Senigallia della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, istituto dante
[...]
causa di;
Controparte_1
b) dagli obblighi restitutori residui derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 20.5.2019 da con la parte mutuataria Controparte_1 Controparte_3
c) dagli obblighi restitutori residui derivanti da un finanziamento concesso il 21.4.2020 da
[...]
a CP_1 Controparte_3
Precisavano, altresì, gli opponenti come il titolo azionato nei loro confronti fosse costituito da una fideiussione omnibus rilasciata dagli stessi in data 27.12.2011 in favore della Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana Spa (integrata una prima volta il 28.12.2012 e, quindi, da ultimo, il
17.12.2015 in favore di nelle more succeduta alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Parte_8
Cupramontana Spa).
pagina 3 di 11 Parte opponente formulava quindi un unico motivo di opposizione sostenendo l'inesistenza dell'obbligazione di garanzia per il debito derivante tanto dal mutuo fondiario quanto dal finanziamento chirografario (di cui ai superiori punti b e c).
Deducevano, nello specifico, gli opponenti (in sintesi e per quanto di interesse):
-che tali finanziamenti non sarebbero da intendere come ricompresi nell'ambito oggettivo della garanzia fideiussoria azionata, la quale era stata rilasciata unicamente in favore della Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa;
- che, al contrario, il mutuo fondiario del 2019 ed il prestito chirografario del 2020 erano stati erogati alla società debitrice principale da;
Controparte_1
-che mai gli opponenti avevano rilasciato alcuna fideiussione in favore di;
Controparte_1
-che pur essendo vero che la fideiussione può essere prestata anche per una obbligazione futura e con previsione di un tetto massimo, risulta, tuttavia, necessario che l'obbligazione futura sia contratta dal garantito con lo stesso soggetto in favore del quale la garanzia è stata rilasciata;
-che, di contro, nel caso di specie aveva acquistato il ramo d'azienda di Controparte_1 [...]
succedendo, sì, nelle garanzie attive in favore di quest'ultima, ma limitatamente alle Parte_8
obbligazioni già contratte e preesistenti.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta evidenziava, in particolare:
-che per effetto dell'atto di cessione di ramo d'azienda in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 [...]
, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo D.L., a far data dal 26 giugno Parte_8
2017 era succeduta in tutti i diritti, attività, passività, rapporti, privilegi e garanzie di Controparte_1
Parte_8
-che, trattandosi di fideiussione omnibus, la stessa risulterebbe pacificamente prestata anche per obbligazioni future, sicché, una volta acquisita per effetto della suddetta cessione, non si pagina 4 di 11 comprenderebbe per quale motivo la relativa operatività dovrebbe essere limitata alle sole obbligazioni presenti e non anche a quelle future (così come previsto in tutte le garanzie omnibus).
Con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta opposta dava atto del fatto che, all'esito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 190/2024 r.g.e. -incardinata innanzi a questo Tribunale nei confronti della debitrice principale- era stato incamerato il complessivo importo di
€ 88.955,17 e che detto importo era stato imputato a deconto della esposizione debitoria relativa al rapporto maggiormente garantito: il mutuo fondiario del 20 maggio 2019.
Con la propria seconda memoria la parte opponente contestava tale imputazione del predetto incasso, sostenendo che l'importo dovesse essere portato a deconto dell'esposizione derivante dal conto corrente.
In sede di terza memoria la banca opposta aderiva, quindi, all'avversa eccezione e, per l'effetto, rideterminava il proprio credito, imputando l'incasso a deconto dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente.
Il credito ingiunto risultava, quindi, rideterminato come segue:
€ 617.259,28 Rapporto di mutuo fondiario del 20 maggio 2019,
€ 231.274,02 Rapporto di conto corrente n. 40409/1000/00003514,
€ 22.122,28 Rapporto di finanziamento n. 46041025,
per un totale di € 870.655,58, il tutto oltre interessi come specificati in sede di memoria ex art. 171 ter,
n. 3 c.p.c..
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza ex art. 183
c.p.c., la causa, documentalmente istruita, perveniva per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
In tale sede il Giudice, all'esito della discussione ad opera dei procuratori delle parti, riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
Tanto premesso e transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, deve preliminarmente ricordarsi che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
pagina 5 di 11 Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato nei confronti della società debitrice principale, la parte attrice opponente, abbia, di contro, contestato il fondamento dell'avversa pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori in relazione a due dei tre titoli negoziali azionati (mutuo e prestito chirografario).
Il motivo di opposizione risulta fondato.
Occorre, in proposito, muovere dalle vicende circolatorie che hanno interessato la garanzia fideiussoria controversa.
Risulta pacifica in causa la circostanza costituita dall'intervenuta cessione, in favore della odierna opposta, dei crediti maturati alla data di cessione dell'azienda (originariamente in capo a Parte_8
e delle annesse garanzie relative agli stessi.
[...]
Tanto si evince peraltro dal contratto di cessione d'azienda, stipulato in data 26.6.2017 tra le cc.dd.
Banche Venete in liquidazione coatta amministrativa ( e Parte_8 Controparte_4
quali parti cedenti) e quale cessionaria (cfr. doc. n. 32 fascicolo convenuta
[...] Controparte_1
opposta).
In particolare, nel relativo allegato “E” del contratto -e più precisamente all'articolo 3 lettera b- si precisa, con riferimento ai crediti oggetto di trasferimento e compresi fra le c.d. “Attività Incluse” che
“i privilegi, i pegni, le ipoteche e le altre garanzie reali e personali concesse in relazione ai crediti compresi fra le Attività Incluse sono validamente costituiti, efficaci e trasferibili a CP_5
e costituiscono garanzie sufficienti e capienti secondo la migliore prassi di mercato rispetto
[...]
a ogni eventuale inadempimento dei debitori ceduti”.
pagina 6 di 11 Dunque i crediti oggetto di cessione e le relative garanzie formano un unico compendio cristallizzato al momento della stipula del relativo contratto.
Sul punto gli opponenti non hanno, infatti, contestato la debenza, in qualità di garanti, del saldo passivo del conto corrente in essere presso la società cedente ( che, a sua volta, era Parte_8
succeduta alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa).
La questione controversa attiene, di contro, alla possibilità, per la banca cessionaria, di concedere nuova finanza avvalendosi, quale garanzia in proprio favore, della fideiussione omnibus trasferita in quanto accessoria ai crediti ceduti.
A tal fine occorre necessariamente verificare se la banca odierna opposta possa dirsi legittimamente succeduta, in forza del regime di cui all'art. 1558 c.c., nel rapporto di garanzia, potendosi, automaticamente e unilateralmente (a prescindere quindi da una specifica modifica contrattuale e senza consenso del fideiussore), sostituire all'istituto cedente, in favore del quale la fideiussione era stata originariamente prestata.
In proposito occorre premettere che, secondo l'operatività della norma sopra richiamata:
“…in caso di trasferimento dell'azienda deve verificarsi il subentro immediato del nuovo titolare in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al patrimonio aziendale, senza soluzioni di continuità, salvo restando, ovviamente, la responsabilità dell'alienante per i debiti preesistenti, se non risulta che i creditori abbiano consentito alla sua liberazione (art. 2560)” (cfr. Cassazione civile sez. II -
11/08/1990, n. 8219).
Trattasi di una successione che opera de iure a prescindere dal consenso del contraente ceduto (a differenza di quanto accade nella fattispecie di cui all'art. 1406 c.c.) e la cui ratio ben si spiega alla luce del favor per l'iniziativa imprenditoriale e per la speditezza delle relative vicende circolatorie dell'azienda.
Bisogna, tuttavia, specificare come, secondo quanto precisato da giurisprudenza costante e consolidata
(a partire da Cassazione civile sez. I - 29/01/1979, n. 632) la successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, concerna i soli contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di pagina 7 di 11 un'altra).
Ove, di contro, il contratto non sia a prestazioni corrispettive oppure, pur essendolo in origine, sia stato già eseguito da uno solo dei contraenti (configurandosi una sorta di carenza sopravvenuta di corrispettività), non si verte più nell'ambito applicativo dell'art. 2558 c.c. bensì, a seconda dei casi, di quello di cui agli artt. 2559 o 2560 c.c. (trattandosi dunque, in tali casi, di successione nel credito ovvero nel debito e non già di successione nel contratto).
Tanto premesso, occorre investigare la natura giuridica, invero ancora dibattuta, della fideiussione.
Secondo l'opinione prevalente la stessa ha natura contrattuale mentre secondo autorevole opinione dottrinaria la stessa riveste natura di negozio unilaterale.
In ogni caso, anche muovendo dalla natura contrattuale e non unilaterale della garanzia personale in oggetto, risulta pacifica la relativa sussumibilità nell'ambito applicativo dell'art. 1333 c.c., sicché, per quanto qui interessa, risulta difettante l'elemento della corrispettività delle prestazioni.
Anche dall'esame della fideiussione per cui è causa può rilevarsi come, a fronte dell'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte degli odierni opponenti, nessuna controprestazione era stata prevista a carico della banca in favore dei fideiussori (essendo stato il contratto reso in forma di promessa unilaterale a firma dei soli garanti, cfr. doc. n. 17 fascicolo convenuta opposta).
La fideiussione avrebbe quindi assunto la veste di contratto a prestazioni corrispettive solo laddove fosse stata prevista, a carico della banca, una controprestazione in favore dei garanti, come tipicamente accade nelle fideiussioni a titolo oneroso.
Dunque difettando qualsiasi previsione di controprestazione a carico della banca, deve escludersi che alla fideiussione, trattandosi di contratto cd. unilaterale, sia applicabile l'art. 2558 c.c., in assenza di un patto esplicito in tal senso (cfr. App. Napoli n. 2032/2020).
Pertanto nel caso in esame la fideiussione controversa risulta sicuramente utilizzabile dalla banca cessionaria in termini di accessorio del credito ceduto e con il medesimo circolante ex art. 1263 c.c. mentre, di contro, la stessa non può fondatamente ritenersi utilizzabile per fornire, come accaduto, nuova finanza alla debitrice principale, in quanto la autonoma trasferibilità di tale garanzia non è consentita -in difetto di specifico accordo con il garante- non solo in virtù dello specifico regime successorio di cui all'art. 2558 c.c., ma anche in ragione del principio, operante sul piano generale delle obbligazioni, di non trasferibilità “astratta” dei crediti accessori.
pagina 8 di 11 E infatti come evidenziato dal recentissimo arresto di legittimità citato dalla stessa difesa della parte convenuta opposta (Cass. sez. III, n. 1453/2024): “questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo il credito accessorio non può essere ceduto senza il consenso del garante, in ragione dello stretto collegamento tra il credito principale e l'obbligazione di garanzia, giacché ove si ammettesse la cessione separata del credito indipendentemente dal consenso del garante risulterebbe snaturata la viceversa coessenziale natura accessoria del credito di garanzia (Cass., 1, n. 17997 del 9/7/2018);
va pertanto ribadita l'inammissibilità della cessione del credito di garanzia in assenza del consenso del garante;
muovendo infatti dall'interpretazione dell'art. 1263 c.c. - che al primo comma disciplina
l'ipotesi della cessione del credito principale stabilendo che per effetto di essa "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori" - sussiste invero uno stretto collegamento tra il credito principale e l'obbligazione di garanzia che lo assiste, tale da richiedere che essi appartengano alla medesima sfera giuridica;
tale inscindibilità riverbera sulla possibilità di cedere il credito di garanzia separatamente dal credito contro il debitore garantito, che va pertanto esclusa”.
La fideiussione in esame non può quindi costituire titolo azionabile dalla società cessionaria nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai finanziamenti dalla medesima concessi alla debitrice principale successivamente alla cessione d'azienda de qua.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto il motivo di opposizione proposto merita accoglimento con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del credito dell'opposta nei confronti degli odierni opponenti.
Giova ricordare, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di pagina 9 di 11 conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
Considerato, quindi, che la sola creditoria coperta dalla garanzia coincide con il saldo negativo del conto corrente, pari a € 320.229,19 e che da tale posta va, ulteriormente, decontato l'incasso di €
88.955,17, come correttamente precisato dalla stessa banca opposta nell'ambito della terza memoria istruttoria, si ha che gli odierni opponenti risultano debitori della complessiva somma di € 231.274,02.
La parte attrice opponente deve essere quindi condannata al pagamento della somma capitale di €
231.274,02, oltre agli interessi moratori convenzionali (nei limiti di legge e pro tempore decorrenti dal
13.10.2023 al 2.5.2024, sulla somma di € 320.229,19 e, dal 3.5.2024 al saldo, sulla somma di €
231.274,02).
Quanto al regime delle spese di lite, la pur sensibile riduzione della pretesa creditoria azionata in monitorio non vale, tuttavia, a configurare la reciproca soccombenza secondo gli insegnamenti di Cass.
n. 32061/2022, sicché la convenuta opposta deve, in ogni caso, essere considerata parte vittoriosa, con conseguente liquidazione, in suo favore e a carico della parte opponente, delle spese di lite.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 231.274,02 oltre pagina 10 di 11 interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 9.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cacciamani in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti in Controparte_1 P.IVA_1
virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione della concessa clausola di provvisoria esecutorietà del decreto e rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento a quello pendente avanti allo stesso intestato Tribunale e rubricato al n. 571/2024 RG, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, revocare, annullare, dichiarare nullo ovvero inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte nella citazione introduttiva della presente opposizione il tutto, comunque, con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in accoglimento dei suesposti motivi:
In via principale nel merito:
i. rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo ex adverso opposto (n. 6/2024 del Tribunale di Ancona del 2 gennaio 2024) è stato legittimamente emesso per l'intera esposizione debitoria risultante a quella data, confermando la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite per la fase monitoria, nonché accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sig.ri Parte_1
Parte_3
e per i soli rapporti azionati in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 via monitoria, a seguito dell'incasso della somma di Euro 88.955,17 del 2 maggio 2024, è pari ad €
870.655,58 oltre interessi maturati e maturandi con le decorrenze ed i tassi specificati in atti;
ii. in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla nei CP_2
confronti degli opponenti in forza dei rapporti azionati in via monitoria, come ritenuto di giustizia;
iii. in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento degli importi come sopra accertati in favore della maggiorati di interessi ai tassi e con le decorrenze sopra specificate;
CP_2
In ogni caso e salvo gravame:
pagina 2 di 11
iv. nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito degli opponenti, dichiarare la compensazione di detto credito con quello della Banca opposta, come sopra accertato e dichiarato, e per l'effetto condannare al pagamento della differenza gli opponenti;
In ordine alle spese di lite:
v. in ogni caso condannare gli opponenti alle spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[..
, e , nella loro qualità di fideiussori della società Parte_4 Parte_5 Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, emesso Parte_7 dall'intestato Tribunale su ricorso della , mediante il quale era stato loro intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 959.610,75, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo integrale e alle spese del procedimento monitorio.
Deducevano gli opponenti come la pretesa creditoria azionata derivasse:
a) dal saldo passivo di un conto corrente stipulato il 10.6.2011 dalla correntista Controparte_3 con l'allora filiale di Senigallia della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, istituto dante
[...]
causa di;
Controparte_1
b) dagli obblighi restitutori residui derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 20.5.2019 da con la parte mutuataria Controparte_1 Controparte_3
c) dagli obblighi restitutori residui derivanti da un finanziamento concesso il 21.4.2020 da
[...]
a CP_1 Controparte_3
Precisavano, altresì, gli opponenti come il titolo azionato nei loro confronti fosse costituito da una fideiussione omnibus rilasciata dagli stessi in data 27.12.2011 in favore della Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana Spa (integrata una prima volta il 28.12.2012 e, quindi, da ultimo, il
17.12.2015 in favore di nelle more succeduta alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Parte_8
Cupramontana Spa).
pagina 3 di 11 Parte opponente formulava quindi un unico motivo di opposizione sostenendo l'inesistenza dell'obbligazione di garanzia per il debito derivante tanto dal mutuo fondiario quanto dal finanziamento chirografario (di cui ai superiori punti b e c).
Deducevano, nello specifico, gli opponenti (in sintesi e per quanto di interesse):
-che tali finanziamenti non sarebbero da intendere come ricompresi nell'ambito oggettivo della garanzia fideiussoria azionata, la quale era stata rilasciata unicamente in favore della Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa;
- che, al contrario, il mutuo fondiario del 2019 ed il prestito chirografario del 2020 erano stati erogati alla società debitrice principale da;
Controparte_1
-che mai gli opponenti avevano rilasciato alcuna fideiussione in favore di;
Controparte_1
-che pur essendo vero che la fideiussione può essere prestata anche per una obbligazione futura e con previsione di un tetto massimo, risulta, tuttavia, necessario che l'obbligazione futura sia contratta dal garantito con lo stesso soggetto in favore del quale la garanzia è stata rilasciata;
-che, di contro, nel caso di specie aveva acquistato il ramo d'azienda di Controparte_1 [...]
succedendo, sì, nelle garanzie attive in favore di quest'ultima, ma limitatamente alle Parte_8
obbligazioni già contratte e preesistenti.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta evidenziava, in particolare:
-che per effetto dell'atto di cessione di ramo d'azienda in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 [...]
, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo D.L., a far data dal 26 giugno Parte_8
2017 era succeduta in tutti i diritti, attività, passività, rapporti, privilegi e garanzie di Controparte_1
Parte_8
-che, trattandosi di fideiussione omnibus, la stessa risulterebbe pacificamente prestata anche per obbligazioni future, sicché, una volta acquisita per effetto della suddetta cessione, non si pagina 4 di 11 comprenderebbe per quale motivo la relativa operatività dovrebbe essere limitata alle sole obbligazioni presenti e non anche a quelle future (così come previsto in tutte le garanzie omnibus).
Con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta opposta dava atto del fatto che, all'esito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 190/2024 r.g.e. -incardinata innanzi a questo Tribunale nei confronti della debitrice principale- era stato incamerato il complessivo importo di
€ 88.955,17 e che detto importo era stato imputato a deconto della esposizione debitoria relativa al rapporto maggiormente garantito: il mutuo fondiario del 20 maggio 2019.
Con la propria seconda memoria la parte opponente contestava tale imputazione del predetto incasso, sostenendo che l'importo dovesse essere portato a deconto dell'esposizione derivante dal conto corrente.
In sede di terza memoria la banca opposta aderiva, quindi, all'avversa eccezione e, per l'effetto, rideterminava il proprio credito, imputando l'incasso a deconto dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente.
Il credito ingiunto risultava, quindi, rideterminato come segue:
€ 617.259,28 Rapporto di mutuo fondiario del 20 maggio 2019,
€ 231.274,02 Rapporto di conto corrente n. 40409/1000/00003514,
€ 22.122,28 Rapporto di finanziamento n. 46041025,
per un totale di € 870.655,58, il tutto oltre interessi come specificati in sede di memoria ex art. 171 ter,
n. 3 c.p.c..
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza ex art. 183
c.p.c., la causa, documentalmente istruita, perveniva per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
In tale sede il Giudice, all'esito della discussione ad opera dei procuratori delle parti, riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
Tanto premesso e transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, deve preliminarmente ricordarsi che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
pagina 5 di 11 Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato nei confronti della società debitrice principale, la parte attrice opponente, abbia, di contro, contestato il fondamento dell'avversa pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori in relazione a due dei tre titoli negoziali azionati (mutuo e prestito chirografario).
Il motivo di opposizione risulta fondato.
Occorre, in proposito, muovere dalle vicende circolatorie che hanno interessato la garanzia fideiussoria controversa.
Risulta pacifica in causa la circostanza costituita dall'intervenuta cessione, in favore della odierna opposta, dei crediti maturati alla data di cessione dell'azienda (originariamente in capo a Parte_8
e delle annesse garanzie relative agli stessi.
[...]
Tanto si evince peraltro dal contratto di cessione d'azienda, stipulato in data 26.6.2017 tra le cc.dd.
Banche Venete in liquidazione coatta amministrativa ( e Parte_8 Controparte_4
quali parti cedenti) e quale cessionaria (cfr. doc. n. 32 fascicolo convenuta
[...] Controparte_1
opposta).
In particolare, nel relativo allegato “E” del contratto -e più precisamente all'articolo 3 lettera b- si precisa, con riferimento ai crediti oggetto di trasferimento e compresi fra le c.d. “Attività Incluse” che
“i privilegi, i pegni, le ipoteche e le altre garanzie reali e personali concesse in relazione ai crediti compresi fra le Attività Incluse sono validamente costituiti, efficaci e trasferibili a CP_5
e costituiscono garanzie sufficienti e capienti secondo la migliore prassi di mercato rispetto
[...]
a ogni eventuale inadempimento dei debitori ceduti”.
pagina 6 di 11 Dunque i crediti oggetto di cessione e le relative garanzie formano un unico compendio cristallizzato al momento della stipula del relativo contratto.
Sul punto gli opponenti non hanno, infatti, contestato la debenza, in qualità di garanti, del saldo passivo del conto corrente in essere presso la società cedente ( che, a sua volta, era Parte_8
succeduta alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa).
La questione controversa attiene, di contro, alla possibilità, per la banca cessionaria, di concedere nuova finanza avvalendosi, quale garanzia in proprio favore, della fideiussione omnibus trasferita in quanto accessoria ai crediti ceduti.
A tal fine occorre necessariamente verificare se la banca odierna opposta possa dirsi legittimamente succeduta, in forza del regime di cui all'art. 1558 c.c., nel rapporto di garanzia, potendosi, automaticamente e unilateralmente (a prescindere quindi da una specifica modifica contrattuale e senza consenso del fideiussore), sostituire all'istituto cedente, in favore del quale la fideiussione era stata originariamente prestata.
In proposito occorre premettere che, secondo l'operatività della norma sopra richiamata:
“…in caso di trasferimento dell'azienda deve verificarsi il subentro immediato del nuovo titolare in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al patrimonio aziendale, senza soluzioni di continuità, salvo restando, ovviamente, la responsabilità dell'alienante per i debiti preesistenti, se non risulta che i creditori abbiano consentito alla sua liberazione (art. 2560)” (cfr. Cassazione civile sez. II -
11/08/1990, n. 8219).
Trattasi di una successione che opera de iure a prescindere dal consenso del contraente ceduto (a differenza di quanto accade nella fattispecie di cui all'art. 1406 c.c.) e la cui ratio ben si spiega alla luce del favor per l'iniziativa imprenditoriale e per la speditezza delle relative vicende circolatorie dell'azienda.
Bisogna, tuttavia, specificare come, secondo quanto precisato da giurisprudenza costante e consolidata
(a partire da Cassazione civile sez. I - 29/01/1979, n. 632) la successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, concerna i soli contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di pagina 7 di 11 un'altra).
Ove, di contro, il contratto non sia a prestazioni corrispettive oppure, pur essendolo in origine, sia stato già eseguito da uno solo dei contraenti (configurandosi una sorta di carenza sopravvenuta di corrispettività), non si verte più nell'ambito applicativo dell'art. 2558 c.c. bensì, a seconda dei casi, di quello di cui agli artt. 2559 o 2560 c.c. (trattandosi dunque, in tali casi, di successione nel credito ovvero nel debito e non già di successione nel contratto).
Tanto premesso, occorre investigare la natura giuridica, invero ancora dibattuta, della fideiussione.
Secondo l'opinione prevalente la stessa ha natura contrattuale mentre secondo autorevole opinione dottrinaria la stessa riveste natura di negozio unilaterale.
In ogni caso, anche muovendo dalla natura contrattuale e non unilaterale della garanzia personale in oggetto, risulta pacifica la relativa sussumibilità nell'ambito applicativo dell'art. 1333 c.c., sicché, per quanto qui interessa, risulta difettante l'elemento della corrispettività delle prestazioni.
Anche dall'esame della fideiussione per cui è causa può rilevarsi come, a fronte dell'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte degli odierni opponenti, nessuna controprestazione era stata prevista a carico della banca in favore dei fideiussori (essendo stato il contratto reso in forma di promessa unilaterale a firma dei soli garanti, cfr. doc. n. 17 fascicolo convenuta opposta).
La fideiussione avrebbe quindi assunto la veste di contratto a prestazioni corrispettive solo laddove fosse stata prevista, a carico della banca, una controprestazione in favore dei garanti, come tipicamente accade nelle fideiussioni a titolo oneroso.
Dunque difettando qualsiasi previsione di controprestazione a carico della banca, deve escludersi che alla fideiussione, trattandosi di contratto cd. unilaterale, sia applicabile l'art. 2558 c.c., in assenza di un patto esplicito in tal senso (cfr. App. Napoli n. 2032/2020).
Pertanto nel caso in esame la fideiussione controversa risulta sicuramente utilizzabile dalla banca cessionaria in termini di accessorio del credito ceduto e con il medesimo circolante ex art. 1263 c.c. mentre, di contro, la stessa non può fondatamente ritenersi utilizzabile per fornire, come accaduto, nuova finanza alla debitrice principale, in quanto la autonoma trasferibilità di tale garanzia non è consentita -in difetto di specifico accordo con il garante- non solo in virtù dello specifico regime successorio di cui all'art. 2558 c.c., ma anche in ragione del principio, operante sul piano generale delle obbligazioni, di non trasferibilità “astratta” dei crediti accessori.
pagina 8 di 11 E infatti come evidenziato dal recentissimo arresto di legittimità citato dalla stessa difesa della parte convenuta opposta (Cass. sez. III, n. 1453/2024): “questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo il credito accessorio non può essere ceduto senza il consenso del garante, in ragione dello stretto collegamento tra il credito principale e l'obbligazione di garanzia, giacché ove si ammettesse la cessione separata del credito indipendentemente dal consenso del garante risulterebbe snaturata la viceversa coessenziale natura accessoria del credito di garanzia (Cass., 1, n. 17997 del 9/7/2018);
va pertanto ribadita l'inammissibilità della cessione del credito di garanzia in assenza del consenso del garante;
muovendo infatti dall'interpretazione dell'art. 1263 c.c. - che al primo comma disciplina
l'ipotesi della cessione del credito principale stabilendo che per effetto di essa "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori" - sussiste invero uno stretto collegamento tra il credito principale e l'obbligazione di garanzia che lo assiste, tale da richiedere che essi appartengano alla medesima sfera giuridica;
tale inscindibilità riverbera sulla possibilità di cedere il credito di garanzia separatamente dal credito contro il debitore garantito, che va pertanto esclusa”.
La fideiussione in esame non può quindi costituire titolo azionabile dalla società cessionaria nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai finanziamenti dalla medesima concessi alla debitrice principale successivamente alla cessione d'azienda de qua.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto il motivo di opposizione proposto merita accoglimento con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del credito dell'opposta nei confronti degli odierni opponenti.
Giova ricordare, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di pagina 9 di 11 conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
Considerato, quindi, che la sola creditoria coperta dalla garanzia coincide con il saldo negativo del conto corrente, pari a € 320.229,19 e che da tale posta va, ulteriormente, decontato l'incasso di €
88.955,17, come correttamente precisato dalla stessa banca opposta nell'ambito della terza memoria istruttoria, si ha che gli odierni opponenti risultano debitori della complessiva somma di € 231.274,02.
La parte attrice opponente deve essere quindi condannata al pagamento della somma capitale di €
231.274,02, oltre agli interessi moratori convenzionali (nei limiti di legge e pro tempore decorrenti dal
13.10.2023 al 2.5.2024, sulla somma di € 320.229,19 e, dal 3.5.2024 al saldo, sulla somma di €
231.274,02).
Quanto al regime delle spese di lite, la pur sensibile riduzione della pretesa creditoria azionata in monitorio non vale, tuttavia, a configurare la reciproca soccombenza secondo gli insegnamenti di Cass.
n. 32061/2022, sicché la convenuta opposta deve, in ogni caso, essere considerata parte vittoriosa, con conseguente liquidazione, in suo favore e a carico della parte opponente, delle spese di lite.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 231.274,02 oltre pagina 10 di 11 interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 9.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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