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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1108 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto C.F._2 Impellizzeri e Roberta Marseguerra, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Bissolati n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._4
Alessandra Rech, con domicilio eletto presso lo studio in Treviso, Viale Verdi n. 23/E.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 963 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 9/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 963/24 emessa in data 09.05.2024 dal Tribunale di Treviso, III^ Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Saran, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5410/2023, notificata il 31 maggio '24: accertato e dichiarato che l'installazione da parte del sig. di una della CP_1 recinzione lungo il confine tra i mappali 113 e 870/871 per una porzione di 22,5 mt dal limite della pubblica via gravette verso l'interno della proprietà costituisce atto emulativo condannarlo alla sua immediata Parte_3 rimozione ed al risarcimento del danno patito dagli esponenti in conseguenza di esso che fin d'ora si indica nella somma di euro 10.000 salvo diversa anche maggiore liquidazione.
- condannarsi parte appellata alla restituzione degli importi incassati in primo grado a titolo di condanna alle spese di lite e regolarmente corrisposti a mezzo bonifico bancario in data 29.0.2024; In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Si chiede inoltre fin d'ora a Codesta Ecc.ma Corte di autorizzare la scrivente difesa a depositare materialmente in cancelleria il doc. 37, già tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, che la cancelleria del Tribunale di Treviso ha materialmente restituito allo scrivente patrocinio al momento dell'archiviazione del fascicolo. Trattasi di estratti delle riprese delle videocamere di sorveglianza poste all'esterno dell'abitazione di parte appellante, che costituiscono parte di un più ampio dossier su supporto digitale (hard disk) consegnato alle forze dell'ordine quale prova rilevante per l'indagine penale n. 671/2022 r.g.n.r., che vede gli appellati imputati del reato di stalking. Si segala che, come per il primo grado di giudizio, il superamento dei limiti dimensionali dei files che lo compongono (8.952.452.889 byte, pari a 8,33 Gigabyte) ne impedisce il deposito telematico con le modalità ordinarie. Diviene, pertanto, necessario ottenere preliminarmente da questa Corte l'autorizzazione al deposito del doc. 37 su supporto digitale pen drive, con invito alla cancelleria, affinché riceva – in deroga alla normativa vigente sul processo civile telematico - il deposito materiale del documento in apposito plico sigillato. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tale istanza, si chiede l'acquisizione d'ufficio del dossier videofotografico già agli atti dell'indagine penale n. 671/2022 r.g. notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che il sig. ha depositato Parte_4 allorquando sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo, segnatamente dal V. Brigadiere su delega del Persona_1 P.M., in data 13.08.2022, come da verbale prodotto sub 34.Detti estratti divengono rilevanti anche nell'odierno giudizio, perché le sequenze estratte ritraggono il nel preciso istante in cui pone in essere le condotte oggetto CP_1 di lite, nonché quelle preparatorie e quelle successive rispetto a quelle. Nel documento 35, parimenti dimesso in primo grado (stavolta telelematicamente), si è provveduto a descrivere nel dettaglio il contenuto di ogni singolo filmato o fotoframe, avendo cura di specificare l'esatto punto della ripresa in cui possono rinvenirsi le sequenze rilevanti ai fini di causa. In ogni caso: il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di gudizio.
Per la parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis : In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiararsi l'atto d'appello promosso dai signori e inammissibile per violazione dell'art. Parte_1 Parte_2 342 c.p.c. per carenza di specificità nell'individuazione dei capi della sentenza impugnata. Nel merito: rigettarsi l'impugnazione svolta per infondatezza di tutti i motivi svolti, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, dott. Marco Saran, pubblicata in data 09.05.2024. In via istruttoria:
- rigettarsi la richiesta di rinnovazione istruttoria promossa da parte appellante,
pag. 2/6 attesa la natura documentale della controversia;
- rigettarsi in ogni caso l'ammissibilità del doc. 37 di parte appellante poiché irrilevante ai fini del decidere e oggetto di parallelo procedimento penale n. 671/2022 R.G.N.R.; per i medesimi motivi, rigettarsi altresì la richiesta formulata in via subordinata di acquisizione d'ufficio degli atti d'indagine del citato procedimento penale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte ritenga opportuno procedere alla rinnovazione di istruttoria richiesta ex adverso, si chiede di ammettere parte appellata a tutte le prove per testi già formulate in primo grado di parte allora convenuta, tanto in seconda memoria integrativa ex art. 171 ter co. 1 c.p.c. d.d. 22.02.2024 quanto in terza memoria integrativa d.d. 01.03.2024. In ogni caso: condannarsi parte appellante all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite dovute a parte appellata tanto in grado d'appello quanto in primo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio e Pt_2 Controparte_1 Controparte_3 chiedendo che venisse accertata e dichiarata che l'installazione “della recinzione lungo il confine tra i mappali 113 e 870/871 per una porzione di 22,5 mt dal limite della pubblica via Gravette verso l'interno della proprietà Parte_3 costituisce atto emulativo” con condanna all'immediata rimozione ed al risarcimento del danno patito dagli esponenti in conseguenza di esso.
1.1. Sostenevano gli attori:
- di essere proprietari di una porzione di bifamiliare con scoperto in Via Gravette 27/a nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) censita al N.C.E.U. foglio 5, mappali 870 e 871, confinante con un terreno dei convenuti, mappale 113;
- di aver realizzato nel 1997 uno zoccolo in cemento armato lungo la linea di confine tra le due proprietà confinanti in adempimento di un impegno assunto nel 1991 dai propri danti causa e che dopo aver inviato le dovute comunicazioni al Comune “Solo nell'aprile del 2021 si ricreavano le condizioni per ripartire con le opere e in particolare per l'intervento di posizionamento della recinzione”;
- il 26 aprile 2021 il convenuto iniziava i lavori per una propria CP_1 recinzione, consistente in una rete metallica sorretta da pali ancorati al predetto cordolo in calcestruzzo, per un tratto di circa 22,5 metri senza alcun titolo edilizio ed in violazione dell'art. 833 c.c. ponendo in essere condotte emulative, senza alcuna utilità ed arrecando danni agli attori.
2. Nel costituirsi i convenuti resistevano alla domanda ed esponevano che:
- in relazione all'accordo risalente al 1991, avente ad oggetto l'installazione di uno zoccolo in calcestruzzo con rete metallica sul confine delle proprietà, in realtà la rete metallica per circa venti metri lineari non veniva apposta e nel mese di aprile 2021, per l'evidente inadempimento degli attori i convenuti provvedevano a delimitare compiutamente la proprietà ed evitare il passaggio di animali degli attori, direttamente a loro spese e fissando la rete sullo zoccolo preesistente.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
pag. 3/6 1) rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
2) condanna le parti attrici e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, a rifondere ai convenuti e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, le spese di lite, liquida 3.809,00, oltre IVA e c.p.a
[...] come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- non era controverso fra le parti l'obbligo degli attori, in base ad un accordo risalente al 1991, di costruire una recinzione con zoccolo in calcestruzzo e rete metallica per complessivi metri 100 al confine fra le rispettive proprietà;
- rete metallica che non veniva apposta, per circa venti metri lineari, fino ad aprile del 2021 quando provvedevano i convenuti a loro spese;
- affermava conseguentemente il primo giudice l'insussistenza di atti emulativi dei convenuti al fine di ledere un diritto altrui, in assenza di utilità per il proprietario:
“in quanto: a) i predetti hanno realizzato una recinzione metallica, per quanto diversa da quella progettata dagli attori, in esecuzione di un accordo scritto che entrambe le parti ritengono vincolante;
b) sussisteva, sul punto, specifica obbligazione gravante sugli attori;
c) gli attori, tuttavia, a distanza di oltre trent'anni non se ne erano ancora fatti carico”;
- infine, evidenziava il giudice di prime cure, “non è oggetto di questo giudizio una qualche domanda che determini la necessità di valutare la sussistenza o meno
- dei requisiti per il riconoscimento di un risarcimento di danni arrecati scorta di diverso titolo di responsabilità, rispetto a quello prospettato ex art. 833 c.c.”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
Pt_2 Si costituivano e chiedendone il rigetto come Controparte_1 Controparte_3 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo l'appellante sostiene che non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata e ritenuta ingiustificatamente dal Tribunale
“superflua… attesa la natura documentale della controversia”. Con il secondo motivo si denuncia l'errore del primo giudice “di non valutare ai fini di causa le condotte oggetto di procedimento penale in essere” nei confronti dei convenuti, che impedirebbe “di accertare lo scopo dell'azione in questione”. Con il terzo motivo si deduce che pur sussistendo l'obbligazione gravante sugli appellanti di installare la recinzione, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente individuato quale atto emulativo “l'edificazione in sé”, mentre avrebbe dovuto valutare come emulativo l'edificazione da parte dei signori di un manufatto inadeguato e privo di legittimazione amministrativa che CP_1 impedirebbe agli appellanti di completare l'intervento con posizionamento della recinzione. Con il quarto motivo di appello si sostiene che il primo giudice avrebbe valorizzato “il lungo lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'accordo con cui i danti causa degli odierni appellanti si erano impegnati a realizzare la recinzione e pag. 4/6 i fatti che qui ci occupano” senza considerare che “nei trent'anni che hanno preceduto la loro iniziativa, gli appellati non si sono mai premurati di chiedere il rispetto e quindi l'adempimento dell'impegno dei confinanti”.
* * * 7. I motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, quanto dedotto sull'asserita illegittimità della recinzione collocata dai convenuti (che, peraltro, secondo l'appellante, avrebbero ottenuto un provvedimento in sanatoria), anche ove provato, la rilevanza giuridica della licenza o di altro titolo edilizio si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione ed il privato che ha realizzato l'opera senza estendersi ai rapporti tra privati.
7.2. Sulla mancata valutazione delle condotte degli appellati oggetto di procedimento penale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha invece rilevato al riguardo il primo giudice: “esulano dall'oggetto di questo giudizio gli eventi che hanno originato il precitato procedimento penale numero 671/2022, ivi compresa la questione per cui i convenuti avrebbero “volutamente compromesso” la struttura dello zoccolo in calcestruzzo, posto al confine tra i fondi (dedotta per la prima volta dagli attori in memoria ex art. 171 ter comma I n. 1 c.p.c. e che gli stessi hanno riferito essere oggetto di valutazione in sede penale), v. pag. 9 della sentenza appellata. Conseguentemente, anche ove ritualmente introdotte da parte attrice specifiche circostanze, non essendo controverso che i fatti oggetto del citato procedimento penale siano diversi da quelli oggetto dell'odierno giudizio, anche tale profilo non può essere accolto.
8. Sulle ulteriori censure, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'animus nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Pertanto, si è al di fuori dell'ambito dell'art. 833 cod. civ. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto (cfr. Cass. 3558/1995);
- l'art. 841 c.c. costituisce espressione del diritto di proprietà e delle facoltà che tale diritto comporta in capo a chi ne è il titolare;
la norma, infatti, sancisce che il proprietario può chiudere in qualunque momento il proprio fondo, ed al riguardo è stato affermato che “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario” (cfr. Cass. 27916/2016, 1209/2012 e 9001/1998).
8.1. Nella fattispecie, pertanto, non può qualificarsi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. la facoltà del proprietario di un fondo volta a far valere i diritti che gli competono per legge o per contratto che assume violati.
9. Alla luce di quanto appena sopra esposto, le richieste istruttorie dell'appellante, compresi i capitoli della prova testimoniale, sono ininfluenti.
10. Il rigetto delle censure proposte da e Parte_1 Parte_2 comporta la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in pag. 5/6 favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in €
3.473,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 Controparte_3 3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1108 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto C.F._2 Impellizzeri e Roberta Marseguerra, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Bissolati n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._4
Alessandra Rech, con domicilio eletto presso lo studio in Treviso, Viale Verdi n. 23/E.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 963 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 9/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 963/24 emessa in data 09.05.2024 dal Tribunale di Treviso, III^ Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Saran, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5410/2023, notificata il 31 maggio '24: accertato e dichiarato che l'installazione da parte del sig. di una della CP_1 recinzione lungo il confine tra i mappali 113 e 870/871 per una porzione di 22,5 mt dal limite della pubblica via gravette verso l'interno della proprietà costituisce atto emulativo condannarlo alla sua immediata Parte_3 rimozione ed al risarcimento del danno patito dagli esponenti in conseguenza di esso che fin d'ora si indica nella somma di euro 10.000 salvo diversa anche maggiore liquidazione.
- condannarsi parte appellata alla restituzione degli importi incassati in primo grado a titolo di condanna alle spese di lite e regolarmente corrisposti a mezzo bonifico bancario in data 29.0.2024; In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Si chiede inoltre fin d'ora a Codesta Ecc.ma Corte di autorizzare la scrivente difesa a depositare materialmente in cancelleria il doc. 37, già tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, che la cancelleria del Tribunale di Treviso ha materialmente restituito allo scrivente patrocinio al momento dell'archiviazione del fascicolo. Trattasi di estratti delle riprese delle videocamere di sorveglianza poste all'esterno dell'abitazione di parte appellante, che costituiscono parte di un più ampio dossier su supporto digitale (hard disk) consegnato alle forze dell'ordine quale prova rilevante per l'indagine penale n. 671/2022 r.g.n.r., che vede gli appellati imputati del reato di stalking. Si segala che, come per il primo grado di giudizio, il superamento dei limiti dimensionali dei files che lo compongono (8.952.452.889 byte, pari a 8,33 Gigabyte) ne impedisce il deposito telematico con le modalità ordinarie. Diviene, pertanto, necessario ottenere preliminarmente da questa Corte l'autorizzazione al deposito del doc. 37 su supporto digitale pen drive, con invito alla cancelleria, affinché riceva – in deroga alla normativa vigente sul processo civile telematico - il deposito materiale del documento in apposito plico sigillato. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tale istanza, si chiede l'acquisizione d'ufficio del dossier videofotografico già agli atti dell'indagine penale n. 671/2022 r.g. notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che il sig. ha depositato Parte_4 allorquando sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo, segnatamente dal V. Brigadiere su delega del Persona_1 P.M., in data 13.08.2022, come da verbale prodotto sub 34.Detti estratti divengono rilevanti anche nell'odierno giudizio, perché le sequenze estratte ritraggono il nel preciso istante in cui pone in essere le condotte oggetto CP_1 di lite, nonché quelle preparatorie e quelle successive rispetto a quelle. Nel documento 35, parimenti dimesso in primo grado (stavolta telelematicamente), si è provveduto a descrivere nel dettaglio il contenuto di ogni singolo filmato o fotoframe, avendo cura di specificare l'esatto punto della ripresa in cui possono rinvenirsi le sequenze rilevanti ai fini di causa. In ogni caso: il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di gudizio.
Per la parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis : In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiararsi l'atto d'appello promosso dai signori e inammissibile per violazione dell'art. Parte_1 Parte_2 342 c.p.c. per carenza di specificità nell'individuazione dei capi della sentenza impugnata. Nel merito: rigettarsi l'impugnazione svolta per infondatezza di tutti i motivi svolti, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, dott. Marco Saran, pubblicata in data 09.05.2024. In via istruttoria:
- rigettarsi la richiesta di rinnovazione istruttoria promossa da parte appellante,
pag. 2/6 attesa la natura documentale della controversia;
- rigettarsi in ogni caso l'ammissibilità del doc. 37 di parte appellante poiché irrilevante ai fini del decidere e oggetto di parallelo procedimento penale n. 671/2022 R.G.N.R.; per i medesimi motivi, rigettarsi altresì la richiesta formulata in via subordinata di acquisizione d'ufficio degli atti d'indagine del citato procedimento penale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte ritenga opportuno procedere alla rinnovazione di istruttoria richiesta ex adverso, si chiede di ammettere parte appellata a tutte le prove per testi già formulate in primo grado di parte allora convenuta, tanto in seconda memoria integrativa ex art. 171 ter co. 1 c.p.c. d.d. 22.02.2024 quanto in terza memoria integrativa d.d. 01.03.2024. In ogni caso: condannarsi parte appellante all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite dovute a parte appellata tanto in grado d'appello quanto in primo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio e Pt_2 Controparte_1 Controparte_3 chiedendo che venisse accertata e dichiarata che l'installazione “della recinzione lungo il confine tra i mappali 113 e 870/871 per una porzione di 22,5 mt dal limite della pubblica via Gravette verso l'interno della proprietà Parte_3 costituisce atto emulativo” con condanna all'immediata rimozione ed al risarcimento del danno patito dagli esponenti in conseguenza di esso.
1.1. Sostenevano gli attori:
- di essere proprietari di una porzione di bifamiliare con scoperto in Via Gravette 27/a nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) censita al N.C.E.U. foglio 5, mappali 870 e 871, confinante con un terreno dei convenuti, mappale 113;
- di aver realizzato nel 1997 uno zoccolo in cemento armato lungo la linea di confine tra le due proprietà confinanti in adempimento di un impegno assunto nel 1991 dai propri danti causa e che dopo aver inviato le dovute comunicazioni al Comune “Solo nell'aprile del 2021 si ricreavano le condizioni per ripartire con le opere e in particolare per l'intervento di posizionamento della recinzione”;
- il 26 aprile 2021 il convenuto iniziava i lavori per una propria CP_1 recinzione, consistente in una rete metallica sorretta da pali ancorati al predetto cordolo in calcestruzzo, per un tratto di circa 22,5 metri senza alcun titolo edilizio ed in violazione dell'art. 833 c.c. ponendo in essere condotte emulative, senza alcuna utilità ed arrecando danni agli attori.
2. Nel costituirsi i convenuti resistevano alla domanda ed esponevano che:
- in relazione all'accordo risalente al 1991, avente ad oggetto l'installazione di uno zoccolo in calcestruzzo con rete metallica sul confine delle proprietà, in realtà la rete metallica per circa venti metri lineari non veniva apposta e nel mese di aprile 2021, per l'evidente inadempimento degli attori i convenuti provvedevano a delimitare compiutamente la proprietà ed evitare il passaggio di animali degli attori, direttamente a loro spese e fissando la rete sullo zoccolo preesistente.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
pag. 3/6 1) rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
2) condanna le parti attrici e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, a rifondere ai convenuti e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, le spese di lite, liquida 3.809,00, oltre IVA e c.p.a
[...] come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- non era controverso fra le parti l'obbligo degli attori, in base ad un accordo risalente al 1991, di costruire una recinzione con zoccolo in calcestruzzo e rete metallica per complessivi metri 100 al confine fra le rispettive proprietà;
- rete metallica che non veniva apposta, per circa venti metri lineari, fino ad aprile del 2021 quando provvedevano i convenuti a loro spese;
- affermava conseguentemente il primo giudice l'insussistenza di atti emulativi dei convenuti al fine di ledere un diritto altrui, in assenza di utilità per il proprietario:
“in quanto: a) i predetti hanno realizzato una recinzione metallica, per quanto diversa da quella progettata dagli attori, in esecuzione di un accordo scritto che entrambe le parti ritengono vincolante;
b) sussisteva, sul punto, specifica obbligazione gravante sugli attori;
c) gli attori, tuttavia, a distanza di oltre trent'anni non se ne erano ancora fatti carico”;
- infine, evidenziava il giudice di prime cure, “non è oggetto di questo giudizio una qualche domanda che determini la necessità di valutare la sussistenza o meno
- dei requisiti per il riconoscimento di un risarcimento di danni arrecati scorta di diverso titolo di responsabilità, rispetto a quello prospettato ex art. 833 c.c.”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
Pt_2 Si costituivano e chiedendone il rigetto come Controparte_1 Controparte_3 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo l'appellante sostiene che non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata e ritenuta ingiustificatamente dal Tribunale
“superflua… attesa la natura documentale della controversia”. Con il secondo motivo si denuncia l'errore del primo giudice “di non valutare ai fini di causa le condotte oggetto di procedimento penale in essere” nei confronti dei convenuti, che impedirebbe “di accertare lo scopo dell'azione in questione”. Con il terzo motivo si deduce che pur sussistendo l'obbligazione gravante sugli appellanti di installare la recinzione, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente individuato quale atto emulativo “l'edificazione in sé”, mentre avrebbe dovuto valutare come emulativo l'edificazione da parte dei signori di un manufatto inadeguato e privo di legittimazione amministrativa che CP_1 impedirebbe agli appellanti di completare l'intervento con posizionamento della recinzione. Con il quarto motivo di appello si sostiene che il primo giudice avrebbe valorizzato “il lungo lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'accordo con cui i danti causa degli odierni appellanti si erano impegnati a realizzare la recinzione e pag. 4/6 i fatti che qui ci occupano” senza considerare che “nei trent'anni che hanno preceduto la loro iniziativa, gli appellati non si sono mai premurati di chiedere il rispetto e quindi l'adempimento dell'impegno dei confinanti”.
* * * 7. I motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, quanto dedotto sull'asserita illegittimità della recinzione collocata dai convenuti (che, peraltro, secondo l'appellante, avrebbero ottenuto un provvedimento in sanatoria), anche ove provato, la rilevanza giuridica della licenza o di altro titolo edilizio si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione ed il privato che ha realizzato l'opera senza estendersi ai rapporti tra privati.
7.2. Sulla mancata valutazione delle condotte degli appellati oggetto di procedimento penale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha invece rilevato al riguardo il primo giudice: “esulano dall'oggetto di questo giudizio gli eventi che hanno originato il precitato procedimento penale numero 671/2022, ivi compresa la questione per cui i convenuti avrebbero “volutamente compromesso” la struttura dello zoccolo in calcestruzzo, posto al confine tra i fondi (dedotta per la prima volta dagli attori in memoria ex art. 171 ter comma I n. 1 c.p.c. e che gli stessi hanno riferito essere oggetto di valutazione in sede penale), v. pag. 9 della sentenza appellata. Conseguentemente, anche ove ritualmente introdotte da parte attrice specifiche circostanze, non essendo controverso che i fatti oggetto del citato procedimento penale siano diversi da quelli oggetto dell'odierno giudizio, anche tale profilo non può essere accolto.
8. Sulle ulteriori censure, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'animus nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Pertanto, si è al di fuori dell'ambito dell'art. 833 cod. civ. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto (cfr. Cass. 3558/1995);
- l'art. 841 c.c. costituisce espressione del diritto di proprietà e delle facoltà che tale diritto comporta in capo a chi ne è il titolare;
la norma, infatti, sancisce che il proprietario può chiudere in qualunque momento il proprio fondo, ed al riguardo è stato affermato che “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario” (cfr. Cass. 27916/2016, 1209/2012 e 9001/1998).
8.1. Nella fattispecie, pertanto, non può qualificarsi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. la facoltà del proprietario di un fondo volta a far valere i diritti che gli competono per legge o per contratto che assume violati.
9. Alla luce di quanto appena sopra esposto, le richieste istruttorie dell'appellante, compresi i capitoli della prova testimoniale, sono ininfluenti.
10. Il rigetto delle censure proposte da e Parte_1 Parte_2 comporta la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in pag. 5/6 favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in €
3.473,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 Controparte_3 3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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