Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 486 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Saran, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 486 del 2020, promossa da:
, nata in [...] in data [...], c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore PE
, nato a [...] in data [...], c.f. , rappresentati e
[...] C.F._2
difesi dall'avv. MACCARRONE GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(P. Iva Controparte_1
), impresa Designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia P.IVA_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CHIAMENTI ANDREA e MEONI FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, ovvero:
- per parte attrice:
“In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove e delle consulenze di cui all'atto di citazione e alle memorie n. 1, 2 e 3 ex art 183 VI co Cod. Proc. Civ. ed insiste nell'accoglimento delle istanze già depositate in causa. In via principale di merito:
NEL MERITO: accertati i fatti come in premessa, dichiararsi l'esclusiva o concorsuale responsabilità dei conducenti dell'auto marca Mercedes non identificata e/o dell'autoarticolato Volvo CP_2 anch'esso non identificato nella causazione del sinistro del 16.10.2015 in cui ha perso la vita
, e pertanto, condannarsi la ” in persona del legale A_ Controparte_3 rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Veneto per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. a risarcire:
1
momento del sinistro).
Tabelle di AN riferimento anno 2022 del 28 giugno 2022
DANNO NON PATRIMONIALE – età vittima primaria 22 anni = 24 punti;
età vittima secondaria 21
anni 24 punti;
convivenza 16 punti;
sopravvivenza 1 superstite 14 punti;
intensità in base ai parametri indicati dalle tabelle 30 punti complessivamente 108 punti.
Pertanto € 336.500,00 secondo tabella predetta.
DANNO PATRIMONIALE RO ES – come da conteggi in atto di citazione sulla base del reddito effettivo e reddito futuro di marito € 253.631,28; A_
€ 1.000.00 Vestiario, casco € 200,00 Controparte_4
DANNO spese stragiudiziali Studio 3A € 6.100,28 CP_5
: Jure proprio potrà essere quantificato sulla base di una perizia medico legale, Controparte_6
che è stata richiesta in memorie istruttorie in prima e seconda ex art 183 VI comma cpc.
Ovvero si chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 cc
Metà delle spese di CTU ricostruttiva anticipata anch'essa dal sottoscritto legale € 1.823,56 come da preavviso inviato dal ctu e si allega anche il bonifico eseguito dallo scrivente legale;
Si allega inoltre il preavviso di parcella del dr. CTP nominato dall'attrice e non ancora saldato, CP_7 per l'importo di € 2.965,00. Nel preavviso a saldo è evidenziato anche un acconto di € 819,67 oltre accessori, € 976,00 che è stato anticipato dal sottoscritto legale, come da fattura 32 del 6.3.2018 e da richiesta nel mandato al dr. che si allega. Le spese sopraddette andranno suddivise al 50% tra la CP_7 madre e il figlio. A risarcire, le spese sostenute e sostenende in conseguenza del sinistro “de quo”.
Pertanto a risarcire quindi le somme minori o maggiori che risulteranno di giustizia e dalle quali andrà detratto l'acconto di € 21.950,00 (al 50%) ricevuto da . Controparte_8
Con interessi compensativi sulle somme che saranno riconosciute via via rivalutate dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di compenso legale, spese generali, accessori e spese, delle quali si chiede la distrazione e ci si dichiara antistatario delle spese comprese spese di CTU e CTP.
Quanto a (11 mesi (anni 0) al momento del sinistro) figlio di A_ A_
(22 anni al momento del sinistro), in persona del genitore procedente e previa autorizzazione del
Giudice Tutelare
Tabelle di AN riferimento anno 2022 del 28 giugno 2022
DANNO NON PATRIMONIALE: – età vittima primaria 22 anni = 24 punti;
età vittima secondaria 1
anni 28 punti;
convivenza 16 punti;
sopravvivenza 1 superstite 14 punti;
intensità in base ai parametri indicati dalle tabelle 30 punti complessivamente 112 punti.
Pertanto € 336.500,00 secondo tabella predetta.
2 DANNO PATRIMONIALE: – come da conteggi in atto di citazione sulla base del reddito effettivo e reddito figurato di marito e padre € 135.282,84. A_
DANNO BIOLOGICO: Jure proprio potrà essere quantificato sulla base di una perizia medico legale,
che è stata richiesta in memorie istruttorie in prima e seconda ex art 183 VI comma cpc . Ovvero si chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 cc.
Metà delle spese di CTU ricostruttiva anticipata anch'essa dal sottoscritto legale € 1.823,56 come da preavviso inviato dal ctu e si allega anche il bonifico eseguito dallo scrivente legale
Si allega inoltre il preavviso di parcella del dr. CTP nominato dall'attrice e non ancora saldato. CP_7
Le spese sopraddette andranno suddivise al 50% tra la madre e il figlio. A risarcire, le spese sostenute e sostenende in conseguenza del sinistro “de quo”.
Pertanto a risarcire quindi le somme minori o maggiori che risulteranno di giustizia e dalle quali andrà detratto l'acconto di € 21.950,00 (al 50%) ricevuto da . Gli importi sia relativi alla Controparte_8
sig.ra che quelli del minore alla luce della consulenza del CTU Parte_1 A_
ing. andranno ridotti del 50%. Per_2
Con interessi compensativi sulle somme che saranno riconosciute via via rivalutate dalla data del sinistro al saldo.
In relazione al compenso ed in considerazione del comportamento tenuto dalla compagnia nel corso della causa iniziata 4 anni fa, si chiede che la stessa sia condannata al pagamento degli intero compenso e all'intere spese sostenute.
Pertanto con vittoria di compenso legale, spese generali, accessori e spese, delle quali si chiede la distrazione e ci si dichiara antistatario delle predette spese, così come quelle di CTU e anticipo CTP, come da notula che si allega.”
- per la convenuta:
“- In via preliminare: respingere le domande, così come proposte nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dagli attori, nei confronti della società
convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorchè provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2020, , in proprio e quale Parte_1
genitore esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore , ha A_
3 citato in giudizio la , Controparte_1
quale impresa Designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte di (marito e padre delle parti attrici e avente lo A_
stesso nome del figlio) a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 16 ottobre 2015 a Susegana
(TV), nonché la rifusione delle spese sostenute e da sostenersi.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che:
- in data 16 ottobre 2015, alle ore 17.15 circa, a Susegana (TV), era alla guida A_
del suo motociclo IA targato BB83517 e percorreva la strada provinciale 138 con direzione di marcia Conegliano – Pieve di Soligo (TV);
- che, giunto in un tratto di strada rettilineo, avanti al si arrestava la vettura RD CU PE
targata DM389HF, condotta da e di proprietà di;
CP_9 Controparte_10
- che la moto di colpiva detta autovettura sullo spigolo posteriore sinistro e, a A_ causa dell'urto, il guidatore cadeva a terra nell'altra corsia di marcia, dove veniva colpito dalla vettura Mazda 6 targata CL010AC, condotta e di proprietà di , proveniente dal Parte_2 senso contrario di marcia;
- che sulla base delle sommarie informazioni rese da , CP_9 Parte_2 Per_3
nonché delle risultanze della perizia di parte a firma del dott. la causa
[...] Persona_4 dell'evento va individuata nell'imprudente manovra di una vettura Mercedes e di un camion
Volvo non identificati, in quanto: a) il veicolo Mercedes ha improvvisamente svoltato alla sua destra, all'interno di una strada sterrata;
b) appena deviato la marcia, il veicolo Mercedes è ritornato nella carreggiata ed è rientrato nella strada provinciale;
c) a quel punto, un autoarticolato Volvo che la seguiva, rimasto anch'esso sconosciuto, ha deviato, frenato e in parte bloccato il traffico, invadendo la corsia opposta e determinando a sua volta l'arresto delle vetture dietro di lui, tra cui la RD CU sulla quale ha impattato il motociclo condotto dal per poi successivamente essere colpito dal veicolo Mazda 6 proveniente dall'altro PE
senso di marcia;
- che la compagnia convenuta in sede stragiudiziale ha versato a favore delle parti attrici la sola somma di € 50.000,00, di cui € 6.100,00 sono stati poi corrisposti dagli attori allo studio di infortunistica che si è occupato della fase stragiudiziale;
- che l'assicurazione convenuta è tuttavia tenuta al risarcimento integrale del danno subito dagli attori, ex art. 283, comma 1 lett. a) di cui al d.lgs. 209 / 2005, secondo il quale il Fondo di
Garanzia per le vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei
4 veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere il sinistro in alcun modo addebitabile al conducente dei veicoli non identificati, quanto invece all'imprudenza alla guida del conducente del motociclo A_
Sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
E' stato nominato un c.t.u. al quale è stato affidato l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro, sulla base del seguente quesito:
“autorizzato il c.t.u. ad effettuare rilievi e valutazioni nei limiti di quanto affermato (in forma specifica) negli atti difensivi, nonché ad effettuare sopralluoghi e rappresentazioni fotografiche e grafiche dei luoghi e dei beni interessati:
1) dica il c.t.u. quale sia stata la dinamica del sinistro, tenendo conto: a) del sito della collisione rispetto alla zona topografica in cui si è verificato;
b) della posizione assunta dei mezzi coinvolti;
c) della velocità dei mezzi coinvolti e dei comportamenti dei conducenti (anche di veicoli non compiutamente identificati);
2) indichi in quali termini e sotto quali profili vi sia stato rapporto causale tra le condotte dei conducenti dei veicoli e l'evento che ha interessato , spiegandone le ragioni;
A_
3) indichi, con valutazione di natura tecnico – specialistica ed impregiudicata ogni valutazione in diritto da parte del Giudice, se dalle indagini e risultanze peritali il sinistro e la morte del PE siano eziologicamente riconducibile al mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei mezzi,
anche non identificati, e/o ad una velocità non consona e/o ad altra causa, graduando successivamente la quota di responsabilità dei diversi mezzi coinvolti, anche non identificati, in base alle peculiarità di quanto riscontrato (ove non sia possibile stabilire una diversa percentuale di riferibilità, il c.t.u. ne dia conto, indicandone i motivi tecnici, pur precisando il numero di veicoli complessivamente coinvolti nella valutazione in questione)”
E' stata depositata la relazione peritale.
Con ordinanza del 19 aprile 2022, è stata formulata la seguente proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.:
“…considerato che la convenuta non appare aver specificamente e tempestivamente contestato le modalità di quantificazione del lucro cessante;
rigettata, di converso, la richiesta di c.t.u. volto ad approfondire sussistenza di danno biologico a carico degli attori, in quanto esplorativa e genericamente prospettata;
5 ritenuto, a questo punto, di effettuare una delibazione sommaria di atti e documenti di causa al fine di consentire di procedere ex art. 185 bis c.p.c. a seguito dell'istruttoria tecnico – specialistica sin qui espletata;
letta la relazione peritale di ricostruzione della dinamica del sinistro;
esaminati i rilievi critici e le deduzioni effettuate, anche con al possibile concorso colposo del de cuius
(quantificato dal c.t.u. in misura pari al 50%);
tenuto sommariamente conto delle previsioni di cui agli artt. 2054 comma II e 1227 comma I c.c.;
p.t.m.
FORMULA
la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore, più ampia e diversa valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare disamina:
1) ferma restando la necessità di autorizzazione del Giudice tutelare con riferimento alla posizione del minore, corresponsione, da parte della convenuta, delle seguenti somme, calcolate secondo le Tabelle
di AN attuali (somme quantificate in misura già dimidiata ex artt. 2054 comma II e 1227 comma I
c.c.), ovvero: a) € 84.125,00 a favore di ciascuno degli attori per un totale di € 168.250,00 (somme già dimidiate ed attualizzate, quantificate in base a valori medi dimezzati, dopo aver valorizzato sommariamente l'assenza di specifiche prospettazioni, in punto di personalizzazione, in atto di citazione e I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.);
b) lucro cessante come da richiesta attorea, ma con dimidiazione delle somme da corrispondere da parte della compagnia;
c) € 600,00 per danno emergente (somma già dimidiata) da ripartirsi pro quota tra gli attori;
quanto sopra tenendo conto della franchigia ex lege di € 500,00 atteso che le corresponsioni di cui sopra sono poste a carico di compagnia designata a liquidare danni a carico del F.G.V.S.; da detrarsi acconto già
versato;
2) esclusa rifusione di danno biologico a favore degli attori;
3) rifusione integrale, da parte della compagnia: a) di € 6.100,28 per assistenza stragiudiziale (somma peraltro inferiore ai valori medi dei parametri stragiudiziali); b) di quanto liquidato a favore del c.t.u.
con separato decreto;
4) rifusione, da parte della convenuta, di € 15.517,00 per spese legali giudiziali (fase di studio, introduzione ed istruzione secondo valori medi) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
5) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con l'evidenza che dal totale delle somme di cui sopra andrà detratto quanto eventualmente già versato…”.
Le parti non hanno aderito alla suddetta proposta di conciliazione.
6 La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con rigetto della richiesta di assunzione di prova orale, attesa la natura in larga misura documentale della controversia e sulla scorta delle risultanze della c.t.u., per il resto risultando i capitoli di prova volti a comprovare le richieste risarcitorie in punto di c.d.
personalizzazione del danno per cui è causa genericamente prospettati e valutativi e quelli volti a comprovare il danno patrimoniale lamentato valutativi ed afferenti a circostanze documentabili.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e, in data 23 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre, previa disamina dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla convenuta.
1.In via pregiudiziale di rito, viene innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta - per come formulata prospettando che il sinistro non sarebbe in alcun modo addebitabile al conducente dei veicoli non identificati quanto invece all'imprudenza del guidatore del motociclo – in quanto "… la legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella A_
titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite…” (cfr.
Sezione 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Le questioni poste a fondamento della domanda, infatti, attengono nella fattispecie al merito e non alla condizione dell'azione (da valutarsi in base alla prospettazione della parte attrice e salvo quanto si andrà ad osservare in ordine agli aspetti di merito di cui si discute – cfr. infra).
2. Deve a questo punto procedersi alla disamina di merito della controversia ed in particolare dell'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei conducenti coinvolti.
A tal riguardo, si osserva che all'esito dell'istruttoria espletata deve ritenersi provato, secondo lo standard probatorio informante il presente giudizio civile, il fatto che il sinistro per cui è causa (il cui verificarsi è pacifico tra le parti, oltre che documentato sulla scorta del verbale dell'incidente stradale prodotto e richiamato dalla stessa convenuta) è stato determinato dalla concorrente responsabilità del guidatore del veicolo Mercedes non identificato e del conducente della moto IA
[...]
PE
7 Prima di approfondire le ragioni per le quali si perviene a tale conclusione, nondimeno, va evidenziato che è infondata la difesa della compagnia convenuta – peraltro proposta nei soli scritti difensivi a firma del legale e non in sede di approfondimenti peritali – secondo cui difetterebbe la prova della presenza di una Mercedes non identificata in occasione del sinistro di cui si discute: a tal riguardo, infatti, si rimarca che la presenza del suddetto veicolo ed il comportamento di guida tenuto dal suo conducente sono evincibili in modo inequivoco - ed in dettaglio - dalla disamina delle audizioni di Parte_2
(guidatore della Mazda 6), nonché di e (guidatori di auto non coinvolte Persona_3 Controparte_11
nel sinistro), al cui contenuto si rimanda integralmente, per come riportato anche diffusamente anche nell'alveo dell'elaborato peritale (cfr., in particolare, sommarie informazioni ove questi Pt_2 afferma “… La prima in fila era un Mercedes chiaro con targa straniera che improvvisamente svoltava alla sua dx all'interno di una strada sterrata lì presente che conduce ad un'azienda agricola. Ma appena deviato a dx ha subito ripreso la direzione a sx rientrando sulla provinciale…”; cfr. sommarie informazioni , ove il predetto afferma nello specifico“… Dal senso opposto sopraggiungeva Per_3 una colonna di veicoli con in testa un'auto Mercedes di colore grigio che a un certo punto svoltava repentinamente alla sua destra su strada sterrata che conduce ad un'azienda di 'Collalto' e altrettanto repentinamente rientrava in corsia (sembrava non sapesse bene dove andare), creando turbativa all'autoarticolato che la seguiva nella marcia con uguale direzione (Volvo azzurro, precisamente un autotreno in quanto trattore + rimorchio) e che in seguito alle manovre della Mercedes ha dovuto deviare a sx invadendo in parte la mia corsia tanto che mi ha costretto a rallentare fin quasi a fermarmi…”; cfr. infine sommarie informazioni ove questi afferma “… poco prima CP_11 dell'impatto avevo visto che in lontananza (circa 100/150 metri) vi era stato un rallentamento repentino e pericoloso sulla corsia di mia pertinenza, causato da un'auto Mercedes che stava manovrando tra la corsia e una strada laterale sterrata presente a dx poco prima di un 'curvone' verso dx. Aggiungo che la Mercedes suddetta aveva già prodotto rallentamenti sulla stessa strada qualche centinaio di metri prima su un'altra stradina sterrata di dx, probabilmente era indeciso sul dove andare, forse perché non pratico della zona…”). Tali soggetti, difatti, sono stati sentiti dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti e le loro deposizioni sono state riportate quali allegati al verbale di incidente stradale prodotto
(cfr. doc. 4, fascicolo Cattolica), richiamato nella sua integralità dalla stessa convenuta ed esaminato anche in sede di operazioni peritali nel contraddittorio di natura tecnica tra le parti (senza alcuna contestazione sull'attendibilità di tali dichiarazioni).
Tanto evidenziato, l'attenzione deve ora soffermarsi in ordine alla disamina delle ragioni in base alle quali è comprovata la responsabilità del guidatore del veicolo Mercedes non identificato e del conducente della moto A_
A dette conclusioni si perviene sulla scorta della complessiva disamina del compendio probatorio in atti,
potendo essere valorizzato il fatto che la dinamica del sinistro non è stata sostanzialmente contestata
8 dalle parti – sul piano tecnico - nelle sue modalità, atteso che lo stesso c.t.p. di parte convenuta concentra le sue deduzioni critiche sulla sola questione dell' (asserita) esclusiva responsabilità del motociclista (cfr. osservazioni alla c.t.u. prodotte quale allegato della relazione peritale, sulle quali ci si soffermerà più approfonditamente nel corso della prosecuzione).
Tanto premesso, viene quindi preliminarmente richiamata la condivisibile giurisprudenza in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del
19/06/2015).
Fermo quanto sopra, va osservato che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, risultando l'elaborato peritale sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo, oltre che avendo il c.t.u. risposto diffusamente ed in modo articolato alle osservazioni tecniche del c.t.p. di parte convenuta.
Ne deriva che le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. devono ritenersi condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale.
Va infatti richiamato il contenuto della relazione tecnica in atti ed in particolare ove si legge che:
“… il sinistro si verificò il giorno 16/10/2015 verso le ore 17:15 nella S.P. 138 “Della Barca” in un tratto compreso nel territorio del comune di Susegana (TV) – frazione di Colfosco – in prossimità dell'accesso privato “Conti Collalto”.
Dagli atti di causa risulta che il sig. (d'ora in avanti anche denominato A_
motociclista), in sella al proprio motociclo IA, percorreva la strada provinciale con direzione di marcia da Conegliano verso Pieve di Soligo.
In particolare percorreva un tratto rettilineo, che precedeva una curva volgente a destra, sorpassando una serie di veicoli.
Negli stessi istanti, il sig. alla guida dell'autovettura RD CU, che precedeva nella CP_9 medesima corsia di marcia il motociclo che stava sopraggiungendo da tergo, rallentava la sua corsa per “esigenze di circolazione”.
Dalle dichiarazioni in atti risulta che dette esigenze di circolazione erano costituite da un rallentamento nella marcia da parte dei mezzi che precedevano la RD CU. Il rallentamento repentino del mezzo pesante può essere stato percepito sia dal conducente dell'autovettura RD CU che lo seguiva che dal motociclista che si trovava in fase di sorpasso, come turbativa reale.
9 Il motociclista quindi frenava ma, non riuscendo a mantenere il controllo del proprio mezzo, tamponava l'autovettura RD CU che lo precedeva.
Detto impatto, che d'ora in avanti verrà definito “primo urto”, è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura RD CU.
Sulla base di quanto è desumibile dalla descrizione dei danni riportata nel fascicolo della P.d.S. e comunque dalle fotografie allegate allo stesso, l'autovettura RD CU ha subìto un urto di modesta entità, di tipo posteriore eccentrico, che ha provocato “lievi segni gommosi neri lungo lo spigolo sinistro del paraurti posteriore e delle abrasioni/incisioni del parafango della ruota posteriore sinistra”. Considerate le tracce rilevate al suolo, è verosimile considerare che il primo urto (tra motociclo e autovettura RD CU) sia avvenuto in corrispondenza del termine della seconda traccia gommosa lasciata al suolo dal motociclo di lunghezza pari a 4,20 m.
A seguito del primo urto, il motociclo e il suo conducente deviavano la propria corsa incontrollata verso sinistra, andando ad impattare contro l'autovettura Mazda 6, condotta dal sig. , che Parte_2
stava sopraggiungendo lungo la corsia opposta con senso di marcia contrario.
Detto impatto, che d'ora in avanti verrà definito “secondo urto”, è avvenuto contro lo spigolo anteriore sinistro nonché la fiancata sinistra dell'autovettura Mazda 6.
Sulla base di quanto è desumibile dalla descrizione dei danni riportata nel fascicolo della P.d.S. e comunque dalle fotografie allegate allo stesso, l'autovettura RD CU ha subìto un urto di media entità, di tipo anteriore eccentrico, che ha provocato “la rottura del paraurti anteriore all'altezza dello spigolo sinistro, con l'ammaccatura del parafango e dei supporti inferiori organi motore, radiatore piegato verso l'interno, lievi abrasioni nella parte inferiore della portiera anteriore sinistra”.
Considerate le tracce rilevate al suolo, è molto probabile che il secondo urto (tra motociclo e autovettura Mazda 6) sia avvenuto in corrispondenza dell'inizio della traccia gommosa lasciata al suolo dall'autovettura Mazda di lunghezza pari a 5,40 m nonché in corrispondenza delle incisioni prodotte dal motociclo nella fase di retrocessione.
Il motociclo, nei due urti e nello strisciamento al suolo ha subìto “la rottura della forcella anteriore e della carenatura fiancata sinistra che presenta diverse deformazioni e incisioni sul telaio e organi motore;
il casco indossato dal motociclista si presenta deformato e rotto nella parte destra e posteriore sinistra”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, lo scrivente ha individuato le più probabili posizioni assunte dai mezzi coinvolti nelle fasi d'urto e le posizioni statiche finali assunte dagli stessi e le ha anche riportate nei grafici allegati sub 4.1 e 4.2 alla presente relazione.
Velocità dei mezzi coinvolti e comportamenti dei conducenti (anche di veicoli non compiutamente identificati) (cfr. paragrafo 1.2)
Si è trovato che:
10 - la velocità di immissione del motociclo nella zona del sinistro di 62 era di VAimm = = 22,5 m/s pari a circa 81 km/h;
- la velocità di immissione della RD CU nella zona del sinistro era di VFimm = = 15,1 m/s pari a circa 54 km/h;
- la velocità di immissione della Mazda 6 nella zona del sinistro era di VMimm = = 15,7 m/s pari a circa 56 km/h;
- la velocità di percorrenza per entrambi i veicoli non compiutamente identificati è stata considerata del tutto simile a quella di immissione nella zona del sinistro trovata per l'autovettura RD CU VFimm di circa 54 km/h, e ciò considerato che formavano una colonna di mezzi in movimento. Prevedibilità ed evitabilità del sinistro (cfr. paragrafo 1.3)
La prevedibilità si identifica nella possibilità per il conducente di un mezzo di anticipare nella sua mente l'evento dannoso in conseguenza di una certa azione od omissione.
Sulla base delle dichiarazioni in atti, risulta che il traffico veicolare nella corsia percorsa dal motociclo, al momento del sinistro, era congestionato / rallentato.
Il sorgere di una turbativa reale creata dal rallentamento del traffico veicolare in una condizione di traffico intenso è sempre da ricondurre al novero degli eventi da considerare prevedibili nella circolazione stradale.
E pure la manovra di sorpasso è sempre da ricondurre al novero degli eventi da considerare prevedibili nella circolazione stradale in una strada che lo permette in forza della segnaletica esistente.
Lo studio dell'evitabilità ha permesso allo scrivente di determinare che l'incidente si sarebbe prevedibilmente evitato se il motociclo avesse viaggiato alla velocità di circa 73 km/h, se il suo conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo e fosse intervenuta immediatamente sui dispositivi di frenatura.
Considerato che il limite di velocità vigente nella zona era pari a 70 km/h, l'incidente si sarebbe sicuramente evitato se il motociclista avesse viaggiato entro i limiti. 5.2.
Al secondo punto del quesito che chiede “indichi in quali termini e sotto quali profili vi sia stato rapporto causale tra le condotte dei conducenti dei veicoli e l'evento che ha interessato PE
, spiegandone le ragioni” il sottoscritto C.T.U. ha risposto nel capitolo 2.
[...]
In detto capitolo sono esposti gli elementi utili al fine del giudizio con esclusiva valenza sotto l'aspetto tecnico infortunistico. Essi vengono doverosamente rimessi alla più ampia valutazione dell'Ill.mo
Signor Giudice. Rapporto causale tra la condotta del conducente del motociclo e l'evento (cfr. paragrafo 2.1)
Una causa dell'evento è da attribuire al conducente del motociclo che, sorpassando una serie di veicoli in lento movimento, viaggiava ad una velocità dell'ordine di 81 km/h e quindi non solo superiore al limite massimo di 70 km/h vigente in quel tratto di strada ma, soprattutto, superiore a quella da
11 considerare regolata e consona alle concrete condizioni di traffico in essere nel momento in cui si è
verificato il sinistro.
Considerato che l'evitabilità era garantita a 73 km/h, è da concludere che l'incidente si sarebbe verosimilmente evitato se il motociclista avesse viaggiato entro i limiti vigenti nella zona. La velocità del motociclo è in nesso di causa con l'evento.
Al fine di fornire ogni ulteriore elemento, lo scrivente evidenzia che al conducente del motociclo sono imputabili specificatamente la violazione dei seguenti articoli del C.d.S.:
- art. 140 comma 1 che prescrive che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”;
- art. 141 comma 1 e comma 2 che prescrivono rispettivamente che “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo … alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
- art. 142 comma 1 che prescrive che “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i … 90 km/h per le strade extraurbane secondaria” limite in quel tratto di strada ridotto a 70 km/h in forza della segnaletica verticale ivi presente;
- art. 146 comma 1 che prescrive che “l'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale …”.
A poco importa che il motociclo avesse nel caso in esame la precedenza in quanto verosimilmente già in fase di sorpasso e che i veicoli davanti avessero intrapreso manovre imprudenti, negligenti ed imperite.
In ogni caso il motociclista doveva condurre il proprio mezzo al fine di non creare pericolo a sé stesso e agli altri utenti.
La condotta del motociclista è pure affetta da colpa generica in quanto lo stesso ha condotto il mezzo con imprudenza (il conducente, nell'effettuare la manovra di sorpasso di altri veicoli in lento movimento, non ha tenuto conto dei rischi e dei pericoli obiettivi derivanti dalle proprie e dalle altrui azioni), negligenza (mancanza di attenzione adeguata: il motociclista doveva ispezionare in continuità
la strada per non creare pericolo agli altri utenti, ancorché tenessero una condotta imprudente,
negligente ed imperita) ed imperizia (il conducente non ha rispettato le regole per la circolazione che doveva conoscere).
Rapporto causale tra la condotta del conducente della RD CU e l'evento (cfr. paragrafo 2.2)
12 Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico-infortunistico, che al conducente dell'autovettura RD CU non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
Rapporto causale tra la condotta del conducente della Mazda 6 e l'evento (cfr. paragrafo 2.3)
Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico-infortunistico, che al conducente dell'autovettura Mazda 6 non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
Rapporto causale tra la condotta del conducente del mezzo pesante e l'evento (cfr. paragrafo 2.4)
Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico-infortunistico, che al conducente del mezzo pesante non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
Rapporto causale tra la condotta del conducente della Mercedes e l'evento (cfr. paragrafo 2.5)
La causa tecnica del sinistro è attribuibile all'autovettura Mercedes, non compiutamente identificata, che, dopo aver svoltato in un accesso privato, si è subito reimmessa nella circolazione nel mentre stava sopraggiungendo da tergo un mezzo pesante, il cui conducente ha, di conseguenza, effettuato una frenata improvvisa.
Va, infatti, considerato che il conducente della Mercedes, nel momento in cui aveva svoltato nell'accesso privato, aveva perso il diritto di precedenza sui mezzi che seguivano e, di conseguenza, che, prima di reimmettersi nuovamente nella strada provinciale, doveva dare la precedenza a chi ivi circolava.
Il conducente dell'autovettura Mercedes doveva condurre il proprio mezzo al fine di non creare pericolo a sé stesso e agli altri utenti.
Nella fattispecie permaneva a carico dell'automobilista un obbligo di diligenza nella condotta di guida che si traduceva nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni del luogo e di traffico in cui si trovava a transitare.
Al fine di fornire ogni ulteriore elemento, lo scrivente evidenzia che al conducente della Mercedes sono imputabili specificatamente la violazione dei seguenti articoli del C.d.S.:
- art. 140 comma 1 che prescrive che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”;
- art. 145 comma 6 che prescrive che “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”; art. 146 comma 1 che prescrive che “l'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale …”.
13 La condotta dell'automobilista è pure affetta da colpa generica in quanto lo stesso ha condotto il mezzo con imprudenza (il conducente, nell'effettuare le manovre di svolta a destra e successiva re immissione nella prioritaria, non ha tenuto conto dei rischi e dei pericoli obiettivi derivanti dalle proprie e dalle altrui azioni), negligenza (mancanza di attenzione adeguata: il motociclista doveva ispezionare in continuità la strada per non creare pericolo agli altri utenti, ancorché tenessero una condotta imprudente, negligente ed imperita) ed imperizia (il conducente non ha rispettato le regole per la circolazione che doveva conoscere)
5.3. Al terzo punto del quesito che chiede “indichi, con valutazione di natura tecnico – specialistica ed impregiudicata ogni valutazione in diritto da parte del Giudice, se dalle indagini e risultanze peritali il sinistro e la morte del siano eziologicamente riconducibili al mancato rispetto della PE
precedenza da parte di uno dei mezzi, anche non identificati, e/o ad una velocità non consona e/o ad altra causa, graduando successivamente la quota di responsabilità dei diversi mezzi coinvolti, anche non identificati, in base alle peculiarità di quanto riscontrato (ove non sia possibile stabilire una diversa percentuale di riferibilità, il c.t.u. ne dia conto, indicandone i motivi tecnici, pur precisando il numero di veicoli complessivamente coinvolti nella valutazione in questione)” il sottoscritto C.T.U. ha risposto nel capitolo 3. Anche in questo capitolo, sono esposti gli elementi utili al fine del giudizio con esclusiva valenza sotto l'aspetto tecnico infortunistico. Essi vengono doverosamente rimessi alla più ampia valutazione dell'Ill.mo Signor Giudice. Riconducibilità eziologia del sinistro e della morte alle cause (cfr. paragrafo 3.1)
Nel precedente capitolo 2, lo scrivente ha determinato che la causa tecnica del sinistro che ha provocato la morte del sig. , conducente del motociclo, è attribuibile all'autovettura A_
Mercedes, non compiutamente identificata
È risultato che la Mercedes, dopo aver svoltato a destra in un accesso privato, si è subito reimmessa nella prioritaria senza concedere la precedenza al mezzo pesante che stava sopraggiungendo da tergo, costringendo il conducente di quest'ultimo ad effettuare una frenata repentina ed improvvisa e, di conseguenza, dei mezzi che lo seguivano.
Il sinistro che ha causato la morte del sig. , pertanto, è eziologicamente A_ riconducibile alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura Mercedes.
Il sottoscritto C.T.U. ha anche determinato che un'altra causa del sinistro è attribuibile al motociclo che, sorpassando una serie di veicoli in lento movimento, viaggiava ad una velocità dell'ordine di 81 km/h e quindi non solo superiore al limite massimo di 70 km/h vigente in quel tratto di strada ma,
soprattutto, superiore a quella da considerare regolata e consona alle concrete condizioni di traffico in essere nel momento in cui si è verificato il sinistro. Si è anche trovato che la velocità del motociclo è in nesso di causa con l'evento
14 Il sinistro che ha causato la morte del sig. , pertanto, è anche eziologicamente A_
riconducibile alla condotta di guida del motociclista.
Graduazione della quota di responsabilità (cfr. paragrafo 3.2)
Si è proceduto con ordine trattando ciascuno dei mezzi coinvolti, anche non identificati.
- Grado di responsabilità ascrivibile al conducente del motociclo: Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta che, sotto il profilo esclusivamente tecnico, la misura di responsabilità ascrivibile al conducente del motociclo sia del 50%.
- Grado di responsabilità ascrivibile al conducente della RD CU: Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico-infortunistico, che al conducente della RD CU non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
- Grado di responsabilità ascrivibile al conducente della Mazda 6: Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico- infortunistico, che al conducente della Mazda 6 non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
- Grado di responsabilità ascrivibile al conducente del mezzo pesante: Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta, sotto l'esclusivo aspetto tecnico-infortunistico, che al conducente del mezzo pesante non sia ascrivibile alcuna responsabilità.
- Grado di responsabilità ascrivibile al conducente della Mercedes: Alla luce della ricostruzione e delle argomentazioni svolte nella presente relazione, lo scrivente valuta che, sotto il profilo esclusivamente tecnico, la misura di responsabilità ascrivibile al conducente dell'autovettura Mercedes sia del 50%”
(cfr. pagine da 49 a 61 della c.t.u. in atti).
Va infine richiamata la risposta datata 21 marzo 2022 e data dal c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta sulla questione dell' (asserita) responsabilità integrale del guidatore della moto, ove si legge:
“In merito alla ripartizione di responsabilità lo scrivente evidenzia che la causa tecnica del sinistro resta individuabile nella manovra posta in essere dall'autovettura Mercedes che, dopo aver svoltato in un accesso privato, si è subito reimmessa nella circolazione nel mentre stava sopraggiungendo da tergo un mezzo pesante costringendo il suo conducente a frenare improvvisamente.
E proprio in forza del rallentamento repentino del mezzo pesante, percepito come turbativa reale anche dal conducente dal motociclo, quest'ultimo ha frenato e ha perso il controllo del mezzo.
Non è tecnicamente corretto ricostruire altri eventuali sinistri sulla base di altrettante ipotesi in quanto la realtà resta una sola.
Vi sono infatti altre molteplici manovre ipotetiche che il motociclista avrebbe potuto effettuare percependo la presenza della Mazda nell'altra corsia, tra cui rallentare e rientrare dietro la RD
CU senza perdere il controllo del mezzo avendo a disposizione uno spazio maggiore nel caso in cui quest'ultima autovettura non avesse dovuto frenare.
15 Nella ricostruzione dei sinistri ci si deve limitare ai dati oggettivi a disposizione e agli esiti del sinistro stesso per come risulta essere avvenuto.
Il risultato a cui si giunge così operando, è fondamentale sia nell'accertamento delle violazioni sia nella valutazione del comportamento. Lo scrivente conferma il contenuto della propria relazione”.
Tenuto conto che il c.t.u. ha puntualmente risposto alle osservazioni dei c.t.p., deve conclusivamente ritenersi accertata la dinamica del sinistro nei termini sopra meglio descritti - sulla scorta di una disamina complessiva del compendio probatorio in atti, dell'istruttoria espletata e del principio di tempestiva e specifica contestazione - con l'evidenza che la sussistenza di una responsabilità del guidatore della moto è da ultimo riconosciuta nei propri scritti conclusivi dalla stessa parte attrice (cfr. pagina 8 comparsa conclusionale attorea, ove da ultimo si legge “Alla luce dell'elaborato ricostruttivo della dinamica per la corresponsabilità del gli importi richiesti andranno Controparte_12 ridotti del 50% sia per sia per ) mentre per quanto Parte_1 Controparte_13
riguarda la responsabilità del conducente della Mercedes non identificata deve osservarsi che a questi – sulla base dell'istruttoria tecnica espletata e della disamina del verbale di incidente stradale e dei suoi allegati - sono addebitabili le violazioni degli artt. 140 comma I, 145 comma 6 e 146 comma I di cui al codice della strada, avendo inoltre detto guidatore assunto plurimi comportamenti di guida imprudenti,
negligenti e contraddistinti da imperizia, per come sopra meglio e più dettagliatamente riportati.
Ne deriva che, nella fattispecie, sussistono elementi per discostarsi dal criterio generale di cui all'art. 2054 c.c., in base al quale in caso di incidente si presume che ciascun conducente coinvolto abbia concorso in modo paritario al verificarsi del sinistro, dovendo essere esclusa per le ragioni sopra indicate la responsabilità dei conducenti dei veicoli , AZ e (in sede di istruttoria CP_14 Pt_3 tecnica, del resto, nessuna delle parti ha sostenuto la sussistenza di una qualche responsabilità di tali soggetti).
Si ritiene pertanto, in difformità rispetto al criterio generale di cui sopra, che nel sinistro che qui interessa vada invece necessariamente accertata una responsabilità paritaria in capo al guidatore del veicolo Mercedes non identificato, oltre che in capo al de cuius - quale conducente del motociclo
IA.
Per quanto sopra esposto - essendo il sinistro del 16 ottobre 2015 eziologicamente riconducibile alla responsabilità non solo del guidatore del veicolo Mercedes non identificato ma anche del de cuius, in via paritaria tra loro - viene accertato un concorso di colpa in misura del 50% a carico di tali conducenti.
Ne deriva, ex artt. 1227 e 2054 c.c., il diritto delle parti attrici al risarcimento della sola quota del 50%
dei danni che verranno accertati, nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt. 283 e seguenti di cui al d. lgs. n. 209/2005, in ragione del decesso del conducente della moto IA (cfr. infra in punto di quantificazione del danno).
* * *
16 3. Venendo a questo punto alla quantificazione del risarcimento dovuto, devono essere separatamente analizzati i profili del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale.
Viene innanzitutto riconosciuto alle parti attrici il danno da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti (cfr. da ultima Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 35998 del
27/12/2023, ove si conferma applicabilità delle Tabelle di AN e la possibilità, in via equitativa, di tener conto delle peculiarità della fattispecie al momento della quantificazione del risarcimento del danno).
Nella fattispecie, devono tenersi in considerazione l'età della vittima all'epoca dei fatti (22 anni) nonché quella dei familiari (21 la moglie e 11 mesi il figlio) oltre al dato (pacifico) della convivenza tra le parti.
Per quanto riguarda l'intensità della relazione, in assenza non solo di istanze istruttorie ma anche di specifiche e puntuali allegazioni, ad opera delle parti attrici, in ordine alla tipologia del rapporto col de cuius, in presenza di specifica contestazione della quantificazione del danno effettuata ad opera della convenuta, vengono applicati parametri minimi e dunque esclusi punti aggiuntivi a tale titolo.
Per completezza di disamina, si osserva che l'istruttoria orale richiesta, sul punto, non era idonea a corroborare quanto chiesto, atteso che i capitoli di prova formulati attengono più propriamente alle conseguenze della morte del e non al diverso tema dell'intensità della relazione. PE
Ne deriva che, in ragione delle previsioni di cui alle Tabelle di AN più attuali, da applicarsi per come da ultimo aggiornate nel 2024 in ragione di quanto chiesto e specificato in note conclusive, è equo stabilire un risarcimento a favore dei figli e della moglie in questi termini, ovvero:
a) per quanto riguarda la posizione di nato in data [...] (figlio di A_
: € 320.702,99 (somma da dimidiarsi ex artt. 1227 e 2054 c.c., per le ragioni A_ esposte in precedenza);
b) per quanto riguarda la posizione di (moglie di : € Parte_1 A_
305.058,00 (somma da dimidiarsi ex artt. 1227 e 2054 c.c., per le ragioni esposte in precedenza).
Ne deriva che la convenuta è tenuta a corrispondere alle parti attrici, iure proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale derivante dalla morte di le seguenti somme già A_ dimidiate, ovvero:
- € 160.351,49 a favore di nato in data [...] (figlio di A_ [...]
: PE
- € 152.529,00 a favore di Parte_1
Le somme in questione non sono soggette a rivalutazione, in quanto liquidate sulla scorta delle Tabelle di AN più attuali relative all'anno 2024.
Va nondimeno esclusa la rifusione di ulteriori somme a titolo di danno biologico, in quanto genericamente prospettato e, ove da ricondursi al pregiudizio subito in conseguenza del decesso del familiare, già ricompreso nella posta risarcitoria oggetto di precedente disamina.
17 * * *
Viene altresì riconosciuto alle parti attrice, nell'an, il risarcimento del richiesto danno patrimoniale futuro, in quanto è deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, risultando A_ documentato il fatto che il de cuius lavorava in Italia e percepiva redditi (cfr. doc. 14, 15 e 16), con richiamo a condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui anche “ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice)” (cfr. Cassazione, Sezione 3 n. 5099 del 25/02/2020).
Tanto osservato nell'an, con riferimento al quantum, il parametro di riferimento da utilizzare deve ritenersi nella fattispecie quello residuale del triplo della pensione sociale (cfr. Cassazione, Sezione 3, n.
16844 del 13/06/2023 per cui “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro (…) a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale” sulla scorta di Cassazione n. 8896/2016 secondo cui "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima"). A tal riguardo, va infatti considerato che la circostanza per cui nell'ultimo anno di imposta disponibile il de cuius abbia avuto dei redditi netti pari ad € 9.000,00 circa (cfr. CUD 2025, prodotto quale doc. 16) non costituisce un parametro di riferimento che esprime la reale capacità lavorativa della vittima, in ragione della sua giovane età e dovendosi tenere in considerazione che aveva da poco iniziato a lavorare. Ne deriva A_
che, essendo impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima, sulla scorta della condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra riportata, il danno alla capacità di lavoro va liquidato avendo quale riferimento il triplo della pensione sociale, per quanto nei limiti della domanda (cfr. infra).
Per quanto concerne l'arco temporale di riferimento, è equo stabilire un risarcimento a favore del figlio e della moglie, a partire dal mese decesso (ottobre 2015) e sino alla maggiore età del figlio minore
(novembre 2032). A detta conclusione si perviene, in via equitativa, in assenza di adeguate allegazioni delle parti attrice in ordine alla situazione personale delle parti e all'intenzione del figlio di proseguire gli studi oltre la maggiore età e all'impossibilità per la moglie – una volta sgravata dall'impegno di occuparsi di prole minorenne – di rinvenire una qualche occupazione lavorativa.
18 Per l'effetto, in adesione alla prospettazione attorea ove è stato indicato che il de cuius avrebbe versato alla famiglia circa il 90% dei propri guadagni annui netti (ovvero € 15.000,00 circa, a fronte di redditi annui stimati in € 16.800,00 annui dall'attrice, trattandosi di quantificazione comunque inferiore al triplo della pensione sociale di € 20.000,00 circa), le somme dovute dalla convenuta vengono così quantificate:
- a favore di ciascuna delle parti, per il periodo da ottobre 2015 alla maggiore età del figlio minore
(novembre 2032), la somma di € 625,00 mensili complessivi (ovvero € 7.500,00 annui) e dunque complessivi € 128.125,00 (somma da dimidiarsi ex art. 2054 c.c. per le ragioni esposte in precedenza).
Ne deriva che la convenuta è tenuta a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro a favore dei prossimi congiunti di familiare deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo,
le seguenti somme, già dimidiate ex artt. 1227 e 2054 c.c., ovvero:
- € 64.062,50 a favore di , in proprio;
Parte_1
- € 64.062,50 a favore della predetta , quale genitore esercente in via esclusiva la Parte_1
responsabilità sul figlio minore . A_
Le somme in questione non sono soggette a rivalutazione, in quanto liquidate in via equitativa tenendo conto di valori sostanzialmente in linea con quelli attuali della pensione sociale.
Va altresì riconosciuto il diritto delle parti attrici, pro quota del 50% ciascuna, alla rifusione integrale della somma di € 2.965,00, da corrispondersi a saldo a favore del c.t.p. per l'attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale, in aggiunta alla somma di € 971,00 (quest'ultima versata quale anticipazione dal procuratore antistatario ed oggetto di una distinta domanda di rifusione ex art. 93 c.p.c. – cfr. infra),
in quanto spese congrue e sostenute al fine di tutelare la propria pretesa in giudizio.
Va di converso rigettata la richiesta di rifusione della somma di € 6.100,00 - che le parti attrici risulterebbero aver versato a favore studio di infortunistica che si è occupato della fase stragiudiziale - in quanto dalla documentazione in atti emerge che altra compagnia ha già provveduto a versare al procuratore attoreo la somma di € 12.200,00 per spese legali stragiudiziali, in aggiunta agli € 50.000,00 versati in quota capitale in fase stragiudiziale (cfr. doc. 3 e 4, fascicolo attoreo). Detta somma è da ritenersi congrua e sufficiente a garantire il pieno ristoro di anticipazioni relative alla fase stragiudiziale, in quanto in linea coi parametri di riferimento per l'assistenza prestata in sede stragiudiziale e non assumendo un decisivo rilievo, ai fini che qui interessano, l'unilaterale determinazione attorea di utilizzare parte della provvista versata in quota capitale (ovvero ulteriori € 6.100,00 della maggior somma di € 50.000,00 percepita) anche per procedere ad ulteriori versamenti a favore di soggetti asseritamente occupatisi delle trattative (in aggiunta al procuratore nominato e a ciò abilitato, oltre che tenendo conto delle spese rifuse separatamente per l'attività di assistenza svolta dal consulente tecnico di parte).
19 Va parimenti rigettata la richiesta di rifusione di danni derivanti dalla distruzione della moto, del casco e del vestiario, in quanto genericamente prospettati e non risultando documentato adeguatamente che detti beni avessero valore superiore alla franchigia di € 500,00 prevista nella fattispecie per i danni alle cose ex d.lgs. 209 / 05.
* * *
Per quanto sopra osservato, accertata come esposto al paragrafo che precede la responsabilità del sinistro in capo al guidatore del veicolo Mercedes non identificato e in capo al de cuius, in via paritaria,
con conseguente diritto delle parti attrice al risarcimento del 50% dei danni accertati, nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt. 283 e seguenti di cui al d. lgs. n. 209/2005, viene altresì accertato che la convenuta è tenuta al pagamento:
- della somma complessiva di € 218.074,00 a favore di , in proprio (di cui Parte_1
€ 152.529,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p.);
- della somma complessiva di € 226.436,49 a favore , quale genitore Parte_1 esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore (di cui € A_
160.351,49 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p.).
Va tuttavia detratta la somma di € 50.000,00, per come già versata a favore delle parti attrici da altra compagnia (cfr. doc. 3 e 4, fascicolo attoreo) ed imputata in misura di ½ a favore di quanto dovuto a ciascuno dei danneggiati, per come chiesto espressamente dalla stessa parte attrice.
Ne deriva che la convenuta viene condannata al pagamento, per le ragioni sopra esposte:
- della somma complessiva di € 193.074,00 a favore di , in proprio (di cui Parte_1
€ 152.529,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p., nonché operando la detrazione della somma di 25.000,00 già versata da altra compagnia).
- della somma complessiva di € 201.436,49 a favore , quale genitore Parte_1 esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore (di cui € A_
160.351,49 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p., nonché operando la detrazione della somma di 25.000,00 già versata da altra compagnia).
20 Quanto sopra, oltre ad interessi legali dalla data della presente pronuncia.
* * *
4. Le spese di lite di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono quantificate in €
17.252,00 oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15%, oltre alla rifusione di €
552,95 per anticipazioni documentate, secondo lo dello scaglione di riferimento, da intendersi quello per giudizi sino ad € 520.000,0, in ragione degli esiti del giudizio.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle varie fasi, ad eccezione di quella istruttoria liquidata di converso nei minimi, in considerazione del fatto che il giudizio è stato celebrato in larga parte con modalità cartolari e, oltre all'istruttoria documentale e alla formulazione di proposta ex art. 185 bis c.p.c., è stata disposta soltanto la c.t.u. dinamico-ricostruttiva del sinistro.
La predetta somma, infine, va versata a favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Maccarrone,
ex art. 93 c.p.c., il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese del giudizio, unitamente alla somma di
€ 976,00, parimenti anticipata dal predetto a favore del c.t.p., per come documentato con produzione attorea del 16 maggio 2024 (quanto sopra in aggiunta a quanto la convenuta è stata condannata a rifondere direttamente a favore delle parti attrici a tale titolo – cfr. paragrafo che precede).
Le spese di c.t.u., per come in precedenza liquidate con separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono poste a carico della convenuta. Ne deriva la condanna della predetta alla rifusione a favore dell'avv. Giovanni Maccarrone, ex art. 93 c.p.c., della somma di € 1823,56, da quest'ultimo versata personalmente a favore del c.t.u (cfr. documentazione prodotta dall'attore in data 16 maggio 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta, in quanto infondata;
2) accerta che il sinistro per cui è causa e la morte di sono eziologicamente A_ riconducibili anche all'improvvida manovra di un autoveicolo di targa Mercedes non identificato;
accerta altresì la sussistenza di un concorso di colpa paritario in capo ad ed in A_ capo conducente del predetto veicolo non identificato, per l'effetto derivandone il diritto delle parti attrici al risarcimento del 50% dei danni accertati, nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt.
283 e seguenti di cui al d. lgs. n. 209/2005, per come quantificati al capo seguente;
3) previo rigetto delle altre domande e pretese risarcitorie, condanna la convenuta al pagamento: a) della somma complessiva di € 193.074,00 a favore di , in proprio (di cui € Parte_1
152.529,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p., nonché
21 operando la detrazione della somma di 25.000,00 già versata da altra compagnia); quanto sopra, oltre ad interessi legali dalla data della presente pronuncia;
b) della somma complessiva di € 201.436,49 a favore , quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio Parte_1 minore (di cui € 160.351,49 a titolo di danno da perdita del rapporto A_ parentale, € 64.062,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro ed € 1.483,50 quale rifusione di spesa dovuta a favore del c.t.p., nonché operando la detrazione della somma di 25.000,00
già versata da altra compagnia); quanto sopra, oltre ad interessi legali dalla data della presente pronuncia;
4) condanna la convenuta a rifondere alle patri attrici, in solido tra loro, le spese di lite di questo giudizio, quantificate in € 17.252,00 complessivi per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15%, oltre alla rifusione di € 552,95 per anticipazioni documentate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Maccarrone;
pone le spese di c.t.u., per come in precedenza liquidate con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta;
condanna la convenuta a rifondere alle patri attrici, in solido tra loro, le spese di c.t.p. e di c.t.p. anticipate, pari ad € 2.799,56, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni
Maccarrone.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ad IVASS, per gli accertamenti di competenza, ex art. 148 comma 10 d cui al d.lgs. 209 / 2005.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 2 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
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