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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4722 dell'anno 2023, promossa da con l'Avv. Virginia Pellegrini Parte_1
e , con l'Avv. Cecilia Stasi Controparte_1
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio civile in data 28 dicembre 2003 in Roma, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2003, Parte 1, n. 03257,
Serie 01, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nata il [...]; Per_1
- in data 3 maggio 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) L'abitazione familiare in Riano (RM), Via del Campo Sportivo n. 2, viene assegnata al Signor La moglie se ne è già allontanata e provvederà a prelevare tutti Parte_1
i suoi effetti personali entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
3) La figlia minore in affidamento condiviso, avrà come residenza prevalente Per_1 quella della madre. Il padre potrà vedere la figlia quando lo desideri previo accordo con la madre e comunque:
a) Due fine settimana al mese alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Un giorno alla settimana dall'uscita della scuola fino alla sera dopo cena.
All'inizio di ogni anno scolastico i genitori stabiliranno il giorno settimanale che la minore trascorrerà con il padre sulla base dei suoi impegni e delle attività extrascolastiche
b) Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, nel periodo che verrà concordato dalle parti entro il 30 maggio di ciascun anno
c) I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà ad anni alternati, la sera della
Vigilia di Natale e il giorno di Natale con un genitore. In ugual modo, ad anni alternati dal 25 Dicembre fino al 31 Dicembre e dal 1gennaio al 6 gennaio. Entro il 30 Novembre di ciascun anno, nel rispetto del principio di alternanza, potranno accordarsi modificando le settimane a loro spettanti
d) Durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà 4 giorni di vacanza con il padre ad anni alterni
3) Il padre corrisponderà tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese alla madre per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 250,00, rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT 4) Il Signor sosterrà integralmente il costo di un'attività sportiva per la figlia Pt_1 oltre il 50% delle spese straordinarie con le modalità disposte dal Protocollo del
Tribunale di Tivoli;
5) L'assegno unico per la figlia minore spetta alla RA;
Controparte_1
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia minore Persona_2
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4722 dell'anno 2023 R.G, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di Roma, alle condizioni interamente riportate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Michele Cappai