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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 21312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
EL ZA e IL AR, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Arturo Florimo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro;
condanna alle differenze retributive
;impugnazione licenziamento disciplinare
1 Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 e ritualmente notificato in data 17.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale adito di: “A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la nel Parte_1 Controparte_2
periodo dal 01.03.2023 al 10.11.2023; A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che il sig. in ragione delle mansioni effettivamente svolte, Parte_1
ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL applicabile al rapporto ovvero il
CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere al sig. la somma di suro 7.919,26 a titolo di differenze Parte_1 retributive ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la nullità ed illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento del danno pari ad € 59.726,52 ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi ai procuratori antistatari”.
2. A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della Società convenuta sin dal primo marzo 2023 – con rapporto di lavoro regolarizzato, tuttavia, solo dal settembre dell'anno medesimo – per svolgere le mansioni di cameriere presso l'Hostaria del Mercato 1870 con orario settimanale di 42 ore, distribuite dal martedì alla domenica e collocate quotidianamente nella fascia oraria
16:00-23:00 e con la retribuzione mensile di € 1.300,00 corrisposta regolarmente in contanti. Ha dedotto che al rapporto di lavoro doveva riconoscersi natura subordinata, anche per il periodo antecedente alla formalizzazione ( avvenuta in data 7 settembre 2023,
2 all. 2 fascicolo di parte) , in virtù delle concrete modalità di suo svolgimento quali l' osservanza di orario predeterminato dal datore di lavoro, necessità di attenersi agli ordini impartitegli dal datore di lavoro, al cui potere disciplinare era sottoposto in caso di mancanze e percezione di retribuzione fissa mensile, corrisposta solo fino ad agosto 2023, data a partire della quale non aveva più ricevuto gli emolumenti spettanti, corrispostigli solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 7351/2023 emesso dal Tribunale di
Roma (cfr. allegato n. 4 di parte ricorrente).
3. La parte ricorrente ha altresì esposto di essere stata licenziata con missiva del
10.11.2023, a seguito di lettera di contestazione del 2.11.2023, del seguente tenore;
“Durante l'orario di lavoro ed unitamente ad altri Suoi colleghi, che operavano lo stesso turno, ha sistematicamente e quotidianamente sottoposto alla clientela (per la maggior parte 'straniera') un 'preconto' o 'conto finale' recante al suo interno una voce, giammai autorizzata, denominata 'servizio'. Tale importo, dopo il pagamento, veniva prelevato direttamente dai contanti presenti in cassa, senza che lo stesso sia mai stato né autorizzato e nemmeno mai comunicato all'organo amministrativo della società. Secondo quanto ci
è stato riferito, alcune volte, in alternativa alla procedura sopra descritta, la S.V. ha aggiunto pietanze in più sul conto finale, voci che, dopo il pagamento, venivano sottratte e sostituite nello scontrino fiscale con la dicitura 'servizio'; anche il predetto importo veniva da Lei prelevato dopo il pagamento dai contanti presenti nella cassa, senza la benché minima autorizzazione” (cfr. all. nn. 1, 5 e 6 al ricorso). Al licenziamento per giusta causa, così intimato, faceva seguito impugnativa stragiudiziale tempestivamente notificata al datore di lavoro il 29.12.2023 (v. all. nn. 7 e 8 di parte ricorrente).
4. In relazione al licenziamento intimatogli, il ricorrente rimarcava di aver Pt_1
contestato i fatti nel corso del procedimento disciplinare sia in ordine alla prospettata commissione degli stessi che con riguardo alla genericità delle contestazioni, rimaste sfornite di circostanze concrete indicate che consentissero di collocare gli addebiti in un preciso arco temporale, così come di indicazioni del quantum asseritamente sottratto alla datrice di lavoro.
3 5. Parte ricorrente ha altresì aggiunto che i fatti genericamente descritti erano anche incompatibili con l'organizzazione propria dell'Hostaria del Mercato 1870 atteo che i camerieri non avevano accesso alla cassa, poiché la stampa dei conti competeva ai cassieri (sig. e , mentre i primi provvedevano soltanto Persona_1 Persona_2 alla materiale consegna dei conti al cliente. Sul punto, ha inoltre concluso esponendo che quando gli avventori del locale richiedevano di poter lasciare una mancia, gli stessi pagavano in contanti o con il POS e le mance venivano distribuite ai camerieri in contanti a fine serata, sotto la sorveglianza di amministratore unico della Persona_3
società, ovvero del figlio , i quali ultimi contestualmente pagavano in contanti Per_4 anche i lavoratori non regolarizzati.
6. Parte ricorrente ha inoltre dedotto di essere rimasto creditore di euro 7.919,26 a titolo di differenze economiche e TFR dovute in applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL Pubblici Servizi prodotto, all. n. 10), come da conteggio analitico richiamato in ricorso, per permessi e indennità di ferie non godute, ore di lavoro straordinario svolto e non remunerato, compenso per lavoro straordinario domenicale non remunerato, ratei 13° e 14° mensilità e di aver inviato diffida di adempimento ( all. 12 e
13 ) in data 10 aprile 2024, rimasta senza esito.
Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra indicato.
7. La parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha contestato le avverse prospettazioni e formulato le seguenti conclusioni;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale: a) rigettare la domanda avversaria relativa alla presunta illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
b) in merito alla Controparte_1 pretese differenze retributive, rideterminare il quantum dovuto depurandolo delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, invero mai espletato dal Sig. e delle Parte_1
competenze e maggiorazioni per il lavoro festivo, debitamente corrisposte;
- in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, dichiarare comunque risolto il rapporto di lavoro con il
4 Sig. alla data del 10.11.2023 e limitare la condanna della Parte_1 Controparte_1
alla misura minima prevista dalla legge;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alla refusione dei compensi e delle spese sostenute dalla nel presente Controparte_1
giudizio”.
8. Ha eccepito in sintesi, quanto al licenziamento intimato, che lo stesso doveva ritenersi giustificato, perché il ricorrente aveva ammesso i fatti contestati, che avevano cagionato la perdita di fiducia riposta nel lavoratore e reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, parte resistente ha eccepito che i fatti addebitati al ricorrente erano emersi nel corso di verifiche sul personale avviate a partire dall'ottobre del 2023 dal Dott. (poco dopo la sua nomina ad amministratore unico della Persona_5
, il quale li aveva appresi da alcuni colleghi del ricorrente stesso. I Controparte_1
colleghi in questione, anch'essi dipendenti della avevano rilasciato a tal CP_1
proposito delle dichiarazioni scritte, che il Dott. aveva poi allegato anche alla Per_5 denuncia-querela presentata il 02.02.2024 alla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di
SA AL.
9. Parte resistente ha eccepito che le condotte contestate avevano arrecato un vulnus alla fiducia riposta nel ricorrente, determinandone la cessazione immediata con impossibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, tenuto conto che le condotte addebitate al ricorrente, consistite nell'aver presentato agli avventori conti superiori a quanto effettivamente dovuto, avevano cagionato un danno ingiusto non soltanto alla clientela stessa, ma anche un danno d'immagine e un ingiusto profitto ai danni del datore di lavoro, atteso che quest'ultimo aveva dovuto far fronte a regolari ammanchi di cassa a fronte di incassi che erano entrati a comporre il fatturato della Società ; al riguardo ha sottolineato l'irrilevanza del quantum di danno subìto, essendo l'adozione del provvedimento espulsivo adottato giustificato dalla gravità delle condotte poste in essere.
10. Parte resistente ha altresì eccepito che il Sig. lungi dall'essere Persona_3
l'amministratore unico della società all'epoca dei fatti, era anch'egli un dipendente
5 dell'azienda ed era stato licenziato per aver posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ( (6 alla memoria difensiva).
11. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, la CP_1 CP_1
ha eccepito che il Sig. era stato sempre retribuito per l'attività svolta, anche
[...] Pt_1 nel periodo nel quale il rapporto non era stato regolarizzato e che , dal momento della regolare assunzione (settembre 2023) egli era stato inquadrato nel 3° livello del CCNL
Pubblici esercizi Turismo dell'8.2.2018, applicato dalla convenuta ai propri dipendenti – diverso da quello prodotto dalla controparte (cfr. all. n. 5 alla memoria difensiva). Ha contestato altresì che il ricorrente avesse mai svolto del lavoro straordinario non retribuito, producendo a tal proposito i fogli firma mensili sottoscritti dal ricorrente relativi al periodo marzo/agosto 2023 (cfr. all. n. 7 alla memoria di costituzione ) ed ha richiamato l'indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione sull'onere di allegazione e prova in capo al lavoratore dell'orario straordinario dedotto come svolto.
12.Esperito senza esito il tentativo di conciliazione sulle produzioni documentali in atti, la causa veniva istruita con deposizioni testimoniali;
autorizzato il deposito di note conclusive e note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra e Parte_1 [...]
sin dal 13 marzo del 2023 CP_1
In merito al periodo di lavoro svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze della convenuta sin dal marzo del 2023, si osserva che alla luce dello stesso doc. 7 prodotto da parte resistente ( fogli firma dal 13 marzo 2023 all'agosto 2023 ) l'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente deve ritenersi accertata dalla data suddetta del 13 marzo 2023, antecedente a quella di conclusione di contratto scritto del 7 settembre 2023. In relazione alle mansioni e all'orario svolto si osserva che sia il teste indotto da parte resistente che i testi indotti da parte ricorrente, hanno dichiarato che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di cameriere ai tavoli con orario dalle 16 alle 23 per sei giorni a settimana, con
1 giorno di riposo, come disposto dal soggetto incaricato di gestire il ristorante, Per_3
6 ( v. dichiarazioni teste , e . In ragione inoltre della non Per_3 Tes_1 Tes_2 Tes_3
contestata da parte resistente percezione di retribuzione fissa per il periodo da aprile 2023 ad agosto 2023 e del carattere semplice e routinario delle mansioni svolte dal ricorrente, ricorrono tutti gli elementi per ritenere instaurato rapporto di lavoro subordinato tra le parti con inquadramento nel 3° livello CCNL Turismo P.E- ( all. 10 fascicolo di parte ricorrente ) fin dal 13 marzo 2023. Si richiama al riguardo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato, tra gli indici della subordinazione, fattori quali l'assenza di rischio d'impresa, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la presenza di turni predisposti dal datore, le modalità della retribuzione, lo svolgimento della prestazione presso i locali dell'azienda (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. L., n.
3863/2011, 7681/2010 e 25581/2010).
14. Sul diritto alle differenze retributive reclamate dal ricorrente
Accertato che il Sig. è effettivamente stato assunto alle dipendenze dell'odierna Pt_1 convenuta con rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13 marzo 2023, occorre esaminare il profilo delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Ebbene, sul punto, va innanzitutto premesso che parte ricorrente nel richiamare il
CCNL prodotto Commercio e Pe sottoscritto il 12.09.2018 ( all. 10 ) ha altresì prodotto conteggio elaborato sulla base di quanto da detto CCNL previsto per i titoli indicati nel conteggio e nelle conclusioni del ricorso. Il conteggio dà conto del percepito dal ricorrente per i mesi da marzo ad agosto 2023 di euro 1300 al mese e dell'importo invece spettante a titolo di retribuzione mensile di euro 1.659, 07 per CCNL applicato.
Dalle buste paga prodotte da parte ricorrente ( all 3 fascicolo di parte ricorrente )
l'importo di retribuzione mensile risulta pari ad euro 1659,07 e coincide cioè con quello indicato nel conteggio di parte ricorrente, con la conseguenza che le contestazioni mosse da parte resistente sull'applicazione di diverso CCNL sono rimaste non fondate. Alla luce inoltre della provata da parte ricorrente osservanza di 42 ore settimanali per il turno svolto per 6 giorni a settimana di 7 ore ciascuno, anche nei giorni domenicali ed in assenza di conteggio alternativo prodotto da parte resistente, così come di prova offerta sulla corresponsione delle somme dovute per i titoli rivendicati e per il TFR maturato, la
7 domanda di pagamento merita di essere accolta come proposta. Si richiama al riguardo l'indirizzo più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui : “ Nel rito del lavoro il convenuto all'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore ai sensi degli ha 167 primo comma 416 terzo comma c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica l'necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma seppure subordinata in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo il bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso un giudice e la contestazione successive tardiva ed inammissibile” .( Cass. n. 563 del 17 gennaio 2012, Cass. n.6332 del 19 marzo 0214 e Cass. n.5949 del 12 marzo 2018)
Peraltro, vertendosi pur sempre in tema di responsabilità contrattuale, vige anche nel caso che occupa il ben noto criterio di riparto dell'onere della prova, secondo cui (per ormai granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, consolidatasi a partire dalla nota pronuncia a SS.UU. n. 13533 del 2001) compete al creditore provare la fonte contrattuale del rapporto e allegare l'inadempimento o il non corretto adempimento, spettando poi invece al debitore convenuto l'onere di fornire la prova di avere adempiuto, ovvero di avere correttamente adempiuto, alle proprie prestazioni;
il tutto, a meno che si tratti di obbligazioni negative, nel qual caso spetta al creditore l'onere di provarne l'inadempimento.
Sull'importo richiesto pari ad euro 7.919,26 decorrono inoltre gli interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo e cioè dalla data di ricezione della diffida del
10 aprile 2024 ( all. 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente) .
15. Sull'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al sig. Pt_1
In relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, si premette che alla luce delle domande formulate che attengono esclusivamente a
8 richieste di condanna al risarcimento del danno, come chiarito anche a verbale di udienza dell' 11 settembre 2024, l'esame della domanda è stato limitato all'applicazione dell'art. 3 comma 1 D.Legs. 23/2015, con conseguente inapplicabilità della tutela di cui al co. 2° del d. lgs. 23/2015.
In relazione ai fatti contestati al ricorrente, si premette che dalle giustificazioni prodotte
( all. 6 fascicolo di parte ricorrente) gli stessi non risultano ammessi come invece eccepito da parte resistente e che le condotte contestate, sono rimaste generiche quanto a contestualizzazioni temporali ed indicazione in ordine agli importi prospettati come incassati ed in ogni caso non sono stati dimostrati dal datore di lavoro nel corso del processo.
Nel caso di specie , alle dichiarazioni scritte prodotte da parte resistente non è possibile riconoscere valore probatorio, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( Cass. 9507/23) perché raccolte fuori dal contraddittorio, contestate da parte ricorrente e non confermate nel corso del processo mediante l'escussione dei soggetti che le hanno rilasciate, né messe a confronto da parte resistente con altri elementi indiziari. Occorre invero rilevare che l'unica testa indotta da parte resistente ed escussa,
, ha reso dichiarazioni eccessivamente generiche e perciò non Testimone_4
dirimenti ai fini del decidere, affermando di aver visto il ricorrente in data e orario imprecisato che portava un “preconto” che riportava la somma di euro 20 “mentre il costo del servizio viene inserito dal cassiere “ , senza tuttavia chiarire se detto importo sia stato poi o meno incassato dal ricorrente;
sempre la teste ha escluso di aver visto il ricorrente operare degli aumenti di prezzo di listino da parte del ricorrente. Le dichiarazioni testimoniali rese risultano inoltre non confermate da dichiarazioni rese da altri testi escussi, ad es, dai dipendenti addetti alle casse del ristorante essendo stata dichiarata decaduta parte resistente dalla prova testimoniale con ordinanza del 2 aprile 2025, né da altri elementi indiziari allegati e provati da parte resistente. Si osserva infine che elementi utili non possono trarsi allo stato dalle indagini penali svolte a seguito della presentazione di denuncia- querela, da parte del l.r. della società resistente, atteso che l'A.G. procedente risulta aver presentato richiesta di archiviazione al Gip presso il
9 Tribunale di Roma, come documentato da parte ricorrente con le note conclusive e non replicato da parte resistente.
16.Il licenziamento intimato deve pertanto essere dichiarato illegittimo ed in ragione del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 invocato da parte ricorrente, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto. La disposizione normativa da ultimo citata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero
194 del 2018 è stato dichiarato illegittimo per contrasto con gli articoli, 3 quattro primo comma 35 primo comma della Costituzione nonché con riferimento all'articolo 24 della
Carta sociale europea, 76 e 117 primo comma della Costituzione, limitatamente alle parole “d'importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. La Corte Costituzionale ha infatti censurato il disposto normativo perché parametrato alla sola anzianità di servizio, elemento che non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e non è sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro .La Corte Costituzionale ha rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante, alla luce non solo dell'anzianità ma anche di altri criteri indicati dall'articolo 8 legge 604/ 66 o dall'art 18 quinto comma legge 300/70.
17.. Nel caso che occupa, l'anzianità di servizio è modesta – pari cioè a nove mesi
(includendo anche il periodo di lavoro di fatto ) mentre cospicuo è il numero dei dipendenti, che risulta dalla visura camerale prodotta pari a 36 dipendenti. Tali elementi consentono di limitare il risarcimento a 7 mensilità della retribuzione globale percepita utile al calcolo del TFR indicata in euro 1659,07 mensili ( 59.726,52 : 36 pag. 5 del ricorso ) e così per complessivi euro 11.613,49. A detta somma va pertanto condanna parte resistente, oltre accessori dalla data di impugnazione del licenziamento ( 29 dicembre 2023 doc. 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente) .
18. Spese di lite
In ragione della soccombenza sostanziale di parte resistente e del rifiuto rivelatosi ingiustificato di addivenire a conciliazione giudiziale, da detta parte opposto, le spese di lite restano a suo carico;
in applicazione dei valori i medi previsti dal D.M. 55 del 2014 come da ultimo modificato con D.M. 147 del 2022, le stesse vengono liquidate come in
10 dispositivo e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatario, alla luce della natura del giudizio, del valore della controversia ( fino ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 4 giugno 2024 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato full time con inquadramento del ricorrente nel livello 3° CCNL applicato dal 13 marzo 2023 all'11 novembre 2023 ;
2. Condanna parte resistente corrispondere al Sig. la somma di € ad euro Parte_1
7.919,26 comprensive di T.F.R. oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 10 aprile 2024 ;
3. Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro a far data dal 10.11.2023 e condanna parte convenuta alla corresponsione al sig. della somma pari ad euro 11.613,49 oltre agli interessi Parte_1 sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di impugnazione del licenziamento ( 29 dicembre 2023) al saldo;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti EL ZA e IL AR.
Si comunichi
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Si dà atto che il provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora
Celico
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 21312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
EL ZA e IL AR, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Arturo Florimo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro;
condanna alle differenze retributive
;impugnazione licenziamento disciplinare
1 Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 e ritualmente notificato in data 17.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale adito di: “A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la nel Parte_1 Controparte_2
periodo dal 01.03.2023 al 10.11.2023; A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che il sig. in ragione delle mansioni effettivamente svolte, Parte_1
ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL applicabile al rapporto ovvero il
CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere al sig. la somma di suro 7.919,26 a titolo di differenze Parte_1 retributive ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la nullità ed illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento del danno pari ad € 59.726,52 ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi ai procuratori antistatari”.
2. A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della Società convenuta sin dal primo marzo 2023 – con rapporto di lavoro regolarizzato, tuttavia, solo dal settembre dell'anno medesimo – per svolgere le mansioni di cameriere presso l'Hostaria del Mercato 1870 con orario settimanale di 42 ore, distribuite dal martedì alla domenica e collocate quotidianamente nella fascia oraria
16:00-23:00 e con la retribuzione mensile di € 1.300,00 corrisposta regolarmente in contanti. Ha dedotto che al rapporto di lavoro doveva riconoscersi natura subordinata, anche per il periodo antecedente alla formalizzazione ( avvenuta in data 7 settembre 2023,
2 all. 2 fascicolo di parte) , in virtù delle concrete modalità di suo svolgimento quali l' osservanza di orario predeterminato dal datore di lavoro, necessità di attenersi agli ordini impartitegli dal datore di lavoro, al cui potere disciplinare era sottoposto in caso di mancanze e percezione di retribuzione fissa mensile, corrisposta solo fino ad agosto 2023, data a partire della quale non aveva più ricevuto gli emolumenti spettanti, corrispostigli solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 7351/2023 emesso dal Tribunale di
Roma (cfr. allegato n. 4 di parte ricorrente).
3. La parte ricorrente ha altresì esposto di essere stata licenziata con missiva del
10.11.2023, a seguito di lettera di contestazione del 2.11.2023, del seguente tenore;
“Durante l'orario di lavoro ed unitamente ad altri Suoi colleghi, che operavano lo stesso turno, ha sistematicamente e quotidianamente sottoposto alla clientela (per la maggior parte 'straniera') un 'preconto' o 'conto finale' recante al suo interno una voce, giammai autorizzata, denominata 'servizio'. Tale importo, dopo il pagamento, veniva prelevato direttamente dai contanti presenti in cassa, senza che lo stesso sia mai stato né autorizzato e nemmeno mai comunicato all'organo amministrativo della società. Secondo quanto ci
è stato riferito, alcune volte, in alternativa alla procedura sopra descritta, la S.V. ha aggiunto pietanze in più sul conto finale, voci che, dopo il pagamento, venivano sottratte e sostituite nello scontrino fiscale con la dicitura 'servizio'; anche il predetto importo veniva da Lei prelevato dopo il pagamento dai contanti presenti nella cassa, senza la benché minima autorizzazione” (cfr. all. nn. 1, 5 e 6 al ricorso). Al licenziamento per giusta causa, così intimato, faceva seguito impugnativa stragiudiziale tempestivamente notificata al datore di lavoro il 29.12.2023 (v. all. nn. 7 e 8 di parte ricorrente).
4. In relazione al licenziamento intimatogli, il ricorrente rimarcava di aver Pt_1
contestato i fatti nel corso del procedimento disciplinare sia in ordine alla prospettata commissione degli stessi che con riguardo alla genericità delle contestazioni, rimaste sfornite di circostanze concrete indicate che consentissero di collocare gli addebiti in un preciso arco temporale, così come di indicazioni del quantum asseritamente sottratto alla datrice di lavoro.
3 5. Parte ricorrente ha altresì aggiunto che i fatti genericamente descritti erano anche incompatibili con l'organizzazione propria dell'Hostaria del Mercato 1870 atteo che i camerieri non avevano accesso alla cassa, poiché la stampa dei conti competeva ai cassieri (sig. e , mentre i primi provvedevano soltanto Persona_1 Persona_2 alla materiale consegna dei conti al cliente. Sul punto, ha inoltre concluso esponendo che quando gli avventori del locale richiedevano di poter lasciare una mancia, gli stessi pagavano in contanti o con il POS e le mance venivano distribuite ai camerieri in contanti a fine serata, sotto la sorveglianza di amministratore unico della Persona_3
società, ovvero del figlio , i quali ultimi contestualmente pagavano in contanti Per_4 anche i lavoratori non regolarizzati.
6. Parte ricorrente ha inoltre dedotto di essere rimasto creditore di euro 7.919,26 a titolo di differenze economiche e TFR dovute in applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL Pubblici Servizi prodotto, all. n. 10), come da conteggio analitico richiamato in ricorso, per permessi e indennità di ferie non godute, ore di lavoro straordinario svolto e non remunerato, compenso per lavoro straordinario domenicale non remunerato, ratei 13° e 14° mensilità e di aver inviato diffida di adempimento ( all. 12 e
13 ) in data 10 aprile 2024, rimasta senza esito.
Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra indicato.
7. La parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha contestato le avverse prospettazioni e formulato le seguenti conclusioni;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale: a) rigettare la domanda avversaria relativa alla presunta illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
b) in merito alla Controparte_1 pretese differenze retributive, rideterminare il quantum dovuto depurandolo delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, invero mai espletato dal Sig. e delle Parte_1
competenze e maggiorazioni per il lavoro festivo, debitamente corrisposte;
- in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, dichiarare comunque risolto il rapporto di lavoro con il
4 Sig. alla data del 10.11.2023 e limitare la condanna della Parte_1 Controparte_1
alla misura minima prevista dalla legge;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alla refusione dei compensi e delle spese sostenute dalla nel presente Controparte_1
giudizio”.
8. Ha eccepito in sintesi, quanto al licenziamento intimato, che lo stesso doveva ritenersi giustificato, perché il ricorrente aveva ammesso i fatti contestati, che avevano cagionato la perdita di fiducia riposta nel lavoratore e reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, parte resistente ha eccepito che i fatti addebitati al ricorrente erano emersi nel corso di verifiche sul personale avviate a partire dall'ottobre del 2023 dal Dott. (poco dopo la sua nomina ad amministratore unico della Persona_5
, il quale li aveva appresi da alcuni colleghi del ricorrente stesso. I Controparte_1
colleghi in questione, anch'essi dipendenti della avevano rilasciato a tal CP_1
proposito delle dichiarazioni scritte, che il Dott. aveva poi allegato anche alla Per_5 denuncia-querela presentata il 02.02.2024 alla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di
SA AL.
9. Parte resistente ha eccepito che le condotte contestate avevano arrecato un vulnus alla fiducia riposta nel ricorrente, determinandone la cessazione immediata con impossibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, tenuto conto che le condotte addebitate al ricorrente, consistite nell'aver presentato agli avventori conti superiori a quanto effettivamente dovuto, avevano cagionato un danno ingiusto non soltanto alla clientela stessa, ma anche un danno d'immagine e un ingiusto profitto ai danni del datore di lavoro, atteso che quest'ultimo aveva dovuto far fronte a regolari ammanchi di cassa a fronte di incassi che erano entrati a comporre il fatturato della Società ; al riguardo ha sottolineato l'irrilevanza del quantum di danno subìto, essendo l'adozione del provvedimento espulsivo adottato giustificato dalla gravità delle condotte poste in essere.
10. Parte resistente ha altresì eccepito che il Sig. lungi dall'essere Persona_3
l'amministratore unico della società all'epoca dei fatti, era anch'egli un dipendente
5 dell'azienda ed era stato licenziato per aver posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ( (6 alla memoria difensiva).
11. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, la CP_1 CP_1
ha eccepito che il Sig. era stato sempre retribuito per l'attività svolta, anche
[...] Pt_1 nel periodo nel quale il rapporto non era stato regolarizzato e che , dal momento della regolare assunzione (settembre 2023) egli era stato inquadrato nel 3° livello del CCNL
Pubblici esercizi Turismo dell'8.2.2018, applicato dalla convenuta ai propri dipendenti – diverso da quello prodotto dalla controparte (cfr. all. n. 5 alla memoria difensiva). Ha contestato altresì che il ricorrente avesse mai svolto del lavoro straordinario non retribuito, producendo a tal proposito i fogli firma mensili sottoscritti dal ricorrente relativi al periodo marzo/agosto 2023 (cfr. all. n. 7 alla memoria di costituzione ) ed ha richiamato l'indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione sull'onere di allegazione e prova in capo al lavoratore dell'orario straordinario dedotto come svolto.
12.Esperito senza esito il tentativo di conciliazione sulle produzioni documentali in atti, la causa veniva istruita con deposizioni testimoniali;
autorizzato il deposito di note conclusive e note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra e Parte_1 [...]
sin dal 13 marzo del 2023 CP_1
In merito al periodo di lavoro svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze della convenuta sin dal marzo del 2023, si osserva che alla luce dello stesso doc. 7 prodotto da parte resistente ( fogli firma dal 13 marzo 2023 all'agosto 2023 ) l'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente deve ritenersi accertata dalla data suddetta del 13 marzo 2023, antecedente a quella di conclusione di contratto scritto del 7 settembre 2023. In relazione alle mansioni e all'orario svolto si osserva che sia il teste indotto da parte resistente che i testi indotti da parte ricorrente, hanno dichiarato che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di cameriere ai tavoli con orario dalle 16 alle 23 per sei giorni a settimana, con
1 giorno di riposo, come disposto dal soggetto incaricato di gestire il ristorante, Per_3
6 ( v. dichiarazioni teste , e . In ragione inoltre della non Per_3 Tes_1 Tes_2 Tes_3
contestata da parte resistente percezione di retribuzione fissa per il periodo da aprile 2023 ad agosto 2023 e del carattere semplice e routinario delle mansioni svolte dal ricorrente, ricorrono tutti gli elementi per ritenere instaurato rapporto di lavoro subordinato tra le parti con inquadramento nel 3° livello CCNL Turismo P.E- ( all. 10 fascicolo di parte ricorrente ) fin dal 13 marzo 2023. Si richiama al riguardo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato, tra gli indici della subordinazione, fattori quali l'assenza di rischio d'impresa, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la presenza di turni predisposti dal datore, le modalità della retribuzione, lo svolgimento della prestazione presso i locali dell'azienda (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. L., n.
3863/2011, 7681/2010 e 25581/2010).
14. Sul diritto alle differenze retributive reclamate dal ricorrente
Accertato che il Sig. è effettivamente stato assunto alle dipendenze dell'odierna Pt_1 convenuta con rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13 marzo 2023, occorre esaminare il profilo delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Ebbene, sul punto, va innanzitutto premesso che parte ricorrente nel richiamare il
CCNL prodotto Commercio e Pe sottoscritto il 12.09.2018 ( all. 10 ) ha altresì prodotto conteggio elaborato sulla base di quanto da detto CCNL previsto per i titoli indicati nel conteggio e nelle conclusioni del ricorso. Il conteggio dà conto del percepito dal ricorrente per i mesi da marzo ad agosto 2023 di euro 1300 al mese e dell'importo invece spettante a titolo di retribuzione mensile di euro 1.659, 07 per CCNL applicato.
Dalle buste paga prodotte da parte ricorrente ( all 3 fascicolo di parte ricorrente )
l'importo di retribuzione mensile risulta pari ad euro 1659,07 e coincide cioè con quello indicato nel conteggio di parte ricorrente, con la conseguenza che le contestazioni mosse da parte resistente sull'applicazione di diverso CCNL sono rimaste non fondate. Alla luce inoltre della provata da parte ricorrente osservanza di 42 ore settimanali per il turno svolto per 6 giorni a settimana di 7 ore ciascuno, anche nei giorni domenicali ed in assenza di conteggio alternativo prodotto da parte resistente, così come di prova offerta sulla corresponsione delle somme dovute per i titoli rivendicati e per il TFR maturato, la
7 domanda di pagamento merita di essere accolta come proposta. Si richiama al riguardo l'indirizzo più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui : “ Nel rito del lavoro il convenuto all'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore ai sensi degli ha 167 primo comma 416 terzo comma c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica l'necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma seppure subordinata in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo il bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso un giudice e la contestazione successive tardiva ed inammissibile” .( Cass. n. 563 del 17 gennaio 2012, Cass. n.6332 del 19 marzo 0214 e Cass. n.5949 del 12 marzo 2018)
Peraltro, vertendosi pur sempre in tema di responsabilità contrattuale, vige anche nel caso che occupa il ben noto criterio di riparto dell'onere della prova, secondo cui (per ormai granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, consolidatasi a partire dalla nota pronuncia a SS.UU. n. 13533 del 2001) compete al creditore provare la fonte contrattuale del rapporto e allegare l'inadempimento o il non corretto adempimento, spettando poi invece al debitore convenuto l'onere di fornire la prova di avere adempiuto, ovvero di avere correttamente adempiuto, alle proprie prestazioni;
il tutto, a meno che si tratti di obbligazioni negative, nel qual caso spetta al creditore l'onere di provarne l'inadempimento.
Sull'importo richiesto pari ad euro 7.919,26 decorrono inoltre gli interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo e cioè dalla data di ricezione della diffida del
10 aprile 2024 ( all. 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente) .
15. Sull'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al sig. Pt_1
In relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, si premette che alla luce delle domande formulate che attengono esclusivamente a
8 richieste di condanna al risarcimento del danno, come chiarito anche a verbale di udienza dell' 11 settembre 2024, l'esame della domanda è stato limitato all'applicazione dell'art. 3 comma 1 D.Legs. 23/2015, con conseguente inapplicabilità della tutela di cui al co. 2° del d. lgs. 23/2015.
In relazione ai fatti contestati al ricorrente, si premette che dalle giustificazioni prodotte
( all. 6 fascicolo di parte ricorrente) gli stessi non risultano ammessi come invece eccepito da parte resistente e che le condotte contestate, sono rimaste generiche quanto a contestualizzazioni temporali ed indicazione in ordine agli importi prospettati come incassati ed in ogni caso non sono stati dimostrati dal datore di lavoro nel corso del processo.
Nel caso di specie , alle dichiarazioni scritte prodotte da parte resistente non è possibile riconoscere valore probatorio, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( Cass. 9507/23) perché raccolte fuori dal contraddittorio, contestate da parte ricorrente e non confermate nel corso del processo mediante l'escussione dei soggetti che le hanno rilasciate, né messe a confronto da parte resistente con altri elementi indiziari. Occorre invero rilevare che l'unica testa indotta da parte resistente ed escussa,
, ha reso dichiarazioni eccessivamente generiche e perciò non Testimone_4
dirimenti ai fini del decidere, affermando di aver visto il ricorrente in data e orario imprecisato che portava un “preconto” che riportava la somma di euro 20 “mentre il costo del servizio viene inserito dal cassiere “ , senza tuttavia chiarire se detto importo sia stato poi o meno incassato dal ricorrente;
sempre la teste ha escluso di aver visto il ricorrente operare degli aumenti di prezzo di listino da parte del ricorrente. Le dichiarazioni testimoniali rese risultano inoltre non confermate da dichiarazioni rese da altri testi escussi, ad es, dai dipendenti addetti alle casse del ristorante essendo stata dichiarata decaduta parte resistente dalla prova testimoniale con ordinanza del 2 aprile 2025, né da altri elementi indiziari allegati e provati da parte resistente. Si osserva infine che elementi utili non possono trarsi allo stato dalle indagini penali svolte a seguito della presentazione di denuncia- querela, da parte del l.r. della società resistente, atteso che l'A.G. procedente risulta aver presentato richiesta di archiviazione al Gip presso il
9 Tribunale di Roma, come documentato da parte ricorrente con le note conclusive e non replicato da parte resistente.
16.Il licenziamento intimato deve pertanto essere dichiarato illegittimo ed in ragione del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 invocato da parte ricorrente, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto. La disposizione normativa da ultimo citata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero
194 del 2018 è stato dichiarato illegittimo per contrasto con gli articoli, 3 quattro primo comma 35 primo comma della Costituzione nonché con riferimento all'articolo 24 della
Carta sociale europea, 76 e 117 primo comma della Costituzione, limitatamente alle parole “d'importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. La Corte Costituzionale ha infatti censurato il disposto normativo perché parametrato alla sola anzianità di servizio, elemento che non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e non è sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro .La Corte Costituzionale ha rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante, alla luce non solo dell'anzianità ma anche di altri criteri indicati dall'articolo 8 legge 604/ 66 o dall'art 18 quinto comma legge 300/70.
17.. Nel caso che occupa, l'anzianità di servizio è modesta – pari cioè a nove mesi
(includendo anche il periodo di lavoro di fatto ) mentre cospicuo è il numero dei dipendenti, che risulta dalla visura camerale prodotta pari a 36 dipendenti. Tali elementi consentono di limitare il risarcimento a 7 mensilità della retribuzione globale percepita utile al calcolo del TFR indicata in euro 1659,07 mensili ( 59.726,52 : 36 pag. 5 del ricorso ) e così per complessivi euro 11.613,49. A detta somma va pertanto condanna parte resistente, oltre accessori dalla data di impugnazione del licenziamento ( 29 dicembre 2023 doc. 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente) .
18. Spese di lite
In ragione della soccombenza sostanziale di parte resistente e del rifiuto rivelatosi ingiustificato di addivenire a conciliazione giudiziale, da detta parte opposto, le spese di lite restano a suo carico;
in applicazione dei valori i medi previsti dal D.M. 55 del 2014 come da ultimo modificato con D.M. 147 del 2022, le stesse vengono liquidate come in
10 dispositivo e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatario, alla luce della natura del giudizio, del valore della controversia ( fino ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 4 giugno 2024 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato full time con inquadramento del ricorrente nel livello 3° CCNL applicato dal 13 marzo 2023 all'11 novembre 2023 ;
2. Condanna parte resistente corrispondere al Sig. la somma di € ad euro Parte_1
7.919,26 comprensive di T.F.R. oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 10 aprile 2024 ;
3. Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro a far data dal 10.11.2023 e condanna parte convenuta alla corresponsione al sig. della somma pari ad euro 11.613,49 oltre agli interessi Parte_1 sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di impugnazione del licenziamento ( 29 dicembre 2023) al saldo;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti EL ZA e IL AR.
Si comunichi
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Si dà atto che il provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora
Celico
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