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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti e documenti depositati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], in Parte_2 proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con Controparte_1 sul minore , nato a [...], prov. Buenos Aires Persona_1
(Argentina) l'8.01.2009, e con sulla minore Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...]; Per_2 Controparte_3
, nato a Buenos Aires (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio
[...] della responsabilità genitoriale, con , sul minore Controparte_4 Persona_3
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_3
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_4
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_5
nata ad [...], prov. Buenos Aires (Argentina) il 25.11.1955; tutti
[...] rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in piazza Don Luigi Sturzo n. 5 a Reggello
(FI), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_5 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da note scritte depositate in data
29.11.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
nata il [...] ad [...], cittadina italiana, era loro ava. Pt_6
Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che
[...]
emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con il Pt_6 Persona_4
21.12.1912 ad Angera (VA), è emigrata in Argentina, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 27.05.2024, chiedendo al Tribunale “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 25.03.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito di fissazione di udienza a trattazione scritta e del rituale deposito delle note scritte ad opera di parte ricorrente in data 29.11.2024, in data 4.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Si deve poi affermare la sussistenza dell'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L.
255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009. Con la predetta
2 pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 18 all. fasc. ric.).
Nel caso di specie risulta che l'ava cittadina italiana, nata il [...] Parte_6 ad Angera (VA), ha contratto matrimonio con il 21.12.1912 ad Angera Persona_4
(VA) ed è emigrata in Argentina.
Dalla loro unione coniugale il 14.07.1920 ad prov. Buenos Aires Controparte_6
(Argentina) è nata la quale a sua volta si è unita in matrimonio Persona_5 con il 6.07.1940 ad . Controparte_7 Controparte_6
3 Dall'unione tra e il 25.11.1955, ad Persona_5 Controparte_7
prov. Buenos Aires (Argentina), è nata , odierna Controparte_6 Parte_5 ricorrente, la quale a sua volta ha sposato il 30.04.1975 a Temperley, Controparte_3
Distretto Lomas de Zamora prov. Buenos Aires (Argentina).
Dall'unione tra e sono nati tre figli: Parte_5 Controparte_3
1) , odierna ricorrente, il 5.02.1976 a Buenos Aires Parte_1
(Argentina), la quale ha sposato il 7.06.2001 a Buenos Aires. Persona_6
Dalla loro unione sono nati, entrambi a Buenos Aires, il Parte_3
5.12.2001, e il 5.01.2004, entrambi odierni ricorrenti;
Parte_4
2) , odierna ricorrente, il 17.05.1980 a Buenos Aires Parte_2
(Argentina), la quale ha contratto matrimonio con il Controparte_1
16.11.2006 ad Avellaneda prov. Buenos Aires (divorziando poi il 16.07.2015): da tale unione è nato , odierno ricorrente, l'8.01.2009 ad Avellaneda Persona_1 prov. Buenos Aires. Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_2
, è nata invece , odierna ricorrente, il 12.02.2016 a Buenos
[...] Persona_2
Aires (Argentina);
3) , odierno ricorrente, il 16.08.1986 a Buenos Aires Controparte_3
(Argentina). Dalla sua unione con è nato Controparte_4 Persona_3
l'11.10.2022 a Buenos Aires (Argentina).
In virtù del certificato munito di apostille della Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione Argentina risulta attestato che la suddetta ava non ha acquisito la cittadinanza argentina (cfr. doc. 3 all. fasc. ric.).
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venir meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata un'espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche e i suoi discendenti, come sopra descritto. Per_5 Persona_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da
[...]
reintegrata nella sua cittadinanza italiana per effetto dell'incostituzionalità Pt_6 della legge che la escludeva.
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, e ordinando l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano suintestato, rigettata ogni ulteriore/contraria domanda e/o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA che i ricorrenti , nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 5.02.1976; , nata a [...] Parte_2
(Argentina) il 17.05.1980, , nato a [...], prov. Persona_1
Buenos Aires (Argentina) l'8.01.2009, , nata a [...] Persona_2
(Argentina) il 12.02.2016; , nato a [...] Controparte_3
(Argentina) il 16.08.1986, , nato a [...] Per_3 Persona_3
(Argentina) i'11.10.2022; , nato a [...] Parte_3
(Argentina) il 5.12.2001; , nato a [...] Parte_4
(Argentina) il 5.01.2004; , nata ad , prov. Parte_5 Controparte_6
Buenos Aires (Argentina) il 25.11.1955, sono cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Milano, lì 2.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti e documenti depositati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], in Parte_2 proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con Controparte_1 sul minore , nato a [...], prov. Buenos Aires Persona_1
(Argentina) l'8.01.2009, e con sulla minore Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...]; Per_2 Controparte_3
, nato a Buenos Aires (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio
[...] della responsabilità genitoriale, con , sul minore Controparte_4 Persona_3
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_3
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_4
, nato a [...] il [...];
[...] Parte_5
nata ad [...], prov. Buenos Aires (Argentina) il 25.11.1955; tutti
[...] rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in piazza Don Luigi Sturzo n. 5 a Reggello
(FI), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_5 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da note scritte depositate in data
29.11.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
nata il [...] ad [...], cittadina italiana, era loro ava. Pt_6
Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che
[...]
emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con il Pt_6 Persona_4
21.12.1912 ad Angera (VA), è emigrata in Argentina, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 27.05.2024, chiedendo al Tribunale “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 25.03.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito di fissazione di udienza a trattazione scritta e del rituale deposito delle note scritte ad opera di parte ricorrente in data 29.11.2024, in data 4.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Si deve poi affermare la sussistenza dell'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L.
255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009. Con la predetta
2 pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 18 all. fasc. ric.).
Nel caso di specie risulta che l'ava cittadina italiana, nata il [...] Parte_6 ad Angera (VA), ha contratto matrimonio con il 21.12.1912 ad Angera Persona_4
(VA) ed è emigrata in Argentina.
Dalla loro unione coniugale il 14.07.1920 ad prov. Buenos Aires Controparte_6
(Argentina) è nata la quale a sua volta si è unita in matrimonio Persona_5 con il 6.07.1940 ad . Controparte_7 Controparte_6
3 Dall'unione tra e il 25.11.1955, ad Persona_5 Controparte_7
prov. Buenos Aires (Argentina), è nata , odierna Controparte_6 Parte_5 ricorrente, la quale a sua volta ha sposato il 30.04.1975 a Temperley, Controparte_3
Distretto Lomas de Zamora prov. Buenos Aires (Argentina).
Dall'unione tra e sono nati tre figli: Parte_5 Controparte_3
1) , odierna ricorrente, il 5.02.1976 a Buenos Aires Parte_1
(Argentina), la quale ha sposato il 7.06.2001 a Buenos Aires. Persona_6
Dalla loro unione sono nati, entrambi a Buenos Aires, il Parte_3
5.12.2001, e il 5.01.2004, entrambi odierni ricorrenti;
Parte_4
2) , odierna ricorrente, il 17.05.1980 a Buenos Aires Parte_2
(Argentina), la quale ha contratto matrimonio con il Controparte_1
16.11.2006 ad Avellaneda prov. Buenos Aires (divorziando poi il 16.07.2015): da tale unione è nato , odierno ricorrente, l'8.01.2009 ad Avellaneda Persona_1 prov. Buenos Aires. Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_2
, è nata invece , odierna ricorrente, il 12.02.2016 a Buenos
[...] Persona_2
Aires (Argentina);
3) , odierno ricorrente, il 16.08.1986 a Buenos Aires Controparte_3
(Argentina). Dalla sua unione con è nato Controparte_4 Persona_3
l'11.10.2022 a Buenos Aires (Argentina).
In virtù del certificato munito di apostille della Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione Argentina risulta attestato che la suddetta ava non ha acquisito la cittadinanza argentina (cfr. doc. 3 all. fasc. ric.).
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venir meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata un'espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche e i suoi discendenti, come sopra descritto. Per_5 Persona_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da
[...]
reintegrata nella sua cittadinanza italiana per effetto dell'incostituzionalità Pt_6 della legge che la escludeva.
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, e ordinando l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano suintestato, rigettata ogni ulteriore/contraria domanda e/o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA che i ricorrenti , nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 5.02.1976; , nata a [...] Parte_2
(Argentina) il 17.05.1980, , nato a [...], prov. Persona_1
Buenos Aires (Argentina) l'8.01.2009, , nata a [...] Persona_2
(Argentina) il 12.02.2016; , nato a [...] Controparte_3
(Argentina) il 16.08.1986, , nato a [...] Per_3 Persona_3
(Argentina) i'11.10.2022; , nato a [...] Parte_3
(Argentina) il 5.12.2001; , nato a [...] Parte_4
(Argentina) il 5.01.2004; , nata ad , prov. Parte_5 Controparte_6
Buenos Aires (Argentina) il 25.11.1955, sono cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Milano, lì 2.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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