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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET LO EN, all'udienza del 04/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 856 /2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. STELLA ROSANGELA FRANCA e C.F._1 dall'avv. ALOSI Francesco, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: ratei di indennità di frequenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il giorno 20/03/2024 , la ricorrente esponeva che di essere stata titolare dell'Indennità di frequenza quale minore con difficoltà persistenti a svolere i compiti propri della maggiore età e che, nell'ultima visita di revsione in data 26.10.2023 era stata ritenuta dalla
Commissione medica invalida in misura dell'80%. CP_1
Lamentava, tuttavia, che alla data del compimento della maggiore età l' non le aveva CP_1 erogato l'assegno mensile di assistenza, il cui requisito sanitario era riconosciuto come da verbale sopra citato.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse condannare dell' a corrisponderle la CP_1 suddetta prestazione, sin dal compimento della maggiore età, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa e chiedendone comunque il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. La ricorrente deduce e prova di aver percepito, durante la propria minore età, l'indennità di frequenza, spettante ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
In particolare, la legge n. 289/1990, all'art. 1 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma
1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesmo sistema di perequazione automatica.”
Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, “La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento
o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Orbene, la divenuta maggiorenne, ritiene di aver diritto al pagamento, da parte Pt_1 dell' , dell'assegno mensile, non potendo più percepire l'indennità di frequenza, e ciò perché CP_1 nella visita di revisione del 26.10.2023 era stata riconosciuta invalida all'80%.
L' dal canto suo eccepisce la non erogabilità della diversa prestazione dell'assegno CP_1 mensile, attinente all'invalidità civile dei soggetti maggiorenni, mentre la fa leva sulla Pt_1 domanda amministrativa del 2016 (in atti), che atteneva genericamente all'invalidità civile.
In realtà, al di là del nomen iuris, la domanda amministrativa in atti non può che essere riferita alla erogazione dell'indennità di frequenza per minori, indennità che l' ha dimostrato di aver CP_1 erogato sino al compimento della maggiore età della istante.
Va richiamato l'art.25, 5° co., DL 90/2014, che prevede che ai minori titolari di indennità di frequenza, “che abbiano provveduto a presentare la domanda amministrativa nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età” siano riconosciute “in via provvisoria …le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.”.
E', pertanto, evidente, che per godere del trattamento assistenziale rivendicato la ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa domanda amministrativa nell'arco temporale dei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età ed è pacifico che non l'abbia fatto.
Nulla sposta, stante la chiarezza del dato normativo, la documentazione di recente reperimento che la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a produrre, in quanto non tende a dimostrare che la stessa aveva proposto tempestivamente la domanda amministrativa di cui sopra.
Da quanto sopra, deriva l'infondatezza della domanda che va, pertanto, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta contro l' , Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 20/03/2024 , così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 04/12/2025 .
Il Giudice
ET LO EN