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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Giudice relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 20741/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. DIANA COMITO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ANTONIO AMETIS e l'avv. GIANFRANCO PERULLI resistente e con l'intervento del P.M. sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo 2025: “affidamento, collocazione e visite dei figli minori come da ricorso e obbligo in capo al padre di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (pari ad € 200 a figlio) oltre ISTAT su base annua e spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori;
con necessità di previo accordo dei genitori per qualsiasi attività extrascolastica dei figli e relativa spesa, fermo nel resto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà interamente percepito dalla madre. Le parti concordano nel senso che i figli stiano col padre tutte le settimane per due giorni infrasettimanali continuativi e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Festività e vacanze come indicato in ricorso. I difensori delle parti concludono in conformità all'accordo suesteso, a spese legali compensate” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da ontro Parte_1 CP_1
;
[...] rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al settembre 2024 e che dalla loro unione sono nati i figli (17/09/2016) e (19/04/2021); Per_1 Per_2 che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli (17/09/2016) e (19/04/2021), ad oggi entrambi Per_1 Per_2 minorenni, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che il convenuto si è costituito aderendo alla richiesta attorea di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita padre-figli, ma ha concluso come da memoria difensiva in punto di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che all'udienza di comparizione le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in corso di causa relativamente ad affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione non matrimoniale;
viste le conclusioni adesive del Pubblico Ministero, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori in udienza, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto e per l'effetto dispone:
- i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocazione e residenza presso la madre nell'abitazione di Via Trento n. 10 a San Donà di Piave
(VE) - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: tutte le settimane per due giorni infrasettimanali continuativi e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
2 giorni consecutivi durante le vacanze di pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di
Pasquetta; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dandone congruo avviso alla madre, affinché entrambi i genitori si possano organizzare nel modo migliore le rispettive vacanze estive. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni altro giorno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
- obbligo in capo al padre di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (pari ad € 200,00 a figlio) oltre ISTAT su base annua e spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori;
con necessità di previo accordo dei genitori per qualsiasi attività extrascolastica dei figli e relativa spesa, fermo nel resto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà interamente percepito dalla madre.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Giudice relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 20741/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. DIANA COMITO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ANTONIO AMETIS e l'avv. GIANFRANCO PERULLI resistente e con l'intervento del P.M. sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo 2025: “affidamento, collocazione e visite dei figli minori come da ricorso e obbligo in capo al padre di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (pari ad € 200 a figlio) oltre ISTAT su base annua e spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori;
con necessità di previo accordo dei genitori per qualsiasi attività extrascolastica dei figli e relativa spesa, fermo nel resto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà interamente percepito dalla madre. Le parti concordano nel senso che i figli stiano col padre tutte le settimane per due giorni infrasettimanali continuativi e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Festività e vacanze come indicato in ricorso. I difensori delle parti concludono in conformità all'accordo suesteso, a spese legali compensate” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da ontro Parte_1 CP_1
;
[...] rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al settembre 2024 e che dalla loro unione sono nati i figli (17/09/2016) e (19/04/2021); Per_1 Per_2 che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli (17/09/2016) e (19/04/2021), ad oggi entrambi Per_1 Per_2 minorenni, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che il convenuto si è costituito aderendo alla richiesta attorea di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita padre-figli, ma ha concluso come da memoria difensiva in punto di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che all'udienza di comparizione le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in corso di causa relativamente ad affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione non matrimoniale;
viste le conclusioni adesive del Pubblico Ministero, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori in udienza, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto e per l'effetto dispone:
- i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocazione e residenza presso la madre nell'abitazione di Via Trento n. 10 a San Donà di Piave
(VE) - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: tutte le settimane per due giorni infrasettimanali continuativi e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
2 giorni consecutivi durante le vacanze di pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di
Pasquetta; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dandone congruo avviso alla madre, affinché entrambi i genitori si possano organizzare nel modo migliore le rispettive vacanze estive. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni altro giorno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
- obbligo in capo al padre di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (pari ad € 200,00 a figlio) oltre ISTAT su base annua e spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori;
con necessità di previo accordo dei genitori per qualsiasi attività extrascolastica dei figli e relativa spesa, fermo nel resto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà interamente percepito dalla madre.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison