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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1022 R.G. 2021 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 39/2021, resa dal Tribunale di Trani il 07/01/2021, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mancarella per mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Barletta (BT)
=Appellante= E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Baldassarre per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani (BT)
=Appellata=
E (già in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 Controparte_2 pro tempore, per il tramite della sua mandataria, (già Controparte_3 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Ravenna
=Altra Appellata=
E
pagina 1 di 13 (già , in TR Controparte_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore
-Altra Appellata - contumace= E
in persona del suo legale rappresentante, Controparte_7
-Altra Appellata - contumace=
All'udienza collegiale del 10 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Con atto di citazione notificato il 3.05.2017, convenne in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, (cui nelle Controparte_6 more è succeduta ex lege L' ) e la TR [...] Contro (in seguito, per brevità anche solo " ) Controparte_8 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 01420160033159861001, notificatagli in data 26.3.2017 da Controparte_6 Contro in virtù del ruolo esattoriale n. 2016/005675 emesso da per
[...] Contro l'importo complessivo di euro 61.998,15, scaturente dalla surroga di alla
[...] nell'ambito del finanziamento agevolato ex lege n. 662/1996 concesso CP_10 da quest'ultima alla società della quale esso opponente era garante. Parte_2
Espose, a fondamento dell'opposizione, che esso opponente, in data 03.05.2011 aveva prestato fideiussione per le obbligazioni rivenienti alla società (di cui Parte_2 all'epoca era socio) da un rapporto di conto corrente acceso con la In Controparte_7 data 11.02.2014 detta Banca aveva concesso alla due linee di credito Parte_2 entro il limite di € 80.000,00 che erano state garantite dal Fondo della Mediocredito centrale ex l. n. 662/1996 sino ad un importo dell'80%. Esso opponente, in data 14.04.2014, aveva comunicato alla il proprio recesso dalla fideiussione Controparte_7
a suo tempo prestata. Al momento della comunicazione del recesso non vi era alcuna esposizione debitoria della società garantita in quanto i conti assistiti dalla sua garanzia personale presentavano un saldo attivo. Tuttavia, in data 29.01.2015, la Controparte_7 gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 85.961,32 in virtù della citata fideiussione omnibus concessa fino all'importo di euro 110.000,00. Nonostante la formale contestazione della pretesa, esso opponente, in data 10.05.2016, aveva ricevuto anche dalla in qualità di Controparte_11 creditore in surroga ex art. 1203 c.c. della la richiesta di pagamento Controparte_7 della somma di euro 60.186,67 in virtù della suddetta fideiussione omnibus. Dedusse, pertanto, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuto recesso dalla fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla a far data dal Parte_2
pagina 2 di 13 14.4.2014, come da comunicazione allegata agli atti, con conseguente inesistenza del titolo posto a fondamento della cartella di pagamento. Propose, al contempo, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la quale, disattesa dal Giudice dell'opposizione, fu invece accolta in sede di reclamo.
La costituitasi con Controparte_8 comparsa del 03.07.2017, contestò gli assunti dell'opponente, deducendo l'inopponibilità del manifestato recesso dalla fideiussione e comunque la sua idoneità ad escludere l'obbligo di garanzia con la stessa assunto anche riguardo alle obbligazioni sorte o maturate successivamente al manifestato recesso. Chiese, in ogni caso, l'autorizzazione -ottenendola- a chiamare in causa Controparte_7 onde essere dalla stessa manlevata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, con condanna della stessa al pagamento della somma versatale in esecuzione CP_7 della garanzia prestata ex L 662/1996.
Anche si costituì ritualmente con comparsa dell'1.10.2018, Controparte_7 deducendo non esserle mai pervenuta la dichiarazione di recesso dalla prestata garanzia e, comunque, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda stante il disposto del contratto di fideiussione per cui il fideiussore rispondeva, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso era divenuto efficace nei confronti della banca, anche di ogni altra obbligazione sorta successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
Rimase invece contumace la società di riscossione.
Peraltro, con atto del 10.1.2019 si costituì, quale interventore volontario ex art. 111 c.p.c., , deducendo che, in virtù di contratto stipulato in data 20.09.2018, CP_2 aveva acquisito, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7
(per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), tra i quali era compreso anche il credito in dipendenza del quale la era stata Controparte_7 chiamata in causa. Richiamando, quindi, le difese già svolte dalla società cedente ne chiese l'estromissione dal giudizio con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha rigettato l'opposizione, condannando Contro
al pagamento delle spese di giudizio in favore di mentre le ha Parte_1 compensate integralmente tra quest'ultima, il terzo chiamato in causa, Controparte_7
e l'interventrice volontaria, Controparte_2
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, richiamata la normativa dettata dalla L 662/1996, istitutiva del Fondo di Garanzia per le PIM, e l'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005 n. 18456, sulla surroga legale del Fondo di Garanzia, e, per esso, Contro dell'Ente gestore dello stesso (nella specie, all'ente finanziatore in caso di escussione della garanzia da parte di quest'ultimo a seguito di inadempimento del soggetto garantito, ha ritenuto che, stante la natura pubblicistica di siffatta normativa, pagina 3 di 13 Contro non fossero opponibili ad le vicende relative al rapporto tra il fideiussore e l'Istituto di credito ed in specie, nel caso oggetto di causa, la dedotta non operatività del vincolo fideiussorio in conseguenza del recesso del fideiussore. L'opponente non aveva dato prova di aver comunicato il proprio recesso dalla prestata
Contro fideiussione anche ad riferendosi la documentazione in atti esclusivamente al recesso comunicato ad nei cui confronti l'attore non aveva spiegato Controparte_7
Contro alcuna domanda, sebbene parte del giudizio per esservi stata chiamata da
Contro Sicché, rettamente azionata la garanzia di eventuali doglianze restitutorie all'esito dell'avvenuto versamento della somma il cui pagamento era stata notificata la cartella di pagamento opposta, avrebbero dovute proporsi avverso l'Istituto di credito finanziatore.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 03/05/2017 ha Parte_1 proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, affidato a due motivi, chiedendone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma con l'accoglimento della proposta opposizione ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa depositata il 18.10.2021 si è costituita la
[...]
(già la quale ha contestato Controparte_1 Controparte_1 estensivamente il gravame, chiedendone il rigetto. Gradatamente ha riproposto la domanda di manleva spiegata in prime cure, chiedendo che, accertata responsabilità procedurale e/o sostanziale di per violazione di norme imperative, la Controparte_7 stessa fosse condannata alla restituzione delle somme ricevuto a titolo di liquidazione della perdita sull'operazione ammessa alla garanzia del Fondo, oltre interessi e svalutazione, nonché al rimborso di ogni altro onere sopportato a causa dell'illegittima condotta dell'istituto finanziatore.
Si è altresì costituita, con comparsa depositata il 04.11.2021, per il tramite della sua mandataria, l'interventrice volontaria Controparte_3 Controparte_2
(già la quale ha contestato l'appello, di cui ha chiesto il rigetto,
[...] Controparte_2 eccependo, gradatamente, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alla Contro domanda di ripetizione spiegata da
Non si sono invece costituite, rimanendo contumaci, L' Controparte_12
e
[...] Controparte_7
Accolta l'istanza di inibitoria ed acquisita la documentazione in atti, all'udienza collegiale del 16 giugno 2023, rassegnate dalle parti le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_12
e dell le quali, sebbene sia stato loro ritualmente
[...] Controparte_7 notificato l'atto di appello, non si sono costituite in giudizio.
Passando, quindi, all'esame del gravame, con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata pronuncia per avere ritenuto inopponibile all' Controparte_13
pagina 4 di 13 il recesso dalla fideiussione da lui prestata in favore della Controparte_14
Banca garantita dal Fondo.
A parere dell'appellante, invece, una volta che egli aveva dimostrato di aver manifestato il proprio recesso dalla fideiussione in data 14.04.2014, quando il saldo del conto corrente garantito non presentava esposizioni debitorie della società correntista, doveva escludersi che egli potesse ritenersi obbligato anche con riferimento agli scoperti di conto verificatisi successivamente al manifestato recesso. Il manifestato recesso, peraltro, era opponibile non solo alla banca in favore della quale la garanzia fideiussoria era stata rilasciata ma anche all'Ente gestore del Fondo di Garanzia, rivenendo detta opponibilità proprio dalla surroga, riconosciuta ex lege al detto Ente nei confronti del soggetto finanziato, resosi inadempiente, e di suoi eventuali garanti. Sicché, il subentro del ridetto Ente nelle vicende connesse alla posizione creditoria della Banca garantita, lasciava immutati tutti i diritti e gli obblighi originariamente esistenti tra le parti, d'onde l'opponibilità anche al Gestore del Fondo dell'estinzione della fideiussione a seguito di legittimo recesso manifestato dal fideiubente. Né poteva condividersi l'ulteriore assunto del primo Giudice secondo cui la natura pubblicistica della normativa in materia rendeva inopponibili al Gestore del Fondo gli eventi estintivi delle garanzie prestate in favore del soggetto finanziato, essendo lo stesso contraddetto proprio dal disposto del comma 4 dell'art. 2 del D.M. 20.06.2005 n. 18456, pure richiamato in sentenza, atteso che quella norma si limitava a riconoscere all'Ente gestore del Fondo, una volta effettuato il pagamento dell'importo garantito al soggetto finanziatore, esclusivamente il diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1203 c.c., nei confronti del soggetto finanziato e di suoi eventuali garanti, senza porre alcuna limitazione alle eccezioni opponibili da parte di questi ultimi riguardo al rapporto tra gli stessi intercorso con il soggetto finanziatore. Peraltro, soggiunge l'appellante, la comunicazione del recesso all' era stata CP_7 ritualmente effettuata mediante comunicazione scritta consegnata direttamente alla filiale presso la quale il conto corrente garantito era stato aperto, così come espressamente previsto nell'atto di fideiussione e come pure riconosciuto nella sentenza n. 36/2021 resa dallo stesso Tribunale all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di esso appellante per il Controparte_7 recupero del residuo saldo a debito del conto corrente garantito, non garantito dal Fondo di Garanzia. Nemmeno era esigibile la comunicazione del manifestato recesso, oltre che alla banca finanziatrice anche al Fondo di Garanzia, non essendo normativamente prevista siffatta Contro comunicazione. In ogni caso, anche era stata informata dell'intervenuto recesso, così come comprovato dalla documentazione in atti. Sicché, in definitiva, essendo incontestato che alla data del recesso il conto corrente presentava un saldo attivo a favore della società correntista, la Banca Gestrice del Fondo di Garanzia, come pure avevano titolo per azionare il credito Controparte_7 vantato nei confronti della sola debitrice principale ( non anche nei Parte_2 confronti dell'ex fideiussore.
pagina 5 di 13 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per il capo relativo alla condanna alle spese disposta nei suoi confronti, deducendone l'illegittimità in ragione della fondatezza delle censure inerenti al merito della controversia come tempestivamente formulate con l'atto di opposizione ed il cui accoglimento è stato auspicato con il proposto gravame.
Il primo motivo di appello, ad avviso della Corte, è giuridicamente fondato e merita accoglimento.
1)-Va premesso che sono incontestate e risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
a) , amministratore unico della società “Marconi Import – export Parte_1
s.r.l.” sino al 26.3.2014, in data 13.05. 2011 rilasciò alla una Controparte_10 fideiussione omnibus in favore della ridetta società a garanzia degli obblighi dalla stessa assunti verso la per operazioni bancarie di qualsivoglia natura, già CP_1 consentite o che lo sarebbero state in futuro, sino alla concorrenza dell'importo di € 110.000,00; b)-in data 11.02.2014 la filiale di Barletta, concesse alla Controparte_7 Parte_2 sia un fido di € 5.000,00 “per elasticità di cassa” sul conto corrente ordinario n. 101304849 già in essere a quella data, valida sino al 6.08.2015, sia una linea di credito, valida anch'essa al 06.08.2015, per “anticipi crediti su effetti, ricevute bancarie, titoli e documenti similari presentati allo sconto o al s.b.d.f.” regolata sul conto anticipi n. 101451955, per complessivi € 75.000,00. c)-entrambe le aperture di credito furono garantite dal Fondo della Mediocredito Centrale ex L 662/1996 sino ad un importo dell'80%; d)-in data 14.04.2014 , avendo cedute le proprie quote sociali della Parte_1 società ed avendo cessato la qualità di amministratore unico della stessa, Parte_2 oltre a comunicare ad le suindicate variazioni sociali, manifestò altresì Controparte_7 il proprio recesso da tutte le fideiussioni rilasciate in favore della ridetta società mediante comunicazione scritta consegnata direttamente allo sportello della filiale di Barletta dell'Istituto di credito, che ne rilasciò ricevuta con apposizione del timbro della banca e della firma del funzionario a cui la dichiarazione fu consegnata. Alla data del recesso il conto corrente ordinario registrava un saldo a credito della società correntista di € 18.255.2015 mentre il conto anticipi registrava un saldo a debito di € 16.808,67; e)-con nota a/r del 29.01.2015, gli comunicò la revoca degli affidamenti Controparte_7 accordati alla e gli intimò, in forza della fideiussione omnibus a suo Parte_2 tempo rilasciata, il pagamento di € 85.961, oltre interessi maturati e maturandi;
f)-la richiesta venne reiteratamente contestata da in ragione del Parte_1 manifestato recesso dalla garanzia fideiussoria prestata, ma, nonostante le suddette contestazioni, stante l'inadempimento della società beneficiaria alle Controparte_7 pattuizioni contrattuali e l'esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento inviata all'impresa, al fideiussore e, per conoscenza, al gestore del Fondo, in data 20/03/2015 Contro richiese a l'attivazione della garanzia del Fondo;
pagina 6 di 13 g)-deliberata, in data 17.06.2015, dal Consiglio di Gestione del Fondo, la liquidazione della perdita subita da nella misura di complessivi € 60.000,00 Controparte_7 Contro (corrispondente all'80% dell'importo massimo garantito) con nota del 18/06/15 richiese alla Banca garantita di fornire i dati aggiornati dell'impresa debitrice e degli eventuali garanti ai fini dell'esercizio della surrogazione legale. Nel riscontrare la richiesta, ribadì che l'operazione garantita dal Fondo Controparte_7 era assistita dalla fideiussione omnibus rilasciata da , di cui allegò Parte_1 copia del relativo atto, sottoscritta il 13.05.2011; h)-liquidato con valuta al 22.06.2015, l'importo di € 60.000,00 riconosciuto per la Contro perdita subita da con raccomandata a/r del 21/04/16 diede notizia alla CP_7 ed a , quale suo fideiussore, dell'avvenuta escussione Parte_2 Parte_1 della garanzia pubblica, dichiarando di surrogarsi ad in tutti i diritti a questa CP_7 spettanti nei loro confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui all'art. 1203 c.c. ed all'art. 2, comma. 4, del D.M. del 20/06/05, invitandoli, al contempo, al pagamento in solido della somma di € 60.186,67; i)-A fronte della contestazione della richiesta da parte di , il quale con Parte_1 nota a/r del 16.05.2016 comunicò l'intervenuta revoca della fideiussione sin dal Contro 14.04.2014, richiese chiarimenti ad la quale riferiva che non Controparte_7 risultava ai propri atti alcuna revoca della fideiussione a suo tempo prestata da Parte_1 Contro
Questi, a sua volta, trasmise ad copia della comunicazione di revoca
[...] dell'11.04.2014; l)-MCC, tuttavia, ritenendo che il manifestato recesso fosse inidoneo ad escludere la garanzia personale del fideiussore anche per le obbligazioni sorte successivamente ad esso, dopo aver nuovamente invitato a pagare l'importo richiesto, Parte_1 provvide a formare il ruolo n. 2016/005675 ed a trasmetterlo all'agente della riscossione, con conseguente avvio della procedura esecutiva esattoriale avverso la quale è stata proposta l'opposizione oggetto di causa.
2)-Richiamate le vicende fattuali da cui trae origine la controversia, la questione dirimente che la Corte è chiamata a decidere è quella di valutare se il recesso dalla fideiussione a suo tempo prestata da sia o meno idoneo ad escludere Parte_1
l'obbligo di garanzia con la stessa assunto anche per le obbligazioni garantite da Fondo di Garanzia ex l. L 662/1996.
Al riguardo rileva La Corte che, in linea generale, per la fideiussione omnibus, rilasciata, come nella specie, a tempo indeterminato, è sempre ammesso il recesso del fideiussore che produce l'effetto di limitare la dimensione quantitativa dell'obbligazione di garanzia al saldo passivo a tale data esistente, ancorché il debito dell'accreditato alla data della chiusura del rapporto garantito risulti aumentato per effetto dell'insieme delle operazioni successive, non essendo al garante opponibili gli effetti dell'eventuale ulteriore prosecuzione di quel rapporto (Cass. 02/07/1998, n. 6473; Cass. 15/06/2012, n. 9848).
Nel caso di specie, l'originario opponente ha documentato l'avvenuto recesso, producendo in giudizio la relativa comunicazione consegnata brevi manu presso la filiale di Barletta della banca garantita datata e sottoscritta per ricevuta da un pagina 7 di 13 funzionario di Detta comunicazione non è stata disconosciuta dalle Controparte_7 parti appellate. Essa, peraltro, è stata effettuata conformemente alle previsioni di cui all'art. 3 della lettera di fideiussione (in atti) che prevedeva, come modalità di comunicazione del recesso, anche la consegna della relativa dichiarazione a mani presso la filiale ove era acceso il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso, sempre come previsto nella lettera di fideiussione, è divenuta efficace nei confronti della banca garantita decorsi 10 giorni dalla sua comunicazione. Sicché, a decorrere dal suddetto termine, il garante non era più tenuto a garantire le eventuali sopravvenienze passive successive a quel termine.
È peraltro incontestato che alla data del recesso, i rapporti in essere con la banca garantita registrassero un saldo attivo a favore della società correntista. Contro Nel caso di specie, si sostiene, da parte di dell'originaria parte chiamata in causa e, per essa, dell'interventrice volontaria, che il manifestato recesso comunque non consentirebbe la liberazione del fideiussore in quanto nell'atto con la quale la fideiussione fu prestata (art. 3, comma 2) era previsto che il fideiussore sarebbe rimasto obbligato anche per le obbligazioni maturate successivamente al recesso in relazione ai rapporti esistenti alla data dello stesso e che, in realtà, la rilasciata fideiussione integrerebbe un contratto di garanzia a prima richiesta, come comprovato dalla disposizione contenuta nell'art. 6 dello stesso atto, che contemplava l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole.
Entrambi gli assunti sono privi di fondamento:
-quanto al primo, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che le singole disposizioni che fanno applicazione del principio della recedibilità con riguardo a specifici contratti tipici a tempo indeterminato, lungi dal circoscrivere solo alle ipotesi in ciascuna di esse disciplinate la legittimità del recesso unilaterale, sono invece espressione di un principio generale dell'ordinamento rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. Cass. 6427/1998). Si è, al riguardo, ulteriormente precisato (Cass. n. 14865/2001) che "il ricorso allo strumento del recesso ad nutum, per assicurare la temporaneità del vincolo negoziale nei contratti, anche atipici, a tempo indeterminato (o a termine eccessivamente protratto) risponde….anche ad una non eludibile esigenza di conformazione del contratto a buona fede che si impone nella fase esecutiva in virtù del disposto dell'art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 8360/1990), e, per via stessa d'integrazione del contratto, in ragione della riconducibilità della clausola di buona fede al dovere costituzionale di solidarietà, operante... anche all'interno del rapporto negoziale e con forza di norma inderogabile, immediatamente e direttamente precettiva (cfr. Cass. nn. 3775/1994 e 10511/1999)".
Consegue dai principi testé esposti che la previsione della permanenza del vincolo fideiussorio anche per le obbligazioni maturate successivamente al recesso contrasti non solo con la previsione della libera recedibilità prevista nello stesso contratto di fideiussione ma anche con il richiamato divieto della perpetuità dei vincoli obbligatori.
pagina 8 di 13 La clausola in esame, peraltro, anche in ossequio al principio esegetico di cui all'art. 1371 c.c., contraddicendo quella relativa alla previsione del recesso ad nutum, pure contenuta nello stesso art. 3 dell'atto di fideiussione, ne imporrebbe l'interpretazione nel senso dell'equo contemperamento degli interessi delle parti;
vale a dire, nel senso che gli obblighi insorti successivamente al recesso, per i quali permarrebbero gli obblighi del garante, andrebbero ricondotti non genericamente al rapporto garantito ma a specifiche sopravvenienze passive rivenienti da operazioni poste in essere prima dell'intervenuto recesso (quali ad esempio lo storno di assegni di terzi già accreditati al momento del recesso ma risultati poi illegittimamente pagati;
ovvero lo sconto di fatture e/o ricevute bancarie, anch'esse risultate poi impagate). Contro Né ancora, può ritenersi fondato l'assunto di secondo il quale, essendo l'operazione garantita da Fondo a tempo determinato (sino al 06/08/2015) la fideiussione prestata da doveva considerarsi anch'essa a tempo Parte_3 determinato e, quindi, irrevocabile. Si osserva, sul punto, che , come in precedenza evidenziato, rilasciò Parte_1 la fideiussione oggetto di causa prima che fossero concesse da alla CP_7 Pt_2 le linee di credito garantite dal Fondo di Garanzia. La circostanza che le aperture
[...] di credito così concesse avessero durata determinata non consente di ritenere esteso il detto termine di durata anche alla fideiussione omnibus in precedenza rilasciata dall'odierno appellante a tempo indeterminato, atteso che, a tal fine, sarebbe stata necessario il rilascio di una nuova fideiussione che garantisse in modo specifico le linee di credito in questione, per tutta la loro durata;
cosa che, nella specie, non è avvenuta.
-quanto al secondo, si afferma in giurisprudenza che l'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola di "pagamento a prima richiesta" <non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione>> (cfr. Cass. 09/08/2016, n.16825). Nel caso in esame (come pure condivisibilmente rilevato dallo stesso Tribunale di Trani con la sentenza n. 36/2021 del 07.01.2021 resa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti dell'odierno appellante, Controparte_7 per il recupero del saldo passivo del conto corrente oggetto di fideiussione per la parte non liquidata dal Fondo di Garanzia, ad oggi, come documentato dall'appellante, passata in giudicato) non vi è alcun elemento della pattuizione intercorsa tra le parti pagina 9 di 13 che induce alla configurazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia e, comunque, con rilievo dirimente ai fini che qui interessano, controvertendosi dell'opponibilità al garante degli effetti dell'ulteriore estensione al garante del rapporto relativo ai conti affidati nonostante il manifestato recesso .
Deve ancora soggiungersi che, sin dalla sentenza a sezioni unite n. 3947/2010, la Cassazione è univocamente orientata nel senso di richiedere, per l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, non la mera previsione dell'obbligo, da parte del garante, di eseguire immediatamente (“a semplice richiesta”) la prestazione del debitore, ma l'esclusione della facoltà, per lo stesso, di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'art. 1945 c.c.. È, cioè, l'inserimento nel negozio giuridico della clausola di pagamento “senza eccezioni” a qualificarlo come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (in termini, cfr. anche Cass. 32402/19; 19736/11; 10998/11).
Tale non è, però, il caso di specie, in cui la fideiussione dedotta in giudizio non priva affatto il fideiussore del potere di sollevare eccezioni, in deroga all'art. 1945 c.c., prevedendo unicamente a suo carico l'obbligo di pagare le somme dovute “a semplice richiesta scritta”.
Sicché, in definitiva, conformemente a quanto peraltro statuito nella richiamata sentenza dello stesso Tribunale di Trani, n. 36/2021 del 07.01.2021 (passata in giudicato), deve ritenersi legittimo il recesso operato da in data Parte_1
14.04.2014 e quindi la inopponibilità nei suoi confronti delle passività maturate in epoca successiva al momento in cui il recesso è divenuto efficace ma inesistenti a quella data;
circostanza, quest'ultima in alcun modo contestata dagli appellati.
Nemmeno può condividersi la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui la natura pubblicistica della disciplina dettata a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) dalla L. 662/1996, renderebbe inopponibile al Fondo di Garanzia, previsto dall'art. 2, comma100, lettera a) della suddetta legge, le vicende relative al rapporto tra il fideiussore e l'Istituto di credito ed in specie, nel caso in esame, la dedotta non operatività del vincolo fideiussorio in conseguenza del recesso del fideiussore, stante anche, la mancata comunicazione dello stesso, al momento in cui fu manifestato, all'Ente Gestore del Fondo.
Si osserva, sul punto, che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, la disciplina dettata dalla L 662/1996, come integrata dall'art. 2 del D.M. 20.6.2005 n. 18456, si limita a prevedere che il Fondo di Garanzia, per il Tramite dell'Ente che lo gestisce, una volta effettuato il pagamento della perdita subita dal soggetto finanziatore, acquisisce, ex art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pagina 10 di 13 art. 17, comma 4. I crediti del Fondo di Garanzia nascenti dai finanziamenti erogati, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 e delle disposizioni ivi richiamate, sono assistiti da privilegio sin dalla nascita.
La Suprema Corte, riguardo alle agevolazioni creditizie riconosciute alle PMI ha chiarito che: "Il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non originando da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca, non necessita di un formale provvedimento di revoca che faccia venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento." (Cass. n. 6508 del 9/3/2020). Quanto al riconoscimento del privilegio è stato puntualizzato che "il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione." (Cass. n. 3025 del 9/2/2021) e che detto credito "ha natura privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, sia per l'interpretazione estensiva dei privilegi, sia per la nozione "ampia" del termine "finanziamenti", comprendente anche i "crediti di firma"" (Cass. n. 8882 del 13/05/2020), oltre che "perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario e occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione." (Cass. n. 2664 del 30/1/2019; Cass. n. 8600 del 26/03/2021).
Discende dalla richiamata normativa a dalla sua elaborazione giurisprudenziale che, a parte il privilegio riconosciuto al credito del Fondo di Garanzia ed alla peculiarità della procedura attraverso il quale lo stesso, per il tramite del suo Gestore, può procedere al suo recupero coattivo, per il resto, la posizione del Fondo non differisce da quella del soggetto garantito, al quale si surroga ex lege, con la conseguenza che il debitore può opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore originario in ordine all'esistenza e alla entità del debito. Contro Legittimamente e fondatamente l'odierno appellante poteva, quindi, opporre a non solo ad l'intervenuto recesso dalla prestata fideiussione e la Controparte_7 conseguente insussistenza dell'obbligo di pagamento, in quanto insorto successivamente al recesso, delle somme liquidate dal Fondo alla Banca finanziatrice.
L'impugnata sentenza, per le ragioni esposte, va, pertanto riformata, con l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta avverso la cartella di pagamento n. 01420160033159861001 notificata da Controparte_6 in forza del ruolo esattoriale n. 2016/005675 emesso da
[...] Controparte_1
pagina 11 di 13 – per l'importo complessivo di euro 61.998,15, dandosi atto Controparte_1 dell'insussistenza del credito con la stessa vantato nei confronti di . Parte_1
L'accoglimento del motivo di gravame testé delibato comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio e, quindi, anche di quelle liquidate in prime cure. Sicché, resta assorbito il secondo motivo con il quale l'appellante lamenta l'ingiusta liquidazione a suo carico di queste ultime.
Si impone, a questo punto, l'esame della domanda di manleva, già spiegata in Contro prime cure e riproposta in appello da nei confronti di sul Controparte_7 presupposto che, quest'ultima, avrebbe ottenuto l'escussione della garanzia prestata dal Fondo, producendo, a tal fine, una falsa attestazione circa la sussistenza della fideiussione prestata da , così violando la normativa di riferimento Parte_1 che imponeva al soggetto destinatario della garanzia pubblica di operare secondo diligenza professionale e verificare che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione ammessa a garanzia fossero conformi a legge e non contrarie norme imperative.
La domanda, ad avviso della Corte, è infondata per le seguenti ragioni: Contro
-Innanzitutto, non ha allegato, né provato, che tra le condizioni per l'ammissione alla garanzia delle aperture di credito dedotte in giudizio fosse necessario che le stesse fossero assistite da fideiussioni personali dei soci della società correntista e/o di terzi. La perdita subita da è stata deliberata dal Consiglio di Gestione del Controparte_7 Contro Fondo in data 17.06.2015 e solo successivamente con nota del 18/06/15, ha richiesto alla Banca garantita di fornire i dati aggiornati dell'impresa debitrice e degli eventuali garanti ai fini dell'esercizio della surrogazione legale, disponendo, comunque. Il pagamento della perdita in data 19.06.2015. Contro
-la stessa ha iscritto a ruolo il pagamento a suo dire dovuto da , Parte_1 condividendo quanto rappresentato da riguardo alla inopponibilità del Controparte_7 recesso manifestato dal fideiussore;
-MCC, infine, non ha allegato, né documentato, di aver subito un danno riveniente dalla asserita falsa comunicazione di in merito al recesso operato dal Controparte_7 fideiussore, attesa la possibilità, riconosciutale dall'art. 1203 c.c., di agire per il recupero delle somme erogate a anche in danno della debitrice Controparte_7 principale della quale non ha allegato l'insolvenza e/o insussistenza di Parte_2 beni sufficienti ad estinguere, in tutto o in parte, la debitoria.
L'accoglimento dell'appello, per le ragioni innanzi riportate, e l'esito complessivo della causa impongono, come già innanzi rilevato, una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Al riguardo, in considerazione dell'assoluta novità delle questioni poste, della loro oggettiva controvertibilità e della frammentarietà delle disposizioni normative disciplinanti la materia, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il tramite della sua mandataria,
(già in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 CP_4 pro tempore, nel contraddittorio di e Controparte_7 TR
, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza n. 39/2021, resa dal Tribunale di Trani il 07/01/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede in riforma dell'impugnata sentenza:
1)- dichiara la contumacia di e , Controparte_7 TR
2)- accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 01420160033159861001 notificata all'appellante da ed il ruolo esattoriale ad essa Controparte_6 sotteso n. 2016/005675 emesso da Controparte_1 per l'importo complessivo di euro 61.998,15, dandosi atto della insussistenza del credito con la stessa vantato nei confronti di;
Parte_1
3)- compensa integralmente tra tutte le parti in causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 25 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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