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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa LE TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec Email_1
in uso all'Avv. Nastasi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- Attore -
CONTRO
, C.F. domiciliato CP_1 C.F._2
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Can- Email_2
nia Ileana, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Convenuto -
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/11/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a contropar- te, in qualità di proprietario Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito a Partanna in C.da Fonta- na, iscritto in catasto al foglio 48 e particella 82, ha citato in giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia CP_1
della compravendita con cui quest'ultimo si è reso acquirente dello stesso terreno da un terzo non proprietario.
Ha in particolare rappresentato che:
- l'immobile gli è pervenuto per successione legittima in morte della madre , giusta dichiarazione Persona_1
di successione n. 556 volume 166 registrata a Castel- vetrano il 10/07/1992;
- il terreno è, a sua volta, pervenuto alla de cuius in mor- te del fratello giusta nota di tra- Controparte_2
scrizione del verbale di deposito e pubblicazione di te- stamento olografo di cui al registro particolare n. 7921 dell'Ufficio di Trapani, datata 20/05/1986;
- con scrittura privata di vendita del 14/02/2004,
[...]
ha venduto al fratello Per_2 CP_1
l'appezzamento di terreno di cui sopra per il prezzo di euro 1.000,00;
- nonostante le parti avessero convenuto di pervenire a rogito notarile in data 31/06/2004 tale rogito non ven- ne mai effettuato, di talché con sentenza n. 08 del
06/04/2005 il Tribunale di Marsala, sezione di Par-
Tribunale di Sciacca
- 2 - tanna, nel procedimento n. 109/2004 R.G. ha dichia- rato l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere con riguardo alla domanda di verificazione della scrittura privata avanzata da per so- CP_1
pravventa adesione alla domanda attorea da parte del venditore;
Persona_2
- la sentenza, passata in giudicato, è stata trascritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Trapani al registro particolare n. 2279 dell'anno 2006;
- il contratto di vendita posto a base della sentenza n.
08/2005 cit. sarebbe, allora, inefficace poiché Parte_2
al momento della vendita non era né proprieta-
[...]
rio né possessore del terreno conteso.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di:
“ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti di CP_3
[... nato a [...] il [...] ed ivi res.te, C.da Fontana del contratto di vendita del 14.febbraio.2004 trascritto nell'anno 2006 Reg Particolare 2279 e della sentenza di verifi- cazione della scrittura privata con la quale as- Persona_2
serendosi proprietario del piccolo frustolo di terreno sito in agro di Partanna C.da Fontana in catasto al fg.48 particella 82 ha affermato di aver venduto a il predetto immobi- CP_1
le.
Condannare per l'effetto il convenuto al rilascio CP_1
dell'immobile de quo in favore dell'attore.
Tribunale di Sciacca
- 3 - Vittoria di spese ed onorari di lite”.
, costituitosi in giudizio, ha affermato che CP_1
il terreno oggetto della rivendica è da sempre di proprietà dei fratelli , che lo hanno posseduto e lo possiedono CP_1
tutt'oggi, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da oltre 40 anni;
ha inoltre sostenuto che Controparte_4
[...
o non ne hanno mai Persona_1 Parte_1
avuto il possesso.
Ha, infine, aggiunto che la scrittura privata di vendita, re- golarmente trascritta nel 2006, avrebbe comunque fatto ma- turare l'usucapione del terreno conteso, così concludendo af- finché il Tribunale voglia “Rigettare con ogni e qualsiasi sta- tuizione le domande formulate dall'attore in quanto inammis- sibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e carenti di tutti i presupposti di legge.
Con il favore delle spese e competenze”.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 05/11/2025, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda dell'attore è infondata.
La soluzione della vicenda passa attraverso l'analisi del rapporto fra l'azione di rivendicazione e la fattispecie di ac- quisto a non domino fonte di usucapione abbreviata, sollevata
Tribunale di Sciacca
- 4 - dal convenuto a titolo di eccezione riconvenzionale.
In via preliminare, è utile ricordare che la domanda ri- convenzionale ricorre “quando il convenuto chieda un provve- dimento positivo, autonomamente attributivo di una determina- ta utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori”, e si differenzia dalla mera eccezione riconvenzionale che mantie- ne l'istanza “nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, la- sci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determi- nati dalla domanda dell'attore” (Cass., Sez. III civ., Sent. n.
21472 del 25/10/2016).
Nel caso di specie, si è in presenza di una chiara doman- da di rivendicazione della proprietà azionata da Parte_3
nei confronti di il cui attuale pos-
[...] CP_1
sesso del terreno non è stato contestato, ma, anzi, è stato espressamente confermato da entrambe le parti nei rispettivi atti.
Questa ultima circostanza rende necessario il richiamo alla differenza fra l'azione di rivendicazione e l'azione di resti- tuzione.
Le due azioni, pur tendendo entrambe al medesimo risul- tato pratico del recupero della disponibilità materiale del be- ne, hanno natura e presupposti distinti e sono caratterizzate per causa petendi e petitum peculiari: l'azione di rivendica, ex
Tribunale di Sciacca
- 5 - art. 948 c.p.c., ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume esserne titolare ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta a otte- nere il riconoscimento del diritto di proprietà e riottenere il possesso del bene;
l'azione di restituzione, invece, ha caratte- re personale, fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenu- to venir meno, di un titolo legittimante la detenzione del bene da chi attualmente ne disponga, detenzione a suo tempo ri- cevuta da colui che gli richiede indietro il bene o dal suo dan- te causa, ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene.
Più in dettaglio, l'azione personale di restituzione è desti- nata a [...] l'adempimento dell'obbligazione di trasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmes- sa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali locazione, comodato, deposito, che non presuppongono necessariamen- te nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertan- to surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del rela- tivo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo
(Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 7305 del 28/03/2014).
Sul piano probatorio, mentre l'azione di rivendicazione impone all'attore l'onere della cosiddetta probatio diabolica, per cui non è sufficiente presentare il proprio titolo d'acquisto
Tribunale di Sciacca
- 6 - ma occorre dimostrare pure la legittimità degli acquisti di tut- ti i precedenti proprietari, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o per un periodo sufficiente a usucapire, nell'azione di restituzione, così anche nel caso di azione di accertamento negativo del diritto altrui, basta fornire la mera prova di un titolo esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale (Cass., sez. II civ., ord. n. 371 del 05/01/2024).
Quanto sopra chiarito conduce a ritenere ammissibile l'azione ex art. 948 c.c. intrapresa contro l'attuale possessore da colui che si risulta formalmente proprietario in forza di ti- toli (dichiarazione di successione n. 556 del 10/07/1992 e testamento olografo pubblicato il 20/05/1986) in grado di fa- re risalire il proprio acquisto per un periodo comunque suffi- ciente a usucapire.
La richiesta dell'attore è, dunque, giustamente rivolta a ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita a non domino cui ebbe a partecipare il convenuto nel 2004, sebbene ne impedisca l'accoglimento l'eccezione di usucapio- ne abbreviata, viceversa fondata, sollevata da CP_3
[...]
Tale decisione è obbligata dall'art. 1159 c.c., a mente del quale “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprieta- rio un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data
Tribunale di Sciacca
- 7 - della trascrizione”.
È opportuno rammentare che il contratto traslativo stipu- lato tra il venditore non proprietario e un acquirente non è di per sé invalido ma soltanto inefficace nei confronti del vero ti- tolare del diritto;
la conferma di tale soluzione si desume da- gli artt. 1481 e 1483 c.c. che fanno salvi gli atti conclusi in questo modo, facendo residuare un profilo soltanto risarcito- rio verso il responsabile dell'evizione.
Conseguenza ne è che se taluno si dolga della nullità o dell'annullabilità del contratto traslativo a non domino l'onere a suo carico è quello di dimostrare l'illiceità o le altre cause di invalidità; diversamente, se si voglia fare valere l'inefficacia di tale atto traslativo deve essere l'acquirente a non domino a proteggere l'opponibilità del proprio atto anche verso il vero titolare del diritto alienato.
Nel caso di odierno interesse, all'inefficacia opposta dall'attore il convenuto ha risposto dimostrando gli elementi costitutivi dell'art. 1159 c.c., con la precisazione per cui “Nel- la vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non auten- ticata, l'ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituen- do una riproduzione meramente formale dell'accordo già con- cluso, non incide sul momento di produzione dell'effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell'acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto origina-
Tribunale di Sciacca
- 8 - rio (Cass., Sez. II civ., ord. n. 26803 del 21/10/2019).
La allegata buona fede soggettiva di , pre- CP_1
sunta ai sensi degli artt. 1141 co. 1 e 1147 co. 3 c.c., non ha ricevuto prova contraria dall'attore.
Tale elemento soggettivo, assieme all'astratta idoneità del contratto, la cui sottoscrizione è stata dalle parti riconosciuta come autentica, giusta sentenza n. 8/2005 cit., e all'incontestato possesso ultradecennale del terreno conteso da parte del convenuto hanno realizzato la fattispecie di cui all'art. 1159 c.c.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 1.800,00, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa epi- grafata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
;
[...]
- CONDANNA a rifondere le spese Parte_1
di lite sostenute da , liquidate in euro CP_1
1.800,00, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca, in data 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa LE TA
Tribunale di Sciacca
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa LE TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec Email_1
in uso all'Avv. Nastasi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- Attore -
CONTRO
, C.F. domiciliato CP_1 C.F._2
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Can- Email_2
nia Ileana, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Convenuto -
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/11/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a contropar- te, in qualità di proprietario Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito a Partanna in C.da Fonta- na, iscritto in catasto al foglio 48 e particella 82, ha citato in giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia CP_1
della compravendita con cui quest'ultimo si è reso acquirente dello stesso terreno da un terzo non proprietario.
Ha in particolare rappresentato che:
- l'immobile gli è pervenuto per successione legittima in morte della madre , giusta dichiarazione Persona_1
di successione n. 556 volume 166 registrata a Castel- vetrano il 10/07/1992;
- il terreno è, a sua volta, pervenuto alla de cuius in mor- te del fratello giusta nota di tra- Controparte_2
scrizione del verbale di deposito e pubblicazione di te- stamento olografo di cui al registro particolare n. 7921 dell'Ufficio di Trapani, datata 20/05/1986;
- con scrittura privata di vendita del 14/02/2004,
[...]
ha venduto al fratello Per_2 CP_1
l'appezzamento di terreno di cui sopra per il prezzo di euro 1.000,00;
- nonostante le parti avessero convenuto di pervenire a rogito notarile in data 31/06/2004 tale rogito non ven- ne mai effettuato, di talché con sentenza n. 08 del
06/04/2005 il Tribunale di Marsala, sezione di Par-
Tribunale di Sciacca
- 2 - tanna, nel procedimento n. 109/2004 R.G. ha dichia- rato l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere con riguardo alla domanda di verificazione della scrittura privata avanzata da per so- CP_1
pravventa adesione alla domanda attorea da parte del venditore;
Persona_2
- la sentenza, passata in giudicato, è stata trascritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Trapani al registro particolare n. 2279 dell'anno 2006;
- il contratto di vendita posto a base della sentenza n.
08/2005 cit. sarebbe, allora, inefficace poiché Parte_2
al momento della vendita non era né proprieta-
[...]
rio né possessore del terreno conteso.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di:
“ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti di CP_3
[... nato a [...] il [...] ed ivi res.te, C.da Fontana del contratto di vendita del 14.febbraio.2004 trascritto nell'anno 2006 Reg Particolare 2279 e della sentenza di verifi- cazione della scrittura privata con la quale as- Persona_2
serendosi proprietario del piccolo frustolo di terreno sito in agro di Partanna C.da Fontana in catasto al fg.48 particella 82 ha affermato di aver venduto a il predetto immobi- CP_1
le.
Condannare per l'effetto il convenuto al rilascio CP_1
dell'immobile de quo in favore dell'attore.
Tribunale di Sciacca
- 3 - Vittoria di spese ed onorari di lite”.
, costituitosi in giudizio, ha affermato che CP_1
il terreno oggetto della rivendica è da sempre di proprietà dei fratelli , che lo hanno posseduto e lo possiedono CP_1
tutt'oggi, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da oltre 40 anni;
ha inoltre sostenuto che Controparte_4
[...
o non ne hanno mai Persona_1 Parte_1
avuto il possesso.
Ha, infine, aggiunto che la scrittura privata di vendita, re- golarmente trascritta nel 2006, avrebbe comunque fatto ma- turare l'usucapione del terreno conteso, così concludendo af- finché il Tribunale voglia “Rigettare con ogni e qualsiasi sta- tuizione le domande formulate dall'attore in quanto inammis- sibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e carenti di tutti i presupposti di legge.
Con il favore delle spese e competenze”.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 05/11/2025, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda dell'attore è infondata.
La soluzione della vicenda passa attraverso l'analisi del rapporto fra l'azione di rivendicazione e la fattispecie di ac- quisto a non domino fonte di usucapione abbreviata, sollevata
Tribunale di Sciacca
- 4 - dal convenuto a titolo di eccezione riconvenzionale.
In via preliminare, è utile ricordare che la domanda ri- convenzionale ricorre “quando il convenuto chieda un provve- dimento positivo, autonomamente attributivo di una determina- ta utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori”, e si differenzia dalla mera eccezione riconvenzionale che mantie- ne l'istanza “nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, la- sci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determi- nati dalla domanda dell'attore” (Cass., Sez. III civ., Sent. n.
21472 del 25/10/2016).
Nel caso di specie, si è in presenza di una chiara doman- da di rivendicazione della proprietà azionata da Parte_3
nei confronti di il cui attuale pos-
[...] CP_1
sesso del terreno non è stato contestato, ma, anzi, è stato espressamente confermato da entrambe le parti nei rispettivi atti.
Questa ultima circostanza rende necessario il richiamo alla differenza fra l'azione di rivendicazione e l'azione di resti- tuzione.
Le due azioni, pur tendendo entrambe al medesimo risul- tato pratico del recupero della disponibilità materiale del be- ne, hanno natura e presupposti distinti e sono caratterizzate per causa petendi e petitum peculiari: l'azione di rivendica, ex
Tribunale di Sciacca
- 5 - art. 948 c.p.c., ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume esserne titolare ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta a otte- nere il riconoscimento del diritto di proprietà e riottenere il possesso del bene;
l'azione di restituzione, invece, ha caratte- re personale, fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenu- to venir meno, di un titolo legittimante la detenzione del bene da chi attualmente ne disponga, detenzione a suo tempo ri- cevuta da colui che gli richiede indietro il bene o dal suo dan- te causa, ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene.
Più in dettaglio, l'azione personale di restituzione è desti- nata a [...] l'adempimento dell'obbligazione di trasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmes- sa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali locazione, comodato, deposito, che non presuppongono necessariamen- te nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertan- to surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del rela- tivo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo
(Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 7305 del 28/03/2014).
Sul piano probatorio, mentre l'azione di rivendicazione impone all'attore l'onere della cosiddetta probatio diabolica, per cui non è sufficiente presentare il proprio titolo d'acquisto
Tribunale di Sciacca
- 6 - ma occorre dimostrare pure la legittimità degli acquisti di tut- ti i precedenti proprietari, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o per un periodo sufficiente a usucapire, nell'azione di restituzione, così anche nel caso di azione di accertamento negativo del diritto altrui, basta fornire la mera prova di un titolo esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale (Cass., sez. II civ., ord. n. 371 del 05/01/2024).
Quanto sopra chiarito conduce a ritenere ammissibile l'azione ex art. 948 c.c. intrapresa contro l'attuale possessore da colui che si risulta formalmente proprietario in forza di ti- toli (dichiarazione di successione n. 556 del 10/07/1992 e testamento olografo pubblicato il 20/05/1986) in grado di fa- re risalire il proprio acquisto per un periodo comunque suffi- ciente a usucapire.
La richiesta dell'attore è, dunque, giustamente rivolta a ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita a non domino cui ebbe a partecipare il convenuto nel 2004, sebbene ne impedisca l'accoglimento l'eccezione di usucapio- ne abbreviata, viceversa fondata, sollevata da CP_3
[...]
Tale decisione è obbligata dall'art. 1159 c.c., a mente del quale “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprieta- rio un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data
Tribunale di Sciacca
- 7 - della trascrizione”.
È opportuno rammentare che il contratto traslativo stipu- lato tra il venditore non proprietario e un acquirente non è di per sé invalido ma soltanto inefficace nei confronti del vero ti- tolare del diritto;
la conferma di tale soluzione si desume da- gli artt. 1481 e 1483 c.c. che fanno salvi gli atti conclusi in questo modo, facendo residuare un profilo soltanto risarcito- rio verso il responsabile dell'evizione.
Conseguenza ne è che se taluno si dolga della nullità o dell'annullabilità del contratto traslativo a non domino l'onere a suo carico è quello di dimostrare l'illiceità o le altre cause di invalidità; diversamente, se si voglia fare valere l'inefficacia di tale atto traslativo deve essere l'acquirente a non domino a proteggere l'opponibilità del proprio atto anche verso il vero titolare del diritto alienato.
Nel caso di odierno interesse, all'inefficacia opposta dall'attore il convenuto ha risposto dimostrando gli elementi costitutivi dell'art. 1159 c.c., con la precisazione per cui “Nel- la vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non auten- ticata, l'ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituen- do una riproduzione meramente formale dell'accordo già con- cluso, non incide sul momento di produzione dell'effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell'acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto origina-
Tribunale di Sciacca
- 8 - rio (Cass., Sez. II civ., ord. n. 26803 del 21/10/2019).
La allegata buona fede soggettiva di , pre- CP_1
sunta ai sensi degli artt. 1141 co. 1 e 1147 co. 3 c.c., non ha ricevuto prova contraria dall'attore.
Tale elemento soggettivo, assieme all'astratta idoneità del contratto, la cui sottoscrizione è stata dalle parti riconosciuta come autentica, giusta sentenza n. 8/2005 cit., e all'incontestato possesso ultradecennale del terreno conteso da parte del convenuto hanno realizzato la fattispecie di cui all'art. 1159 c.c.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 1.800,00, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa epi- grafata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
;
[...]
- CONDANNA a rifondere le spese Parte_1
di lite sostenute da , liquidate in euro CP_1
1.800,00, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca, in data 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa LE TA
Tribunale di Sciacca
- 9 -