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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/11/2024, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 5815/2013 R.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 16.10.2023 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“CHIEDE
● pertanto, l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio di cui sopra, alle condizioni ivi esposte, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Torreglia e Monselice per la relativa annotazione. Ogni altra deduzione
e conclusione del ricorso viene qui confermata.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza non definitiva n.
331/2024 del Tribunale di Padova del 05.02.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.04.2022 da e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torreglia di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie
C, ufficio 1, dell'anno 2022 del Comune di Torreglia (PD);
3. Spese di lite compensate.
Padova, il 4.11.24
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 5815/2013 R.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 16.10.2023 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“CHIEDE
● pertanto, l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio di cui sopra, alle condizioni ivi esposte, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Torreglia e Monselice per la relativa annotazione. Ogni altra deduzione
e conclusione del ricorso viene qui confermata.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza non definitiva n.
331/2024 del Tribunale di Padova del 05.02.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.04.2022 da e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torreglia di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie
C, ufficio 1, dell'anno 2022 del Comune di Torreglia (PD);
3. Spese di lite compensate.
Padova, il 4.11.24
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi