Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2006, n. 26200
CASS
Sentenza 7 dicembre 2006

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Massime1

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, prevista dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi affetta da incoerenza ed inadeguatezza di motivazione, la liquidazione del danno non patrimoniale operata in misura corrispondente (come in casi in cui minima sia la posta in gioco nel processo presupposto affetto da durata irragionevole) al livello minimo del parametro liquidatorio indicato dalla CEDU (contenuto, per ogni anno di ritardo, in una forbice da euro 1.000,00 ad euro 1.500,00, al di sotto ed al di sopra dei quali il giudice nazionale può poi modulare la liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla specifica e peculiare connotazione ed intensità che questo assuma nel caso concreto), quando, in relazione al giudizio penale per la cui eccessiva durata vi sia doglianza, la particolare qualità istituzionale dell'imputato (carabiniere), il carattere infamante dell'imputazione ascrittagli e la ingiustizia (come poi accertata) dell'accusa costituiscano tutti elementi che convergono a deporre per una particolare intensità dello stress ed ansia da attesa di una decisione liberatoria.

Commentari2

  • 1Presupposti e limiti della condanna per lite temerariaAccesso limitato
    Angela Calaluna · https://www.altalex.com/ · 12 aprile 2011

  • 2Lite temeraria, risarcimento, quantum, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2006, n. 26200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26200
Data del deposito : 7 dicembre 2006

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